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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33262 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. L'avvocato MANCUSO WALTER si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Nola, con cui SC NO era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per aver dichiarato falsamente alla Polizia stradale di chiamarsi Antonio NN. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Walter Mancuso, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale disatteso le obiezioni difensive tese a evidenziare come la ricostruzione della vicenda da parte del primo Giudice fosse affetta da contraddittorietà e illogicità. A tal proposito, la difesa ricorda che l'odierno ricorrente, fermato dalla polizia stradale il 3 maggio 2020 alla guida di un'auto, esibiva l'autocertificazione imposta dal legislatore per limitare gli spostamenti durante la pandemia da Covid-19 ai motivi di lavoro o di salute. In quell'autocertificazione, erano indicate le corrette generalità del NN. Con un primo verbale, all'imputato veniva elevata sanzione per violazione delle norme sul contenimento del rischio epidemiologico. Sarebbe stato del tutto illogico, da parte dell'imputato, fornire, subito dopo, false generalità. Sia sul piano storico sia su quello logico, i Giudici di merito avrebbero quindi reso una motivazione contraddittoria, omettendo di valutare il fatto che gli operanti di PG avessero già compilato il primo verbale di contestazione (violazione delle norme COVID-19) nei confronti di NN SC alle 09:15, ovvero 30 minuti prima di redigere il successivo verbale di contestazione del reato di false dichiarazioni ex articolo 495 cod. pen. La difesa contesta altresì l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui "l'autocertificazione non può ritenersi validamente sostitutiva dell'obbligo per il fermato di fornire, a richiesta dell'autorità di polizia, un valido documento di riconoscimento o le proprie generalità". 3 . Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 4 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1 1. L'unico motivo è manifestamente infondato, in quanto esso riproduce la medesima censura già prospettata con l'atto do appello e motivatamente respinta in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01) Dacché il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto senza tener conto dei due verbali di contravvenzione elevati, nella medesima data, ma in momenti diversi, nei confronti dell'imputato, valorizzando, in buona sostanza, soltanto il secondo verbale (in cui si annotava la dichiarazione di false generalità), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, come ricordato dal ricorrente stesso, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura oggetto del presente ricorso. Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso. Osserva, però, il Collegio che, nella ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, si omette, significativamente, un passaggio giustamente valorizzato invece dei Giudici di merito, vale a dire che "alla richiesta dei documenti da parte del personale della polizia stradale, il NN non ne esibiva alcuno e forniva false generalità dichiarando di chiamarsi NN NT. La logica tenuta della motivazione si manifesta per avere la Corte d'appello altresì notato che l'apparente contraddittorietà della condotta dell'imputato, che comunque si è svolta in momenti distinti, si spiega col tentativo, posto in essere da quest'ultimo, di nascondere all'autorità il provvedimento di sospensione della patente di guida pendente a suo carico. Tale dirimente profilo viene eloquentemente sottaciuto dal ricorrente, sicché, anche da tale punto di vista, il ricorso è inammissibile ("in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento 2 M specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema: Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Belloa Telleria, Rv. 282949 - 01"). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. L'avvocato MANCUSO WALTER si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33262 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Nola, con cui SC NO era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per aver dichiarato falsamente alla Polizia stradale di chiamarsi Antonio NN. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Walter Mancuso, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale disatteso le obiezioni difensive tese a evidenziare come la ricostruzione della vicenda da parte del primo Giudice fosse affetta da contraddittorietà e illogicità. A tal proposito, la difesa ricorda che l'odierno ricorrente, fermato dalla polizia stradale il 3 maggio 2020 alla guida di un'auto, esibiva l'autocertificazione imposta dal legislatore per limitare gli spostamenti durante la pandemia da Covid-19 ai motivi di lavoro o di salute. In quell'autocertificazione, erano indicate le corrette generalità del NN. Con un primo verbale, all'imputato veniva elevata sanzione per violazione delle norme sul contenimento del rischio epidemiologico. Sarebbe stato del tutto illogico, da parte dell'imputato, fornire, subito dopo, false generalità. Sia sul piano storico sia su quello logico, i Giudici di merito avrebbero quindi reso una motivazione contraddittoria, omettendo di valutare il fatto che gli operanti di PG avessero già compilato il primo verbale di contestazione (violazione delle norme COVID-19) nei confronti di NN SC alle 09:15, ovvero 30 minuti prima di redigere il successivo verbale di contestazione del reato di false dichiarazioni ex articolo 495 cod. pen. La difesa contesta altresì l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui "l'autocertificazione non può ritenersi validamente sostitutiva dell'obbligo per il fermato di fornire, a richiesta dell'autorità di polizia, un valido documento di riconoscimento o le proprie generalità". 3 . Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 4 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1 1. L'unico motivo è manifestamente infondato, in quanto esso riproduce la medesima censura già prospettata con l'atto do appello e motivatamente respinta in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01) Dacché il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto senza tener conto dei due verbali di contravvenzione elevati, nella medesima data, ma in momenti diversi, nei confronti dell'imputato, valorizzando, in buona sostanza, soltanto il secondo verbale (in cui si annotava la dichiarazione di false generalità), gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, come ricordato dal ricorrente stesso, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura oggetto del presente ricorso. Tanto sarebbe sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso. Osserva, però, il Collegio che, nella ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, si omette, significativamente, un passaggio giustamente valorizzato invece dei Giudici di merito, vale a dire che "alla richiesta dei documenti da parte del personale della polizia stradale, il NN non ne esibiva alcuno e forniva false generalità dichiarando di chiamarsi NN NT. La logica tenuta della motivazione si manifesta per avere la Corte d'appello altresì notato che l'apparente contraddittorietà della condotta dell'imputato, che comunque si è svolta in momenti distinti, si spiega col tentativo, posto in essere da quest'ultimo, di nascondere all'autorità il provvedimento di sospensione della patente di guida pendente a suo carico. Tale dirimente profilo viene eloquentemente sottaciuto dal ricorrente, sicché, anche da tale punto di vista, il ricorso è inammissibile ("in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento 2 M specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema: Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Belloa Telleria, Rv. 282949 - 01"). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/04/2023