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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13733 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.06.2024 la ricorrente in epigrafe chiedeva: 1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 3.200,83 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 3.200,83 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda allegava: di essere dipendente della convenuta con profilo orario part-time; deduceva di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori, incardinando il giudizio iscritto al RGN n. 23877/2019 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o in subordine al IV ed esponeva che, con sentenza n. 2066/2022, il Giudice del Lavoro gli aveva riconosciuto -con provvedimento di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center nonché il diritto a ricevere il pagamento delle corrispondenti differenze retributive a decorrere dal 9.04.2015. Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La società convenuta, benché regolarmente citata, non si costituiva.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore. L'esistenza di tale pronunzia dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato- a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce. I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente appaiono sostanzialmente corretti. Nel calcolare la retribuzione spettante nei periodi di fruizione della cigs la difesa del ricorrente ha determinato la misura della suddetta retribuzione avendo riguardo alle assenze del lavoratore;
dunque, non computandole nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il livello superiore e ponendo a carico del datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico INPS per gli ammortizzatori sociali (CDS - CIGS – FIS) posto che il rapporto di lavoro risulta essere cessato. La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.200,83. Sulla somma dovuta andranno corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo. La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione delle somme riconosciute. In questi termini va pronunziata la presente decisione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 di € 3.200,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1300,00 oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, il 1/12/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli