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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2910/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21/05/1967 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
SILVIA SAPIENZA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ispica (RG), Via Dei Trattati di Roma n. 6/a
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Castiglione della Pescaia (GR), Via San Controparte_1
Benedetto Po n. 22, P.I. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
GIADA ISIDORI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SARA ZACCO, in Modica (RG), c.le Fosso Tantillo Quartarella
Pirato n. 19/B
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 09/10/2023, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 852/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 04/07/2023, 3
con cui era stato ingiunto loro di corrispondere a la somma Controparte_1 di €.10.750,65, oltre ad interessi coma da domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Il pagamento della somma in questione era stato azionato nei confronti di quale Parte_1 soggetto richiedente, e di quale soggetto coobbligato, “a Parte_2 titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 22/09/2003”, da costoro stipulato con Linea s.p.a. (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva che “la Controparte_2 era creditrice nei confronti della signora […] e del
[...] Parte_2 signor […] della somma di euro 10.750,65, a titolo di Controparte_3 residuo non pagato del contratto di finanziamento del 22/09/2003”, e che
“la ha ceduto alla le suddette Controparte_2 Controparte_1 ragioni di credito” (vd. doc. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio). Con la proposta opposizione si eccepiva: che “Il decreto ingiuntivo opposto è nullo o comunque annullabile per carenza di legittimazione attiva a richiederlo da parte della ; che “il contratto non si è mai Controparte_1 perfezionato, mancando la firma della Banca”; che “non ha mai fatto seguito la effettiva erogazione delle somme”; che la documentazione prodotta è inidonea “a costituire “prova scritta” ai sensi dell'art. 634 c.p.c.”; che le cessioni del credito ingiunto medio tempore intervenute “non risultano essere state ritualmente comunicate agli odierni opponenti”; che in ogni caso “è decorso il termine di prescrizione decennale, stante la totale assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione”.
Si costituiva contestando ognuno dei motivi di Controparte_1 opposizione proposti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza del 26/02/2024, oltre a rigettarsi l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, “non apparendo la proposta opposizione prima facie del tutto destituita di fondamento, con particolare riferimento alla contestata cessione in favore dell'odierna opposta, tra gli altri, del credito in questione”, si riteneva “di dover concedere alla parte opposta il termine ex art. 5 D.lgs.n. 28/2010 ai fini del previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”, all'uopo rinviandosi “all'udienza del 10.10.2024”, poi ulteriormente rinviata d'ufficio alla data 1del 4/10/2024. 4
Con proprie note di trattazione scritta, relative alla suddetta udienza del 14/10/2024, gli opponenti eccepivano “come controparte non abbia esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, posto a carico di parte opposta con ordinanza del 26/02/2024, con conseguente improcedibilità del D.I. opposto”.
Ciò premesso, come correttamente eccepito dagli opponenti, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda esercitata dall'opposta con il ricorso monitorio. Ed infatti, “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.” (Cass. Sez. III, ord. 13/12/2024 n. 32454).
In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (cfr. Cass Sez . 2, sent.n. 40035 del 14.12.2021).
Ciò che rileva, dunque, perché possa intendersi avverata la suddetta condizione di procedibilità è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. La domanda giudiziale è dunque dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (cfr. Cass. 14 dicembre 2021 n. 40035). 5
Nella fattispecie in esame, anche a non voler considerare il mancato rispetto, da parte dell'opposta, del termine ad essa assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria (decorrente dall'udienza del 26/02/2024), comunque rileva che il procedimento in questione non si è concluso, anche solo in senso negativo, entro la successiva udienza all'uopo fissata per verificarne l'esito (ovvero quella del
10/10/2024, poi rinviata d'ufficio alla data del 14/10/2024). Piuttosto, è la stessa opposta a dare atto del fatto che solamente “in data 14/10/2024, ha depositato Istanza di avvio del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010” (vd. “Comunicazione dell'Organismo di Mediazione adito del 15/10/2024” allegata alle note conclusive dell'opposta), quindi in maniera assolutamente tardiva ed ingiustificata. Ne consegue l'improcedibilità della domanda esercitata dalla medesima opposta con il ricorso monitorio, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2910/2023 R.G.
Dichiara improcedibile la domanda esercitata dall'opposta con il ricorso monitorio, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 852/2023 del 04/07/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 2107/2023 R.G.
Condanna l'opposta a rifondere alla parte opponente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in €.1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso, in Ragusa il 21/03/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo 6