Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1130
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento con deposito presso la casa comunale, ma non la successiva notifica della raccomandata informativa, dichiarando l'intimazione annullata per mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto spirato il termine di prescrizione per la cartella in questione, non essendo stata provata la notifica della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento con deposito presso la casa comunale, ma non la successiva notifica della raccomandata informativa, dichiarando l'intimazione annullata per mancata notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto spirato il termine di prescrizione per la cartella in questione, non essendo stata provata la notifica della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure dovevano essere formulate con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, che avevano interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento successive, regolarmente notificate e non impugnate, avevano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, rigettando l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento era avvenuta tempestivamente, escludendo la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1130
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo