Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1755 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Annamaria Abbruzzese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...]di NA Controparte_1 C.F._2
(NA), alla via Parco Poggio Vallesana – Palazzo Acacia;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di discussione, il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 29.02.2024, Parte_1
, in atti generalizzata, premettendo che in data 22.12.2001 nel Comune di
[...]
RA di NA (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il IG.
[...]
e che dalla loro unione era nato in data [...] un figlio, CP_1 PE studente universitario, deduceva che: -la famiglia fissava la residenza anagrafica in RA, presso l'immobile acquistato nel 2000 dal resistente tramite mutuo bancario della durata di anni 15; - il marito svolgeva la professione di odontoiatra con entrate annue dichiarate pari a circa 70.000,00 euro, oltre ad incassare il canone (per euro 780,00 mensili) per la locazione dell'immobile ubicato nel quartiere Vomero-Arenella di sua proprietà e ad essere proprietario di due box auto;
-essa istante, nonostante il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione, per esclusiva pretesa ed imposizione del marito era stata da questi costretta da sempre a lavorare nel suo studio odontoiatrico con varie mansioni, senza però percepire un qualsivoglia stipendio mensile;
-l'affectio coniugalis era venuta meno per esclusiva responsabilità del resistente, avendo lo stesso assoggettato per anni essa istante ad atti persecutori, vessazioni ed offese, sfociate financo in un episodio di violenza fisica (occorso in data 20.01.2024 e denunciato alle autorità competenti)
e finalizzate a sottometterla al proprio esclusivo volere, tanto da costringerla a sacrificare le proprie aspettative professionali e reddituali e da impedirle di ottenere l'agognato ruolo di docente/educatrice a tempo indeterminato.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
- assegnare ad essa istante la casa coniugale e porre l'obbligo per il resistente di contribuire al proprio mantenimento con la somma mensile pari ad euro 2.000,00.
, sebbene regolarmente citato a mezzo PEC, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenutasi in data 04.06.2024 il giudice delegato, sentita la ricorrente e attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza in atti depositata in data 06.06.2024, qui di seguito riportati: Dichiarate, poi, inammissibili la prova testimoniale articolata da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473bis.28
c.p.c.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudice relatore, il quale all'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, sulle memorie ex art. 473bis. 28 c.p.c. depositate da parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, la contumacia del resistente, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va ricordato che, l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del
9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014) .
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017,
n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817).
Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che la domanda di addebito non ha trovato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento dell'istanza non risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo al resistente della sopravvenuta crisi coniugale.
Invero, le istanze istruttorie sono state dichiarate inammissibili con motivazione condivisa dal tribunale. Elementi di prova non possono desumersi né dal referto di P.S. datato al
20.01.2024 né dall'avviso alla p.o. dei diritti e facoltà riconosciute nel corso delle indagini preliminari, quale parte integrante degli atti relativi al procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di questo tribunale, non essendo stata acquisita al presente giudizio alcuna documentazione attinente al prosieguo del procedimento penale o al relativo esito e considerato che il certificato del presidio medico di pronto soccorso, secondo quanto statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, fa fede, fino a querela di falso, della sola provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni al medesimo rese, senza provare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse (cfr.: Cass. civ., ordinanza 28.07.2020, n.16030), e non può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all' an della responsabilità invocata (cfr., di recente, Cass.civ., ordinanza 24.10.2022, n.31289).
Non essendo, pertanto, stata dimostrata dall'istante la sussistenza di elementi oggettivi e concreti dai quali evincere una condotta del marito contraria ai doveri matrimoniali e funzionalmente e causalmente determinante la rottura dell'unione matrimoniale, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.
STATUIZIONI ACCESSORIE
RIGETTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che difettano i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, considerato che la stessa, per sua stessa ammissione, ha abbandonato l'immobile il 20.01.2024, a seguito dell'episodio di violenza fisica della quale è stata vittima, per trasferirsi presso l'abitazione dei genitori, e ha dichiarato che il figlio per motivi di studio vive a Roma (cfr. verbale d'udienza di comparizione del 04.06.2024).
Come noto, la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia affidatario di figli minori e conviva con essi ovvero che conviva con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231).
La deroga al regime ordinario della proprietà nell'ambito della crisi familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire l'interesse superiore della prole rappresentato, nel momento particolarmente delicato della disgregazione del nucleo familiare, dalla continuità dell'habitat familiare e sociale preesistente alla crisi.
Nel caso di specie, la circostanza per cui la IG.ra abbia lasciato la casa Parte_1 coniugale nel mese di gennaio 2024 e non convive più con il figlio. è ostativa all'assegnazione in suo favore della casa familiare.
Nel caso di specie, quindi, difettando i presupposti di legge per l'assegnazione della casa coniugale, sita in RA di NA (NA) alla via Parco Poggio Vallesana –
Palazzo Acacia, alla IG.ra , la relativa domanda deve essere Parte_1 rigettata.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra
[...]
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che , “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eIGenze”.(cfr. ex plurimis Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto, osserva il giudicante in punto di fatto che in via provvisoria, giusta ordinanza depositata in data 06.06.2024, è stato determinato a carico del resistente un assegno pari ad euro 1.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge.
Non essendo stati acquisiti al presente giudizio elementi utili a ricostruire la situazione patrimoniale del IG. , rimasto contumace per tutta la durata del CP_1 procedimento, la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra
[...] va in questa sede rigettata. Si osserva a riguardo che non sono state Pt_1 formulate richieste di prova orale in ordine alla professione svolta all'attualità dal coniuge e le mere dichiarazioni della ricorrente non sono idonee a provare i fatti dedotti, nè trovano riscontro nella documentazione in atti considerato che l'unico documento allegato dalla è rappresentato dall'attestazione isee relativa Parte_1 all'anno 2020 – la quale può avere valore meramente indiziario e non consente né di verificare la situazione patrimoniale-reddituale all'attualità, nè di riferire con certezza l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare al resistente, in assenza di riferimenti specifici personali, considerato che ben potrebbe essere titolare di diritti su beni mobili e immobili altresì il figlio o in parte anche la ricorrente PE
(produttrice di reddito quale insegnante per sua stessa ammissione) presenti entrambi nell'attestazione ISEE quali componenti del nucleo.
In ragione di ciò la domanda deve esser rigettata.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento del figlio maggiorenne nulla va disposto in PE assenza di domanda.
Si dà atto che, stando a quanto riferito dalla IG.ra in sede di Parte_1 comparizione (cfr. verbale d'udienza del 04.06.2024), il IG. sostiene in CP_1 favore del figlio le spese universitarie e quelle per la conduzione in locazione dell'immobile sito in Roma.
SPESE DI LITE Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ); C.F._2
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla IG.ra per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla IG.ra
[...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra ; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di NA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, Parte II, Serie /, Uff. 01, anno 2001);
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 12.3.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro