Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.
Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perche' svolgono incarichi universitari.
Possono essere altresi' esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del presente decreto".
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.
Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perche' svolgono incarichi universitari.
Possono essere altresi' esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del presente decreto".