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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9409/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 06/02/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FIORAVANTI SIMONA;
(MA (RM), 23/10/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FIORAVANTI SIMONA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/09/1999 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento dichiarando la personale rispettiva autosufficienza;
3. la casa coniugale sita in Roma, S. Leonardo Romito n. 24, di
proprietà della moglie, sarà assegnata alla stessa con tutto quanto ivi
contenuto, mentre il Sig. se ne è già allontanato dal mese Controparte_1
di gennaio 2025;
4. il marito dovrà lasciare libero da cose anche le pertinenze del
suddetto immobile in particolare il box auto, sito alla medesima via al
numero civico 26, entro e non oltre la data del 30 settembre 2025;
5. la moglie si impegna al pagamento della rata relativa al
finanziamento BNL Gruppo PARIBAS n. CP1608240 per la somma di
19.220,27 erogato in data 11.5.2016 avente rata finale il 11.11.2026, tramite
il versamento sul conto corrente cointestato BANCA BNL Gruppo PARIBAS
conto corrente n. 2135 o comunque ad estinguerlo con altre modalità;
6. i coniugi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o al
rinnovo del passaporto all'altro coniuge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9409/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 06/02/1971) e (MA (RM), Controparte_1
23/10/1970) relativamente al matrimonio contratto in AM (Terni) in data
12/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AM al n. 49, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9409/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 06/02/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FIORAVANTI SIMONA;
(MA (RM), 23/10/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FIORAVANTI SIMONA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/09/1999 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento dichiarando la personale rispettiva autosufficienza;
3. la casa coniugale sita in Roma, S. Leonardo Romito n. 24, di
proprietà della moglie, sarà assegnata alla stessa con tutto quanto ivi
contenuto, mentre il Sig. se ne è già allontanato dal mese Controparte_1
di gennaio 2025;
4. il marito dovrà lasciare libero da cose anche le pertinenze del
suddetto immobile in particolare il box auto, sito alla medesima via al
numero civico 26, entro e non oltre la data del 30 settembre 2025;
5. la moglie si impegna al pagamento della rata relativa al
finanziamento BNL Gruppo PARIBAS n. CP1608240 per la somma di
19.220,27 erogato in data 11.5.2016 avente rata finale il 11.11.2026, tramite
il versamento sul conto corrente cointestato BANCA BNL Gruppo PARIBAS
conto corrente n. 2135 o comunque ad estinguerlo con altre modalità;
6. i coniugi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o al
rinnovo del passaporto all'altro coniuge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9409/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MA (RM), 06/02/1971) e (MA (RM), Controparte_1
23/10/1970) relativamente al matrimonio contratto in AM (Terni) in data
12/09/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AM al n. 49, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi