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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell' udienza del 14 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 957 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio legale Fozzi Parte_1
e Pinna STP arl in persona degli avvocati Antonio Roberto Fozzi e Carla Pinna che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale agli atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari nell'ufficio Legale della Sede Provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa secondo cui l'opponente Persona_1
risulta affetta da: Glaucoma bilaterale cronico con deficit del visus;
Osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli;
Cerebropatia vascolare cronica;
Deterioramente cognitivo iniziale;
Pregresso intervento di sostituzione valvola aortica;
Sindrome ipocinetica. e ha concluso che” la Signora Pt_1
deve essere considerata Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Grave 100%. Attualmente non sussistano i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
La difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva non sono condivisibili poichè prive di rigorismo medico legale essendosi il ctu limitato ad effettuare una valutazione profondamente distante dalla reale situazione della ricorrente essendo la medesima dipendente nelle attività di base ed in quelle funzionali della vita quotidiana e necessitando, pertanto, dell'aiuto di terzi.
A supporto della propria tesi ha prodotto certificato della dott.ssa che attesta che la Persona_2 signora è “vigile e abbastanza collaborante, eloquio spontaneo, non ricorda il nome dei figli, Pt_1
disorientata nel tempo, deficit della memoria di rievocazione. Deambulazione autonoma, precauzionale con instabilità statico- dinamica con tendenza a perdere l'equilibrio, MMSE 20/30,
CLOCK DRAWING test: patologico, IADL 1/8. ADL 2/6, 55/110”, la sig.ra Pt_2 Pt_1 Pt_1
, a causa soprattutto della pluripatologia, è dipendente nelle attività di base ed in quelle
[...] funzionali della vita quotidiana;
necessita, pertanto dell'aiuto di terzi”.
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che è invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne necessitante di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o deambulare autonomamente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dall'eventuale altro momento individuato dal nominato consulente o, comunque, a far data dal momento che risulterà di giustizia all'esito del giudizio e, quindi, di riconoscerle tale beneficio, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di CP_2
accompagnamento e delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo che l'elaborato peritale di cui si chiede non sia concessa l'omologazione non risulta affetto da alcun vizio, infatti è completo e adeguatamente motivato e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti e all'odierna udienza.
§§§§
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Nel caso di specie, stante le censure mosse alla consulenza nell'atto introduttivo del giudizio, si è ritenuto a fini istruttori di procedere al rinnovo della consulenza tecnica, affidata al Dr. Per_3
. In particolare, il consulente, esaminato il caso mediante visita peritale ed esame della
[...]
documentazione prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:” Disturbo neurocognitivo maggiore in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica;
- Sindrome depressiva;
- Scompenso cardiaco cronico in soggetto con fibrillazione atriale permanente (in TAO) ed esiti di sostituzione valvolare aortica, plastica mitralica e tricuspide;
- Bronchite cronica asmatiforme;
-
Spondilodiscoartrosi diffusa, osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli;
- ISD;
- Glaucoma e distrofia maculare senile con escavazione del disco ottico;
- Gozzo multinodulare e steatosi epatica”
e ha concluso che la ricorrente “sin a partire dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (28/10/2020), fosse da ritenersi soggetto invalido civile nella misura del 100% ed in possesso dei requisiti sanitari minimi richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento “
Il ctu dott. ha accertato che “Sulla base degli elementi documentali ed obiettivi, rilevati Per_3
durante la valutazione clinica in sede di operazione di consulenza, si può affermare che la sia Pt_1
affetta da patologie endocrinologiche, osteoarticolari, cardiovascolari, neuropsichiatriche e sensoriali”. Rileva, inoltre,:” come la deambulazione, seppur possibile anche senza ausilio, sia difficoltosa e precauzionale alla costante ricerca di appoggi, quasi inefficace sotto un profilo strettamente funzionale e con reale possibilità di caduta per la , complice l'importante deficit Pt_1
visivo (cfr. campo visivo prodotto da parte attrice). A tale importante limitazione, invalidante, si connette un decadimento globale nell'espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita, ed in particolare di quelli attingenti alla sfera della vita vegetativa (igiene personale e somministrazione delle terapie/controlli clinici e laboratoristici). Osserva come “le evidenze specialistiche presenti nella documentazione sanitaria acclusa al fascicolo di causa permettono di concludere che nel periodo intercorso tra le due relazioni (08/2020 - 07/2023), le contrazioni dell'autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani siano peggiorate ma non in modo netto con ADL pari a 2/6 e
IADL 1/8 in entrambe le certificazioni, e riduzione dell'Indice di Barthel nel 2023 (da 55/100 a
50/100). Rileva che “nel complesso appaiono del tutto possibili e reali le limitazioni rappresentate, con necessità di assistenza da parte di terzi, così come emerse nel corso delle operazioni peritali del
23/02/2024, attingenti soprattutto la sfera neurovegetativa e sociale. Il corredo pluripatologico patito dalla è tale per cui si possa configurare la necessità di un'assistenza continua negli atti Pt_1 quotidiani della vita e nell'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie che contraddistinguono la vita di una persona di 85 anni.”
Poichè la consulenza risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali, adeguatamente motivata e maggiormente approfondita rispetto alla consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, in adesione alle conclusioni nella medesima riportate, il Giudice accerta che a causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta è Parte_1
persona con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa, conseguentemente, accoglie la presente opposizione. Stante il principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico dell' in CP_2
favore dell'opponente, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e liquidate come da dispositivo.
CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che a causa del complesso delle patologie da cui è affetta, è Parte_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, dalla data della domanda amministrativa del 28.10.2020 e per l'effetto, accoglie il ricorso in opposizione dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente liquidando CP_2
l'importo di € 1.530,00 per la fase relativa all'ATP e di € 3.291,00 per la fase dell'opposizione ex art. 445 sesto bis comma c.p.c., oltre 15% di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte opponente.
CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo