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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1345/2018, pubblicata in data 1° giugno 2018, iscritto al n. 68/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025
e pendente
T R A
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ed Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Napolano (c.f.:
[...] C.F._1
) - APPELLANTI - C.F._2
E il (c.f.: , in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avvocatura Comunale dott.ssa Mariamaddalena Leone, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso, in virtù della determina di conferimento incarico, dagli avv.ti M. Antonella Verde (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._3 Controparte_2 C.F._4
- APPELLATO - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2012, l'arch. , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante del Controparte_3
costituito dalla medesima, con compiti di coordinamento e
[...]
direzione dei lavori architettonici, e tra gli altri interessati, dall'ing. , Parte_2
dagli arch. e di TO Stefano e dal dott. Controparte_4 Controparte_5 Pt_3
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata il
[...] [...]
chiedendo che, il Tribunale: “I. In via principale previa Controparte_1
disapplicazione della determinazione n. 1 del 10 gennaio 2011 del Dirigente del settore urbanistica del citato , anche nella sola parte in cui dispone Controparte_1
l'inefficacia del contratto n. 384 dl 26 febbraio 2008: 1. accertare e dichiarare il diritto degli attori alla reintegrazione nell'incarico e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli attori alla corresponsione da parte del convenuto delle seguenti CP_1
somme, per i titoli e secondo la ripartizione indicata: A) Compensi già maturati e non liquidati alla data della risoluzione contrattuale (28.10.2020) – Compenso per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione fino al 28.10.2010: € 34.869,61, oltre Iva e c.p.; - compenso per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione per lavori in economia eseguiti fino al 28.10.2010: € 3.252,11, oltre Iva e c.p.; - compenso per progettazione definitiva prima perizia di variante : € 26.999,54, per un totale a tale titolo di € 65.121,26 oltre Iva e c.p.; B) nonché, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima interruzione contrattuale, al pagamento dell'importo per prestazioni non rese nella seguente misura: - compenso pe mancata direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori ancora da eseguire (comprensivi degli importi della prima variante): € 109.515,12€. Per un totale a tale titolo di € 109.515,12. E quindi, per un totale complessivo di 174.636,38, oltre iva e c.p.a., da riconoscersi, a favore degli attori, secondo la seguente ripartizione interna sulla scorta della partecipazione all'Ati: arch. : € 82.676,39 (48,24 %) arch. : € Pt_1 CP_4
18.081,18 (10,55%) ing : € 67.200,28 (39,21%), arch. anto Stefano: Pt_2 Per_1
€ 2.159,46 (1,26%); dott. : € 1.266,25 (0,74%). Il tutto oltre Iva e C.p.a., Ovvero Pt_3
in subordine, condannare il convenuto al pagamento delle somme specificate CP_1
al punto 1 a titolo di indebito, ex art. 2041 c.c., nella misura indicata sub A) e a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1337 e 1338 c.c. nella misura indicata sub. B). In ogni
Proc. N. 68/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 8
+1 c. di di Stabia Parte_1 CP_1 CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
caso, II. Condannare l'Amministrazione Convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno per lesione all'immagine degli attori conseguente all'illegittima interruzione contrattuale nella misura che si proverà in corso di causa ovvero secondo equità: III. condannare, altresì, la predetta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura. IV. Il tutto con riconoscimento degli interessi moratori e, laddove dovuta, della rivalutazione”.
A tal proposito, esponeva che:
- il Comune di nel 1996 aveva avviato una procedura per Controparte_1
la progettazione esecutiva delle Antiche Terme Stabiane suddividendo l'intervento in due lotti distinti: un primo lotto entro il tetto del finanziamento di 12 miliardi di lire Per_ del era stato affidato al , di cui faceva parte anche l'arch. CP_6 [...]
Co
, capogruppo e mandataria della , poi sostituita a seguito di decesso da PE
; un secondo lotto d'importo analogo (finanziato per 2/3 dalla Regione Parte_1
Campania) era invece stato affidato a seguito di gara alla Parte_4
- con determinazione del 2 marzo 2007 n. 16 era stato costituito l'ufficio direzione lavori composto dalla per il primo lotto e da personale interno CP_6
all'ente per l'esecuzione degl'interventi del secondo lotto. A breve distanza di tempo dall'inizio dei lavori, i tecnici interni dell'Ente si erano dimessi dall'incarico di DL del secondo lotto per sopraggiunti impegni di lavoro, sicché con determinazione del 13 febbraio 2008 n. 14, il Dirigente del richiamando l'art. 30 comma 2 lett. d del CP_1
d.lgs. 163/06 aveva affidato l'intera direzione lavori (quindi anche quella relativa al secondo lotto, comprensivo anche delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) alla;
CP_6
- con la determina 16/2008 era stato formalizzato l'affidamento dell'incarico, con la sottoscrizione del contratto rep. n. 384 del 26 febbraio 2008 e l'acquisizione del relativo impegno di spesa;
- il raggruppamento aveva svolto l'incarico fino a quando col provvedimento del
10 gennaio 2011 n. 1, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune aveva annullato l'affidamento, dichiarando l'inefficacia del contratto con cui era stata affidata la DL agli attori;
- avverso tale atto, gli attori avevano proposto prima ricorso al Tar Campania
Proc. N. 68/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 8
+1 c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
che, con sentenza n. 3867/2011, aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione, e poi, a seguito di riassunzione innanzi al tribunale ordinario, essi avevano riproposto le medesime censure già proposte dinnanzi al G.a., di violazione dell'art. 7 L. 241/90, dell'art. 21 octies L. 241/90, dell'art. 21 nonies L. 241/90, dell'art. 37 comma 18 d.lgs
163/2006, di eccesso di potere, concludendo come sopra.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa del 6 aprile 2012, il
[...]
resisteva alla domanda, riportandosi integralmente alla Controparte_1
relazione istruttoria del 31 maggio 2011 resa dall'Avvocatura municipale dinnanzi al
Tar, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. La causa, prettamente documentale, veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale adìto rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice riteneva che con l'atto di cui si chiedeva la disapplicazione, cioè con la determina n. 1 del 2011, il aveva legittimamente CP_1
esercitato il suo diritto di recesso unilaterale dal contratto, non risultando tale atto viziato sotto i molteplici punti di vista individuati dalla Rtp attrice, cioè la violazione degli artt. 7 e 21 octies e nonies della legge n. 241/1990, ovvero sotto il profilo dell'eccesso di potere, né risultava violato l'art. 37, comma 18 del d. lgs 163/2006, che, nell'ipotesi di morte del mandatario, consentiva di continuare il rapporto di appalto con altro soggetto di pari professionalità, giacché, a suo dire, i soggetti che rappresentavano la RTP affidataria dei lavori di progettazione erano distinti da quella subentrata per la direzione dei lavori, sul piano civilistico e professionale, ed il contratto stipulato era disciplinato dal d.lgs. 157/1995, sicché ad esso non si applicava il citato d.lgs. 163/2006, neppure nel suo art. 91, co. 6, che consentiva di affidare al progettista la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Di conseguenza, l'affidamento diretto alla Rtp attrice della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza, non previsto dal bando di gara che riguardava la sola progettazione, era avvenuto a trattativa privata e senza gara pubblica in violazione di quanto imposto dalla normativa europea, ed in ogni caso, le determine n. 16 del 2 marzo 2007 e la n. 14 del 13 febbraio 2008 erano state emesse senza impegno di spesa e senza copertura finanziaria, in violazione dell'art.151 del d.lgs n. 267/2001 (cd. Tuel),
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+1 c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
e comunque, con applicazione di corrispettivi maggiori di quelli previsti dall'art. 92, co.
2 del d.lgs 163/2006 se ritenuto applicabile alla specie.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato al
[...]
il 28 dicembre 2018, solo l'arch. e l'ing. Controparte_1 Parte_1
hanno proposto appello, chiedendo, con nove motivi di gravame, la Controparte_7
riforma della sentenza e riproponendo, in via principale, le medesime domande già proposte nel primo grado, sia pure limitate alle sole voci del corrispettivo di loro spettanza (82.676,39 € a favore della prima e 67.200,28 € a favore del secondo) a titolo di compensi già maturati e non liquidati alla data della risoluzione/inefficacia contrattuale (28.10.2010) nonché per compensi per prestazioni non rese per effetto dell'illegittima risoluzione, oltre alle somme dovute a titolo di danni per lesione della propria immagine professionale cagionata dalla citata risoluzione contrattuale;
in via subordinata, chiedendo di limitare la condanna ai soli corrispettivi maturati e non pagati ed a quelli non maturati per colpa del in via di ulteriore subordine, CP_1
chiedendo condannarsi il al pagamento delle somme corrispondenti ai CP_1
compensi già maturati e non pagati ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché delle somme relative ai compensi non maturati ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. Con vittoria delle spese del doppio grado.
5. Con comparsa del 6 maggio 2019, si è costituito in giudizio il
[...]
che ha contestato la fondatezza dell'appello in relazione a Controparte_1
tutti i suoi motivi, chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
6. All'udienza del 21 gennaio 2025, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. Nessuna delle parti ha depositato le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Costituendosi in appello, gli appellanti non hanno depositato né cartaceamente né telematicamente il proprio fascicolo di parte del primo grado del giudizio, sicché la Corte non può che decidere nel merito allo stato degli atti (cfr. Cass.
6645/2024, secondo cui “Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado
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e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale').
L'appello va rigettato non avendo gli appellanti ridepositato il disciplinare di incarico del 26 febbraio 2008 n. 384 con cui fu loro affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indicato come all. 18 nel giudizio di primo grado, né hanno depositato tutta la residua documentazione su cui basano le loro pretese.
Sicché deve ritenersi che tali pretese risultano infondate per assenza di prova. Né può sopperire a tale mancanza la possibilità di farne richiesta al appellato, CP_1
giacché ciò contravverrebbe al principio dell'onere della prova.
Quanto invece all'omesso esame da parte del primo Giudice della domanda di cui all'art. 2041 c.c., proposta dalle parti direttamente nei confronti del CP_1
questa Corte non può che rilevare che, in assenza di prova dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria, la domanda in esame andava e va dichiarata inammissibile per assenza del presupposto della residualità, essendo proponibile l'azione di condanna nei confronti dei funzionari comunali agenti (cfr. Cass.
29988/2018 secondo cui “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa)”).
III. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
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IV. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa (5/9 a carico della e 4/9 a carico del Pt_1
), al pagamento, in favore del , delle spese Pt_2 Controparte_1
processuali del grado che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 52.000,01 € ad 260.000,00 € - nel complessivo importo di 10.465,00 €, di cui 9.100,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio,
1.400,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione/istruzione,
3.500,00 € per la fase decisoria), 1.365,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_1
1345/2019, pubblicata il 1° giugno 2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in proporzione del loro Parte_1 Parte_2
rispettivo interesse nella causa, al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 10.465,00 €, di cui 9.100,00 €
[...]
per compensi e 1.365,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
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Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1345/2018, pubblicata in data 1° giugno 2018, iscritto al n. 68/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025
e pendente
T R A
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ed Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Napolano (c.f.:
[...] C.F._1
) - APPELLANTI - C.F._2
E il (c.f.: , in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avvocatura Comunale dott.ssa Mariamaddalena Leone, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso, in virtù della determina di conferimento incarico, dagli avv.ti M. Antonella Verde (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._3 Controparte_2 C.F._4
- APPELLATO - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2012, l'arch. , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante del Controparte_3
costituito dalla medesima, con compiti di coordinamento e
[...]
direzione dei lavori architettonici, e tra gli altri interessati, dall'ing. , Parte_2
dagli arch. e di TO Stefano e dal dott. Controparte_4 Controparte_5 Pt_3
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata il
[...] [...]
chiedendo che, il Tribunale: “I. In via principale previa Controparte_1
disapplicazione della determinazione n. 1 del 10 gennaio 2011 del Dirigente del settore urbanistica del citato , anche nella sola parte in cui dispone Controparte_1
l'inefficacia del contratto n. 384 dl 26 febbraio 2008: 1. accertare e dichiarare il diritto degli attori alla reintegrazione nell'incarico e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli attori alla corresponsione da parte del convenuto delle seguenti CP_1
somme, per i titoli e secondo la ripartizione indicata: A) Compensi già maturati e non liquidati alla data della risoluzione contrattuale (28.10.2020) – Compenso per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione fino al 28.10.2010: € 34.869,61, oltre Iva e c.p.; - compenso per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione per lavori in economia eseguiti fino al 28.10.2010: € 3.252,11, oltre Iva e c.p.; - compenso per progettazione definitiva prima perizia di variante : € 26.999,54, per un totale a tale titolo di € 65.121,26 oltre Iva e c.p.; B) nonché, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima interruzione contrattuale, al pagamento dell'importo per prestazioni non rese nella seguente misura: - compenso pe mancata direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori ancora da eseguire (comprensivi degli importi della prima variante): € 109.515,12€. Per un totale a tale titolo di € 109.515,12. E quindi, per un totale complessivo di 174.636,38, oltre iva e c.p.a., da riconoscersi, a favore degli attori, secondo la seguente ripartizione interna sulla scorta della partecipazione all'Ati: arch. : € 82.676,39 (48,24 %) arch. : € Pt_1 CP_4
18.081,18 (10,55%) ing : € 67.200,28 (39,21%), arch. anto Stefano: Pt_2 Per_1
€ 2.159,46 (1,26%); dott. : € 1.266,25 (0,74%). Il tutto oltre Iva e C.p.a., Ovvero Pt_3
in subordine, condannare il convenuto al pagamento delle somme specificate CP_1
al punto 1 a titolo di indebito, ex art. 2041 c.c., nella misura indicata sub A) e a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1337 e 1338 c.c. nella misura indicata sub. B). In ogni
Proc. N. 68/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 8
+1 c. di di Stabia Parte_1 CP_1 CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
caso, II. Condannare l'Amministrazione Convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno per lesione all'immagine degli attori conseguente all'illegittima interruzione contrattuale nella misura che si proverà in corso di causa ovvero secondo equità: III. condannare, altresì, la predetta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura. IV. Il tutto con riconoscimento degli interessi moratori e, laddove dovuta, della rivalutazione”.
A tal proposito, esponeva che:
- il Comune di nel 1996 aveva avviato una procedura per Controparte_1
la progettazione esecutiva delle Antiche Terme Stabiane suddividendo l'intervento in due lotti distinti: un primo lotto entro il tetto del finanziamento di 12 miliardi di lire Per_ del era stato affidato al , di cui faceva parte anche l'arch. CP_6 [...]
Co
, capogruppo e mandataria della , poi sostituita a seguito di decesso da PE
; un secondo lotto d'importo analogo (finanziato per 2/3 dalla Regione Parte_1
Campania) era invece stato affidato a seguito di gara alla Parte_4
- con determinazione del 2 marzo 2007 n. 16 era stato costituito l'ufficio direzione lavori composto dalla per il primo lotto e da personale interno CP_6
all'ente per l'esecuzione degl'interventi del secondo lotto. A breve distanza di tempo dall'inizio dei lavori, i tecnici interni dell'Ente si erano dimessi dall'incarico di DL del secondo lotto per sopraggiunti impegni di lavoro, sicché con determinazione del 13 febbraio 2008 n. 14, il Dirigente del richiamando l'art. 30 comma 2 lett. d del CP_1
d.lgs. 163/06 aveva affidato l'intera direzione lavori (quindi anche quella relativa al secondo lotto, comprensivo anche delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) alla;
CP_6
- con la determina 16/2008 era stato formalizzato l'affidamento dell'incarico, con la sottoscrizione del contratto rep. n. 384 del 26 febbraio 2008 e l'acquisizione del relativo impegno di spesa;
- il raggruppamento aveva svolto l'incarico fino a quando col provvedimento del
10 gennaio 2011 n. 1, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune aveva annullato l'affidamento, dichiarando l'inefficacia del contratto con cui era stata affidata la DL agli attori;
- avverso tale atto, gli attori avevano proposto prima ricorso al Tar Campania
Proc. N. 68/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 8
+1 c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
che, con sentenza n. 3867/2011, aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione, e poi, a seguito di riassunzione innanzi al tribunale ordinario, essi avevano riproposto le medesime censure già proposte dinnanzi al G.a., di violazione dell'art. 7 L. 241/90, dell'art. 21 octies L. 241/90, dell'art. 21 nonies L. 241/90, dell'art. 37 comma 18 d.lgs
163/2006, di eccesso di potere, concludendo come sopra.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa del 6 aprile 2012, il
[...]
resisteva alla domanda, riportandosi integralmente alla Controparte_1
relazione istruttoria del 31 maggio 2011 resa dall'Avvocatura municipale dinnanzi al
Tar, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. La causa, prettamente documentale, veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale adìto rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice riteneva che con l'atto di cui si chiedeva la disapplicazione, cioè con la determina n. 1 del 2011, il aveva legittimamente CP_1
esercitato il suo diritto di recesso unilaterale dal contratto, non risultando tale atto viziato sotto i molteplici punti di vista individuati dalla Rtp attrice, cioè la violazione degli artt. 7 e 21 octies e nonies della legge n. 241/1990, ovvero sotto il profilo dell'eccesso di potere, né risultava violato l'art. 37, comma 18 del d. lgs 163/2006, che, nell'ipotesi di morte del mandatario, consentiva di continuare il rapporto di appalto con altro soggetto di pari professionalità, giacché, a suo dire, i soggetti che rappresentavano la RTP affidataria dei lavori di progettazione erano distinti da quella subentrata per la direzione dei lavori, sul piano civilistico e professionale, ed il contratto stipulato era disciplinato dal d.lgs. 157/1995, sicché ad esso non si applicava il citato d.lgs. 163/2006, neppure nel suo art. 91, co. 6, che consentiva di affidare al progettista la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Di conseguenza, l'affidamento diretto alla Rtp attrice della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza, non previsto dal bando di gara che riguardava la sola progettazione, era avvenuto a trattativa privata e senza gara pubblica in violazione di quanto imposto dalla normativa europea, ed in ogni caso, le determine n. 16 del 2 marzo 2007 e la n. 14 del 13 febbraio 2008 erano state emesse senza impegno di spesa e senza copertura finanziaria, in violazione dell'art.151 del d.lgs n. 267/2001 (cd. Tuel),
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e comunque, con applicazione di corrispettivi maggiori di quelli previsti dall'art. 92, co.
2 del d.lgs 163/2006 se ritenuto applicabile alla specie.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato al
[...]
il 28 dicembre 2018, solo l'arch. e l'ing. Controparte_1 Parte_1
hanno proposto appello, chiedendo, con nove motivi di gravame, la Controparte_7
riforma della sentenza e riproponendo, in via principale, le medesime domande già proposte nel primo grado, sia pure limitate alle sole voci del corrispettivo di loro spettanza (82.676,39 € a favore della prima e 67.200,28 € a favore del secondo) a titolo di compensi già maturati e non liquidati alla data della risoluzione/inefficacia contrattuale (28.10.2010) nonché per compensi per prestazioni non rese per effetto dell'illegittima risoluzione, oltre alle somme dovute a titolo di danni per lesione della propria immagine professionale cagionata dalla citata risoluzione contrattuale;
in via subordinata, chiedendo di limitare la condanna ai soli corrispettivi maturati e non pagati ed a quelli non maturati per colpa del in via di ulteriore subordine, CP_1
chiedendo condannarsi il al pagamento delle somme corrispondenti ai CP_1
compensi già maturati e non pagati ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché delle somme relative ai compensi non maturati ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. Con vittoria delle spese del doppio grado.
5. Con comparsa del 6 maggio 2019, si è costituito in giudizio il
[...]
che ha contestato la fondatezza dell'appello in relazione a Controparte_1
tutti i suoi motivi, chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
6. All'udienza del 21 gennaio 2025, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. Nessuna delle parti ha depositato le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Costituendosi in appello, gli appellanti non hanno depositato né cartaceamente né telematicamente il proprio fascicolo di parte del primo grado del giudizio, sicché la Corte non può che decidere nel merito allo stato degli atti (cfr. Cass.
6645/2024, secondo cui “Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado
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e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale').
L'appello va rigettato non avendo gli appellanti ridepositato il disciplinare di incarico del 26 febbraio 2008 n. 384 con cui fu loro affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indicato come all. 18 nel giudizio di primo grado, né hanno depositato tutta la residua documentazione su cui basano le loro pretese.
Sicché deve ritenersi che tali pretese risultano infondate per assenza di prova. Né può sopperire a tale mancanza la possibilità di farne richiesta al appellato, CP_1
giacché ciò contravverrebbe al principio dell'onere della prova.
Quanto invece all'omesso esame da parte del primo Giudice della domanda di cui all'art. 2041 c.c., proposta dalle parti direttamente nei confronti del CP_1
questa Corte non può che rilevare che, in assenza di prova dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria, la domanda in esame andava e va dichiarata inammissibile per assenza del presupposto della residualità, essendo proponibile l'azione di condanna nei confronti dei funzionari comunali agenti (cfr. Cass.
29988/2018 secondo cui “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa)”).
III. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
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IV. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa (5/9 a carico della e 4/9 a carico del Pt_1
), al pagamento, in favore del , delle spese Pt_2 Controparte_1
processuali del grado che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 52.000,01 € ad 260.000,00 € - nel complessivo importo di 10.465,00 €, di cui 9.100,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio,
1.400,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione/istruzione,
3.500,00 € per la fase decisoria), 1.365,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_1
1345/2019, pubblicata il 1° giugno 2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in proporzione del loro Parte_1 Parte_2
rispettivo interesse nella causa, al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 10.465,00 €, di cui 9.100,00 €
[...]
per compensi e 1.365,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
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Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
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