Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7924 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3146 del 2022, proposto da
ER RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troiano, Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'Ordinanza n. 11 del 31.3.2022 - notificata in data 5.4.2022 - di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 31 co.4 bis del D.P.R.380/2001 per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 9/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa RI RA D'ER e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna l’ordinanza n. 11 del 31 marzo 2022 - notificata in data 5 aprile 2022 - di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’articolo 31 co.4 bis del D.P.R.380/2001 per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 9/2019.
1.1 Espone la ricorrente di aver presentato istanza di condono per la trasformazione di una lavanderia in vano cucina e che, nonostante la pendenza del procedimento di condono, il Comune di Boscoreale ha ingiunto la demolizione del manufatto senza prima esitare la domanda di sanatoria.
1.2 Deduce a fondamento dell’impugnativa cinque articolati motivi, con cui lamenta, in estrema e doverosa sintesi, oltre alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, l’invalidità derivata della sanzione impugnata stante l’illegittimità dell’ordine di demolizione presupposto; la mancata considerazione che l’inottemperanza all’ordine di demolizione, nella specie, costituiva esercizio di facoltà legittima, scriminante della sanzione amministrativa irrogata; l’incompetenza del Capo settore ufficio tecnico a irrogare sanzioni.
2. Nella mancata costituzione dell’amministrazione comunale, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è passata in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Va premesso che, come documentato in atti, con la recente sentenza della Sezione n. 3936/2023 del 30 giugno 2023, anche richiamata ex art. 74 c.p.a., è stato accolto il ricorso r.g. n. 3541/2019 proposto dalla ricorrente, avverso il presupposto ordine demolitorio. In particolare, con tale sentenza si è evidenziato che “... In ipotesi di pendenza della domanda, la L. n.47/1985 prevede il particolare regime sospensivo conseguente alla presentazione dell’istanza di condono edilizio, disciplinato dagli artt. 38 e 44. Dal combinato disposto dei due articoli risulta che: “la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui all’art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative” (art. 38 comma 1), “Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall’art. 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all’applicazione dell’art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo” (art. 44 comma 1). La giurisprudenza amministrativa, con orientamento consolidato, ha avuto modo di delineare compiutamente il rapporto tra la predetta normativa e i procedimenti amministrativi sanzionatori, ed, in particolare, di precisare il rapporto tra il procedimento di condono in itinere e l’ordinanza di demolizione medio termine intervenuta: “L’art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai sensi del quale la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, impone all’amministrazione Comunale di astenersi, fino alla definizione del procedimento, dall’adozione di provvedimenti sanzionatori, la cui esecuzione vanificherebbe “a priori” l’interesse ad ottenere, ove ne sussistano le condizioni, la sanatoria delle opere abusive. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con la quale il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere edilizie abusive”. (T.A.R. Lazio Sez. II, 6.5.2005, n. 3400, si veda anche ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 24.3.1998, n. 345; Cons. Stato, Sez. V, 17.3.1998, n.298). L’Amministrazione, pertanto, in pendenza della domanda di condono, non ha il potere di adottare provvedimenti repressivi aventi ad oggetto i manufatti interessati dalla sanatoria. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente”.
Dunque, alla luce delle censure di illegittimità derivata spiegate in ricorso, stante il naturale rapporto di presupposizione tra l’ordinanza di demolizione e la ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria è evidente che dall’annullamento della prima consegua, per i medesimi vizi che ne infirmavano la legittimità, anche l’illegittimità del conseguenziale provvedimento di natura sanzionatoria. Quest’ultimo, difatti, è stato adottato dall’amministrazione locale sul non corretto presupposto dell’inottemperanza, da parte della ricorrente, a un ordine di demolizione valido ed efficace, mentre, come visto, tale assunto si è rilevato erroneo, stante la sua accertata illegittimità, con la sentenza di annullamento precitata, per le ragioni ivi espresse e in questa sede richiamate.
4. In conclusione, assorbiti i motivi non esaminati, il ricorso è accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata.
5. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI RA D'ER, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA D'ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO