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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22532/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22532/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. RIPA PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 10.07.2025)
Chiede la conferma del provvedimento presidenziale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in data 01/09/2003 in Parte_2 Controparte_1
AN (Marocco).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 3.08.2007. Per_1
Con ricorso depositato il 25/11/2022, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso di sé, il versamento di un contributo al mantenimento di € 250 mensili per la minore, oltre all'80% delle spese straordinarie, di regolamentarsi il diritto di visita con il padre come da ricorso, nonché un assegno mensile di € 150 per il suo mantenimento.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 14.02.2024, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nonché prevedendo un assegno di € 250 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie ed un assegno di € 100 a favore del coniuge.
All'udienza dell'11.06.2024 avanti al G.I., il procuratore della parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
10.07.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
pagina 2 di 4 Sulle altre questioni
Atteso che, nelle more del presente giudizio, la figlia (nata il [...]) ha raggiunto la Per_1
maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Devono, nel resto, certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal
Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, peraltro neppure richiesta.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico del resistente contumace, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta in certa misura necessitata e inevitabile, mentre sugli altri punti parte ricorrente risulta propriamente vincitrice.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia del resistente, dell'assenza di attività istruttoria e di memorie depositate, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica:
• Fase di studio € 851,00
• Fase introduttiva € 602,00
• Fase decisoria € 1.453,00
e dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento Controparte_1 Parte_2
della figlia , l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive pagina 3 di 4 (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Dispone che contribuisca al mantenimento di versando in suo Controparte_1 Parte_2
favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_2
dette spese (3/4) che liquida in € 2.179,50, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22532/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. RIPA PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 10.07.2025)
Chiede la conferma del provvedimento presidenziale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in data 01/09/2003 in Parte_2 Controparte_1
AN (Marocco).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 3.08.2007. Per_1
Con ricorso depositato il 25/11/2022, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso di sé, il versamento di un contributo al mantenimento di € 250 mensili per la minore, oltre all'80% delle spese straordinarie, di regolamentarsi il diritto di visita con il padre come da ricorso, nonché un assegno mensile di € 150 per il suo mantenimento.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza del 14.02.2024, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nonché prevedendo un assegno di € 250 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie ed un assegno di € 100 a favore del coniuge.
All'udienza dell'11.06.2024 avanti al G.I., il procuratore della parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
10.07.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
pagina 2 di 4 Sulle altre questioni
Atteso che, nelle more del presente giudizio, la figlia (nata il [...]) ha raggiunto la Per_1
maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
Devono, nel resto, certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal
Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati da parte ricorrente dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni, peraltro neppure richiesta.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico del resistente contumace, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta in certa misura necessitata e inevitabile, mentre sugli altri punti parte ricorrente risulta propriamente vincitrice.
Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia del resistente, dell'assenza di attività istruttoria e di memorie depositate, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica:
• Fase di studio € 851,00
• Fase introduttiva € 602,00
• Fase decisoria € 1.453,00
e dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento Controparte_1 Parte_2
della figlia , l'assegno periodico di € 250,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive pagina 3 di 4 (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Dispone che contribuisca al mantenimento di versando in suo Controparte_1 Parte_2
favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_2
dette spese (3/4) che liquida in € 2.179,50, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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