CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2548\2023 RG in materia di spese processuali (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17.02.2023 n. 691), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via San- Parte_1 C.F._1 ta Lucia 90, nello studio dell'avv. Alfredo Guarino, c.f. , domici- C.F._2 lio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti, appellante e
, c.f. con domicilio eletto in Marano (Na), Controparte_1 C.F._3
Via Duca d'Aosta 13, nello studio dell'avv. Cosma Raffone, c.f. C.F._4 domicilio digitale che la rappresenta e di- Email_2 fende giusta procura in atti, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 27.05.2025.
Motivi della decisione
All'esito dell'udienza cartolare ex art. 352 c.p.c. la causa è stata assegnata alla de- cisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. – premesso che l'immobile sito in Mugnano di Napoli, Via Controparte_1
Morandi 6, di sua proprietà (acquistato con atto del 26.04.2004 per notaio ), Per_1 era occupato senza titolo da – convenne in giudizio quest'ultimo di- Parte_1 nanzi al Tribunale di Napoli Nord per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità di occupazione di complessivi € 51.000,00.
Si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda, assumendo Parte_1 di detenere legittimamente l'immobile in forza di un preliminare di locazione stipula- to con il padre dell'attrice.
1 2. Il Tribunale ha qualificato la domanda come azione personale di restituzione perché basata sulla nullità del contratto di locazione per mancanza di forma scritta ad substantiam. Con sentenza del 17.02.2023 n. 691, il Tribunale ha condannato al rilascio immediato dell'immobile, ha rigettato la domanda di pagamento Pt_1 dell'indennità di occupazione e ha condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite in favore di liquidate in € 568,94 per esborsi ed € 12.402,00 per com- CP_1 pensi, oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% e accessori fiscali e previ- denziali.
3. Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusioni: «A. Parte_1 in riforma della pronunciata sentenza voglia definirsi l'onorario spettante alla
contro
- parte in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile (…) nella misura di euro
4.300,00 o subordinatamente di euro 6.412,00 o comunque in misura inferiore a quella definita nella sentenza pronunciata in primo grado;
B. in riforma della pronun- ciata sentenza voglia pronunciarsi condanna di controparte alla corresponsione degli onorari spettanti per il rigetto della domanda di indennità di occupazione nella misu- ra di euro 6.412,00 o comunque nella misura che vorrà essere definita in favore dell'appellante signor;
C. (…); D. voglia disporsi la condanna alle Parte_1 spese e agli onorari del giudizio di appello di controparte in favore dell'appellante si- gnor ». Parte_1
4. Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Pt_1 parte in cui ha determinato il valore della causa – ai fini della liquidazione delle spese in favore di – in base al valore dell'immobile [“le spese di lite… si liquidano CP_1 in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c rendita catastale di € 755,32 x 200) con ridu- zione del 30% per la fase istruttoria, stante la mancata assunzione di mezzi istruttori
(scaglione di valore da € 50.000,00 a € 260.000,00)”].
In particolare, deduce di non aver mai rivendicato la proprietà dell'immo- Pt_1 bile, sicché il valore della causa va determinato “in relazione al danno che ipotetica- mente potrebbe essere derivato al proprietario dal periodo di occupazione sine titulo, evidentemente stimabile, in assenza di altre prove, con riferimento al valore locativo dell'immobile in oggetto. Se la richiesta di rilascio dell'immobile è stata formulata, come indica controparte nel libello introduttivo, in data 19.01.2021 e se il valore lo- cativo dell'immobile avrebbe dovuto valutarsi, come indica controparte nella doman- da giudiziale, in euro 600 mensili, ne consegue che alla data della sentenza del
16.02.2023 il valore della causa si sarebbe dovuto considerare di euro 15.000,00 e, in tal caso, valutando che non vi è stata attività istruttoria come ritenuto nell'impu- gnata sentenza, gli onorari in favore della controparte dovrebbero essere considerati nella misura di euro 4.300,00”. Nella peggiore delle ipotesi – prosegue – lo Pt_1
2 scaglione di riferimento dovrebbe essere quello compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, muovendo dal valore catastale dell'immobile (euro 151.064) e dalla rendita annuale al 4% (euro 6.042,56), per cui, da maggio 2014 al 31 gennaio 2023, il dan- no astrattamente configurabile è di euro 52.368,85 da cui dovrebbero però detrarsi i canoni riscossi già dal padre o dalla sorella di (euro 2500) e il de- Controparte_1 posito cauzionale versato (euro 1400). In tal caso sarebbero dovuti compensi per €
6.412,00.
5. Con il secondo motivo di gravame, si duole che totalmente Pt_1 CP_1 soccombente – per difetto di allegazione e prova del lucro cessante – rispetto alla domanda di liquidazione di un'indennità di occupazione (chiesti € 51.000,00), non sia stata a sua volta condannata alle spese in favore di esso appellante, tanto più che, come successivamente appurato, la pretesa azionata era infondata per un prelimina- re e assorbente profilo, in quanto l'immobile era sottoposto a pignoramento immobi- liare e la sua proprietaria non avrebbe potuto darlo in locazione né farne suoi i frutti civili.
6. Nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della Controparte_1 produzione di nuovi documenti in appello e della formulazione di domande nuove. Si riferisce in particolare all'allegazione (e richiesta di prova) dell'avvenuto pagamento di canoni di locazione, dell'esecuzione di lavori edili all'interno dell'immobile e della sottoposizione dell'immobile stesso a procedura espropriativa.
eccepisce inoltre il corretto regolamento delle spese da parte del primo CP_1 giudice.
Conclude per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello o co- munque per il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese del grado.
7. L'appello di è fondato nei termini e nei limiti che si diranno e va accol- Pt_1 to per quanto di ragione.
Nelle cause per rilascio di immobile detenuto senza titolo, le quali configurano una azione di natura personale e non reale, come esattamente rimarcato dal Tribunale, il valore della domanda si determina non in base al valore dell'immobile – la cui pro- prietà non è controversa – bensì in base a quella parte del rapporto che è in conte- stazione e in definitiva in base alla durata dell'occupazione esercitata senza la corre- sponsione di un corrispettivo. Ciò consente di ritenere che il valore della domanda di rilascio (accolta) equivalga all'importo che ha chiesto in primo grado a tito- CP_1 lo di indennità ragguagliata appunto alla durata dell'occupazione sine titulo. Le spe- se, perciò, andrebbero liquidate con riferimento allo scaglione tra euro 26.001,00 e
52.000,00.
Stesso scaglione varrebbe per la distinta domanda di (rigettata) volta a CP_1 ottenere l'indennità di occupazione nella già indicata misura di euro 51.000,00.
3 La reciproca soccombenza tra le parti – vince sul rilascio e perde sull'in- CP_1 dennità – non porta, come vorrebbe D , a contrapposte condanne, ma, tipi- Pt_1 camente, alla totale compensazione delle spese. Infatti, se l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza [Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061], questa si configura inve- ce in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi [Cass. ord.
15.05.2023 n. 13212], come nel caso in esame.
Le spese di primo grado vanno perciò interamente compensate.
L'esito del gravame – in quanto non conforme alle conclusioni dell'atto di appello benché con esse compatibile – giustifica la compensazione anche delle spese di se- condo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17.02.2023 n. 691, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese di primo grado;
b) dichiara interamente compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
4
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2548\2023 RG in materia di spese processuali (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17.02.2023 n. 691), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via San- Parte_1 C.F._1 ta Lucia 90, nello studio dell'avv. Alfredo Guarino, c.f. , domici- C.F._2 lio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti, appellante e
, c.f. con domicilio eletto in Marano (Na), Controparte_1 C.F._3
Via Duca d'Aosta 13, nello studio dell'avv. Cosma Raffone, c.f. C.F._4 domicilio digitale che la rappresenta e di- Email_2 fende giusta procura in atti, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 27.05.2025.
Motivi della decisione
All'esito dell'udienza cartolare ex art. 352 c.p.c. la causa è stata assegnata alla de- cisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. – premesso che l'immobile sito in Mugnano di Napoli, Via Controparte_1
Morandi 6, di sua proprietà (acquistato con atto del 26.04.2004 per notaio ), Per_1 era occupato senza titolo da – convenne in giudizio quest'ultimo di- Parte_1 nanzi al Tribunale di Napoli Nord per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità di occupazione di complessivi € 51.000,00.
Si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda, assumendo Parte_1 di detenere legittimamente l'immobile in forza di un preliminare di locazione stipula- to con il padre dell'attrice.
1 2. Il Tribunale ha qualificato la domanda come azione personale di restituzione perché basata sulla nullità del contratto di locazione per mancanza di forma scritta ad substantiam. Con sentenza del 17.02.2023 n. 691, il Tribunale ha condannato al rilascio immediato dell'immobile, ha rigettato la domanda di pagamento Pt_1 dell'indennità di occupazione e ha condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite in favore di liquidate in € 568,94 per esborsi ed € 12.402,00 per com- CP_1 pensi, oltre rimborso forfetario di spese generali al 15% e accessori fiscali e previ- denziali.
3. Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusioni: «A. Parte_1 in riforma della pronunciata sentenza voglia definirsi l'onorario spettante alla
contro
- parte in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile (…) nella misura di euro
4.300,00 o subordinatamente di euro 6.412,00 o comunque in misura inferiore a quella definita nella sentenza pronunciata in primo grado;
B. in riforma della pronun- ciata sentenza voglia pronunciarsi condanna di controparte alla corresponsione degli onorari spettanti per il rigetto della domanda di indennità di occupazione nella misu- ra di euro 6.412,00 o comunque nella misura che vorrà essere definita in favore dell'appellante signor;
C. (…); D. voglia disporsi la condanna alle Parte_1 spese e agli onorari del giudizio di appello di controparte in favore dell'appellante si- gnor ». Parte_1
4. Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Pt_1 parte in cui ha determinato il valore della causa – ai fini della liquidazione delle spese in favore di – in base al valore dell'immobile [“le spese di lite… si liquidano CP_1 in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c rendita catastale di € 755,32 x 200) con ridu- zione del 30% per la fase istruttoria, stante la mancata assunzione di mezzi istruttori
(scaglione di valore da € 50.000,00 a € 260.000,00)”].
In particolare, deduce di non aver mai rivendicato la proprietà dell'immo- Pt_1 bile, sicché il valore della causa va determinato “in relazione al danno che ipotetica- mente potrebbe essere derivato al proprietario dal periodo di occupazione sine titulo, evidentemente stimabile, in assenza di altre prove, con riferimento al valore locativo dell'immobile in oggetto. Se la richiesta di rilascio dell'immobile è stata formulata, come indica controparte nel libello introduttivo, in data 19.01.2021 e se il valore lo- cativo dell'immobile avrebbe dovuto valutarsi, come indica controparte nella doman- da giudiziale, in euro 600 mensili, ne consegue che alla data della sentenza del
16.02.2023 il valore della causa si sarebbe dovuto considerare di euro 15.000,00 e, in tal caso, valutando che non vi è stata attività istruttoria come ritenuto nell'impu- gnata sentenza, gli onorari in favore della controparte dovrebbero essere considerati nella misura di euro 4.300,00”. Nella peggiore delle ipotesi – prosegue – lo Pt_1
2 scaglione di riferimento dovrebbe essere quello compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, muovendo dal valore catastale dell'immobile (euro 151.064) e dalla rendita annuale al 4% (euro 6.042,56), per cui, da maggio 2014 al 31 gennaio 2023, il dan- no astrattamente configurabile è di euro 52.368,85 da cui dovrebbero però detrarsi i canoni riscossi già dal padre o dalla sorella di (euro 2500) e il de- Controparte_1 posito cauzionale versato (euro 1400). In tal caso sarebbero dovuti compensi per €
6.412,00.
5. Con il secondo motivo di gravame, si duole che totalmente Pt_1 CP_1 soccombente – per difetto di allegazione e prova del lucro cessante – rispetto alla domanda di liquidazione di un'indennità di occupazione (chiesti € 51.000,00), non sia stata a sua volta condannata alle spese in favore di esso appellante, tanto più che, come successivamente appurato, la pretesa azionata era infondata per un prelimina- re e assorbente profilo, in quanto l'immobile era sottoposto a pignoramento immobi- liare e la sua proprietaria non avrebbe potuto darlo in locazione né farne suoi i frutti civili.
6. Nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della Controparte_1 produzione di nuovi documenti in appello e della formulazione di domande nuove. Si riferisce in particolare all'allegazione (e richiesta di prova) dell'avvenuto pagamento di canoni di locazione, dell'esecuzione di lavori edili all'interno dell'immobile e della sottoposizione dell'immobile stesso a procedura espropriativa.
eccepisce inoltre il corretto regolamento delle spese da parte del primo CP_1 giudice.
Conclude per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello o co- munque per il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese del grado.
7. L'appello di è fondato nei termini e nei limiti che si diranno e va accol- Pt_1 to per quanto di ragione.
Nelle cause per rilascio di immobile detenuto senza titolo, le quali configurano una azione di natura personale e non reale, come esattamente rimarcato dal Tribunale, il valore della domanda si determina non in base al valore dell'immobile – la cui pro- prietà non è controversa – bensì in base a quella parte del rapporto che è in conte- stazione e in definitiva in base alla durata dell'occupazione esercitata senza la corre- sponsione di un corrispettivo. Ciò consente di ritenere che il valore della domanda di rilascio (accolta) equivalga all'importo che ha chiesto in primo grado a tito- CP_1 lo di indennità ragguagliata appunto alla durata dell'occupazione sine titulo. Le spe- se, perciò, andrebbero liquidate con riferimento allo scaglione tra euro 26.001,00 e
52.000,00.
Stesso scaglione varrebbe per la distinta domanda di (rigettata) volta a CP_1 ottenere l'indennità di occupazione nella già indicata misura di euro 51.000,00.
3 La reciproca soccombenza tra le parti – vince sul rilascio e perde sull'in- CP_1 dennità – non porta, come vorrebbe D , a contrapposte condanne, ma, tipi- Pt_1 camente, alla totale compensazione delle spese. Infatti, se l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza [Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061], questa si configura inve- ce in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi [Cass. ord.
15.05.2023 n. 13212], come nel caso in esame.
Le spese di primo grado vanno perciò interamente compensate.
L'esito del gravame – in quanto non conforme alle conclusioni dell'atto di appello benché con esse compatibile – giustifica la compensazione anche delle spese di se- condo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17.02.2023 n. 691, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate le spese di primo grado;
b) dichiara interamente compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
4