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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24665/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24665/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA CAVA Parte_1 C.F._1 DEMETRIO FRANCESCO e dell'avv. CONTARTESE VALERIO ROBERTO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI E_ P.IVA_1 FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT C.F._2 PIERMATTEO GAETANO
CONVENUTI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCI LUCA Controparte_3 P.IVA_2 TERZA CHIAMATA
Oggetto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“si riporta a tutti i propri scritti difensivi e/o note scritte e/o verbali di causa, da considerarsi qui integralmente riprodotti e trascritti, impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso, domandato, dedotto, eccepito e prodotto dai Convenuti: dal Controparte_4 GEetra e dalla terza chiamata in causa: e insiste, NT Controparte_5 nell'accoglimento, nel merito, delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione, precisa e reitera, tutte le istanze istruttorie, come formulate nelle proprie memorie n°2 e 3, ex art. 183, comma, 6 c.p.c.”
Per parte convenuta . S.r.l. E_
pagina 1 di 18 “Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA ISTRUTTORIA
-- ammettere la documentazione tutta versata in atti;
- disporre, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto qui di seguito dedotte:
1. Il NO , proprietario plesso immobiliare sito in Grugliasco (TO), Via Moncalieri Parte_1 nr. 136, individuava nella (oggi in liquidazione) l'impresa a cui affidare E_ la ristrutturazione dei (soli) tre alloggi ad uso abitativo all'interno del predetto plesso immobiliare e, conseguentemente, sottoscriveva il capitolato tecnico descrittivo datato 12.12.2017, cui venivano barrate le lavorazioni escluse (doc. 1 che si rammostra al teste) [teste: ; Testimone_1 Tes_2
].
[...] 2. In data 13.02.2018 il NO e la sottoscrivevano Parte_1 E_ nuovamente il capitolato tecnico descrittivo (doc. 1 bis che si rammostra al teste) al quale veniva allegata una postilla contenente l'indicazione di lavorazioni escluse e delle “opere da eseguire per diverso disposizione spazi interni” a seguito di modifica progettuale richiesta dal Committente;
in calce alla postilla le parti indicavano l'importo dell'appalto (totale a corpo) e la sottoscrizione del sig.
e dell'impresa edile (cfr. ultima pagina del doc. 1 bis) [teste: ; ]. T_ Testimone_1 Testimone_2 3. Con riferimento al capitolato tecnico descrittivo datato 13.02.2018 di cui al capo di prova precedente l'asterisco (*) a fianco della firma della Committenza e della E_ la dicitura “* a esclusione opere da capitolato” sta a significare che l'impresa edile non doveva eseguire le opere barrate sul capitolato datato 12.12.2017 e quelle escluse indicate nella prima pagina della postilla allegata al capitolato datato 13.02.2018. In questo secondo capitolato tecnico non sono state barrate le opere escluse in quanto detto documento richiamava espressamente il precedente capitolato tecnico descrittivo del 12.12.2017 (doc. 1 che si rammostra al teste) [teste: ; Testimone_1
]. Testimone_2 4. In data 15.03.2018 il NO e la siglavano il contratto Parte_1 E_ d'appalto per “l'esecuzione di opere relative alla creazione di numero tre alloggi siti al piano primo dell'immobile e/o lavori di rifacimento cantine…” (doc. 2 che si rammostra al teste), con inizio lavori fissato il 26.03.2018 ed ultimazione entro otto mesi a decorrere dal giorno del deposito della S.C.I.A.
[teste: ; ]. Testimone_1 Testimone_2 5. Circa cinque mesi prima di iniziare le opere all'interno del cantiere di Via Moncalieri 136 a Grugliasco, la con incarico ed appalto autonomo rispetto a quello E_ oggetto di causa, aveva ristrutturato la villetta, sempre di proprietà del NO e Parte_1 adiacente al plesso oggetto dell'appalto per cui è causa e, in particolare, eseguendo, in particolare, le seguenti opere edili: ristrutturazione del bagno, dei pavimenti e della scala interna [teste: Tes_1 ; ; .
[...] Testimone_2 Testimone_3 6. La ricevuta prodotta sub. doc. 43 dall'attore , priva di data e sottoscritta dal geom. Parte_1
, è relativa ai lavori di ristrutturazione realizzati dalla NT E_ nella palazzina di proprietà del NO adiacente all'immobile oggetto di causa
[...] Parte_1 circa cinque mesi prima di iniziare la ristrutturazione della predetta palazzina per cui è causa [teste: ; ]. Testimone_1 Testimone_2
7. Per l'appalto per cui è causa in assenza di nomina del Direttore dei Lavori, il predetto ruolo è stato svolto dal committente [teste: ; , . Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
8. L'importo di Euro 3.000,00 indicato nella ricevuta del 22.06.2018 (doc. 42 prodotto dall'attore che si rammostra al teste) è relativo ad opere in variante rispetto al capitolato quali la fornitura di materiali idraulici, di controtelaio per la porta blindata e per acconto scavo esterno per tubazione acqua di mandata [teste: ; ]. Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 18
9. Il Comune di Grugliasco, con nota del 13.06.2018 (doc. 12 di parte attrice prodotto in sede di A.T.P.) ordinava la sospensione dei lavori per circostanze non dipendenti dalla
[...]
[teste: ; ; . CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
10. Durante la sospensione dei lavori il NO e la dopo aver T_ E_ verificato le opere eseguite e quelle ancora da eseguire rispetto al capitolato d'appalto, predisponevano un nuovo accordo / capitolato – comprensivo di lavori ulteriori non previsti nel capitolato originario – con l'intesa che i predetti lavori (sempre relativi agli alloggi interni) avrebbero dovuto iniziare “non appena approvata la SCIA e verranno ultimati in 90 gg” (accordo 17.10.2018 – doc. 3 che si rammostra al teste) [teste: ; ]. Testimone_1 Testimone_2
11. In data 27.09.2019 il Comune di Grugliasco rilasciava il permesso di costruire nr. 37/2019 (doc. 4 che si rammostra al teste) sia per il completamento delle opere iniziate dalla E_ sulla base del capitolato sottoscritto ad inizio appalto sia per la realizzazione di opere non
[...] oggetto del contratto di appalto per cui è causa, quali, ad es., i balconi, gli intonaci esterni, i serramenti e gli infissi, le gronde ed i faldali, sistemazioni esterne [teste: ; Testimone_1 Tes_2
; .
[...] Testimone_3 12. In occasione dell'incontro in cantiere tenutosi in data 09.10.2019 alla presenza dell'Ing. CP_6 (direttore lavori) e del sig. della quest'ultimo chiedeva al Testimone_1 E_ direttore lavori il computo metrico delle nuove opere contemplate nel Permesso di Costruire n. 37/2019, senza ottenerlo.
13. Il NO della mancando il direttore dei lavori, Testimone_1 E_ concordava direttamente con la committenza lo stato avanzamento lavori e l'importo che ad ogni S.A.L. il NO avrebbe dovuto bonificare - come in effetti ha bonificato - all'impresa [teste: T_ ; ]. Testimone_1 Testimone_2
14. Le firme per ricevuta di cui al documento n. 41 prodotto dall'attore (che si rammostra al teste) sono state apposte dal NO unicamente per avallare gli importi da bonificare a Testimone_1 seguito dei rispettivi S.A.L.
15. La per l'appalto per cui è causa, ha incassato compensi per il E_ complessivo importo risultante dalle fatture emesse e che si rammostrano al teste (doc. 12)
16. Nel cantiere di Via Moncalieri 136 a Grugliasco è ancora presente dell'attrezzatura edile di proprietà della e, in particolare, alcune ringhiere per allestimento E_ cantiere, n. 2 quadri elettrici di cantiere, n. 2 castelletti di ponteggi, attrezzatura edile, quale ad es., n. 3 martelli pneumatici, n. 2 flessibili, avvitatore, una betoniera, cavi elettrici ed una clipper per il taglio della ceramica [teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 TESTIMONI
- , residente in [...]9; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]
- disporre, se del caso, l'integrazione e/o rinnovazione e/o estensione della C.T.U. volta ad individuare gli eventuali vizi e difetti delle sole opere oggetto dell'accordo 17.10.2018 ed il relativo costo per il ripristino;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte avanzate dal NO in quanto destituite di fondamento Parte_1 in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni tutte esposte e dedotte in atto, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa avversaria;
Controparte_4 NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
- dichiarare tenuto e condannare il Committente a corrispondere alla Parte_1 [...]
il saldo delle opere eseguite pari ad Euro 28.090,42 (Euro 88.210,43- Controparte_4 61.120,00);
pagina 3 di 18 - accertare e dichiarare l'inadempimento del Committente all'impegno Parte_1 contrattualmente assunto con l'accordo novativo del 17.10.2018 e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e condannare esso Committente al risarcimento dei danni patiti dalla
[...]
pari al mancato introito dei 30.000,00 Euro pattuiti nell'accordo Controparte_4 novativo del 17.10. 2018, oltre al danno da fermo cantiere come verrà quantificato in corso di causa, ma comunque non inferiore ad Euro 5.000,00; in via di subordine
- dichiarare tenuto e condannare il Committente a corrispondere alla Parte_1 [...]
il saldo delle opere eseguite pari ad Euro 14.711,93 (Euro 74.831,93- Controparte_4 60.120,00);
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Committente all'impegno Parte_1 contrattualmente assunto con l'accordo novativo del 17.10.2018 e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e condannare esso Committente al risarcimento dei danni patiti dalla
[...]
pari al mancato introito dei 30.000,00 Euro pattuiti nell'accordo Controparte_4 novativo del 17.10.2018, al netto degli accertandi costi che il Committente dovrà sostenere per il ripristino delle opere indicate nel predetto accordo, nonché pari al danno da fermo cantiere come verrà quantificato in corso di causa, ma comunque non inferiore ad Euro 5.000,00. in via di ulteriore subordine
- accertare e dichiarare il rapporto dare e avere tra la ed Controparte_4 il NO nella misura accertata dal TU arch. FISSORE, da ultimo nelle NOTE Parte_1 SCRITTE PER CHIARIMENTI del 03 maggio 2024.”
Per parte convenuta NT
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
- Nel merito, in via principale: respingere ogni avversaria domanda ed assolvere integralmente il conchiudente o, in subordine, limitare il risarcimento all'effettivo grado di responsabilità che dovesse risultare allo stesso imputabile.
- Nel merito, in subordine: nella sola ipotesi di accoglimento, in qualsiasi misura, delle domande proposte dall'attore, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 a tenere integralmente indenne e manlevato il conchiudente.
- In via riconvenzionale: dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento in favore del conchiudente dell'importo di € 14.323,20, oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. In ogni caso: con il favore delle spese del procedimento oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre rimborso forfetario 15%.”
Per parte terza chiamata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale. Respingersi ogni domanda ex adverso proposta Con vittoria di spese. In via di subordine Nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità in capo al GE. P_ e nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare l'esistenza dei presupposti per un qualche onere di manleva in capo a per i fatti per cui è causa, previo accertamento delle Controparte_3
pagina 4 di 18 rispettive quote di eventuale corresponsabilità limitarsi l'onere di manleva in capo a Controparte_3 nella sola quota di responsabilità del GE. , con esclusione di qualsivoglia vincolo di P_ solidarietà e, comunque, nei limiti tutti di operatività della polizza invocata. Con il favore delle spese di giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha evocato in giudizio la e il geom. E_ NT deducendo, in sintesi, i seguenti fatti:
-in data 8.11.2017 aveva conferito incarico professionale al geom. per la NT presentazione di Scia, la progettazione architettonica e strutturale, la redazione del piano di sicurezza, la direzione dei lavori architettonica e strutturale, l'accatastamento degli alloggi, il tutto al fine di realizzare numero tre alloggi, e/o comunque per potere eseguire tutti i lavori come meglio specificati nel capitolato tecnico redatto;
- in data 13.2.2018 aveva sottoscritto con i convenuti il capitolato descrittivo relativo tutti i lavori da eseguire per un prezzo totale di € 112.000 e in data 15.3.20218 aveva sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa convenuta;
- in data 21.3.2018 era stata depositata la pratica CILA dal RA , NT successivamente respinta dal le lavorazioni effettuate dall'impresa dal marzo 2018 sotto la CP_7 direzione dei lavori del geom. erano state eseguite in assenza e/o difformità delle NT autorizzazioni necessarie e di quanto era stato depositato presso il non erano stati realizzati i CP_7 concordati vespai di aerazione;
nel mese di maggio era stata depositata la seconda CILA dal RA
, successivamente respinta dal P_ CP_7
-in data 22.5.2018 e 4.6.2018 erano stati stipulati due contratti di locazione, successivamente risolti a causa della mancata consegna degli appartamenti in conseguenza dei lavori non completati e del blocco dei lavori da parte del con comunicazione del 13.6.2018, per inadempienze progettuali e di CP_7 direzione dei lavori;
- a seguito di contestazioni, in data 11.10.2018, era stato revocato l'incarico al geom. ; P_
- in data 17.10.2018 veniva stipulato un accordo con il quale l'impresa si obbligava ad eseguire le opere ivi previste e concordate;
a seguito di domanda di rilascio di permesso a costruire in sanatoria presentata dall'ing. in data 27 settembre 2019 il Comune di Grugliasco rilasciava il suddetto Per_1 permesso a costruire, autorizzando la committenza e l'impresa a riprendere i lavori, da completare entro il 26 settembre 2020, termine poi prorogato, ma, nonostante le richieste, l'impresa convenuta non riprendeva i lavori;
seguivano varie lettere di diffide e contestazioni;
- in data 6.3.2020 veniva promosso accertamento tecnico preventivo che si concludeva con il deposito della relazione tecnica in data 16.12.2020.
Alla luce di tali premesse in fatto, parte attrice, ritenendo i convenuti inadempienti alle rispettive obbligazioni e responsabili dei conseguenti danni, concludeva chiedendo: nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi, la responsabilità solidale, ex art. 1453 c.c. della e/o del E_ GEetra , quale progettista e/o direttore dei lavori;
per l'effetto, dichiararsi tenuti e P_ condannarsi, i predetti, in solido tra loro o, comunque, ciascuno per quanto di ragione, a risarcire tutti i danni patiti dal NO , quantificati complessivamente in euro 179.582,89 ovvero in Parte_1 quella diversa somma accertanda in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
nel merito, in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale, ex art. 1669 c.c. e/o 2043 c.c della e/o del GEetra , quale progettista e/o E_ P_ direttore dei lavori, e, per l'effetto, dichiararsi tenuti e condannarsi i predetti, in solido tra loro o, pagina 5 di 18 comunque, ciascuno per quanto di ragione, a risarcire tutti i danni patiti dal NO , Parte_1 quantificati nella predetta misura ovvero in quella diversa somma accertanda in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con il favore delle spese.
I convenuti E si costituivano, contestando in fatto e E_ NT diritto le domande attoree, chiedendone il rigetto e proponendo domande riconvenzionali come in epigrafe specificate, in particolare:
- la società, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento di € 28.090,42 a saldo delle opere eseguite e di €30.000,00 pattuiti nell'accordo novativo del 17.10.2018, oltre al danno da fermo cantiere non inferiore ad Euro 5.000,00 per risarcimento del danno;
in subordine, al netto degli accertandi costi da sostenersi per il ripristino delle opere indicate nel predetto accordo;
-il geom. , chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di € 14.323,20, oltre P_ interessi ex art. 1284, c. 4 c.c.
La parte convenuta chiedeva altresì, nella sola ipotesi di accoglimento, in qualsiasi misura, P_ delle domande proposte dall'attore, condannarsi la a tenerlo integralmente Controparte_3 indenne e manlevato, a tale proposito, chiedendo e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della predetta compagnia assicuratrice.
costituendosi in causa, contestava l'operatività della polizza, eccepiva le Controparte_3 limitazioni previste dalla stessa, tra cui specificamente l'esclusione del vincolo della solidarietà, la presenza di franchigia e l'esclusione delle spese di resistenza del convenuto per legali e tecnici non designati o autorizzati dalla compagnia;
chiedeva respingersi ogni domanda ex adverso proposta e, in subordine, limitarsi l'onere di manleva per la sola quota di responsabilità del geom. , con P_ esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà e nei limiti di operatività della polizza.
Le prove orali dedotte dalle parti venivano respinte mentre veniva ammessa consulenza d'ufficio su alcuni quesiti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'accertamento tecnico d'ufficio, alla quale seguiva successiva richiesta di chiarimenti, per i quali venivano depositate note scritte in data 3.5.2024.
In data 2.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, tempestivamente depositate dalle parti.
***
Sull'accordo 17.10.2018 e sulla domanda risarcitoria di parte convenuta . E_
Con la scrittura 17.10.2018 (doc. 16 att.) le parti ed il sig. si E_ T_ accordavano per l'esecuzione di una serie di lavori, eseguiti “a completamento e/o in aggiunta e/o ripristino e/o correzione di quanto già effettuato” e che avrebbero dovuto iniziare “non appena approvata la SCIA e avrebbero dovuto essere ultimati in 90 gg”; si prevedeva che l'accordo veniva sottoscritto “in sostituzione al precedente capitolato tecnico descrittivo anche in relazione all'elenco dei lavori da eseguire e alle modalità e termini di pagamento”.
Risulta pacifico e documentale che, in data 27.9.2019, il Comune di Grugliasco ha rilasciato il permesso a costruire n. 37/2019 sia per il completamento delle opere iniziate dall'impresa sulla base del primo capitolato sia per la realizzazione di opere non oggetto del contratto di appalto.
La società ha contestato al committente la circostanza che la richiesta di terminare i lavori fosse giunta ad oltre un anno di distanza dalla disposta sospensione del cantiere (docc. 5,6 conv.), dichiarando la propria disponibilità a sciogliere il contratto e a rinunciare all'importo di 30.000 € pattuito (doc. 7 conv.); la parte attrice, dopo varie richieste e diffide ad iniziare i lavori (cfr. docc. 25,26,27,28 att), ha comunicato di ritenere risolto il contratto ex art. 1454 c.c. (doc. 30 att.) mentre la convenuta ha replicato che il contratto doveva semmai intendersi risolto per fatto e colpa del NO (doc. 56 T_ pagina 6 di 18 att. e 8 conv.).
Tanto premesso si osserva, quale motivo assorbente, che, pur qualificando l'accordo di cui trattasi quale transazione novativa, non si potrebbe ritenere cessata la materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento (come nel caso di specie, ove si legge che in caso di opere non eseguite a regola d'arte è dato diritto al committente di risolvere l'accordo ex art. 1456 c.c.), atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019; cfr. altresì recentemente Cass. sez. 2 -, Ordinanza n. 6821 del 07/03/2023 laddove si è specificato che l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione).
Nel caso di specie, è pacifico che non sia stata data esecuzione al predetto accordo relativamente al quale ciascuna delle parti addebita la responsabilità all'altra ed è documentale che la committenza, tramite l'ing. oltre che tramite diffida a mezzo di legale, abbia più volte chiesto all'impresa Per_1
di iniziare i lavori (cfr. docc. 25, 26, 27, 28 di parte attrice), specificando trattarsi di E_ quelli indicati nell'accordo 17.8.2018, e abbia, infine, inviato dichiarazione di risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c.(doc. 30 att.)
La contrapposta domanda di parte convenuta di accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del committente all'impegno contrattualmente assunto con l'accordo novativo del Parte_1 17.10.2018 e, per l'effetto, condannarsi la parte attrice al risarcimento dei danno pari al mancato introito dell'importo di € 30000 pattuito con l'accordo novativo del 17.10.2018, al netto degli accertandi costi per il ripristino delle opere indicate nel predetto accordo, nonché pari al danno da fermo cantiere non inferiore a € 5000, è priva di fondamento posto che alcun inadempimento può ritenersi sussistente in capo al sig. in quanto le parti erano d'accordo che i lavori avrebbero T_ dovuto iniziare non appena approvata la SCIA e avrebbero dovuto essere ultimati in 90 giorni quindi l'impresa convenuta aveva assunto l'obbligo di iniziare i lavori dopo la suddetta approvazione, a prescindere dalla data della stessa (obbligazione che, nella situazione di cui trattasi, non può ritenersi inesigibile e neppure ciò è stato specificamente dedotto). Il fatto che il PDC contemplasse anche altri lavori rispetto a quelli contemplati nella precedente SCIA è circostanza irrilevante posto che il T_ ha sempre diffidato la a eseguire soltanto i lavori oggetto dell'accordo (cfr. doc. 28 pag. 2- CP_1
3); quanto all'osservazione per cui l'impresa convenuta aveva il diritto di rifiutare l'esecuzione di opere da effettuarsi insieme a ditte terze o in subappalto, si rileva che trattasi - di per sé e senza ulteriori richieste e specificazioni sulle modalità - di rifiuto contrario a buona fede e, oltretutto, privo di qualsiasi riscontro in ordine alla necessità della contemporaneità della presenza in cantiere di più imprese.
La domanda risarcitoria di parte convenuta va, pertanto, respinta. E_
Altresì quanto esposto consente la valutazione delle domande attoree basate sul capitolato descrittivo 13.2.2018 e sul contratto 15.3.2018.
Sugli esiti degli accertamenti tecnici (ATP preventivo , consulenza d'ufficio, note di chiarimenti).
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto e disposto prima dell'instaurazione del presente giudizio ed acquisito agli atti di causa, il consulente d'ufficio aveva accertato che:
1) l'effettivo valore dei lavori svolti e/o parzialmente svolti dalla con E_ pagina 7 di 18 riferimento alle opere e al prezzo, come indicati nel capitolato descrittivo del 13 febbraio 2018 e nel contratto di appalto del 15.3, era pari ad € 74.831,93, come da dettagliato computo metrico estimativo allegato alla relazione (V. All. 10) che ha recepito numerose osservazioni dei consulenti di parte (pag. 67 della relazione); tale conclusione non è mutata all'esito di consulenza d'ufficio e chiarimenti.
2) le opere nel cantiere erano state svolte in assenza di autorizzazione e pertanto erano da ritenersi abusive, precisando l'arch. Fissore che l'ufficio tecnico del Comune di Grugliasco aveva diffidato rispettivamente la Proprietà e il Progettista dall'esecuzione dei lavori per differenti ragioni: la prima, a causa della non corretta procedura presentata (Comunicazione di inizio lavori asseverata CP_8 anziché Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.) del 21.3.2018; la seconda, per il fatto che la rappresentazione grafica dello stato di fatto e la documentazione grafica allegata alla C.I.L.A. del 30.5.2018 non rispecchiava quanto autorizzato e depositato presso l'archivio edilizio comunale con il Permesso di costruire P.D.C. n. 23 del 7/04/2014 e Certificato di Agibilità n. 4/2016 e comunque le opere realizzate non erano congruenti persino con le due predette C.I.L.A.
3) gli inadempimenti del GE. riguardavano sia l'errata redazione dei progetti NT che la direzione lavori delle opere non conformi agli stessi e l'arch. Fissore osservava che, per quanto realizzato dall'impresa (così per quanto previsto dal capitolato), sarebbe stata necessaria una S.C.I.A. e pertanto, obbligatoriamente, un direttore dei lavori al fine di tutelare i preminenti interessi pubblici e amministrativi;
inoltre, dalla documentazione non risultava alcuna indicazione circa la rispondenza degli impianti, degli isolamenti (vedasi ad esempio al riguardo la Relazione energetico ambientale da presentarsi con la C.I.L.A.) e delle strutture alla normativa vigente così come non risultava documentazione utile ai fini della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
altresì, sussistevano rischi che esigevano il piano di sicurezza (sia visionando le opere relative al capitolato del 12.3.2018 che le tavole relative alla C.I.L.A. presentate dal progettista GE. ), NT tra l'altro, il rischio della caduta dall'alto dovuta all'esecuzione del “balconcino alla francese” (pagine 49 e 50)
4) le spese di ripristino dei difetti relativi alle opere svolte dall'impresa E_ ammontavano a € 32.001,01, oltre a:costi relativi agli onorari per la progettazione e la direzione lavori, stimati pari ad € 10.000 (diecimila) circa, onorari per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, stimati pari ad € 640,02 (seicentoquaranta, 02), quelli della sanatoria delle opere svolte, pari ad € 1.050 (millecinquanta, 00) circa, e quelli relativi alla sicurezza, stimati pari ad € 1.752, complessivamente pari ad € 45.443,00.
In corso di causa, tenuto conto delle domande delle parti e della limitazione della polizza assicurativa che esclude l'indennizzo su quanto dovuto in via solidale, rendendosi, pertanto, necessario individuare le quote di responsabilità del geom. , è stata disposta consulenza sui seguenti quesiti: “1) P_
Determini il c.t.u., sulla base degli accertamenti già eseguiti in sede di ATP, la quota percentuale di responsabilità attribuibile a ciascuna delle parti convenute, con specifica imputazione dei costi e delle spese di ripristino di cui al punto 4) del quesito formulato in sede di ATP (Ndr “accerti e descriva se sussistano i difetti delle opere svolte dall'impresa sotto la direzione dei lavori E_ del GEetra , come lamentato nella perizia di parte attrice, indicando i relativi costi e/o le P_ spese di rispristino”); 2) quantifichi l'ammontare delle spese e dei costi di ripristino anche sulla base dell'accordo sottoscritto il 17.10.2018 indicando se e quali delle opere e lavorazioni ivi indicate siano
o meno state eseguite;
3) accerti i rapporti di dare/avere tra le parti, anche in relazione alle domande di pagamento formulate dalle parti convenute;
4) ogni altro elemento utile ai fini della decisione”.
All'esito di tale consulenza, il consulente d'ufficio, in relazione al primo punto del quesito, dalla precedente tabella in sede di ATP, ha desunto le opere e gli oneri attribuibili all'una o all'altra parte convenuta (all. 6) e ha determinato le quote percentuali;
con riferimento al quesito n. 2 , ha valutato il totale complessivo del costo delle opere e delle lavorazioni conteggiabili ma delle quali non è certa pagina 8 di 18 l'esecuzione da parte dell'impresa in € 21.796,35 (V. All. 7 CME Opere accordo E_ del 17.10.2018) ma ha comunque rimarcato l'impossibilità di poter rispondere esaustivamente al quesito per l'impossibilità di reperire opportune indicazioni tecniche o fotografiche in quanto non desumibili dagli atti e o non acquisibili dalle parti (e le ha segnalate quali “opere non conteggiabili”).Il TU ha altresì annotato le voci già conteggiate nel computo metrico estimativo allegato alla relazione di ATP del 15.12.2020 (segnalate quali “opere già conteggiate”); in merito al terzo punto del quesito, quanto ai rapporti di dare - avere tra le parti, il TU ha effettuato i conteggi -correttamente al netto dei costi per la lamentata mancata locazione degli appartamenti, oneri di urbanizzazione relativamente a permesso di costruire derivato da nuovo incarico, oneri c.t.u. e relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo - riportando quanto desunto dagli atti delle parti.
Ritiene questo giudicante che l'esecuzione delle indicate “opere non conteggiabili” non è stata specificamente dedotta e dimostrata dalla parte convenuta e, quindi non va considerata.
Quanto a percentuali di responsabilità e conteggi, essi sono stati rettificati a seguito del recepimento di alcune delle osservazioni delle parti in quanto, in corso di causa, sono stati chiesti chiarimenti al consulente d'ufficio sulla base delle osservazioni avanzate dalle parti all'udienza del 19.2.2024 (cfr. Note di chiarimenti del 3.5.2024) e comunque richiedono la valutazione giudiziale di quanto dedotto e dimostrato o meno dalle parti
Conclusioni sull'esito degli accertamenti tecnici;
sulle reciproche domande delle parti attrice e convenute nonché sulla domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
-1.Premesso che, in base ai più recenti indirizzi della Suprema Corte di Cassazione, non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 22056 del 13/10/2020 che richiama Cass. Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 - 01; vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21/11/2019, Rv. 655931 - 01), il condivisibile esito dei chiarimenti, al quale si aggiungeranno alcune notazioni, è il seguente.
Con riferimento alle questioni tecniche (non essendo di pertinenza del TU quelle giuridiche relative alla responsabilità solidale o meno dei convenuti nei confronti del committente e neppure la T_ valutazione dei pagamenti da considerare, essendo circostanza controversa), il consulente ha chiarito e/o rettificato le proprie conclusioni sulle responsabilità, come segue:
- in qualità di progettista - aveva inserito correttamente nel capitolato la Controparte_9 realizzazione del vespaio areato e, per questa ragione, il TU ha ripartito la responsabilità al 50% fra l'impresa ed il direttore dei lavori;
-i requisiti acustici sono cogenti (legge 447/95) e devono essere rispettati comunque nel caso di costruzione o ristrutturazione di un immobile, anche se non inseriti nel capitolato;
-quanto ai costi relativi alla sanatoria, il geom. avrebbe dovuto risolvere nell'iter P_ progettuale la mancata congruenza dello stato di fatto con lo stato licenziato mentre è mancata la risoluzione delle problematiche derivanti dalle irregolarità edilizie.
Tali osservazioni sono prive di vizi logico-giuridici; in particolare, quanto alla terza, anche a fronte delle reiterate questioni sollevate dalle parti, pare evidente ritenere che l'incarico professionale conferito al ed il pagamento ricevuto comprendessero anche le attività professionalmente P_ necessarie perché le opere potessero essere regolarmente realizzate.
Correttamente, il consulente d'ufficio ha rilevato che: “Relativamente ai costi di sanatoria il c.t.u. ribadisce quanto scritto nella propria relazione di A.T.P. del 15.12.2020 che “fosse indubbio che gli Uffici comunali diniegassero il progetto in quanto non riportava lo stato precedentemente concesso. pagina 9 di 18 Era pertanto, a parere dello scrivente, obbligatorio istruire un'ulteriore pratica edilizia, (variante S.C.I.A. o S.C.I.A. in sanatoria) preparatoria alla . Questa pratica di sanatoria avrebbe CP_8 dovuto essere presentata dal GE. , in quanto incaricato dalla proprietà di redigere un P_ nuovo progetto, antecedentemente allo stesso nuovo progetto. I costi della sanatoria a carico del GE. , indicati dal c.t.u. nella propria relazione, si riferiscono alla sanatoria di tutte le P_ opere non regolari successive all'intervento dello stesso progettista.” (cfr. pagine 19 , 20 delle note scritte di chiarimenti depositate il 3.5.2024).
E ancora, rispondendo al ctp di parte convenuta , il consulente ha giustamente osservato che Parte_2
“il geom. aveva l'obbligo di rimarcare e risolvere nell'iter progettuale la mancata P_ congruenza dello stato di fatto con lo stato licenziato e che quindi è responsabile della mancata risoluzione delle problematiche derivanti dalle irregolarità edilizie.”
-2.Altresì, va rilevato che il geom. aveva ricevuto incarico di direttore dei lavori e ciò è P_ dimostrato mediante la seguente produzione documentale di parte attrice:- contratto di incarico professionale, cfr. doc. 1, prodotto nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, firmato e accettato dal RA;
mail del 7 febbraio 2020, inviata dal procuratore del GEetra P_
, ove si legge:“ Il mio assistito con riferimento al cantiere di via Moncalieri 136 a NT Grugliasco ha assunto l'incarico di progettista e direttore dei lavori….”, cfr. doc 32 e già prodotto anche dal nel procedimento di ATP come proprio doc 8; ciò è sufficiente ed assorbente P_ senza necessità di ulteriore valutazione sulla controversa circostanza dell'indicazione del nominativo sul cartello situato in cantiere.
La circostanza che, di fatto, il geom. non abbia svolto tale ruolo (o anche che tale incarico P_ fosse o meno necessitato dal tipo di lavori, e comunque lo era secondo le valutazioni tecniche del consulente d'ufficio che si richiamano) non esclude evidentemente la responsabilità per inadempimento in mancanza di prova di una revoca dell'incarico di cui trattasi precedente alla lettera 11.10.2018, con la quale l'attore revocava il RA da ogni incarico, ivi compreso quello di direttore dei P_ lavori, relativamente al cantiere di Grugliasco, Via Moncalieri 136 ( cfr. doc. 14 att.), lettera che non risulta contestata nello specifico contenuto e/o riscontrata dal RA.
Anche l'asserito accordo di revoca dell'incarico oggetto di uno dei capitoli di prova dedotti dalla parte
, risulta generico dal punto di vista temporale (indicandosi soltanto il mese mentre proprio il P_ tipo ed il contenuto dell'accordo avrebbe richiesto l'indicazione del giorno per consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa della controparte) oltre che formulato in modo valutativo sul contenuto della postilla ed altresì la modifica verbale non appare verosimile ex art. 2723 c.c., con conseguente inammissibilità della prova offerta.
Neppure può ritenersi esclusa la direzione dei lavori e l'incarico di coordinatore della sicurezza per il motivo addotto da parte convenuta e cioè che dalla postilla inserita in calce all'elenco di P_ attività (pag. 2 doc. 1 att.) - laddove si legge “dette lavorazioni verranno ridotte al fine di recuperare ai fini abitativi con la creazione di n° 3 alloggi siti al piano primo dell'immobile sito in Via Moncalieri n° 136 - Grugliasco” - sarebbe desumibile l'intento delle parti di ridimensionare fin da subito l'incarico affidato al RA;
invero, non vi è alcuna conseguenzialità tra la circostanza sopra dedotta e l'asserita revoca dei predetti incarichi, fermo restando che in base al tenore letterale dell'atto non vi è alcun riscontro di quanto asserito dalla parte . P_
Nessuna responsabilità, invece, può ritenersi gravare sul proprietario sig. che si era affidato T_ all'impresa appaltatrice e al professionista, soggetti in possesso delle relative competenze tecniche, per l'esecuzione dei lavori.
-3. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal , relativa a pagamenti da P_ effettuarsi dal per una serie di prestazioni professionali per le quali è stata depositata la T_
pagina 10 di 18 documentazione di cui al doc. 6 (da 6.1 a 6.6 conv. ), va osservato che alcuna specifica P_ contestazione (essendo irrilevante la contestazione generica) è stata avanzata da parte attrice/convenuta in riconvenzionale nei termini di definizione del thema decidendum (cfr. memoria n. 1 di parte attrice), sicché – ex art. 115 I co. II parte, trattandosi di circostanze che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte il credito deve ritenersi fondato. T_
-4. Quanto ai pagamenti ricevuti dall'impresa e dal professionista, va E_ osservato quanto segue.
• In merito all'impresa. L'assunto di parte attrice circa la mancata contestazione in sede di ATP dell'importo corrisposto dal alla indicato nel presente giudizio in € 91.880 è privo di fondamento posto che T_ CP_1 nel ricorso per ATP l'impresa aveva fatto riferimento genericamente (cfr punto 35 del ricorso) “a somme di denaro di gran lunga superiore al valore delle opere eseguite e/o parzialmente eseguite” e che quindi non vi era alcuna specifica quantificazione dedotta nella sede apposita e cioè nell'atto processuale;
inoltre e comunque, le questioni di merito vanno considerate in sede di giudizio ordinario e nei quesiti oggetto dell'ATP non vi era alcuna richiesta che contemplasse l'accertamento dei rapporti di dare-avere, sicché, nessuna rilevanza può rivestire la mancata contestazione sull'importo asseritamente corrisposto, indicato nelle osservazioni del consulente di parte attrice nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.
Quanto all'asserita mancata contestazione del contenuto delle pec inviate dalla parte alle parti T_ convenute prima del giudizio (docc. 27 e 29) nelle quali si faceva riferimento alle somme pagate, si osserva che soltanto in quella del 28.11.2019 si menziona l'importo asseritamente corrisposto ed, in risposta di tale pec, risulta chiara la contestazione nella lettera 27.12.2019 della laddove si CP_1 legge “La mia assistita ha regolarmente emesso le ricevute fiscali per i compensi ricevuti in corso d'opera dal committente per cui, allo stato, non ci sono somme che la deve E_ ancora fatturare al tuo cliente”.
Occorre, pertanto, verificare quanto risulta dagli atti e documenti di causa.
Nella presente causa, la ha dedotto (cfr. pag. 13) di avere percepito E_ complessivamente per il lavoro svolto “Euro 66.800,00, al lordo dell'IVA (Euro 60.120,00 netti)” asserendo di nulla sapere delle altre somme asseritamente corrisposte dal Committente non ad essa impresa, ad eccezione della somma di Euro 3.000,00 di cui alla ricevuta del 22.06.2018 prodotta dall'attore, comunque confluita nelle fatture e rilevando che il prospetto delle somme asseritamente corrisposte dall'attore prodotto in causa non riporta alcuna data, non indica chi avrebbe percepito dette somme e le firme ivi apposte non sono leggibili e comunque non attribuibili ai rappresentanti dell'impresa ( che , all'epoca della comparsa era il sig. ). Persona_2
Peraltro, la stessa parte con la seconda memoria ha prodotto tutte le fatture E_ emesse con numerazione progressiva (doc. 12) per il maggior importo complessivo di € 65800 (al netto dell'IVA); ha dedotto che la ricevuta prodotta dall'attore sub doc. 43 (quella di € 9000 senza data con sottoscrizione del geom. ) era relativa ai lavori di ristrutturazione realizzati dalla P_ CP_1
, nella palazzina di proprietà del adiacente all'immobile oggetto di causa, circa 5 mesi
[...] T_ prima di iniziare i lavori oggetto di causa;
che l'importo di 3000 indicato nella ricevuta 22.6.2018 (doc. 42) era relativa a opere in variante rispetto al capitolato e cioè, come ivi indicato, fornitura di materiali idraulici, controtelaio porta blindata, acconto scavo esterno per tubazione acqua di mandata;
che le firme per ricevuta del doc. 41 att. (che parte attrice nella memoria n. 1 ha indicato come attribuibili Tes_ all'allora amministratore delegato ) erano state apposte dal soltanto per avallare gli Testimone_1 importi da bonificare a seguito dei rispettivi SAL.
La spiegazione fornita non collima né con l'indicazione “per ricevuta” e neppure con l'importo pagina 11 di 18 bonificato (che comprende l'IVA).
Sempre con riferimento al doc. 41, si osserva, invece, che accanto all'ulteriore importo di 9000 (il secondo che si legge nel documento 41) è indicato “variante”, sicché l'annotazione non può essere trascurata tenuto conto del fatto che la valenza probatoria della firma per ricevuta non può essere scissa dalla relativa annotazione e, pertanto, tale importo non va considerato nel conteggio di cui trattasi.
Residua, ancora, l'ulteriore importo di 5000 con accanto l'annotazione “in contanti” e la firma per ricevuta che costituisce anch'esso un importo aggiuntivo rispetto alle fatture emesse sicché anche tale importo va considerato nel conteggio.
Invece, non va considerato l'importo di € 3000, posto che risulta dallo stesso dettaglio della ricevuta (doc. 42) che si tratta di opere in variante né l'importo di € 9000 consegnato al geom. (con P_ ricevuta priva di data), essendo dubbia la riferibilità ai lavori oggetto di causa non essendo contestato che vi fossero stati altri lavori precedenti commissionati dal alle parti. T_
In conclusione, si ritiene dimostrato che quanto risulta dalla documentazione in atti corrisposto dall'attore alla convenuta è pari a € 84800, risultato della somma dell'importo E_ complessivo di cui alle fatture doc. 12 di parte convenuta e dell'importo di € 19000 (5000+9000+5000) per quanto esposto.
Va, pertanto, comunque respinta la domanda della società sul pagamento del saldo dei lavori eseguiti, essendo superiore l'importo di quanto corrisposto rispetto al valore delle opere eseguite accertate dall'arch. Fissore.
• In merito alla parte convenuta . P_ Risulta non controverso il versamento dell'importo di € 1.767,00 e € 498,75.
Parte attrice deduce di avere altresì corrisposto € 1400 con due assegni di € 700 ciascuno (docc. 53 e 54) e € 262,50 come da fattura n. 14.
Il convenuto ha dedotto che essi sono stati corrisposti per lavori diversi precedenti a quelli oggetto di causa e cioè alla ristrutturazione edilizia in essere presso il cantiere di Torino Via Verolengo 64 in relazione al quale egli aveva ricevuto l'incarico dalla stessa committenza di direzione dei lavori.
In effetti, la fattura è del 10.2.2017 e le date degli assegni sono rispettivamente 12.9.2017 e 12.10.2017, pertanto, precedenti all'incarico 8.11.2017, risultando, pertanto, inverosimile un pagamento anticipato.
Occorre, pertanto, concludere che l'importo versato al geom. è pari a € 2265,75 mentre in P_ alcun modo può essere a lui attribuito l'importo di € 9000 di cui al documento 43 già citato (come asserito soltanto in conclusionale dalla parte attrice) in quanto nessuna delle parti ha dedotto negli atti introduttivi e neppure nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. che si trattasse di un pagamento corrisposto al professionista per i lavori da lui svolti.
-5. Sulla questione dell'ulteriore voce di danno relativa ai preliminari di locazione risolti e alle caparre versate nonché ai conseguenti canoni non corrisposti, si osserva quanto segue:
--il preliminare di locazione risulta stipulato il 22.5.2018 e si prevede una Parte_3 decorrenza dal 15.2.2019 (cfr. doc. 33); il preliminare di locazione risulta Parte_4 stipulato il 4 giugno 2018 e si prevede l'inizio della locazione al 1.1.2019 (cfr. doc.37);
--la sospensione dei lavori da parte del Comune di Grugliasco è intervenuta in data 13.6.2018; dopo diffida del 12.7.2018 dal al geom. , il primo provvedeva a revocare l'incarico al T_ P_ secondo in data 11.10.2018;
--in data 17.10.2018 il ha stipulato accordo con la ove, in base al T_ E_ tenore letterale, venivano previsti non soltanto lavori di ripristino ma anche lavori in aggiunta rispetto a pagina 12 di 18 quelli da capitolato, prevedendosi l'esecuzione entro 90 giorni dall'approvazione della SCIA;
CP ing. ha depositato domanda di rilascio di permesso a costruire in data 20.12.2018, più di Per_1 due mesi dopo rispetto alla revoca dell'incarico al geom. , ed il permesso a costruire, P_ rilasciato in data 27.9. 2019, prevedeva -com'è pacifico - lavori aggiuntivi rispetto al capitolato.
In tale situazione non può ritenersi che la mancata stipula delle locazioni, che avrebbero avuto decorrenza dai mesi di gennaio o febbraio 2019, dipenda dagli inadempimenti dei convenuti posto che nella richiesta di permesso a costruire del dicembre 2018 erano stati aggiunti altri lavori alle ristrutturazioni di cui trattasi, con il conseguente necessario allungamento dei tempi, non sussistendo, pertanto, idonea deduzione e prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti dei convenuti e l'impossibilità di stipulare la locazione nelle date previste, con i conseguenti lamentati pregiudizi.
Per quanto esposto, le voci di danno inerenti alle locazioni non vanno riconosciute.
-6. Sulla spesa per oneri di urbanizzazione.
Trattasi di importo che graverebbe comunque sul proprietario a prescindere dagli accertati inadempimenti e che, pertanto, in alcun modo è imputabile ai convenuti.
-7. Riepilogo.
Occorre preliminarmente richiamare alcuni consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il direttore dei lavori deve utilizzare le proprie risorse intellettuali ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire e, quindi, il suo comportamento deve essere valutato in base alla diligentia quam in concreto rientrando tra le sue obbligazioni l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore o di riferirne al committente (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020), attività certamente non effettuata stante la prosecuzione dei pagamenti in eccedenza rispetto a quanto eseguito a regola d'arte.
Ancora più recentemente la Cassazione ha affermato che (cfr. Cass. n. 18929 del 25.6.2024) i compiti del direttore dei lavori attengono essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già̀ solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (cfr. sent. cit.).
Tenuto conto di tali premesse in diritto e in base alle conclusioni del consulente d'ufficio Fissore in merito al valore delle opere svolte e alle spese e costi di ripristino di vizi e difetti, ritenute condivisibili per quanto già esposto (si richiamano, per relationem, le risposte alle osservazioni delle parti reiterate nel presente giudizio), risulta quanto segue (la ripartizione delle quote verrà effettuata, in particolare, al fine di provvedere sulla domanda di manleva). pagina 13 di 18 • valore delle opere svolte accertate dal c.t.u.: € 74.831,93, calcolate nell'ATP, al netto di IVA;
• spese e costi di ripristino di vizi e difetti attribuibili al progettista: € 14.991,32; al direttore lavori: € 18.586,36; all'impresa: € 11.865,35 (da SCHEMA 2 – Con DL, note di chiarimenti 3.5.2024 arch. Fissore)
Di tali importi il complessivo dovuto per spese di ripristino addebitabili all'impresa e al professionista - quale direttore dei lavori- in solido tra loro - per spese e costi di ripristino è pari a € 32001,01 (cfr altresì allegato 2 ai chiarimenti del 3.5.2024).
Alla luce dei dati sopra indicati, si possono rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti.
Rapporto di dare/avere tra parte attrice e parte convenuta con la ripartizione T_ E_ predetta: € 74.831,93 - € 84800 - € 11.865,35= -€ 21833,42.
Rapporto di dare/avere tra parte attrice e parte convenuta con la ripartizione T_ P_ predetta: € 13.597,5 - € 1.767,00 - € 498,75 -14.991,32 - € 18.586,36 = - € 22.245,93.
Tali ripartizioni, come già evidenziato, sono necessarie al solo fine di provvedere sulla domanda di manleva e al fine delle valutazioni ex art. 97 c.p.c.; invece, con riferimento al rapporto tra le parti convenute e l'attore va considerata la solidarietà ex art. 2055 c.c.
Pertanto:
- va condannata al pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 9968,07 CP_11 (74831,93-84800) oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione dal gennaio 2019 alla data della presente sentenza (avendo il consulente utilizzato il prezziario del 2018, cfr. ATP) e, pertanto, € 11832,10 oltre interessi legali ex art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
va condannato al pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 2110,27 (€ NT 13.597,5 - € 1.767,00 - € 498,75 - 13442,02) oltre rivalutazione dal gennaio 2019 alla data della presente sentenza e, pertanto, € 2504,89 oltre interessi legali ex art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- entrambi i convenuti, e , vanno condannati, in solido fra E_2 NT loro, al pagamento dell'importo di € 32001,01 oltre rivalutazione dal gennaio 2019 alla data della presente sentenza e, pertanto, € 37985,20 oltre interessi legali ex art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi compensativi si è recentemente meglio chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. in particolare, Cass. 19063/2023); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore dimostrare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025). pagina 14 di 18 Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né provato, neppure presuntivamente, di aver subito un particolare pregiudizio derivante dal ritardato pagamento;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi c.d. compensativi.
-8. Sulla domanda di manleva
Il convenuto ha chiamato in causa la propria Compagnia assicurativa, al fine di essere dalla P_ stessa tenuto integralmente indenne e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie.
Ricorre, per quanto sinora esposto, tale ipotesi.
L'art. 1 delle condizioni generali di polizza ( doc. 2 terza chiamata) prevede che la società è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese per danneggiamenti materiali a cose…omissis… non volontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di RA incaricato alla progettazione …omissis… dell'assistenza e della direzione dei lavori relativi alla costruzione, manutenzione, ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili …nei limiti consentiti dalla normativa.
I danni cagionati dal rientrano in tale ambito di applicabilità se si considera che i P_ danneggiamenti a cose derivanti da errori professionali non possono non comprendere gli interventi malfatti o carenti su beni immobili e che necessitino, quindi, di ripristino o rifacimenti.
Quanto al richiamo di parte terza chiamata all'art. 1900 c.c., si osserva che manca qualsiasi specifica deduzione sul punto (danno provocato con dolo o colpa grave) da parte della compagnia assicuratrice.
Pertanto, esclusa la colpa grave, per il resto i fatti colposi di cui trattasi rientrano nel novero di quelli
“involontari”, quindi, coperti dalla polizza di cui trattasi.
Il caso di specie rientra altresì nell'ambito di applicabilità dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza (doc. 2 e cioè l'ipotesi di gravi difetti dell'opera dovuti a errore di Controparte_3 progettazione o difetto di assistenza/ direzione dei lavori, che rendano l'opera inutilizzabile anche parzialmente, per gli scopi a cui era destinata, ritenendosi l'opera ultimata anche nel caso di consegna al committente (come nella situazione di cui trattasi) mentre non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 14 (secondo il quale “L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecati a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi”).
Sulle contestazioni di merito della parte terza chiamata, è sufficiente richiamare quanto già esposto nei precedenti paragrafi, sulla base delle considerazioni tecniche dell'arch. e delle repliche (in Per_3 questa sede già esaminate e che altresì si richiamano nel dettaglio per relationem) alle osservazioni del consulente di parte terza chiamata.
Tenuto conto della chiara esclusione dal vincolo solidale ex art. 9 del contratto (secondo cui non è pagina 15 di 18 garantito l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo della solidarietà), l'importo attribuibile alla responsabilità del geom. è pari a € 32.847,68 (14991,32 + 18856,36 - € 1000 per la P_ franchigia, cfr. art. 12 in calce), al quale va aggiunta la rivalutazione dal 1.1.2019, ottenendosi l'importo complessivo di € 38.990,20, oltre interessi ex art. 1284 I co. c.p.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Infine, va osservato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.
In relazione al secondo punto, occorre rilevare che, in base all'art. 5 delle CGA, la società assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e, pertanto, va escluso il diritto di cui al punto 2 in mancanza di deduzione e prova di detta condizione.
Sulle spese di atp
I convenuti, in solido tra loro, devono rimborsare a parte attrice le spese della consulenza in sede di ATP per € 11087, 78 (cfr. docc. 49, 50 e 51) e quelle processuali che si liquidano per tutte le fasi in complessivi € 2905 (valore indeterminabile da 26000,01 a 52000) ex d.m. 55/2014, oltre € 286 per esposti (contributo unificato più marca).
e vanno pertanto condannati al pagamento dell'importo di E_2 NT
€ 11087,78 per rimborso costi accertamento tecnico e € 2905 per spese processuali oltre € 286 per esposti.
Sulle spese processuali del presente giudizio.
Nei rapporti tra l'attrice e le convenute, occorre premettere che la possibilità di condannare in solido le parti convenute al pagamento delle spese legali è ammessa allorché sussista un interesse comune e indiviso nella lite. In tal senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche recentemente confermato il principio di diritto secondo cui l'interesse comune richiesto dall'art. 97 c.p.c. si configura senz'altro quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio è indivisibile o solidale;
la S.C. estende detto principio anche all'ipotesi in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/01/2025, n. 369).
Nel caso di specie, ricorre la predetta situazione, essendo peraltro irrilevante che poche questioni trattate siano di pertinenza esclusiva dell'una o dell'altra parte.
In ragione dell'esito della controversia, poiché, in base ai rapporti di dare – avere, i convenuti risultano debitori, benché per importi inferiori alla richiesta attorea, si ritiene di porre a loro carico le spese processuali sulla base del valore del decisum (e non del petitum) senza operare compensazione alcuna posto che la domanda riconvenzionale del geom. ha avuto una minima rilevanza P_ processuale mentre le riconvenzionali della sono state respinte. CP_11
Le spese si liquidano in base al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come segue (parametri superiori ai medi di una percentuale del 30% tenuto conto ex art. 4 d.m. citato, del pagina 16 di 18 numero e della complessità delle questioni di fatto trattate e non operandosi invece l'aumento discrezionale per il numero di parti essendo la maggior parte di tali questioni concentrate prevalentemente su quelle di natura tecnica, comuni a tutte le parti;
scaglione di valore da € 26000,01 a 52000).
Fase studio € 2211,30
Fase introduttiva € 1565,20
Fase istruttoria € 2347,80
Fase decisionale € 3776,50
Totale € 9900,80
Gli esborsi sono pari a € 786 (CU più marca).
Quanto ai rapporti tra la e la terza chiamata, quest'ultima dovrà rifondere al Parte_5 convenuto le spese di causa avendo contestato anche l'operatività della polizza (oltre che, come il convenuto, il merito della domanda attorea).
Le spese si liquidano come segue, considerata la minore portata dell'attività difensiva limitata al rapporto di cui trattasi (parametri inferiori ai medi, scaglione di valore da € 26000, 01 a 52000).
Fase studio € 1260,70
Fase introduttiva € 842,80
Fase istruttoria € 1264,20
Fase decisionale € 2033,50
Totale € 5401,20
Non sussistono esborsi documentati.
Per il principio di c.d. causalità, le spese di consulenza d'ufficio vanno ripartite tra le parti convenute nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande riconvenzionali proposte dalla E_ in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di e operata la NT compensazione dei rapporti di dare- avere: condanna e , in solido tra loro, al E_ NT pagamento, a favore della parte attrice dell'importo di € 37985,20 - già Parte_1 comprensivo della rivalutazione - oltre interessi legali ex art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento, a favore della parte attrice , NT Parte_1 dell'importo di € 2504,89 - già comprensiva di rivalutazione - oltre interessi legali ex art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento, a favore della parte attrice E_ T_
, dell'importo di € 11832,10 - già comprensiva di rivalutazione - oltre interessi legali ex art.
[...] 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
pagina 17 di 18 condanna al pagamento a favore della E_ NT parte attrice dell'importo di € 9900,80 per compensi e € 786 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio;
condanna e , al pagamento a favore di E_ NT
, in solido fra loro, dell'importo di € 11087,78 per costo di consulenza Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e di € 2905 più € 259 per esborsi, per spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo;
pone le spese di TU, come liquidate con decreto 30.10.2023, a carico delle parti convenute
[...]
nella misura di 1/2 per ciascuna. E_ NT condanna a manlevare il convenuto per Controparte_3 NT quanto dovrà corrispondere all'attore limitatamente a € 38.990,20, già comprensivo di rivalutazione, oltre interessi ex art. 1284 I co. c.p.c. dalla data della presente sentenza al saldo e per quanto dovrà corrispondere all'attore per spese processuali del presente giudizio, per le spese dell'accertamento tecnico preventivo e per spese di consulenza tecnica d'ufficio limitatamente al 50% dei tre precedenti capi;
CONDANNA al pagamento a favore di al Controparte_3 NT dell'importo di € 5401,20 per compensi per oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute per la chiamata in causa;
Torino, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
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