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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1614/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GRASSELLI ALESSANDRA del Foro di Modena, con domicilio telematico presso il difensore come da procura allegata alla comparsa di nuovo difensore del 2.12.2024,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
C.F. ), nato a [...], il [...], con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2
degli avv. PATRIZIA COMITE e avv. GLAUCO GASPERINI del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (Cfr. foglio di pc depositato in data 19.5.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. Rigettare la domanda di addebito, nonché la domanda di risarcimento del danno formulata da
Parte_2
3. Assegnare la casa coniugale posta in RE (VA), Viale Valganna n. 34/D alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore SA. Pt_1
4. Affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso l'abitazione materna.
5. Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con ordinanza del 18.07.2022 stabilendo che nelle giornate in cui la minore è dal padre senza pernottamento, lo stesso riaccompagni la figlia presso
l'abitazione materna subito dopo cena, e comunque entro le ore 20.00
6. Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra la somma mensile di Euro Pt_2 Parte_1
900,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo delle spese indicate nel Protocollo del Tribunale di RE, oltre al 70 % delle spese straordinarie così come stabilite dal medesimo Protocollo.
7. Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1
8. Revocare il divieto di espatrio.
9. Con vittoria di spese legali.”;
Per parte resistente: (Cfr. foglio di pc depositato in data 20.5.2025)
“
1. dichiarare la separazione legale dei coniugi – Pt_1 Pt_2
2. accertare e dichiarare che l'unica ragione della presente separazione è la violazione degli obblighi di assistenza morale, materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di fedeltà da parte della ricorrente nei confronti del IG. anche in relazione a quanto disposto dalla Pt_2 sentenza n. 976/2024 del Tribunale di RE, Dott. Flaminia D'Angelo, passata in giudicato, che ha revocato la donazione dell'abitazione familiare per ingratitudine della ricorrente e, per
l'effetto, pronunciare l'addebito della separazione nei confronti della IG.ra , con Parte_1
riserva di adire con separato giudizio le competenti Autorità giudiziarie per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
pagina 2 di 16
3. disporre l'affidamento condiviso della minore SA, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla medesima nell'esclusivo interesse della minore. Tutte le decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
4. disporre il seguente calendario di cure e visita paterno, in considerazione delle conclusioni della CTU Dott. e di quanto caldeggiato dalla stessa: Persona_2
- a weekend alternati dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, dal martedì ore 17:00 sino al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna, ed il giovedì dalle ore 17:00 al venerdì mattina, sempre con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, sempre accompagnando la piccola a scuola o presso l'abitazione materna;
- quanto alle vacanze estive e relative alle festività natalizie e pasquali, regolamentazione secondo l'ordinanza presidenziale del 18.07.2022;
5. disporre che il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
ordinario al mantenimento della minore, l'importo mensile di Euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del resistente e del 40% a carico della ricorrente. Ciò in considerazione della mutata in melius condizione economica della IG.ra , non più Pt_1
disoccupata, nonché della maggior permanenza della figlia presso il padre e tenuto conto altresì che il di lei nucleo familiare include la nonna materna percettrice di reddito da pensione (cfr. doc.
n. 202);
6. disporre che la IG.ra percepirà integralmente l'assegno unico italiano, mentre Pt_1
il IG. quello dello Stato elvetico;
Pt_2
7. disporre che la IG.ra dovrà consegnare al IG. il passaporto di Pt_1 Pt_2
SA, a mani dello stesso, al fine di impedire ogni illegittimo espatrio della minore al di fuori del territorio italiano, non autorizzato dal padre ed in ogni caso vietato dall'ordinanza presidenziale del 18.07.2022 che si chiede di confermare per tutti i motivi già espressi sia negli
pagina 3 di 16 scritti difensivi che alle udienze e che meglio verranno articolati nella memoria conclusiva autorizzanda;
8. rigettare ogni altra domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto.
Con rifusione delle spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si dichiara di non accettare contraddittorio su domande ovvero eccezioni nuove.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 17.06.2019 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Maccagno con IN e atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2019, atto n. 3, Parte I.
Dalla loro unione è nata il [...] a [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.6.2022, ha dedotto che l'unione si era Parte_1
rivelata infelice a causa del progressivo manifestarsi di insanabili incompatibilità e divergenze tra i coniugi, che avevano di fatto reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare già di sua esclusiva proprietà, di regolamentare le freqeuntazioni paterne con la figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento indiretto dell'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Parte_2
personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito alla moglie, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale previo svolgimento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre in via provvisoria l'affidamento esclusivo della bambina al padre con assegnazione allo stesso della casa familiare e con impegno dello stesso a provvedere integralmente alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, di condannare la ricorrente al risarcimento del danno, anche in via equitativa, cagionato in conseguenza della violazione dei doveri coniugali.
pagina 4 di 16 Ha dedotto che la casa famigliare era sì intestata alla moglie ma era stata acquistata dal solo resistente e da questi integralmente pagata;
il disgregarsi dell'unione coniugale era conseguenza delle condotte poste in essere dalla signora che costituivano altresì ragione di pregiudizio Pt_1
per la figlia minore;
in seguito all'arrivo della madre della ricorrente nella casa familiare nel febbraio 2022, al sig. era infatti negato il libero accesso ai locali dell'abitazione e, in Pt_2
particolare, alla camera da letto, ove la ricorrente con madre e figlia trascorrevano gran parte della giornata, erano state cambiate le serrature delle porte interne dell'abitazione e gli era stato negato di trascorrere del tempo con la bambina;
la moglie si era resa responsabile di numerose ulteriori violazioni dei doveri coniugali: dopo soli quattro mesi dall'intestazione dell'immobile con la formula della donazione indiretta, dopo documentate pressioni ed insistenze della stessa, ed a distanza di qualche settimana dall'acquisto dell'arredo della casa, aveva esternato al marito la volontà di separarsi;
fin dalla nascita della bambina aveva impedito al marito di dormire con sé nel letto coniugale e rifiutato rapporti intimi, finanche suggerendo al marito di sottoporsi a vasectomia per evitare successive gravidanze;
aveva disposto della figlia come se fosse l'unica genitrice;
fin dall'inizio del marzo 2022 lo aveva incolpato ingiustamente di intrattenere una relazione extraconiugale e, infine, aveva intrapreso una relazione extraconiugale, documentata nel maggio
2022 dalla relazione investigativa prodotta in atti;
aveva manifestato atteggiamenti di iperprotezione ossessiva nei confronti della figlia, con riferimento all'ambito della salute, aveva tentato di isolare la piccola SA dal padre e dalla famiglia d'origine del medesimo e attuato condotte aggressive in danno alla piccola, che avevano indotto il padre a depositare un ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Le parti sono comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori all'udienza del
13.7.2022 avanti al Presidente del Tribunale il quale, con ordinanza riservata del 18.7.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
regolamentava le freqeuntazioni paterne della minore a fine settimana alternati da venerdì alle ore 17.00 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o alla scuola materna la mattina successiva, e il giovedì dalle 17 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre con pagina 5 di 16 accompagnamento a casa della madre o alla scuola materna la mattina successiva;
nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre sino alle 21.00 con accompagnamento a casa della madre;
festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo; durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
incaricava i Servizi sociali per il monitoraggio del nucleo familiare e per valutare il calendario delle freqeuntazioni, anche eventualmente modificandolo nell'interesse della minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di Pers euro 400,00 oltre al 100% delle spese extra assegno, con ripartizione al 50% dell' spettante per la prole;
poneva alla madre il divieto di espatriare in qualsiasi paese estero. L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico Ministero e da questi vistata in data 29.7.2022.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 3.5.2023 era dato ingresso a CTU psicodiagnostica e con successiva ordinanza del 27.6.2023 era nominata quale CTU la dott.ssa la quale depositava l'elaborato peritale in data 6.12.2023. Alla successiva udienza Persona_2 del 12.12 2023 le parti manifestavano l'intenzione di avviare un percorso di coordinamento genitoriale che tuttavia era interrotto dopo due incontri per volontà della odierna ricorrente (Cfr. nota Coge aprile 24). Sentiti i testi ammessi all'udienza del 4.12.2025 e autorizzata la produzione della sentenza del Tribunale di RE del 15.11.2024 con cui era disposta la revoca per ingratitudine della donazione alla signora della abitazione della casa familiare, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza in data 21.5.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 16 La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione alla moglie, articolata da Parte_2
è fondata e deve essere accolta, posto che dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio e dall'istruttoria orale svolta sono emersi numerosi comportamenti violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio posti in essere da nei confronti del marito. Parte_3
Va anzitutto osservato che il Tribunale di RE, con sentenza del 15.11.2024 (sentenza n.
976/2024 pubbl. il 18/11/2024 nel procedimento RG n. 2599/2022), nel revocare per ingratitudine l'atto di donazione indiretta in favore della odierna ricorrente dell'immobile costituente la casa familiare (atto di compravendita del 15.12.2021 a rogito Notaio , ha affermato che Per_4
“quantomeno parte delle condotte indicate, che si inseriscono in un clima di contrasto crescente
(soprattutto dall'aprile 2022 in poi quando la decide di giungere alla separazione Pt_1
giudiziale), manifestano un sentimento durevole di avversione/disistima nei confronti del donante sino al suo definitivo allontanamento (per volontà del Tribunale che ha collocato la moglie e la figlia presso la casa coniugale) nel luglio 2022.(…) Quanto al caso di specie, poi, è bene evidenziare che i rapporti tra le parti scontano i limiti tipici della relazione familiare in cui si assiste ad un rapporto sentimentale che si deteriora;
da qui, la difficoltà di individuare la linea di demarcazione tra una condotta certamente censurabile ed una volta a colpire scientemente la sfera morale e spirituale del donante.
pagina 7 di 16 Ritiene, tuttavia, il Tribunale che soprattutto alcune condotte che si diranno infra esulino i confini tipici del rapporto deteriorato e denotino, invece, un sentimento di irrispettosità della dignità del donante contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe improntarne l'atteggiamento, indipendentemente dalla sua legittimità o meno.
Non può, infatti, non attribuirsi rilievo al fatto che la convenuta abbia continuato a professare amore al donante (si leggano i messaggi di amore in atti inviati al marito almeno sino a marzo del
2022) mentre aveva già contattato un amico, a fine dicembre 2021 (mese corrispondente a quello del trasferimento immobiliare), per prendere appuntamento con un legale per procedere alla separazione giudiziale dal ugualmente non può non attribuirsi rilievo allo svilimento della Pt_2
figura paterna agli occhi della figlia, ancorché minore, mediante il divieto di accesso alle stanze della casa, ivi compresa quella in cui vi sono gli effetti – abiti e giochi - della bambina.
Da valorizzare, altresì il fatto che la aveva relegato il già da gennaio 2022, Pt_1 Pt_2
a dormire sul divano del salotto nell'immobile da lui stesso comprato e donato alla moglie la quale ha confermato, anche in giudizio, che il salotto era “la (sua del stanza”, la credenza il Pt_2
“suo armadio” e che il bagno secondario era il suo spazio riservato. In effetti è emerso che le altre stanze, ivi compresa la seconda camera dove dormiva la nonna materna da febbraio 2022, risultavano inaccessibili al nche e soprattutto dopo il cambio delle serrature delle porte Pt_2 interne avvenuto nell'aprile 2022.
Le modalità temporali in cui gli avvenimenti si sono svolti e la repentina interruzione nel rapporto sentimentale col padre della propria figlia (la lettera per la separazione è di aprile 2022 Pt_2
e la convenuta ha dichiarato in sede di udienza presidenziale che “il nostro rapporto matrimoniale ha iniziato ad incrinarsi a marzo 2022, quando ho avuto il sospetto che mio marito avesse un'amante” – doc. 69 fascicolo attoreo), evidenziano la totale indifferenza della al Pt_1
distacco dalla figura del il quale solo pochi mesi prima, non avendo colto alcun segnale Pt_2
del deterioramento irreversibile della coppia, le aveva donato un appartamento confidando in
“tutto quello che sarà per noi”.
Erra parte convenuta laddove afferma che le suddette condotte si sarebbero svolte all'interno della casa familiare e, quindi, che non sia integrato il requisito della manifestazione a terzi. Ed infatti,
è appena il caso di evidenziare che tali atteggiamenti, da un lato, venivano palesemente esteriorizzati sia alla figlia, ancorché minore, che alla madre della che con loro Pt_1
pagina 8 di 16 viveva (per ammissione della stessa convenuta almeno da febbraio 2022) e, dall'altro, che tanto la coppia che la casa familiare risultavano di difficile accesso a soggetti Persona_5
“estranei”, tanto che nemmeno anche i genitori del vevano difficoltà nel vederli e, ad Pt_2
aprile 2022, non aveva nemmeno visitato la nuova casa (come testimonia lo scambio di messaggi sub doc. 64 fascicolo attoreo tra le madre del la )”. Pt_2 Pt_1
Tale sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato, di tal che devono ritenersi accertati i fatti che costituiscono oggetto e presupposto della decisione giudiziale e, peraltro, la sua produzione in giudizio risulta rilevante, pertinente nonché ammissibile, essendo stata la stessa prodotta con la prima difesa utile all'udienza del 4.12.2024 (la sentenza è stata pubblicata il
18.11.2024) ancorché in data successiva allo spirare dei termini istruttori.
L'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio ha inoltre confermato che nel corso dell'unione coniugale, a distanza di pochi mesi dalla donazione della casa familiare e dall'ultimazione della sua ristrutturazione nel marzo 2022, l'odierna ricorrente ha posto in essere comportamenti contrastanti con l'obbligo di fedeltà coniugale gravante sui coniugi. Tale violazione è stata provata non solo mediante la produzione della relazione investigativa del IG. , nella quale Controparte_2
veniva documentato un bacio intimo con un soggetto terzo in data 19.5.2022 (cfr. doc. n. 58 fascicolo di parte resistente), ma anche grazie alla testimonianza dello stesso che, al capitolo di prova n. 11 (“Vero che, sempre in data 19 maggio 2022, la IG.ra arrivava alla Parte_1
stazione ferroviaria di Reggio Emilia dove incontrava un soggetto di sesso maschile alto e di mezza età che la stringeva a sé e la salutava con un bacio sulla bocca, come da riproduzione fotografica che si chiede di rammostrare al teste” cfr. memoria ex art 183 c. 6 n. 3 c.p.c.) ha risposto:
“Confermo la circostanza capitolata e confermo di avere assistito ad un bacio intimo tra l'uomo e la signora . ADR ho conoscenza diretta di tali circostanze per essere stato incaricato Pt_1 della attività investigativa da parte del sig. …) Queste foto le riconosco e le ho scattate io. Pt_2
Preciso che la fotografia n. 2 della pagina 20 è stata da me scattata ad una distanza di circa 6-8 metri senza l'uso di artifizi. Il bacio intimo era visibile ad occhio nudo. ADR confermo che non è stato usato alcuno zoom.”
Non vi è inoltre alcun elemento da cui desumere – prima ancora che ritenere provato – che l'odierno resistente abbia a sua volta effettivamente intrattenuto una relazione extraconiugale, né tantomeno che induca a ritenere una situazione di anteriorità della crisi coniugale rispetto alle descritte condotte della odierna ricorrente, altresì considerato che dalla copiosa documentazione WhatsApp
pagina 9 di 16 prodotta dall'odierno resistente (Cfr. docc. nn. 60 – 65 fascicolo di parte resistente, non contestata quanto alla riferibilità alla odierna ricorrente) si evince che, quantomeno fino alla fine del mese di marzo 2022, la signora ha reiteratamente esternato amore nei confronti del coniuge. Pt_1
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che i comportamenti posti in essere da Parte_1 come sopra descritti e accertati, abbiano avuto causa determinante nel venire meno dell'affectio coniugalis e nel determinare, in modo definitivo e irreversibile, la crisi coniugale. La domanda di addebito della separazione alla moglie è dunque fondata e deve essere accolta.
3. La responsabilità genitoriale
La Ctu psicodiagnostica svolta in corso di causa, a firma della dott.ssa Persona_2
psicoterapeuta esperta in psicologia giuridica, depositata in data 13.12.2023, si palesa condivisibile in quanto fondata su un'approfondita valutazione della situazione familiare e su solide premesse metodologiche, scevra da vizi logici e giuridici, svolta nel contraddittorio con le parti e con compiuta risposta ai quesiti e alle osservazioni di parte.
La consulenza, dopo ampia analisi e valutazione personologica delle parti (cui amplius si rimanda), ha descritto SA come una bambina dolce e ben curata, vivace e curiosa, con uno sviluppo regolare per quanto riguarda la maturazione psico-motoria e il raggiungimento degli obbiettivi evolutivi e delle autonomie di base;
la piccola si affida ai riferimenti genitoriali con sicurezza, in una dinamica che evidenzia reciprocità affettiva e capacità di sentirsi accolta e contenuta;
la CTU ha ravvisato la necessità per la bambina di un ambiente regolare e prevedibile, nonchè della vicinanza di entrambe le figure genitoriali per attuare una crescita corrispondente alle sue esigenze evolutive.
Entrambi i genitori, pur con le fragilità descritte nella consulenza, presentano un profilo di personalità esente da tratti psicopatologici e sono autenticamente legati alla bambina, in una dimensione genitoriale per entrambi affettivamente connotata, con adeguate modalità di espressione e comunicazione affettiva;
le fragilità personali individuali si riflettono tuttavia nella dinamica genitoriale, caratterizzata dalla difficoltà di una comunicazione serena ed efficace sia nelle decisioni presenti sia progettuali proiettate nel futuro della figlia.
La Ctu ha conclusivamente ritenuto rispondente all'interesse della bambina l'attuale assetto dell'affidamento condiviso con collocamento prioritario presso la madre e la calendarizzazione delle freqeuntazioni con il padre secondo quanto previsto in sede di statuizioni provvisorie ed pagina 10 di 16 urgenti, salvo indicare l'opportunità di introdurre il pernottamento di SA presso il padre nella serata di martedì di spettanza, anziché affrontare il rientro presso la casa materna alle ore
21.00.
Ha altresì caldeggiato i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, nonché l'avvio di un procedimento di coordinamento genitoriale (si dà atto che tale percorso, effettivamente attivato dalle parti all'esito della CTU, è stato poi interrotto dopo due incontri a fronte della palesata indisponibilità da parte della signora a proseguire il Pt_1
percorso- cfr nota del Co.Ge. in atti).
Alla luce delle restituzioni che precedono, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore SA ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre alla quale, per l'effetto, deve essere assegnata la casa familiare sita in RE, viale Valganna n. 34/D, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Ritine inoltre il Collegio di aderire alla calendarizzazione proposta dalla CTU in relazione alle freqeuntazioni tra la minore e il padre, in quanto si appalesano rispondenti all'esigenza della minore di mantenere una routine regolare e prevedibile e di conservare un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori.
Per l'effetto, salvi diversi e migliori accordi assunti dai genitori avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé SA:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì e il giovedì dalle
17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- durante festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 11 di 16 - durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di
Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo;
- durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno.
Con invito ad entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, funzionale al rafforzamento della comunicazione genitoriale e ad un più efficace e disteso esercizio della funzione genitoriale in relazione alle scelte afferenti la bambina anche nell'ottica di un sereno progredire della sua crescita.
4. Il mantenimento della figlia minore
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto e del tempo trascorso con entrambi i genitori (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
in sede di ricorso introduttivo e all'udienza presidenziale del 13.7.2022, ha Parte_1
dedotto di avere un diploma da stilista e tuttavia di essere priva di occupazione lavorativa;
nella memoria integrativa depositata in data 13.11.2022 ha dedotto di avere intrapreso a novembre 2022, in adesione all'invito contenuto nell'ordinanza presidenziale, un percorso lavorativo come sarta tirocinante presso la IA LO di RE (Cfr. doc. 24 ricorrente), presso la quale risulta essere stata assunta dapprima a tempo determinato a partire dal 2.5.2023 con la qualifica di operaia part-time livello 2 del settore tessile e abbigliamento (Cfr. comunicazione 24.3.2023 depositata da parte ricorrente in data 30.3.2023), quindi a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2023
(Cfr. contratto depositato dalla parte ricorrente in data 12.12.2023). Dalla documentazione fiscale prodotta con il foglio di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025 risulta avere percepito un reddito annuo lordo di euro 1.000 nel 2022 (CUD 23, data di inizio 2.11.2022), di euro 11.283 complessivi nel 2023 (CUD 24) e di euro 16.232 nel 2024 (CUD 25); dalle buste paga depositate pagina 12 di 16 relative ai mesi di ottobre 24- marzo 25 risulta un reddito netto in busta paga di circa 1.250 euro mensili. Vive con la minore e la di lei madre nella casa familiare di RE rispetto alla quale è intervenuta la revoca della donazione indiretta a suo tempo effettuata da (giusta Parte_2
sentenza del Tribunale di RE del novembre 2024 citata e in atti).
di professione farmacista, presta la propria attività lavorativa in Svizzera presso la Parte_2
società DS RM S.A. (doc. 87 resistente). Dalla documentazione fiscale prodotta con il foglio di precisazione delle conclusioni risulta un reddito lordo di complessivi 71.987 Chf nel 2022, di 73.242,15 Chf nel 2023 e di 73.208,60 Chf nel 2024. Dalle buste paga prodotte relative ai mesi di gennaio-marzo 2025 risulta un reddito netto mensile di circa 4.790 Chf. La parte ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro relativa ad una contrazione del 70% del monte ore lavorato per i mesi di giugno 2025-gennaio 2026 comunque con stipendio mensile lordo di 5.500 Chf per tredici mensilità. E' divenuto proprietario della casa familiare di RE, tuttavia assegnata alla ricorrente ex art. 337 sexies c.c., per effetto della già citata revocazione della donazione indiretta. Come dedotto in sede di udienza presidenziale, è socio unico di una società immobiliare a Prato, di cui amministratore è il padre, proprietario di due immobili dati in locazione, i cui utili sono stati in passato utilizzati per l'acquisto della casa familiare. E' attualmente residente presso l'immobile condotto in Locazione in RE, via Santa Croce n. 22 con canone di euro 950,00 mensili (Cfr. contratto sottoscritto in data 1.7.2022 sub doc. 89 resistente).
Ciò premesso, considerata l'attuale situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti, tenuto conto del fatto che persiste un importante divario della capacità reddituale dei genitori e valutati i redditi del genitore obbligato, come pure l'età della figlia e le esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, nonché tenuto conto del tempo dalla stessa trascorso con il genitore non prevalente collocatario, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026).
Non si giustifica ulteriormente nell'attualità l'attribuzione del 100% delle spese extra assegno in capo al padre, posto che la madre ha reperito un'attività lavorativa e che sussistono dunque i presupposti affinché entrambi i genitori concorrano in misura proporzionale alle relative spese che,
pagina 13 di 16 per l'effetto, devono essere poste in carico al padre nella misura del 60% e del restante 40% in carico alla madre e determinate come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di RE.
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre e gli assegni familiari svizzeri dal padre.
5. Le ulteriori questioni
Si prende atto che la parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda risarcitoria articolata con l'atto introduttivo, pur con riserva di adire con separato giudizio le competenti autorità giudiziarie per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito (Cfr. foglio di pc depositato in data 20.5.2025).
Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per disporre che la IG.ra consegni al Pt_1
IG. il passaporto di SA, trattandosi di questione che esula dalla competenza del Pt_2
giudice della famiglia, salvo prevedere e disporre che ogni decisione relativa all'espatrio della minore debba essere preventivamente comunicata e concordata tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, opportunamente anche in forma scritta, nonché attuata a fronte dell'espresso e manifesto consenso di entrambi.
6. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione, valutato l'esito della controversia in relazione alle questioni afferenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento della minore e considerata la soccombenza della ricorrente in relazione alla domanda di addebito della separazione, deve essere condannata alla refusione in Parte_1
favore di di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio, compensato il restante 1/2, da Parte_2
determinarsi secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore indeterminato della presente controversia.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto del 13.12.2023, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed pagina 14 di 16 eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 17.06.2019 nel Comune di Maccagno con IN e atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 3, CP_1
Parte I;
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Maccagno con IN e DD
(VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara la separazione addebitabile a ex art. 151 c. 2 c.c.; Parte_1
4. Conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
nata a [...] il [...], con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
5. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in RE, viale Valganna n.
34/D, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.;
6. Salvi diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé SA:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì e il giovedì dalle
17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di
Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo;
pagina 15 di 16 - durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno;
7. Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, funzionale al rafforzamento della comunicazione genitoriale e ad un più efficace e disteso esercizio della funzione genitoriale in relazione alle scelte afferenti la bambina anche nell'ottica di un sereno progredire della sua crescita;
8. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 60% delle spese extra assegno nell'interesse della minore (il restante 40%
a carico della madre) da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di RE;
l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre e gli assegni familiari svizzeri dal padre;
9. Dispone che ogni decisione relativa all'espatrio della figlia minore nata Persona_1
a Cittiglio il 29.04.2020, debba essere preventivamente comunicata e concordata tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, opportunamente anche in forma scritta, nonché attuata a fronte dell'espresso e manifesto consenso di entrambi;
10. Condanna alla refusione in favore di di 1/2 delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge;
11. Compensa il restante 1/2 delle spese di lite;
12. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto del 13.12.2023, definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
RE, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GRASSELLI ALESSANDRA del Foro di Modena, con domicilio telematico presso il difensore come da procura allegata alla comparsa di nuovo difensore del 2.12.2024,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
C.F. ), nato a [...], il [...], con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_2
degli avv. PATRIZIA COMITE e avv. GLAUCO GASPERINI del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (Cfr. foglio di pc depositato in data 19.5.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. Rigettare la domanda di addebito, nonché la domanda di risarcimento del danno formulata da
Parte_2
3. Assegnare la casa coniugale posta in RE (VA), Viale Valganna n. 34/D alla signora
[...]
la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore SA. Pt_1
4. Affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso l'abitazione materna.
5. Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con ordinanza del 18.07.2022 stabilendo che nelle giornate in cui la minore è dal padre senza pernottamento, lo stesso riaccompagni la figlia presso
l'abitazione materna subito dopo cena, e comunque entro le ore 20.00
6. Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra la somma mensile di Euro Pt_2 Parte_1
900,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo delle spese indicate nel Protocollo del Tribunale di RE, oltre al 70 % delle spese straordinarie così come stabilite dal medesimo Protocollo.
7. Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1
8. Revocare il divieto di espatrio.
9. Con vittoria di spese legali.”;
Per parte resistente: (Cfr. foglio di pc depositato in data 20.5.2025)
“
1. dichiarare la separazione legale dei coniugi – Pt_1 Pt_2
2. accertare e dichiarare che l'unica ragione della presente separazione è la violazione degli obblighi di assistenza morale, materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di fedeltà da parte della ricorrente nei confronti del IG. anche in relazione a quanto disposto dalla Pt_2 sentenza n. 976/2024 del Tribunale di RE, Dott. Flaminia D'Angelo, passata in giudicato, che ha revocato la donazione dell'abitazione familiare per ingratitudine della ricorrente e, per
l'effetto, pronunciare l'addebito della separazione nei confronti della IG.ra , con Parte_1
riserva di adire con separato giudizio le competenti Autorità giudiziarie per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
pagina 2 di 16
3. disporre l'affidamento condiviso della minore SA, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla medesima nell'esclusivo interesse della minore. Tutte le decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
4. disporre il seguente calendario di cure e visita paterno, in considerazione delle conclusioni della CTU Dott. e di quanto caldeggiato dalla stessa: Persona_2
- a weekend alternati dal venerdì ore 17:00 al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, dal martedì ore 17:00 sino al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna, ed il giovedì dalle ore 17:00 al venerdì mattina, sempre con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, sempre accompagnando la piccola a scuola o presso l'abitazione materna;
- quanto alle vacanze estive e relative alle festività natalizie e pasquali, regolamentazione secondo l'ordinanza presidenziale del 18.07.2022;
5. disporre che il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
ordinario al mantenimento della minore, l'importo mensile di Euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del resistente e del 40% a carico della ricorrente. Ciò in considerazione della mutata in melius condizione economica della IG.ra , non più Pt_1
disoccupata, nonché della maggior permanenza della figlia presso il padre e tenuto conto altresì che il di lei nucleo familiare include la nonna materna percettrice di reddito da pensione (cfr. doc.
n. 202);
6. disporre che la IG.ra percepirà integralmente l'assegno unico italiano, mentre Pt_1
il IG. quello dello Stato elvetico;
Pt_2
7. disporre che la IG.ra dovrà consegnare al IG. il passaporto di Pt_1 Pt_2
SA, a mani dello stesso, al fine di impedire ogni illegittimo espatrio della minore al di fuori del territorio italiano, non autorizzato dal padre ed in ogni caso vietato dall'ordinanza presidenziale del 18.07.2022 che si chiede di confermare per tutti i motivi già espressi sia negli
pagina 3 di 16 scritti difensivi che alle udienze e che meglio verranno articolati nella memoria conclusiva autorizzanda;
8. rigettare ogni altra domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto.
Con rifusione delle spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si dichiara di non accettare contraddittorio su domande ovvero eccezioni nuove.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 17.06.2019 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Maccagno con IN e atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2019, atto n. 3, Parte I.
Dalla loro unione è nata il [...] a [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.6.2022, ha dedotto che l'unione si era Parte_1
rivelata infelice a causa del progressivo manifestarsi di insanabili incompatibilità e divergenze tra i coniugi, che avevano di fatto reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare già di sua esclusiva proprietà, di regolamentare le freqeuntazioni paterne con la figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento indiretto dell'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Parte_2
personale dei coniugi ma chiedendo l'addebito alla moglie, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale previo svolgimento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre in via provvisoria l'affidamento esclusivo della bambina al padre con assegnazione allo stesso della casa familiare e con impegno dello stesso a provvedere integralmente alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, di condannare la ricorrente al risarcimento del danno, anche in via equitativa, cagionato in conseguenza della violazione dei doveri coniugali.
pagina 4 di 16 Ha dedotto che la casa famigliare era sì intestata alla moglie ma era stata acquistata dal solo resistente e da questi integralmente pagata;
il disgregarsi dell'unione coniugale era conseguenza delle condotte poste in essere dalla signora che costituivano altresì ragione di pregiudizio Pt_1
per la figlia minore;
in seguito all'arrivo della madre della ricorrente nella casa familiare nel febbraio 2022, al sig. era infatti negato il libero accesso ai locali dell'abitazione e, in Pt_2
particolare, alla camera da letto, ove la ricorrente con madre e figlia trascorrevano gran parte della giornata, erano state cambiate le serrature delle porte interne dell'abitazione e gli era stato negato di trascorrere del tempo con la bambina;
la moglie si era resa responsabile di numerose ulteriori violazioni dei doveri coniugali: dopo soli quattro mesi dall'intestazione dell'immobile con la formula della donazione indiretta, dopo documentate pressioni ed insistenze della stessa, ed a distanza di qualche settimana dall'acquisto dell'arredo della casa, aveva esternato al marito la volontà di separarsi;
fin dalla nascita della bambina aveva impedito al marito di dormire con sé nel letto coniugale e rifiutato rapporti intimi, finanche suggerendo al marito di sottoporsi a vasectomia per evitare successive gravidanze;
aveva disposto della figlia come se fosse l'unica genitrice;
fin dall'inizio del marzo 2022 lo aveva incolpato ingiustamente di intrattenere una relazione extraconiugale e, infine, aveva intrapreso una relazione extraconiugale, documentata nel maggio
2022 dalla relazione investigativa prodotta in atti;
aveva manifestato atteggiamenti di iperprotezione ossessiva nei confronti della figlia, con riferimento all'ambito della salute, aveva tentato di isolare la piccola SA dal padre e dalla famiglia d'origine del medesimo e attuato condotte aggressive in danno alla piccola, che avevano indotto il padre a depositare un ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Le parti sono comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori all'udienza del
13.7.2022 avanti al Presidente del Tribunale il quale, con ordinanza riservata del 18.7.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
regolamentava le freqeuntazioni paterne della minore a fine settimana alternati da venerdì alle ore 17.00 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o alla scuola materna la mattina successiva, e il giovedì dalle 17 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre con pagina 5 di 16 accompagnamento a casa della madre o alla scuola materna la mattina successiva;
nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17 o da altro orario compatibile con il lavoro del padre sino alle 21.00 con accompagnamento a casa della madre;
festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo; durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
incaricava i Servizi sociali per il monitoraggio del nucleo familiare e per valutare il calendario delle freqeuntazioni, anche eventualmente modificandolo nell'interesse della minore;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di Pers euro 400,00 oltre al 100% delle spese extra assegno, con ripartizione al 50% dell' spettante per la prole;
poneva alla madre il divieto di espatriare in qualsiasi paese estero. L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico Ministero e da questi vistata in data 29.7.2022.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 3.5.2023 era dato ingresso a CTU psicodiagnostica e con successiva ordinanza del 27.6.2023 era nominata quale CTU la dott.ssa la quale depositava l'elaborato peritale in data 6.12.2023. Alla successiva udienza Persona_2 del 12.12 2023 le parti manifestavano l'intenzione di avviare un percorso di coordinamento genitoriale che tuttavia era interrotto dopo due incontri per volontà della odierna ricorrente (Cfr. nota Coge aprile 24). Sentiti i testi ammessi all'udienza del 4.12.2025 e autorizzata la produzione della sentenza del Tribunale di RE del 15.11.2024 con cui era disposta la revoca per ingratitudine della donazione alla signora della abitazione della casa familiare, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., quindi con ordinanza in data 21.5.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 16 La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione alla moglie, articolata da Parte_2
è fondata e deve essere accolta, posto che dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio e dall'istruttoria orale svolta sono emersi numerosi comportamenti violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio posti in essere da nei confronti del marito. Parte_3
Va anzitutto osservato che il Tribunale di RE, con sentenza del 15.11.2024 (sentenza n.
976/2024 pubbl. il 18/11/2024 nel procedimento RG n. 2599/2022), nel revocare per ingratitudine l'atto di donazione indiretta in favore della odierna ricorrente dell'immobile costituente la casa familiare (atto di compravendita del 15.12.2021 a rogito Notaio , ha affermato che Per_4
“quantomeno parte delle condotte indicate, che si inseriscono in un clima di contrasto crescente
(soprattutto dall'aprile 2022 in poi quando la decide di giungere alla separazione Pt_1
giudiziale), manifestano un sentimento durevole di avversione/disistima nei confronti del donante sino al suo definitivo allontanamento (per volontà del Tribunale che ha collocato la moglie e la figlia presso la casa coniugale) nel luglio 2022.(…) Quanto al caso di specie, poi, è bene evidenziare che i rapporti tra le parti scontano i limiti tipici della relazione familiare in cui si assiste ad un rapporto sentimentale che si deteriora;
da qui, la difficoltà di individuare la linea di demarcazione tra una condotta certamente censurabile ed una volta a colpire scientemente la sfera morale e spirituale del donante.
pagina 7 di 16 Ritiene, tuttavia, il Tribunale che soprattutto alcune condotte che si diranno infra esulino i confini tipici del rapporto deteriorato e denotino, invece, un sentimento di irrispettosità della dignità del donante contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe improntarne l'atteggiamento, indipendentemente dalla sua legittimità o meno.
Non può, infatti, non attribuirsi rilievo al fatto che la convenuta abbia continuato a professare amore al donante (si leggano i messaggi di amore in atti inviati al marito almeno sino a marzo del
2022) mentre aveva già contattato un amico, a fine dicembre 2021 (mese corrispondente a quello del trasferimento immobiliare), per prendere appuntamento con un legale per procedere alla separazione giudiziale dal ugualmente non può non attribuirsi rilievo allo svilimento della Pt_2
figura paterna agli occhi della figlia, ancorché minore, mediante il divieto di accesso alle stanze della casa, ivi compresa quella in cui vi sono gli effetti – abiti e giochi - della bambina.
Da valorizzare, altresì il fatto che la aveva relegato il già da gennaio 2022, Pt_1 Pt_2
a dormire sul divano del salotto nell'immobile da lui stesso comprato e donato alla moglie la quale ha confermato, anche in giudizio, che il salotto era “la (sua del stanza”, la credenza il Pt_2
“suo armadio” e che il bagno secondario era il suo spazio riservato. In effetti è emerso che le altre stanze, ivi compresa la seconda camera dove dormiva la nonna materna da febbraio 2022, risultavano inaccessibili al nche e soprattutto dopo il cambio delle serrature delle porte Pt_2 interne avvenuto nell'aprile 2022.
Le modalità temporali in cui gli avvenimenti si sono svolti e la repentina interruzione nel rapporto sentimentale col padre della propria figlia (la lettera per la separazione è di aprile 2022 Pt_2
e la convenuta ha dichiarato in sede di udienza presidenziale che “il nostro rapporto matrimoniale ha iniziato ad incrinarsi a marzo 2022, quando ho avuto il sospetto che mio marito avesse un'amante” – doc. 69 fascicolo attoreo), evidenziano la totale indifferenza della al Pt_1
distacco dalla figura del il quale solo pochi mesi prima, non avendo colto alcun segnale Pt_2
del deterioramento irreversibile della coppia, le aveva donato un appartamento confidando in
“tutto quello che sarà per noi”.
Erra parte convenuta laddove afferma che le suddette condotte si sarebbero svolte all'interno della casa familiare e, quindi, che non sia integrato il requisito della manifestazione a terzi. Ed infatti,
è appena il caso di evidenziare che tali atteggiamenti, da un lato, venivano palesemente esteriorizzati sia alla figlia, ancorché minore, che alla madre della che con loro Pt_1
pagina 8 di 16 viveva (per ammissione della stessa convenuta almeno da febbraio 2022) e, dall'altro, che tanto la coppia che la casa familiare risultavano di difficile accesso a soggetti Persona_5
“estranei”, tanto che nemmeno anche i genitori del vevano difficoltà nel vederli e, ad Pt_2
aprile 2022, non aveva nemmeno visitato la nuova casa (come testimonia lo scambio di messaggi sub doc. 64 fascicolo attoreo tra le madre del la )”. Pt_2 Pt_1
Tale sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato, di tal che devono ritenersi accertati i fatti che costituiscono oggetto e presupposto della decisione giudiziale e, peraltro, la sua produzione in giudizio risulta rilevante, pertinente nonché ammissibile, essendo stata la stessa prodotta con la prima difesa utile all'udienza del 4.12.2024 (la sentenza è stata pubblicata il
18.11.2024) ancorché in data successiva allo spirare dei termini istruttori.
L'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio ha inoltre confermato che nel corso dell'unione coniugale, a distanza di pochi mesi dalla donazione della casa familiare e dall'ultimazione della sua ristrutturazione nel marzo 2022, l'odierna ricorrente ha posto in essere comportamenti contrastanti con l'obbligo di fedeltà coniugale gravante sui coniugi. Tale violazione è stata provata non solo mediante la produzione della relazione investigativa del IG. , nella quale Controparte_2
veniva documentato un bacio intimo con un soggetto terzo in data 19.5.2022 (cfr. doc. n. 58 fascicolo di parte resistente), ma anche grazie alla testimonianza dello stesso che, al capitolo di prova n. 11 (“Vero che, sempre in data 19 maggio 2022, la IG.ra arrivava alla Parte_1
stazione ferroviaria di Reggio Emilia dove incontrava un soggetto di sesso maschile alto e di mezza età che la stringeva a sé e la salutava con un bacio sulla bocca, come da riproduzione fotografica che si chiede di rammostrare al teste” cfr. memoria ex art 183 c. 6 n. 3 c.p.c.) ha risposto:
“Confermo la circostanza capitolata e confermo di avere assistito ad un bacio intimo tra l'uomo e la signora . ADR ho conoscenza diretta di tali circostanze per essere stato incaricato Pt_1 della attività investigativa da parte del sig. …) Queste foto le riconosco e le ho scattate io. Pt_2
Preciso che la fotografia n. 2 della pagina 20 è stata da me scattata ad una distanza di circa 6-8 metri senza l'uso di artifizi. Il bacio intimo era visibile ad occhio nudo. ADR confermo che non è stato usato alcuno zoom.”
Non vi è inoltre alcun elemento da cui desumere – prima ancora che ritenere provato – che l'odierno resistente abbia a sua volta effettivamente intrattenuto una relazione extraconiugale, né tantomeno che induca a ritenere una situazione di anteriorità della crisi coniugale rispetto alle descritte condotte della odierna ricorrente, altresì considerato che dalla copiosa documentazione WhatsApp
pagina 9 di 16 prodotta dall'odierno resistente (Cfr. docc. nn. 60 – 65 fascicolo di parte resistente, non contestata quanto alla riferibilità alla odierna ricorrente) si evince che, quantomeno fino alla fine del mese di marzo 2022, la signora ha reiteratamente esternato amore nei confronti del coniuge. Pt_1
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che i comportamenti posti in essere da Parte_1 come sopra descritti e accertati, abbiano avuto causa determinante nel venire meno dell'affectio coniugalis e nel determinare, in modo definitivo e irreversibile, la crisi coniugale. La domanda di addebito della separazione alla moglie è dunque fondata e deve essere accolta.
3. La responsabilità genitoriale
La Ctu psicodiagnostica svolta in corso di causa, a firma della dott.ssa Persona_2
psicoterapeuta esperta in psicologia giuridica, depositata in data 13.12.2023, si palesa condivisibile in quanto fondata su un'approfondita valutazione della situazione familiare e su solide premesse metodologiche, scevra da vizi logici e giuridici, svolta nel contraddittorio con le parti e con compiuta risposta ai quesiti e alle osservazioni di parte.
La consulenza, dopo ampia analisi e valutazione personologica delle parti (cui amplius si rimanda), ha descritto SA come una bambina dolce e ben curata, vivace e curiosa, con uno sviluppo regolare per quanto riguarda la maturazione psico-motoria e il raggiungimento degli obbiettivi evolutivi e delle autonomie di base;
la piccola si affida ai riferimenti genitoriali con sicurezza, in una dinamica che evidenzia reciprocità affettiva e capacità di sentirsi accolta e contenuta;
la CTU ha ravvisato la necessità per la bambina di un ambiente regolare e prevedibile, nonchè della vicinanza di entrambe le figure genitoriali per attuare una crescita corrispondente alle sue esigenze evolutive.
Entrambi i genitori, pur con le fragilità descritte nella consulenza, presentano un profilo di personalità esente da tratti psicopatologici e sono autenticamente legati alla bambina, in una dimensione genitoriale per entrambi affettivamente connotata, con adeguate modalità di espressione e comunicazione affettiva;
le fragilità personali individuali si riflettono tuttavia nella dinamica genitoriale, caratterizzata dalla difficoltà di una comunicazione serena ed efficace sia nelle decisioni presenti sia progettuali proiettate nel futuro della figlia.
La Ctu ha conclusivamente ritenuto rispondente all'interesse della bambina l'attuale assetto dell'affidamento condiviso con collocamento prioritario presso la madre e la calendarizzazione delle freqeuntazioni con il padre secondo quanto previsto in sede di statuizioni provvisorie ed pagina 10 di 16 urgenti, salvo indicare l'opportunità di introdurre il pernottamento di SA presso il padre nella serata di martedì di spettanza, anziché affrontare il rientro presso la casa materna alle ore
21.00.
Ha altresì caldeggiato i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, nonché l'avvio di un procedimento di coordinamento genitoriale (si dà atto che tale percorso, effettivamente attivato dalle parti all'esito della CTU, è stato poi interrotto dopo due incontri a fronte della palesata indisponibilità da parte della signora a proseguire il Pt_1
percorso- cfr nota del Co.Ge. in atti).
Alla luce delle restituzioni che precedono, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore SA ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre alla quale, per l'effetto, deve essere assegnata la casa familiare sita in RE, viale Valganna n. 34/D, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Ritine inoltre il Collegio di aderire alla calendarizzazione proposta dalla CTU in relazione alle freqeuntazioni tra la minore e il padre, in quanto si appalesano rispondenti all'esigenza della minore di mantenere una routine regolare e prevedibile e di conservare un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori.
Per l'effetto, salvi diversi e migliori accordi assunti dai genitori avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé SA:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì e il giovedì dalle
17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- durante festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 11 di 16 - durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di
Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo;
- durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno.
Con invito ad entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, funzionale al rafforzamento della comunicazione genitoriale e ad un più efficace e disteso esercizio della funzione genitoriale in relazione alle scelte afferenti la bambina anche nell'ottica di un sereno progredire della sua crescita.
4. Il mantenimento della figlia minore
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto e del tempo trascorso con entrambi i genitori (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
in sede di ricorso introduttivo e all'udienza presidenziale del 13.7.2022, ha Parte_1
dedotto di avere un diploma da stilista e tuttavia di essere priva di occupazione lavorativa;
nella memoria integrativa depositata in data 13.11.2022 ha dedotto di avere intrapreso a novembre 2022, in adesione all'invito contenuto nell'ordinanza presidenziale, un percorso lavorativo come sarta tirocinante presso la IA LO di RE (Cfr. doc. 24 ricorrente), presso la quale risulta essere stata assunta dapprima a tempo determinato a partire dal 2.5.2023 con la qualifica di operaia part-time livello 2 del settore tessile e abbigliamento (Cfr. comunicazione 24.3.2023 depositata da parte ricorrente in data 30.3.2023), quindi a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2023
(Cfr. contratto depositato dalla parte ricorrente in data 12.12.2023). Dalla documentazione fiscale prodotta con il foglio di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025 risulta avere percepito un reddito annuo lordo di euro 1.000 nel 2022 (CUD 23, data di inizio 2.11.2022), di euro 11.283 complessivi nel 2023 (CUD 24) e di euro 16.232 nel 2024 (CUD 25); dalle buste paga depositate pagina 12 di 16 relative ai mesi di ottobre 24- marzo 25 risulta un reddito netto in busta paga di circa 1.250 euro mensili. Vive con la minore e la di lei madre nella casa familiare di RE rispetto alla quale è intervenuta la revoca della donazione indiretta a suo tempo effettuata da (giusta Parte_2
sentenza del Tribunale di RE del novembre 2024 citata e in atti).
di professione farmacista, presta la propria attività lavorativa in Svizzera presso la Parte_2
società DS RM S.A. (doc. 87 resistente). Dalla documentazione fiscale prodotta con il foglio di precisazione delle conclusioni risulta un reddito lordo di complessivi 71.987 Chf nel 2022, di 73.242,15 Chf nel 2023 e di 73.208,60 Chf nel 2024. Dalle buste paga prodotte relative ai mesi di gennaio-marzo 2025 risulta un reddito netto mensile di circa 4.790 Chf. La parte ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro relativa ad una contrazione del 70% del monte ore lavorato per i mesi di giugno 2025-gennaio 2026 comunque con stipendio mensile lordo di 5.500 Chf per tredici mensilità. E' divenuto proprietario della casa familiare di RE, tuttavia assegnata alla ricorrente ex art. 337 sexies c.c., per effetto della già citata revocazione della donazione indiretta. Come dedotto in sede di udienza presidenziale, è socio unico di una società immobiliare a Prato, di cui amministratore è il padre, proprietario di due immobili dati in locazione, i cui utili sono stati in passato utilizzati per l'acquisto della casa familiare. E' attualmente residente presso l'immobile condotto in Locazione in RE, via Santa Croce n. 22 con canone di euro 950,00 mensili (Cfr. contratto sottoscritto in data 1.7.2022 sub doc. 89 resistente).
Ciò premesso, considerata l'attuale situazione economico reddituale e patrimoniale delle parti, tenuto conto del fatto che persiste un importante divario della capacità reddituale dei genitori e valutati i redditi del genitore obbligato, come pure l'età della figlia e le esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, nonché tenuto conto del tempo dalla stessa trascorso con il genitore non prevalente collocatario, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026).
Non si giustifica ulteriormente nell'attualità l'attribuzione del 100% delle spese extra assegno in capo al padre, posto che la madre ha reperito un'attività lavorativa e che sussistono dunque i presupposti affinché entrambi i genitori concorrano in misura proporzionale alle relative spese che,
pagina 13 di 16 per l'effetto, devono essere poste in carico al padre nella misura del 60% e del restante 40% in carico alla madre e determinate come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di RE.
L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre e gli assegni familiari svizzeri dal padre.
5. Le ulteriori questioni
Si prende atto che la parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda risarcitoria articolata con l'atto introduttivo, pur con riserva di adire con separato giudizio le competenti autorità giudiziarie per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito (Cfr. foglio di pc depositato in data 20.5.2025).
Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per disporre che la IG.ra consegni al Pt_1
IG. il passaporto di SA, trattandosi di questione che esula dalla competenza del Pt_2
giudice della famiglia, salvo prevedere e disporre che ogni decisione relativa all'espatrio della minore debba essere preventivamente comunicata e concordata tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, opportunamente anche in forma scritta, nonché attuata a fronte dell'espresso e manifesto consenso di entrambi.
6. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione, valutato l'esito della controversia in relazione alle questioni afferenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento della minore e considerata la soccombenza della ricorrente in relazione alla domanda di addebito della separazione, deve essere condannata alla refusione in Parte_1
favore di di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio, compensato il restante 1/2, da Parte_2
determinarsi secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore indeterminato della presente controversia.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto del 13.12.2023, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed pagina 14 di 16 eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 17.06.2019 nel Comune di Maccagno con IN e atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 3, CP_1
Parte I;
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Maccagno con IN e DD
(VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara la separazione addebitabile a ex art. 151 c. 2 c.c.; Parte_1
4. Conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
nata a [...] il [...], con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
5. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in RE, viale Valganna n.
34/D, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.;
6. Salvi diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé SA:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, sino alla domenica sera alle ore 20.30 riaccompagnandola a casa della madre;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza della madre il martedì e il giovedì dalle
17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- nella settimana in cui il week end è di pertinenza del padre, il martedì dalle 17, o da altro orario compatibile con il lavoro del padre, con accompagnamento a casa della madre o a scuola la mattina successiva;
- durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore dal giovedì alla domenica di
Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa dell'asilo;
pagina 15 di 16 - durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il
30 aprile di ogni anno;
7. Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e supportivo alla genitorialità, funzionale al rafforzamento della comunicazione genitoriale e ad un più efficace e disteso esercizio della funzione genitoriale in relazione alle scelte afferenti la bambina anche nell'ottica di un sereno progredire della sua crescita;
8. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente sentenza, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 60% delle spese extra assegno nell'interesse della minore (il restante 40%
a carico della madre) da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale di RE;
l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre e gli assegni familiari svizzeri dal padre;
9. Dispone che ogni decisione relativa all'espatrio della figlia minore nata Persona_1
a Cittiglio il 29.04.2020, debba essere preventivamente comunicata e concordata tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, opportunamente anche in forma scritta, nonché attuata a fronte dell'espresso e manifesto consenso di entrambi;
10. Condanna alla refusione in favore di di 1/2 delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge;
11. Compensa il restante 1/2 delle spese di lite;
12. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto del 13.12.2023, definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
RE, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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