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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2629/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/10/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Corsica n. 78, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Gioberti n. 5/b, presso lo studio dell'avv. Giardina Sandra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Grottasanta n. 249, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tica n. 22/A, presso lo studio dell'avv. Vernuccio Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa, il giorno
20/03/2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, N. 20).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 20/03/2004;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione sono nati i figli, , (a Siracusa il 19/8/2004), ad oggi Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , (a Siracusa il 3/10/2008) Persona_2
ad oggi minorenne;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 347/2012 del 23/10/2012.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 5/7/2024, il Presidente fissava udienza del 7/10/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi si obbligano al mutuo rispetto, a non arrecarsi reciproche molestie e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi, con il reciproco obbligo, nell'interesse dei figli, di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2. I coniugi sono liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno, senza autorizzazione o consenso dell'altro coniuge ed eventualmente a recarsi temporaneamente all'estero, senza necessità del consenso dell'altro coniuge per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in modo condiviso con collocamento Per_2
preferenziale presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare di proprietà della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano che rimangono nella proprietà di quest'ultima.
4. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e
pagina2 di 4 alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue inclinazioni e capacità materiali.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi tra le parti ovvero, Per_2
in mancanza di accordi, due pomeriggi a settimana dalle ore 15 alle ore 20 da individuarsi di volta in volta all'inizio di ogni mese, l'intero giorno del compleanno del padre, a pranzo o cena nei giorni di compleanno ed onomastico del figlio, le principali festività civili e religiose dell'anno in via alternata con la madre.
6. I genitori si obbligano espressamente ad osservare le dette condizioni (meglio riportate nel piano genitoriale accluso al presente ricorso) ed ove uno o ciascuno di essi non dovesse assolvere alle stesse e, comunque, assicurare una relazione adeguata e continuativa con i figli, l'altro sarà facultato
a richiedere la mediazione familiare in caso di esito negativo ad adire l'autorità giudiziaria.
7. Il figlio maggiorenne è uno studente universitario, iscritto al primo anno di Scienze Per_1
Motorie presso l'Università Pegaso con sede nella via Dell'Arsenale n.40 di Siracusa, e vive con la madre, non essendo economicamente indipendente.
8. Il padre si obbliga di corrispondere alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 464,71, che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, di € 300,00 per il mantenimento di ed € 164,71 per il Per_2
mantenimento di . Per_1
9. L'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra ed il Sig. Parte_1
con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente alla propria quota e si Parte_2
obbliga ad effettuare, ove necessario, tutti gli eventuali adempimenti affinché detta provvidenza venga fruita per intero dalla madre, genitore collocatario dei figli.
10. Rimangono a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, come da protocollo del Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e fare proprio anche con riguardo alle modalità e/o tempi di rifusione, se anticipate da uno di essi, e nello specifico tasse universitarie, libri scolastici, mensile palestra, spese mediche.
11. Il Sig. dichiara espressamente di provvedere a tutte le spese di manutenzione, oneri Pt_2
condominiali ordinari e straordinari relativi all'immobile ove abita sito nella via Grottasanta n. 249 di Siracusa di proprietà dei figli e Per_1 Per_2
12. Le spese e compensi del giudizio vengono compensate tra le parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso del figlio minorenne con stabile Per_2
collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore,
pagina3 di 4 nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore e al figlio , maggiorenne ma non Per_2 Per_1
economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Siracusa, il giorno 20/03/2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 20) in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 29/11/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2629/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/10/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Corsica n. 78, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Gioberti n. 5/b, presso lo studio dell'avv. Giardina Sandra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Grottasanta n. 249, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tica n. 22/A, presso lo studio dell'avv. Vernuccio Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Siracusa, il giorno
20/03/2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, N. 20).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 20/03/2004;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione sono nati i figli, , (a Siracusa il 19/8/2004), ad oggi Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , (a Siracusa il 3/10/2008) Persona_2
ad oggi minorenne;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 347/2012 del 23/10/2012.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 5/7/2024, il Presidente fissava udienza del 7/10/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi si obbligano al mutuo rispetto, a non arrecarsi reciproche molestie e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi, con il reciproco obbligo, nell'interesse dei figli, di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2. I coniugi sono liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno, senza autorizzazione o consenso dell'altro coniuge ed eventualmente a recarsi temporaneamente all'estero, senza necessità del consenso dell'altro coniuge per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in modo condiviso con collocamento Per_2
preferenziale presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare di proprietà della stessa, unitamente ai mobili e suppellettili che l'arredano che rimangono nella proprietà di quest'ultima.
4. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e
pagina2 di 4 alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue inclinazioni e capacità materiali.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a liberi accordi tra le parti ovvero, Per_2
in mancanza di accordi, due pomeriggi a settimana dalle ore 15 alle ore 20 da individuarsi di volta in volta all'inizio di ogni mese, l'intero giorno del compleanno del padre, a pranzo o cena nei giorni di compleanno ed onomastico del figlio, le principali festività civili e religiose dell'anno in via alternata con la madre.
6. I genitori si obbligano espressamente ad osservare le dette condizioni (meglio riportate nel piano genitoriale accluso al presente ricorso) ed ove uno o ciascuno di essi non dovesse assolvere alle stesse e, comunque, assicurare una relazione adeguata e continuativa con i figli, l'altro sarà facultato
a richiedere la mediazione familiare in caso di esito negativo ad adire l'autorità giudiziaria.
7. Il figlio maggiorenne è uno studente universitario, iscritto al primo anno di Scienze Per_1
Motorie presso l'Università Pegaso con sede nella via Dell'Arsenale n.40 di Siracusa, e vive con la madre, non essendo economicamente indipendente.
8. Il padre si obbliga di corrispondere alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 464,71, che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, di € 300,00 per il mantenimento di ed € 164,71 per il Per_2
mantenimento di . Per_1
9. L'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra ed il Sig. Parte_1
con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente alla propria quota e si Parte_2
obbliga ad effettuare, ove necessario, tutti gli eventuali adempimenti affinché detta provvidenza venga fruita per intero dalla madre, genitore collocatario dei figli.
10. Rimangono a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, come da protocollo del Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e fare proprio anche con riguardo alle modalità e/o tempi di rifusione, se anticipate da uno di essi, e nello specifico tasse universitarie, libri scolastici, mensile palestra, spese mediche.
11. Il Sig. dichiara espressamente di provvedere a tutte le spese di manutenzione, oneri Pt_2
condominiali ordinari e straordinari relativi all'immobile ove abita sito nella via Grottasanta n. 249 di Siracusa di proprietà dei figli e Per_1 Per_2
12. Le spese e compensi del giudizio vengono compensate tra le parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso del figlio minorenne con stabile Per_2
collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore,
pagina3 di 4 nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore e al figlio , maggiorenne ma non Per_2 Per_1
economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Siracusa, il giorno 20/03/2004 (Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 20) in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 29/11/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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