Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza breve 12 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/11/2021, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 01380/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di-OMISSIS-, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari,
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di-OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Espone il ricorrente, cittadino di origine afghana di aver formalizzato in data 3.6.2021 istanza di riconoscimento della protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la richiesta veniva sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, cui tuttavia non veniva dato alcun riscontro.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, contestualmente formulando istanza cautelare al fine dell’ottenimento di immediata tutela onde ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 387/2021 è stata accolta la richiesta di misure internali provvisorie, onde assicurare nelle more della definizione del giudizio instaurato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la tutela del ricorrente mediante affidamento temporaneo ad una struttura di accoglienza.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2021 il difensore di parte ricorrente, persistendo lo stato di inerzia dell’amministrazione, ha confermato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione e l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento volto all’applicazione immediata delle misure di accoglienza; con richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia dell’Amministrazione si protragga oltre il termine per provvedere assegnato all’Amministrazione da questo Tribunale; nonchè l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’istanza di applicazione immediata delle misure di accoglienza.
Parte istante ha quindi chiesto la condanna alle spese dell’amministrazione intimata.
Provvedeva altresì ad allegare la nota spese ai fini della liquidazione, stante l’avvenuta ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese della Stato, giusta deliberazione n. 44/2021 della competente Commissione.
Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, stante l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza.
L’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone che “2.Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si può inferire che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale ed è stato avviato il relativo procedimento e che, pur a fronte dei solleciti inviati dal difensore dello stesso, nei quali è stato ribadito lo stato di indigenza in cui versa il piropiro assistito, richiedente protezione internazionale, nessuna determinazione è stata assunta in merito.
Per tutto quanto sopra, l’Amministrazione era quindi tenuta a provvedere in relazione alle richieste misure di accoglienza a favore del ricorrente, mentre, allo stato, pur essendo trascorsi i termini per provvedere secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2015, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata espressamente.
La condotta omissiva mantenuta dall’Amministrazione non può pertanto ritenersi legittima, a prescindere da ogni valutazione di merito, che è di esclusiva spettanza dell’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, il che preclude al giudice investito della controversia di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, giusta la previsione di cui al comma 3 dell’art. 31 del c.p.a..
Il ricorso, in definitiva, va accolto in relazione alla sola domanda diretta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alle misure di accoglienza richieste, con conseguente obbligo della stessa di pronunciarsi tramite provvedimento espresso entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
In caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma le determinazioni e i provvedimenti necessari in luogo dell’Amministrazione.
Le spese di lite, considerata la peculiarità in fatto della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata, visto l’art. 82, D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, D.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
rilevato che, in relazione alla natura della lite, al limitato impegno professionale richiesto in considerazione della serialità delle questioni trattate, si ritiene di fare riferimento ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile in riduzione rispetto alle somme indicate nella nota spese allegata all’istanza di liquidazione;
Rilevata pertanto la semplicità della controversia e ritenuta congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, ordinando alla stessa di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Liquida al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avv. Giovanni Barbariol, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO