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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei magistrati: dr. AR Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera nella causa iscritta al n. 97/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv. Costanza Ricci
appellante contro
CP_1
Avv.ti Michele Monnini ed Edoardo Magnini
appellato/appellante incidentale
CP_2
Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina appellato avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 62/2025 pubblicata in data 15.1.2025 all'udienza del 18.11.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato con lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
, assunta quale badante della NO con contratto di Parte_1 Persona_1 lavoro subordinato domestico in regime di convivenza (inquadramento CS quale badante di persona non autosufficiente, con orario di 54 ore settimanali) dall'1.4.2018 e sino al 20.2.2019, ha chiesto al giudice di primo grado l'accertamento dell'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro, a partire dall'1.4.2017 e della prestazione di lavoro straordinario sia nel periodo regolarizzato che non regolarizzato, con condanna del convenuto , erede di al pagamento delle conseguenti CP_1 Persona_1 differenze retributive pari ad euro 34.136,96 come da conteggio (per lavoro straordinario, festivo, ferie, t.f.r...), già detratto l'importo di euro 10.463,42 ricevuto con riguardo al periodo in regola, nonché il pagamento dell'ulteriore importo di euro 4.500 per l'ospitalità data alla NO nei nove mesi da maggio 2018 alla fine del Per_1 rapporto di lavoro.
In estrema sintesi, a fondamento delle domande, ha dedotto:
- che aveva conosciuto la NO nel 2016, tramite l'assistente sociale Per_1 Tes_1
e da allora le aveva prestato assistenza accompagnandola dal medico, a fare la
[...] spesa e somministrandole i farmaci tre volte al giorno recandosi presso la sua abitazione, ricevendo dalla un compenso di euro 10,00 all'ora; Per_1
-che la NO veniva ricoverata, prima in ospedale e poi in una casa di cura, dal Per_1
1.04.2017 per oltre un mese, periodo nel quale lei continuava a prestarle assistenza diurna e notturna, senza più ricevere il compenso concordato;
- a partire dal 28.6.2017, dopo un litigio col convivente, la NO le chiedeva Per_1 ospitalità avendo paura di rientrare a casa, si trasferiva poi a vivere stabilmente da lei ed ella continuava ad occuparsene prestandole assistenza giornaliera e sostenendo anche le spese per le sue esigenze, senza essere retribuita, mentre la riceveva solo Per_1
l'importo di euro 400 al mese dall'Amministratrice di Sostegno nel frattempo nominata ad agosto 2017, Avv. DR Marchetti, destinate alle sue spese personali (di cui buona parte per l'acquisto di sigarette essendo la una forte fumatrice); Per_1
- che la sua posizione lavorativa veniva regolarizzata soltanto in data 1.04.2018, con la stipula di un contratto di lavoro subordinato domestico a tempo indeterminato, in regime di convivenza, con inquadramento nel livello CS, mansioni di badante non formata di persona non autosufficiente e orario di n. 54 ore settimanali, con corresponsione della somma complessiva di euro 10.463,42;
-che aveva prestato l'attività lavorativa di assistenza a favore della NO Per_1 continuando ad ospitarla presso la sua abitazione sino al 20.02.2019, quando la badata veniva ricovera in ospedale (decedendo poi il 28.03.2019)
- che aveva quindi diritto alle differenze retributive come da conteggio e alla relativa regolarizzazione contributiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'assistita e all'ulteriore importo di euro 4.500 (euro 450 per 9 mesi dal 23.5.2018 sulla base del contratto di ospitalità proposto dall'A.d.S. e poi però dalla stessa non sottoscritto).
, quale erede di , ha chiesto il rigetto delle domande in quanto CP_1 Persona_1 infondate e non provate, riconducendo l'attività prestata dalla nel periodo di Pt_1 convivenza della nella abitazione della prima ad un rapporto di amicizia tra le due Per_1 donne, con conseguente presunzione di gratuità delle prestazioni rese. L' ha chiesto, in caso di ritenuta sussistenza dell'obbligazione contributiva nei CP_2 limiti della prescrizione, la condanna del convenuto al pagamento dei contributi Per_1 obbligatori, sanzioni civili e interessi di legge.
Il Tribunale ha istruito la causa assumendo le testimonianze di (assistente Tes_1 sociale), (medico nefrologo dell'ospedale di Careggi), Marchetti Testimone_2
DR (A.d.S. della NO , e Per_1 Testimone_3 Controparte_3
(rispettivamente fratello e nipote di , mentre non ha ammesso la Parte_1 testimonianza di , marito della in regime di comunione dei Testimone_4 Pt_1 beni perché incapace ex art.246 c.p.c.
All'esito ha respinto le domande della ricorrente con la seguente motivazione:
-quanto alla decorrenza anticipata del rapporto di lavoro, non era oggetto di domanda il periodo precedente l'1.4.2017, con riguardo al quale dall'istruttoria erano emersi solo episodici accompagnamenti della alle visite mediche, una volta al mese/mese e Per_1 mezzo con accordo di un compenso di 8/10 euro l'ora
-circa il periodo del ricovero della nei mesi di aprile/maggio 2017 dopo l'ictus, Per_1 non vi era prova di una assistenza giornaliera prestata in ospedale, né successivamente a casa della a giugno 2017, mentre dai documenti si traeva che il 16.5.2017 Per_1
l'assistente sociale del Comune di Sesto Fiorentino aveva chiesto la nomina urgente di un amministratore di sostegno, che a fine giugno la si era trasferita Per_1 momentaneamente a casa di una amica (la ) e che la stessa aveva sporto una Pt_1 denuncia contro il convivente per violenze avvenute in data 28.6.2017, nella quale aveva indicato la come amica;
Pt_1
-circa il periodo successivo, era pacifico che da fine giungo 2017 la era stata Per_1 ospitata presso l'abitazione della e, per quanto emerso dalla testimonianza Pt_1 dell'A.d.S. Avv. Marchetti riportata per intero nella sentenza, ciò era avvenuto per l'amicizia che legava le due donne, mentre l'1.4.2018 il contratto di lavoro della
[...]
come badante era stato stipulato in considerazione del peggioramento delle Pt_1 condizioni di salute della Per_1
- per contro le dichiarazioni dei testi e parenti Testimone_3 Controparte_3 della ricorrente e pertanto “non indifferenti”, erano per la gran parte de relato actoris, oltre a non essere circostanziate circa i riferimenti temporali, quindi dovevano essere valutate con particolare rigore quanto alla loro attendibilità
-di conseguenza non era stata provata l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro
-quanto al lavoro straordinario e festivo, la ricorrente non aveva assolto l'onere di puntuale allegazione e prova circa l'orario di lavoro normale e di quello, giornaliero e settimanale, effettivamente osservato -quanto alle spese sostenute per le necessità quotidiane della il contratto di lavoro Per_1 domestico stipulato con l'AdS richiedeva l'autorizzazione per spese di viaggio ed extra, con esibizione dei giustificativi di spesa, mentre la documentazione di cui al doc.8 non era idonea, trattandosi di semplici annotazioni vergate a mano dalla ricorrente
-quanto alla domanda fondata sul contratto atipico di ospitalità (per il periodo maggio 2018-febbraio 2019), lo stesso non era stato sottoscritto dall'A.d.S. della ed era Per_1 contestato dal resistente, potendo semmai ricondursi la fattispecie al contratto di comodato, caratterizzato da gratuità
-le spese processuali venivano interamente compensate per le peculiarità e complessità in fatto della fattispecie.
ha impugnato la sentenza chiedendone l'integrale riforma, con Parte_1 accoglimento delle domande proposte in primo grado e assunzione delle prove per testi (testi e avv. Leone) e dei capitoli di prova orale non ammessi. Tes_4
L'appellante denuncia l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, in particolare contestando che :
-il giudice si era basato sulla sola testimonianza dell'A.d.S. della avv. Marchetti, Per_1 senza valorizzare il fatto che il rapporto di lavoro era sorto in precedenza nel 2016, come riferito dall'assistente sociale dr.ssa , con conferma anche dei testi Tes_1
e circa l'attività di assistenza, oltre che della quanto Pt_1 CP_3 Tes_2 all'accompagnamento alle visite a Careggi
- i testi e non potevano essere considerati inattendibili per il solo fatto Pt_1 CP_3 di essere parenti della ricorrente (Cass.14706/2016) ed erano stati sentiti su capitoli circoscritti ad un preciso arco temporale (dal 2017 al 2019)
- l'assistenza prestata nei periodi di ricovero poteva essere confermata dal teste a diretta conoscenza delle circostanze in quanto convivente con la moglie Tes_4 che l'accompagnava le domeniche a trovare la NO Per_1
-il fatto che tra le due donne si fosse instaurato nel tempo un legame di amicizia non era in contrasto con il rapporto di lavoro, considerato che la NO era una Per_1 persona sola, conviveva da anni con un compagno violento e dedito all'alcool del quale era succube, aveva un carattere difficile e diffidente ed era affetta da varie malattie (crisi epilettiche, grave insufficienza renale, ipovedente..) e la era l'unica ad Pt_1 occuparsi di lei, divenendo col tempo il suo unico punto di riferimento per ogni necessità
-la testimonianza dell'Avv. Marchetti nel riferire che tra le due donne vi era un mero rapporto di amicizia era de relato, dato che la stessa aveva dichiarato che ciò le era stato detto dal giudice tutelare il giorno del giuramento, oltre ad essere piena di lacune, vaga e confusa, non essendo la stessa al corrente di molte vicende o non ricordandole
-il teste non era incapace di testimoniare ex art.246 c.p.c. nonostante Testimone_4 fosse in regime di comunione dei beni con la moglie, considerato che l'incapacità va esclusa quando l'eventuale incremento del patrimonio comune sia solo eventuale (Cass.9786/1997, Cass.17384/2004) come nel caso di specie
- la domanda relativa al contratto di ospitalità (per spese di vitto e alloggio) era fondata, considerato che il contratto era stato proposto dal legale dell'A.d.S. avv. Cantisani per tutelare la posizione lavorativa della ed era stata chiesta la testimonianza Pt_1 dell'avv. Leone sulla circostanza della mancata sottoscrizione da parte dell'A.d.S., quindi il giudice aveva deciso solo sulla difesa della parte resistente;
si reiterava quindi la richiesta di sentire la teste Leone
-la motivazione della sentenza era insufficiente e contraddittoria, considerato che il rapporto di lavoro instauratosi dal 2016 al marzo 2017 si sarebbe interrotto sino al 1° aprile 2018 quando era stato regolarizzato con contratto di lavoro, mentre l'attività di assistenza era nel frattempo proseguita per tutto il 2017, con il peggioramento delle condizioni della da aprile 2017 (quando aveva interrotto i pagamenti) e l'aumento Per_1 delle mansioni dopo il trasferimento della stessa presso l'abitazione della ricorrente, che da allora aveva prestato assistenza tutti i giorni della settimana, giorno e notte, feste e ferie comprese, come confermato dai testi e Pt_1 CP_3
, quale erede di , ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare CP_1 Persona_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.342 e 434 c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato, insistendo nella tesi secondo cui le prestazioni della sarebbero state rese in un contesto di solidarietà amicale, con Pt_1 conseguente operatività della presunzione di gratuità.
Ha argomentato la correttezza delle valutazioni del primo giudice sulla base delle risultanze istruttorie;
ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di audizione del teste avendovi la ricorrente rinunciato in primo grado, e in ogni caso ribadito la Tes_4 incapacità ex art.246 c.p.c; ha evidenziato la manifesta infondatezza dell'appello quanto al lavoro straordinario e festivo in assenza di alcuna prova specifica e dettagliata, oltre alla mancanza di impugnazione quanto al rimborso delle spese e alla mancanza di specifici motivi quanto alla domanda relativa al contratto di ospitalità; ha contrastato le richieste di ammissione di CTU e di ulteriore istruttoria orale.
Ha inoltre proposto appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese processuali per violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., chiedendo la condanna della
[...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del secondo. Pt_1
L' ha reiterato le conclusioni del primo grado. CP_2 ***
L'appello della è sufficientemente rispondente ai criteri di specificità di cui Pt_1 all'art.434 c.p.c., come può desumersi dalla precedente parte espositiva delle difese dell'appellante, tutte incentrate sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, con puntuali censure mirate a contestare singoli aspetti della decisione del giudice con la conseguente ricaduta sulle argomentazioni portate a sostegno dell'accoglimento delle domande, quantomeno nel loro nucleo essenziale relativo alla retrodatazione del rapporto di lavoro a circa un anno prima della formale assunzione da parte dell'A.d.S. dal 1.4.2018.
Nel merito, l'appello della sul punto è fondato e va accolto, con ricalcolo Pt_1 delle differenze retributive nella misura di seguito specificata.
Secondo la Corte infatti, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, risulta compiutamente provato che (anche) nel periodo dal 28.6.2017 sino all'1.4.2018, data di formale assunzione, la ha prestato attività lavorativa quale assistente di Pt_1 persona non autosufficiente nel contesto di un vero e proprio rapporto lavorativo, e non di mera amicizia con la NO che pure sussisteva e si era sviluppato nel tempo Per_1
a seguito della relazione instaurata dal 2016, come riferita dall'assistente sociale
, e poi consolidatosi in ragione della convivenza. Tes_1
Depongono in tal senso una serie di elementi inequivoci, sia documentali, sia desumibili dalle prove orali, sia di ordine logico.
Risulta infatti che, dopo l'ictus e il ricovero in ospedale e poi in struttura durato sino alla prima settimana di maggio 2017, la NO era in condizioni di sicura non Per_1 autosufficienza, come dimostrato :
-dal certificato di dimissioni dalla struttura Falciani dell'8.5.2017, nel quale si dice che la NO era disorienta, era in grado di camminare ma con una persona vicina, aveva bisogno di un aiuto parziale per l'igiene e l'abbigliamento (doc.1 ric.)
-dal ricorso presentato il 16.5.2017 dall'assistente sociale del Comune di Sesto Fiorentino per la nomina urgente di un amministratore di sostegno, al quale è allegata una relazione del medico curante nella quale si illustra la situazione di incapacità della NO in ragione di diverse patologie fisiche e psichiche (per vari ictus, grave ipertensione, insufficienza renale cronica, ipovedente, forte fumatrice, disturbi cognitivi e confusione mentale), oltre ad una relazione degli assistenti sociali, nella quale si riferisce della condizione di incapacità della NO a provvedere ai propri Per_1 interessi e della necessità di un intervento di assistenza con urgenza (doc.2 res.)
-dalla denuncia querela presentata dalla NO in data 6.7.2017, con riguardo Per_1 all'episodio di violenza del compagno del 28.6.2017 che l'aveva indotta a chiedere ospitalità alla per paura di tornare a casa, nella quale la dice che a seguito Pt_2 Per_1 dell'ictus non ricorda più le cose perfettamente
-dal pregresso intervento del servizio sociale di Sesto Fiorentino che, su segnalazione del medico curante della dal 2016 aveva assicurato alla NO la presenza di una Per_1 persona (appunto la , già nota ai servizi per precedenti esperienze positive pe Pt_1 servizi di assistenza a persone anziane) che l'accompagnasse alle visite dal medico di base e dal nefrologo in ospedale e controllasse l'assunzione regolare dei farmaci
-la teste (assistente sociale del Comune di Sesto Fiorentino che ha Tes_1 seguito la sino a marzo 2017) ha confermato dette circostanze, riferendo della
Per_1 segnalazione del medico curante che aveva chiesto di affiancarle qualcuno poiché si trattava di persona con problemi di salute (anche di vista) e difficoltà a seguire le cure prescritte, sia per quanto riguarda le visite che l'assunzione dei farmaci, oltre ad avere un compagno problematico e violento;
la teste ha quindi riferito che l'accordo era che la pagasse la ad ore, con un compenso di euro 8/10 l'ora, che l'aspetto
Per_1 Pt_1 economico veniva gestito direttamente dalla mentre la riferiva a lei sulle
Per_1 Pt_1 visite e l'attività svolta, che comprendeva l'aspetto della cura e dell'assunzione dei farmaci;
ha precisato che si trattava di cure importanti di tipo “salvavita” e che la NO era inizialmente ostile a riceve un aiuto da terze persone e non aveva però
Per_1 altri parenti che l'aiutassero. Il tipo di intervento a sostegno della è stato
Per_1 confermato anche dalla teste medico nefrologo presso l'ospedale di Careggi, Tes_2 che ha riferito che la aveva una insufficienza renale avanzata, che avrebbe dovuto
Per_1 iniziare la dialisi ma l'aveva rifiutata e quindi era seguita con appuntamenti ravvicinati, nonché il fatto che agli appuntamenti, ogni mese/mese e mezzo negli anni 2016/2018, era sempre accompagnata dalla . Pt_1
Ne consegue che quando la ospitò a casa sua la NO a partire dalla Pt_1 Per_1 fine di giugno 2017 e poi la tenne a vivere presso la sua abitazione quest'ultima non era certamente in grado di provvedere a se stessa, né vi sono elementi per ritenere che successivamente le sue condizioni siano migliorate, essendo peraltro affetta da patologie stabili o croniche, o che abbia ricevuto assistenza da altre persone oltre che dalla . Pt_1
I testi indotti dalla ricorrente hanno infatti coerentemente confermato, anche per conoscenza diretta, che negli anni dal 2017 al 2019 la NO era persona non Per_1 autosufficiente ed era la a prestarle assistenza. Pt_1
Il teste , fratello della ricorrente, con riferimento a tali anni ha Testimone_3 riferito che la sorella curava la NO ed era molto preoccupata perché la NO Per_1 andava seguita in tutto e per tutto, andava lavata e pulita ed accompagnata per evitare cadute o incidenti, che la sorella le faceva il bagno, la portava dal parrucchiere, le andava a comprare le sigarette.. Il teste ha riferito circostanze raccontategli dalla
[...] , nel rapporto di assidua frequentazione tra i due fratelli (circostanze peraltro Pt_1 congruenti con le certificazioni mediche e le relazioni di cui sopra), ma ha anche dichiarato per conoscenza diretta che “spesso per farla distrarre e camminare, venivano a casa mia nel pomeriggio, per farle prendere un po' d'aria ed il caffè..”, che aveva passato un paio di a casa della sorella nei quali era presente anche la Per_2 Per_1
e che, trovandosi a casa della sorella, l'aveva vista a volte prendere sottobraccio la NO per aiutarla a scendere le scale e per portarla in bagno a lavarla. Per_1
Il teste nipote della all'epoca studente che frequentava la casa della CP_3 Pt_1 nonna, ha anch'egli riportato circostanze analoghe apprese de relato, ma anche riferito fatti visti direttamente, ad esempio di avere visto egli stesso la nonna che aiutava la NO a farsi la doccia, e che “mia nonna si prendeva cura della NO nel Per_1 CP_4 senso che aiutava la NO nelle sue necessità, quindi dalla doccia al pranzo alla cena, al rifarle il letto, alle passeggiate, all'acquisto delle sigarette, di vestiti, lo so perché ero spesso a casa dei miei nonni e lo vedevo, io vedevo quello che succedeva in casa, per quanto riguarda quello che succedeva fuori le vedevo tornare con i sacchetti della spesa”.
Non si condivide pertanto la valutazione di inattendibilità di detti testi formulata dal giudice di primo grado, considerato che le dichiarazioni rese si sono riferite ad un arco di tempo preciso e definito, anni 2017/2019 come indicato nei capitoli, e che non sono state affatto generiche e, per altro verso, trovano riscontro nei dati documentali sopra richiamati relativi alle condizioni di salute della NO e ai suoi bisogni di Per_1 assistenza (cfr. Cass.6001/2023 e 98/2019 circa l'attendibilità dei testi con rapporti di parentela con la parte).
A fronte di tali dati, a parere della Corte, non è significativo, né comunque dirimente che la sia stata indicata come “amica” della NO nella relazione degli Pt_1 Per_1 assistenti sociali allegata al ricorso di maggio 2017 e nella querela presentata dalla Per_1 contro il compagno il 6.7.2017, sulla scorta evidentemente della relazione già instauratasi prima della convivenza come riportata dalla teste In un altro Tes_1 documento dell'epoca, ovvero la querela presentata dalla il 28.6.2017 per lo Pt_1 stesso episodio di aggressione del compagno della la si qualifica, Per_1 Pt_1 impropriamente, come persona “nominata” dai servizi sociali ad assistere la Per_1 facendo verosimilmente riferimento all'incarico ricevuto per il tramite dei servizi come riferito dalla teste Peraltro, si parla della come di una amica anche in Tes_1 Pt_1 un documento dell'inizio 2019 (la relazione di degenza del 4.1.2019), epoca nella quale il rapporto era da tempo stato formalizzato come rapporto di lavoro domestico come badante di persona non autosufficiente.
Non è dirimente in proposito neppure la testimonianza della A.d.S. Avv. Marchetti laddove riferisce che la era ospitata a casa della in quanto sua amica, Per_1 Pt_1 considerato che la stessa teste ha detto di avere appreso tale circostanza in quanto le fu riferita dal giudice tutelare in sede di giuramento dando lettura della relazione degli assistenti sociali, senza averne avuto quindi conoscenza diretta (la stessa ha anche riferito di avere incontrato per la prima volta la a ottobre 2017). Per_1
Infine, la tesi della gratuità delle prestazioni in quanto rese per amicizia, è contraddittoria anche in via logica, non essendo verosimile che, mentre in una prima fase (2016/inizio 2017) le prestazioni di assistenza della sono state retribuite, Pt_1 successivamente siano state rese solo per spirito di amicizia sino a quando, di nuovo, sono state considerate a tutti gli effetti prestazioni lavorative e come tali sono state regolarmente retribuite.
Si ritiene pertanto provata, in conclusione, l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro della quale badante della NO quale persona non Pt_1 Per_1 autosufficiente sin dalla fine di giugno 2017.
Non possono invece accogliersi gli ulteriori motivi di appello proposti dalla , Pt_1
a sostegno delle altre domande riproposte nel secondo grado di giudizio (esclusa quella di rimborso delle spese, non essendo stata impugnata la decisione di rigetto).
Preliminarmente, in via istruttoria, si conferma la correttezza della decisione relativa all'incapacità a testimoniare del marito della , in ragione Pt_1 Testimone_4 del regime di comunione dei beni in essere tra i coniugi (come da ordinanza istruttoria del 24.5.2023, nella quale si richiamano Cass.988/2010 e Cass.9304/2015), non rilevando in ogni caso la giurisprudenza citata dall'appellante secondo cui l'incapacità sarebbe esclusa quando l'eventuale incremento del patrimonio comune sia solo eventuale (Cass.9786/1997, Cass. 17384/2004), considerato che nel caso in esame l'incremento in caso di accoglimento della domanda sarebbe effettivo, e non eventuale. Si conferma di conseguenza la mancanza di prova di una attività di assistenza come dedotta dalla ricorrente nei mesi di aprile-maggio e giugno 2017.
Né si ritiene utile la testimonianza dell'Avv. Leone circa la mancata sottoscrizione del contratto di ospitalità (dato pacifico) ai fini dell'accoglimento della relativa domanda.
Da ultimo, si conferma come del tutto corretta la decisione di rigetto del primo giudice quanto al lavoro straordinario e festivo, considerato il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore e la mancanza di specifiche allegazioni quanto all'orario di lavoro normale e all'orario di fatto osservato come rilevato dal primo giudice, senza che l'atto di appello apporti in proposito alcuna censura utile.
Venendo alle differenze retributive dovute alla parte appellante per l'anticipata decorrenza del rapporto dal 28.6.2017, rispetto all'1.4.2018, si tratta di nove mesi di retribuzione ordinaria, oltre tredicesima, ferie e t.f.r. commisurati a tali mesi (ferie richieste già in primo grado e sicuramente non godute per quanto emerso dalla istruttoria). Considerato l'importo della retribuzione mensile, documentato e pacifico in atti, pari ad euro 973,23, possono agevolmente determinarsi gli importi spettanti per le ulteriori voci, commisurate ai nove mesi, pertanto :
-euro 8.759,07 per retribuzione ordinaria
-euro 899 per tredicesima
-euro 730 per ferie
-euro 702,75 per t.f.r. per complessivi euro 11.090,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei crediti al saldo.
Dall'accertamento dell'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro consegue l'obbligo di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, con pagamento di contributi, sanzioni e interessi di legge.
Le spese processuali nel rapporto tra le parti private seguono la soccombenza e si liquidano per i due gradi secondo le tariffe vigenti relative alla misura dell'accoglimento della domanda (scaglione euro 5.201/26.000, cause di lavoro in primo grado) e secondo valori medi, compresa la fase istruttoria in primo grado.
Si compensano invece le spese processuali quanto all' . CP_2
Resta assorbito l'appello incidentale proposto dalla difesa di . CP_1
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'appello, assorbito l'appello incidentale
-dichiara che il rapporto di lavoro subordinato (quale badante convivente per persona non autosufficiente) intercorso tra e ha avuto inizio Parte_1 Persona_1 in data 28.6.2017 e di conseguenza
-condanna , quale erede di , a corrispondere a CP_1 Persona_1 Parte_1 le differenze retributive dovute per l'anticipata decorrenza del rapporto, nella misura di euro 11.090,82 - per retribuzione ordinaria, tredicesima, ferie e t.f.r. - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a regolarizzare la posizione contributiva della lavoratrice nei limiti della prescrizione, con versamento all dei contributi obbligatori, delle sanzioni civili e degli CP_2 interessi dovuti per legge;
-condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1 per i due gradi di giudizio, che si liquidano in euro 5.388 per il primo grado e in euro 3.966 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge -compensa le spese processuali dei due gradi con riguardo all' . CP_2
Firenze, 18.11.2025
La Presidente rel.
dr. AR Lorena Papait