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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10225/2024 AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUBBAS IVAN Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE BORSELLINO 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TRUBBAS IVAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABROUD NADA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 12 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ABROUD NADA
CONVENUTO/I
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6 febbraio 2022, a ME UI (TUNISIA), con rito civile e in regime di separazione dei beni, come risulta dall'estratto di matrimonio con apostille e dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Bologna (trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022). Dalla relazione fra le parti è nata, in data 28.6.2024, la figlia;
per insanabili contrasti è terminata la Persona_1 convivenza, il padre si è trasferito a vivere a Codigoro in un alloggio che ha preso in locazione e la madre è rimasta insieme alla figlia nella casa familiare in Bologna, anch'essa in locazione, ove si è trasferita anche la di lei sorella. Comparse personalmente all'udienza del 16.1.2025 e 25.2.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione, recepito con la sentenza di separazione n. 506/2025, passata in giudicato. All'udienza del 28.10.2025, le parti hanno trovato un accordo anche sulle condizioni del divorzio, che riproducono quelle di separazione salvo che per una variazione del calendario di visita padre-figlia, e che sono conformi a legge e all'interesse della minorenne, e che vanno quindi recepite col presente provvedimento. Spese legali compensate visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME UI (TUNISIA) tra i signori nata a [...] il [...] residente in [...]
NR RR, 1, int. 4, C.F. e nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1
(TUNISIA) il 20.1.1987 residente a [...], C.F. C.F._4
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna al n. 33, parte 2, serie C/05 anno
[...]
2022; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla annotazione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. assegnazione alla madre della casa familiare;
b. affido condiviso della figlia e suo collocamento prevalente presso la madre;
c. suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
d. percezione dell'assegno unico per la figlia integralmente alla madre;
pagina 2 di 3 e. cadenza delle visite padre-figlia da concordare di volta in volta fra i genitori, per il momento, salvo diverso accordo, almeno una volta alla settimana preferibilmente il sabato o la domenica dopo le 9 di mattina per 4 ore;
impegno delle parti a concordare modifiche del calendario di visita man mano che la bimba crescerà e le sue esigenze cambieranno, fino a prevedere, quando avrà compiuto i tre anni, la permanenza presso il padre a fine settimana alternati e metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
si seguirà il criterio dell'alternanza per le festività di Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta;
f. obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima;
somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
g. spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10225/2024 AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUBBAS IVAN Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE BORSELLINO 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TRUBBAS IVAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABROUD NADA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 12 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ABROUD NADA
CONVENUTO/I
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6 febbraio 2022, a ME UI (TUNISIA), con rito civile e in regime di separazione dei beni, come risulta dall'estratto di matrimonio con apostille e dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Bologna (trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022). Dalla relazione fra le parti è nata, in data 28.6.2024, la figlia;
per insanabili contrasti è terminata la Persona_1 convivenza, il padre si è trasferito a vivere a Codigoro in un alloggio che ha preso in locazione e la madre è rimasta insieme alla figlia nella casa familiare in Bologna, anch'essa in locazione, ove si è trasferita anche la di lei sorella. Comparse personalmente all'udienza del 16.1.2025 e 25.2.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione, recepito con la sentenza di separazione n. 506/2025, passata in giudicato. All'udienza del 28.10.2025, le parti hanno trovato un accordo anche sulle condizioni del divorzio, che riproducono quelle di separazione salvo che per una variazione del calendario di visita padre-figlia, e che sono conformi a legge e all'interesse della minorenne, e che vanno quindi recepite col presente provvedimento. Spese legali compensate visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME UI (TUNISIA) tra i signori nata a [...] il [...] residente in [...]
NR RR, 1, int. 4, C.F. e nato a [...] CodiceFiscale_3 CP_1
(TUNISIA) il 20.1.1987 residente a [...], C.F. C.F._4
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna al n. 33, parte 2, serie C/05 anno
[...]
2022; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla annotazione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
a. assegnazione alla madre della casa familiare;
b. affido condiviso della figlia e suo collocamento prevalente presso la madre;
c. suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna;
d. percezione dell'assegno unico per la figlia integralmente alla madre;
pagina 2 di 3 e. cadenza delle visite padre-figlia da concordare di volta in volta fra i genitori, per il momento, salvo diverso accordo, almeno una volta alla settimana preferibilmente il sabato o la domenica dopo le 9 di mattina per 4 ore;
impegno delle parti a concordare modifiche del calendario di visita man mano che la bimba crescerà e le sue esigenze cambieranno, fino a prevedere, quando avrà compiuto i tre anni, la permanenza presso il padre a fine settimana alternati e metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
si seguirà il criterio dell'alternanza per le festività di Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta;
f. obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima;
somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
g. spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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