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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11288/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
NA UO - [...]
Difeso da
LE CI - [...]
ed elettivamente domiciliato presso raffaelescialla@legalmail.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
AN OL - [...]
ed elettivamente domiciliato presso alessandravignola@legalmail.it
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.acerra.na.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 118 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Ministero Della Giustizia Tribunale Nola - Piazza Giordano Bruno Palazzoorsini Indirizzo_1 Nola NA Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003619805000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20332/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/5/2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Acerra, alla Regione Campania, alla Agenzia delle Entrate Associazione_1- Ufficio territoriale di Casoria, Tribunale di Nola, UO NA ha impugnato la intimazione di pagamento n. 071 2025 90036198
05/000 dell'importo di € 2.798,31 relativa alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 07120120010079710000, ammontante ad Euro 199,17, presuntivamente notificata in data
22.3.2013 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2011;
2. cartella n. 07120120092107730000, ammontante ad Euro 167,15, presuntivamente notificata in data
22.3.2013 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2010;
3. cartella n. 07120130038094828000, ammontante ad Euro 316,31, presuntivamente notificata in data
14.8.2013 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2008;
4. cartella n. 07120130114230890000, ammontante ad Euro 44,97, presuntivamente notificata in data
7.1.2014 ed emessa dal Tribunale di Nola per il presunto mancato pagamento di un contributo unificato relativo all'anno 2011;
5. cartella n. 07120130138846475000, ammontante ad Euro 158,88, presuntivamente notificata in data
8.3.2014 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2013;
6. cartella n. 07120140077222840000, ammontante ad Euro 160,79, presuntivamente notificata in data
19.4.2015 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009;
7. cartella n. 071201500427247720000, ammontante ad Euro 160,79, presuntivamente notificata in data
10.10.2015 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
8. cartella n. 07120160111407982000, ammontante ad Euro 217,58, presuntivamente notificata in data 3.1.2019 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011;
9. cartella n. 07120230024695665000, ammontante ad Euro 1.372,67, presuntivamente notificata in data 12.10.2023 ed emessa dalla Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Casoria, per il presunto mancato pagamento dell'IRPEF relativa all'anno 2018.
Ha eccepito:
la mancata notifica degli atti prodromici;
la decadenza e la prescrizione;
la insufficiente o inadeguata motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito in primis il difetto di giurisdizione della
Corte di giustizia tributaria in relazione alla cartella n. 07120130114230890000, ammontante ad Euro
44,97 emessa dal Tribunale di Nola per il presunto mancato pagamento di un contributo unificato relativo all'anno 2011, trattandosi di impugnazione che rientra nella giurisdizione tributaria.
Ha poi contestato l'ammissibilità del ricorso in quanto le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate ed in particolare:
la cartella n. 07120120010079710000 (di cui al n. 1), avente ad oggetto il mancato pagamento TARI, risultava regolarmente notificata in data 22.03.2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239018690485000 in data 12.10.23¸n.
07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 07120120092107730000 (di cui al n. 2), avente ad oggetto il mancato pagamento di tari, risultava regolarmente notificata in data 22.03.2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 07120130038094828000 (di cui al n. 3), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica risultava notificata in data 18/04/2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; ¸n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
la cartella di pagamento n. 07120130114230890000 (di cui al n. 4), avente ad oggetto il mancato pagamento di spese di giustizia, risultava notificata in data 07.01.14; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n.
07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n.
07120239018690485000 in data 12.10.23¸n. anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120130138846475000 (di cui al n. 5), avente ad oggetto il mancato pagamento di Tari, risultava notificata in data 08.03.14; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19 anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120140077222840000 (di cui al n. 6), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risulta regolarmente notificata in data 19.04.15 l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120150042724772000 (di cui al n. 7), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risultava notificata in data 10.10.15; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n.
07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
-la cartella n. 07120160111407982000 (di cui al n. 8) avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risulta notificata in data 03.01.2019 e mai opposta;
la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n.
07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
-la cartella n. 07120230024695665000 (di cui al n. 9) avente ad oggetto il mancato pagamento di irpef, risulta regolarmente notificata in data 12.10.2023 e mai opposta.
Ha quindi osservato che il termine di prescrizione era stato per tutte efficacemente interrotto e che in ogni caso esso aveva subito una sospensione conseguente alla normativa emergenziale per la pandemia da
COVID 19
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto la cartella emessa in relazione a IRPEF anno 2018 era stata correttamente notificata. Ha poi osservato che in relazione a tutte le censure era legittimata passiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione quale concessionario a cui era stata affidata tutta l'attività successiva alla formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
La Resistente ha fornitp la prova della notifica:
1. della cartella n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 di cui risulta provato il deposito presso la casa comunale il 21.3.2013 a seguito di tentativo di notifica presso l'abitazione
2. della cartella n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 di cui è stata provato il deposito in data 21.3.2013 nella casa comunale a seguito di tentativo di consegna presso l'abitazione
3. della cartella n. 07120130038094828000 relativa a tassa auto anno 2008 di cui è stato provato solo il deposito nella casa comunale in data 13.8.2013;
4. della cartella n. 07120130114230890000 relativa a contributo unificato anno 2011 risulta notificata a mani del destinatario in data 8.1.2013 5. della cartella n. 07120130138846475000, ammontante ad Euro 158,88 ed emessa dal Comune di
Acerra per mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2013 avvenuta a mani del destinatario in data 8.3.2014;
6. della cartella n. 07120140077222840000 relativa a tassa automobilistica anno 2009 di cui è stato provato il deposito nella casa comunale per assenza del destinatario in data 20.3.2015 con produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recapitata per compiuta giacenza in data
18.5.2015;
7. della cartella n. 071201500427247720000 per tassa automobilistica relativa all'anno 2010 notificata avvenuta con consegna al destinatario il 10.10.2015
8. della cartella n. 07120160111407982000 relativa a tassa automobilistica anno 2011 di cui è stato provato il deposito nella casa comunale per assenza del destinatario in data 12.12.2018 nonché l'invio della raccomandata successiva di informazione di cui però non è stato prodotto l'avviso di ricevimento;
9. della cartella n. 07120230024695665000 relativa a Irpef anno 2018 notificata a mani del destinatario il
12.10.2023
La Resistente ha poi prodotto copia della intimazione di pagamento n. 071 2023 90314849 62/000 relativa alle cartelle:
n. 07120130038094828000
n. 07120140077222840000 (di cui al punto 3)
n. cartella 07120150042724772000
intimazione che è stata notificata a mani del destinatario in data 12.10.2023;
nonché copia della intimazione di pagamento n. 07120239018690485/000 relativa alle cartelle:
07120130114230890000;
07120160111407982000;
07120180013362290000 (di cui al punto 8);
07120190080347547000;
07120190112359157000;
07120190137403552000
che è stata notificata a mani del destinatario in data 12.10.2023;
Orbene con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 4, 5, 6, 7 e 9 è stata regolarmente provata la notifica, con la conseguenza che risulta infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici.
In relazione alle cartelle di cui ai punti 3 e 8, pur non essendo stata fornita la prova della regolare notifica al destinatario (posto che essendosi proceduto al deposito nella casa comunale per temporanea assenza del destinatario non è stato provato, con la produzione dell'avviso di ricevimento, il perfezionarsi del procedimento relativo all'invio della raccomandata informativa, come si dirà più chiaramente di seguito), le relative censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni nn. 071 2023
90314849 62/000 e n. 07120239018690485/000 rispettivamente relative alle cartelle di cui ai punti 3 e 8.
Tali intimazioni sono state, infatti, regolarmente notificate in data 12.10.2023 e non sono state impugnate.
Esse hanno, inoltre, impedito l'effetto estintivo conseguente alla prescrizione in quanto sono state notificate in data 12.10.2023.
Parimenti nessuna prescrizione si è verificata in relazione alla cartella di pagamento di cui al punto 9 relativa a IRPEF anno 2018 (termine di prescrizione decennale) la cui notifica è avvenuta il 12.10.2023.
Quanto poi alle cartelle di pagamento relative di cui ai punti 1 e 2 - n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 e n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 - di esse è stata fornita la prova incompleta della notifica attraverso il deposito nella casa comunale.
Al riguardo valga evidenziare che ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. sez.
5 - Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 - Rv. 659503 - 01).
In relazione alle cartelle dinanzi indicate - n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 e n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 - non è stata fornita la prova della notifica della raccomandata informativa con produzione del relativo avviso, con la conseguenza che la intimazione di pagamento deve essere annullata con riferimento alle citate cartelle (di cui ai punti 1 e 2) per mancata notifica degli atti presupposti.
Quanto poi al tema della prescrizione deve evidenziarsi che, con riferimento al recupero del contributo unificato e dell'IRPEF (cartella n. 4 e n. 9) il termine di prescrizione è pari a dici anni;
con riferimento ai tributi degli enti locali (quali TARI) è pari a cinque anni e con riferimento alla tassa auto è pari a tre anni.
Orbene, ad eccezione che per le cartelle di cui ai punti 3 e 8 in relazione alla quale sono state prodotte le intimazioni di pagamento successive con le relative relate di notifica del 13.12.2023, che hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione e non sono state impugnate, in relazione a tutte le altre cartelle di pagamento risulta spirato il termine per il maturarsi dell'effetto estintivo essendo decorso dalla notifica eseguita un termine superiore a quello previsto.
L'intimazione deve quindi essere annullata anche in relazione alle cartelle nn. 07120130114230890000,
07120130138846475000, 07120140077222840000, 071201500427247720000.
Il tenore della pronuncia impone di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n 07120120010079710000, 07120120092107730000, n 07120130114230890000, n
07120130138846475000, n. 07120140077222840000, n. 071201500427247720000.
Rigetta nel resto il ricorso, compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11288/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
NA UO - [...]
Difeso da
LE CI - [...]
ed elettivamente domiciliato presso raffaelescialla@legalmail.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
AN OL - [...]
ed elettivamente domiciliato presso alessandravignola@legalmail.it
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.acerra.na.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 118 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Ministero Della Giustizia Tribunale Nola - Piazza Giordano Bruno Palazzoorsini Indirizzo_1 Nola NA Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259003619805000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20332/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/5/2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Acerra, alla Regione Campania, alla Agenzia delle Entrate Associazione_1- Ufficio territoriale di Casoria, Tribunale di Nola, UO NA ha impugnato la intimazione di pagamento n. 071 2025 90036198
05/000 dell'importo di € 2.798,31 relativa alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 07120120010079710000, ammontante ad Euro 199,17, presuntivamente notificata in data
22.3.2013 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2011;
2. cartella n. 07120120092107730000, ammontante ad Euro 167,15, presuntivamente notificata in data
22.3.2013 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2010;
3. cartella n. 07120130038094828000, ammontante ad Euro 316,31, presuntivamente notificata in data
14.8.2013 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2008;
4. cartella n. 07120130114230890000, ammontante ad Euro 44,97, presuntivamente notificata in data
7.1.2014 ed emessa dal Tribunale di Nola per il presunto mancato pagamento di un contributo unificato relativo all'anno 2011;
5. cartella n. 07120130138846475000, ammontante ad Euro 158,88, presuntivamente notificata in data
8.3.2014 ed emessa dal Comune di Acerra per il presunto mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2013;
6. cartella n. 07120140077222840000, ammontante ad Euro 160,79, presuntivamente notificata in data
19.4.2015 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009;
7. cartella n. 071201500427247720000, ammontante ad Euro 160,79, presuntivamente notificata in data
10.10.2015 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010;
8. cartella n. 07120160111407982000, ammontante ad Euro 217,58, presuntivamente notificata in data 3.1.2019 ed emessa dalla regione Campania per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011;
9. cartella n. 07120230024695665000, ammontante ad Euro 1.372,67, presuntivamente notificata in data 12.10.2023 ed emessa dalla Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Casoria, per il presunto mancato pagamento dell'IRPEF relativa all'anno 2018.
Ha eccepito:
la mancata notifica degli atti prodromici;
la decadenza e la prescrizione;
la insufficiente o inadeguata motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito in primis il difetto di giurisdizione della
Corte di giustizia tributaria in relazione alla cartella n. 07120130114230890000, ammontante ad Euro
44,97 emessa dal Tribunale di Nola per il presunto mancato pagamento di un contributo unificato relativo all'anno 2011, trattandosi di impugnazione che rientra nella giurisdizione tributaria.
Ha poi contestato l'ammissibilità del ricorso in quanto le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate ed in particolare:
la cartella n. 07120120010079710000 (di cui al n. 1), avente ad oggetto il mancato pagamento TARI, risultava regolarmente notificata in data 22.03.2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239018690485000 in data 12.10.23¸n.
07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 07120120092107730000 (di cui al n. 2), avente ad oggetto il mancato pagamento di tari, risultava regolarmente notificata in data 22.03.2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; anche questi mai impugnati;
- la cartella n. 07120130038094828000 (di cui al n. 3), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica risultava notificata in data 18/04/2013; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data
14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; ¸n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
la cartella di pagamento n. 07120130114230890000 (di cui al n. 4), avente ad oggetto il mancato pagamento di spese di giustizia, risultava notificata in data 07.01.14; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n.
07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n.
07120239018690485000 in data 12.10.23¸n. anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120130138846475000 (di cui al n. 5), avente ad oggetto il mancato pagamento di Tari, risultava notificata in data 08.03.14; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169013388812000 in data 22.04.16; n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19 anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120140077222840000 (di cui al n. 6), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risulta regolarmente notificata in data 19.04.15 l'eccepita prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
- la cartella di pagamento n. 07120150042724772000 (di cui al n. 7), avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risultava notificata in data 10.10.15; la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120169039787868000 in data 14.04.17; n.
07120199039290970000 in data 07.12.19; n. 07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
-la cartella n. 07120160111407982000 (di cui al n. 8) avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica, risulta notificata in data 03.01.2019 e mai opposta;
la prescrizione veniva interrotta da regolare notifica di avviso di intimazione n. 07120199039290970000 in data 07.12.19; n.
07120239031484962000 in data 12.10.23 anche questi mai impugnati;
-la cartella n. 07120230024695665000 (di cui al n. 9) avente ad oggetto il mancato pagamento di irpef, risulta regolarmente notificata in data 12.10.2023 e mai opposta.
Ha quindi osservato che il termine di prescrizione era stato per tutte efficacemente interrotto e che in ogni caso esso aveva subito una sospensione conseguente alla normativa emergenziale per la pandemia da
COVID 19
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto la cartella emessa in relazione a IRPEF anno 2018 era stata correttamente notificata. Ha poi osservato che in relazione a tutte le censure era legittimata passiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione quale concessionario a cui era stata affidata tutta l'attività successiva alla formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
La Resistente ha fornitp la prova della notifica:
1. della cartella n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 di cui risulta provato il deposito presso la casa comunale il 21.3.2013 a seguito di tentativo di notifica presso l'abitazione
2. della cartella n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 di cui è stata provato il deposito in data 21.3.2013 nella casa comunale a seguito di tentativo di consegna presso l'abitazione
3. della cartella n. 07120130038094828000 relativa a tassa auto anno 2008 di cui è stato provato solo il deposito nella casa comunale in data 13.8.2013;
4. della cartella n. 07120130114230890000 relativa a contributo unificato anno 2011 risulta notificata a mani del destinatario in data 8.1.2013 5. della cartella n. 07120130138846475000, ammontante ad Euro 158,88 ed emessa dal Comune di
Acerra per mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2013 avvenuta a mani del destinatario in data 8.3.2014;
6. della cartella n. 07120140077222840000 relativa a tassa automobilistica anno 2009 di cui è stato provato il deposito nella casa comunale per assenza del destinatario in data 20.3.2015 con produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recapitata per compiuta giacenza in data
18.5.2015;
7. della cartella n. 071201500427247720000 per tassa automobilistica relativa all'anno 2010 notificata avvenuta con consegna al destinatario il 10.10.2015
8. della cartella n. 07120160111407982000 relativa a tassa automobilistica anno 2011 di cui è stato provato il deposito nella casa comunale per assenza del destinatario in data 12.12.2018 nonché l'invio della raccomandata successiva di informazione di cui però non è stato prodotto l'avviso di ricevimento;
9. della cartella n. 07120230024695665000 relativa a Irpef anno 2018 notificata a mani del destinatario il
12.10.2023
La Resistente ha poi prodotto copia della intimazione di pagamento n. 071 2023 90314849 62/000 relativa alle cartelle:
n. 07120130038094828000
n. 07120140077222840000 (di cui al punto 3)
n. cartella 07120150042724772000
intimazione che è stata notificata a mani del destinatario in data 12.10.2023;
nonché copia della intimazione di pagamento n. 07120239018690485/000 relativa alle cartelle:
07120130114230890000;
07120160111407982000;
07120180013362290000 (di cui al punto 8);
07120190080347547000;
07120190112359157000;
07120190137403552000
che è stata notificata a mani del destinatario in data 12.10.2023;
Orbene con riferimento alle cartelle di cui ai nn. 4, 5, 6, 7 e 9 è stata regolarmente provata la notifica, con la conseguenza che risulta infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici.
In relazione alle cartelle di cui ai punti 3 e 8, pur non essendo stata fornita la prova della regolare notifica al destinatario (posto che essendosi proceduto al deposito nella casa comunale per temporanea assenza del destinatario non è stato provato, con la produzione dell'avviso di ricevimento, il perfezionarsi del procedimento relativo all'invio della raccomandata informativa, come si dirà più chiaramente di seguito), le relative censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni nn. 071 2023
90314849 62/000 e n. 07120239018690485/000 rispettivamente relative alle cartelle di cui ai punti 3 e 8.
Tali intimazioni sono state, infatti, regolarmente notificate in data 12.10.2023 e non sono state impugnate.
Esse hanno, inoltre, impedito l'effetto estintivo conseguente alla prescrizione in quanto sono state notificate in data 12.10.2023.
Parimenti nessuna prescrizione si è verificata in relazione alla cartella di pagamento di cui al punto 9 relativa a IRPEF anno 2018 (termine di prescrizione decennale) la cui notifica è avvenuta il 12.10.2023.
Quanto poi alle cartelle di pagamento relative di cui ai punti 1 e 2 - n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 e n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 - di esse è stata fornita la prova incompleta della notifica attraverso il deposito nella casa comunale.
Al riguardo valga evidenziare che ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. sez.
5 - Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 - Rv. 659503 - 01).
In relazione alle cartelle dinanzi indicate - n. 07120120010079710000 relativa a tassa rifiuti anno 2011 e n. 07120120092107730000 relativa a Tassa Rifiuti anno 2010 - non è stata fornita la prova della notifica della raccomandata informativa con produzione del relativo avviso, con la conseguenza che la intimazione di pagamento deve essere annullata con riferimento alle citate cartelle (di cui ai punti 1 e 2) per mancata notifica degli atti presupposti.
Quanto poi al tema della prescrizione deve evidenziarsi che, con riferimento al recupero del contributo unificato e dell'IRPEF (cartella n. 4 e n. 9) il termine di prescrizione è pari a dici anni;
con riferimento ai tributi degli enti locali (quali TARI) è pari a cinque anni e con riferimento alla tassa auto è pari a tre anni.
Orbene, ad eccezione che per le cartelle di cui ai punti 3 e 8 in relazione alla quale sono state prodotte le intimazioni di pagamento successive con le relative relate di notifica del 13.12.2023, che hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione e non sono state impugnate, in relazione a tutte le altre cartelle di pagamento risulta spirato il termine per il maturarsi dell'effetto estintivo essendo decorso dalla notifica eseguita un termine superiore a quello previsto.
L'intimazione deve quindi essere annullata anche in relazione alle cartelle nn. 07120130114230890000,
07120130138846475000, 07120140077222840000, 071201500427247720000.
Il tenore della pronuncia impone di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n 07120120010079710000, 07120120092107730000, n 07120130114230890000, n
07120130138846475000, n. 07120140077222840000, n. 071201500427247720000.
Rigetta nel resto il ricorso, compensa le spese.