CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte, composta dai magistrati:
BA EL NO Presidente
ES CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2024, promossa da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Bonaventura
appellante contro
P. I.V.A.: (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Edoardo
appellata
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 599/2024, pubblicata il 4 giugno 2024.
All'udienza del 10 giugno 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 31 marzo
2025:
“A) Piaccia alla Corte d'appello di L'Aquila di sospendere il presente giudizio concedendo termine alla esponente per la introduzione del giudizio per querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc al fine di accertare la non veridicita' della scrittura privata datata 13.9.2019 prodotta dalla attrice opponente depositata con la citazione in opposizione a d.i. ;
B) dichiarare con effetto costitutivo la non veridicita' della medesima e quindi la sua falsita' disponendo di conseguenza che della falsita' accertata con la suddetta sentenza venga annotata sul documento medesimo utilizzato dalla societa' convenuta nel guidizio avente ad oggetto l'opposizione a d.i. n. 106/2022 rg e che della copia dello stesso non se ne faccia uso nella decisione;
C) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c.;
D) in esito all'accertamento della falsità condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice equitativamente determinati dal giudice adito;
a. vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato, sentenza esecutiva come per legge.””
Nel merito della controversia accogliere le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in appello che si intendono integralmente trascritte nel presente atto”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 9.4.2025:
“ in via preliminare:
- dichiari la nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 Reg. Decr. (n. 3169/2021 R.G.) emesso dal Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021 nonché
pag. 2/12 del successivo giudizio a cognizione piena per vizio insanabile della procura alle liti stante l'intervenuta definizione delle relative fasi;
- dichiari ex art. 348 bis c.p.c. l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, condanni parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze del grado;
- rigetti la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 599/2024 emessa dal Tribunale di Teramo;
- rigetti la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie di parte avversa poiché inammissibili per intervenuta decadenza in quanto non reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di comparsa conclusionale;
- dichiari altresì inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la parziale, nuova ed impropria produzione documentale della scrittura privata per come avvenuta solo in sede di gravame ed unicamente a mezzo di scansione parziale dell'atto (fl 7, atto citaz. appello);
in via incidentale e nel merito:
- respinta ogni richiesta, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, voglia riformare solo con riferimento alla posizione della deducente l'ordinanza del 15/12/2022 non ammissiva delle richieste istruttorie tempestivamente formulate dalla stessa, disponendo l'audizione dei testimoni indicati dalla deducente sui relativi capitoli di prova;
- rigetti il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con contestuale ed integrale conferma della sentenza di primo grado con tutte le relative statuizioni e con vittoria di spese di giudizio;
in ogni caso:
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 Reg. Decr. (n. 3169/2021
R.G.) emesso dal Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021
pag. 3/12 nonché del successivo giudizio a cognizione piena per vizio insanabile della procura alle liti stante l'intervenuta definizione delle relative fasi;
- condannare sempre e comunque parte appellante alla refusione delle spese e degli oneri tutti di cui al presente giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, al C.A.P. ed all'I.V.A. nella misura e nei termini di legge al momento della pronuncia”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 599/2024, pubblicata in data 4 giugno 2024, il Tribunale di Teramo accoglieva l'opposizione proposta dalla (già Controparte_1 CP_3
r.l.) al decreto ingiuntivo n. 1206/2021, con il quale era stato intimato alla
[...] il pagamento della somma di € 70.000,00, oltre interessi e Controparte_2 spese di lite.
Il Tribunale, ritenuto incontestato tra le parti, oltre che emergente dalla documentazione allegata in atti, che con preliminare del 16 agosto 2018 la società opponente si era obbligata a vendere una unità immobiliare ad con termine per la Parte_1 stipula del rogito fino al 28 febbraio 2019, e che a fronte dell'inadempienza della promissaria acquirente, al fine di risolvere bonariamente la vicenda, con successiva scrittura del 13 settembre 2019 “Appendice-contratto preliminare di vendita” le parti avevano concordato di risolvere il contratto e di consentire alla di scegliere un Pt_1 altro immobile, riteneva tuttavia, così accogliendo la prospettazione della promittente venditrice, che l'importo di euro 70.000,00, pacificamente corrisposto a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipula del contratto originario, fosse stato come tale riconosciuto alla società venditrice “a titolo risarcitorio e liberatorio” nell'appendice del settembre 2019, rimanendo nella disponibilità della stessa “a titolo di deposito” fino al
28.2.2020, al solo fine di consentire alla di optare per altro immobile, con ciò Pt_1 sostanzialmente prorogando il termine originario per la stipula dell'affare. Riteneva il
Tribunale che alla mancata stipula del contratto definitivo, ancora una volta dipesa dalla promittente venditrice, l'importo che aveva mantenuto la funzione di caparra era stato definitivamente e correttamente incamerato dalla società.
pag. 4/12 Nel pervenire a tale interpretazione il Tribunale di Teramo, dato atto del contrasto tra le versioni della scrittura del 13 settembre 2019 prodotte tra le parti, riteneva in ogni caso irrilevante la divergenza, posto che la postilla “si approva la cancellazione”, apposta a mano libera in calce all'art. 3 nella scrittura prodotta dalla e non presente nella Pt_1 scrittura dell'opponente, non poteva ritenersi inequivocabilmente riconducibile alla frase contenuta nell'art. 2, alla pagina 2, secondo la quale “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società Servizi Immobiliari Icb srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta”, frase che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non Pt_1 risultava affatto materialmente depennata in nessuna delle due versioni dell'”Appendice” prodotte dalle parti.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i motivi che, pur non articolati in maniera specifica, possono di seguito
[...] sintetizzarsi.
3.1 Censura l'appellante la sentenza di primo grado in quanto non ha ritenuto depennata dai contraenti la parte dell'articolo 2 della scrittura privata denominata “Appendice –
Contratto preliminare di compravendita” che prevedeva che “[…] La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La pare acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società Servizi Immobiliari Icb Srl per
l'opera di mediazione immobiliare svolta”, nonostante la stessa fosse stata materialmente interlineata e resa nulla dalle parti anche attraverso la postilla “si approva la cancellazione”. Lamenta in particolare la che su tale clausola, erroneamente Pt_1 ritenuta valida, il giudice di prime cure avrebbe fondato l'interpretazione della volontà delle parti di conservare la funzione di caparra dell'importo di euro 70.000,00, sebbene venuta meno a seguito della risoluzione del preliminare e sostituita dalla previsione di un deposito nelle more della eventuale scelta da parte della di altro immobile da Pt_1 acquistare.
pag. 5/12 3.2. Con il secondo motivo di gravame si duole l'appellante della circostanza che il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato i principi che governano l'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., avrebbe tuttavia disatteso la richiesta di ammissione della prova orale articolata dall'opposta, violando le disposizioni previste nel codice civile agli articoli 2721 e 2796, gravemente ledendo il diritto di quest'ultima alla dimostrazione del proprio credito, vantato con la domanda giudiziaria.
4. Si è costituita in giudizio la già Controparte_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla in Pt_1 sede monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal
Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021 e del successivo giudizio a cognizione piena, oltre che l'inammissibilità della richiesta avanzata dall'appellante di ammissione delle istanze istruttorie per mancata reiterazione nel giudizio di primo grado. Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, eccependo la difformità tra la scrittura privata del 13 settembre 2019 così come prodotta dalla in sede monitoria ed esibita in originale in udienza nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado, contenente la postilla “si approva la cancellazione”, senza che l'art. 2 risultasse depennato, e la corrispondente parte di scrittura riprodotta in fotografia nell'atto di appello, nella quale la frase in contestazione contenuta nell'art. 2 appare depennata.
5. Motivi della decisione.
5.1.1 In via preliminare occorre evidenziare la manifesta irrilevanza della querela di falso proposta dal procuratore dell'appellante in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 in relazione alla “scrittura privata datata 13.9.2019 depositata dalla controparte nel proprio atto introduttivo del 30.12.2021 del giudizio di opposizione a DI.”.
A tal fine è necessario premettere una ricostruzione in fatto degli accadimenti dedotti in giudizio e un inquadramento processuale della vicenda, che consenta di evidenziare gli elementi probatori correttamente introdotti in giudizio ed utilizzabili ai fini del decidere.
pag. 6/12 Non è oggetto di contestazione tra le parti che originariamente, in occasione della stipula del contratto preliminare del 16 agosto 2018, l'importo di euro 70.000,00 sia stato corrisposto dalla a titolo caparra confirmatoria. Pt_1
Nucleo del contendere tra le parti è la funzione assunta in sede di scrittura integrativa del 13 settembre 2019 denominata “Appendice – contratto preliminare di vendita” del
13 settembre 2019), dalla conservazione di tale importo da parte della società
[...]
- già “ CP_1 Controparte_2
La società appellata, muove dal seguente testo, contenuto nella scrittura dalla stessa prodotta:
“Art. 2
Essendo trascorsi i termini stabiliti nel contratto preliminare di compravendita, su espressa richiesta della parte acquirente, le parti decidono di risolvere il suddetto contratto.
La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio.
La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla
Società Servizi Immobiliari Ibc s.r.l. per l'opera di mediazione immobiliare svolta.
Art. 3
Le parti dichiarano pertanto che il preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve ritenersi risolto ed allo stato privo di ogni e qualsiasi effetto di legge, con facoltà delle parti di ritenersi libere da ogni tipo di impegno rinveniente da detto contratto. Dichiarano altresì di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere per nessuna ragione, causale e/o titolo derivante dalle intercorse trattative”.
Seguono le sottoscrizioni delle parti, in calce alle quali è apposta la clausola denominata
“ADDENDUM”, che prevede che “la caparra versata dalla parte promissaria acquirente, e da oggi trattenuta dalla parte promissaria venditrice, verrà mantenuta a deposito fino al 28.2.2020 in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di
pag. 7/12 opzionare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei medi e nei termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo fra le parti.
13/09/2019”. CP_4
Seguono nuovamente le sottoscrizioni delle parti.
Sulla base di tale scrittura sostiene l'appellata che la caparra pari ad euro 70.000,00, al momento della risoluzione del preliminare del 16 agosto 2018 a causa del recesso della promissaria acquirente, sarebbe stata incamerata dalla società promittente venditrice e da questa tenuta ferma in una sorta di deposito atecnico nelle more dell'ulteriore termine concesso alla per optare per l'acquisto di altro immobile. Pt_1
Sostiene di contro la che con l'accordo del 13 settembre 2019 le parti avrebbero Pt_1 concordemente depennato la frase che riconosceva alla venditrice l'importo di euro
70.000,00 a titolo risarcitorio e che tale somma, come previsto in detta appendice, sarebbe rimasto nella disponibilità della allora solo a titolo Controparte_2 di deposito, con diritto dell'appellante alla restituzione una volta che l'affare non fosse andato, come di fatto avvenuto, a buon fine.
Ciò che rileva, tuttavia, è che tale prospettazione è stata affidata dalla alla Pt_1 scrittura prodotta in copia in sede monitoria ed entrata nel giudizio di primo grado attraverso l'acquisizione del fascicolo monitorio, così come esibita in originale al giudice nell'udienza del 9 novembre 2022 che contiene un'unica postilla dal contenuto
“SI APPROVA CANCELLAZIONE”, inserita in calce all'ultimo articolo del contratto,
l'articolo 3, senza che l'art. 2 contenente la frase contestata “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio” risulti in alcun modo materialmente depennata.
Quest'ultimo essendo il documento ritualmente prodotto dalla in sede monitoria Pt_1
e nel corso del giudizio di primo grado, ed il cui originale è stato esibito in tale sede al magistrato con riscontro della conformità con la copia prodotta, e prodotto in questa sede in seno al fascicolo monitorio dalla stessa appellante in allegato all'atto di pag. 8/12 citazione d'appello, ne consegue che inammissibile deve ritenersi la produzione solo in sede di gravame da parte della di una ulteriore versione della scrittura, in Pt_1 allegato alle note di trattazione scritta contenenti la querela di falso, dalla stessa depositate in data 27 gennaio 2025.
Per rendere pienamente ragione dell'irrilevanza della querela di falso proposta in questa sede, occorre tuttavia entrare nel merito della questione evidenziando come la stessa risulti correttamente inquadrata e decisa dal giudice di prime cure.
Rilevata in primo luogo la divergenza fra la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opposta con il ricorso monitorio da un lato e la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opponente, il giudice di prime cure ha evidenziato come la prima, posta a fondamento della richiesta monitoria e con riferimento alla quale nel corso del giudizio era stato esibito l'originale in possesso dell'opposta, recasse la scritta “1) SI APPROVA
CANCELLAZIONE”, apposta a mano libera e di non immediata comprensione nel suo significato, postilla che non risulta invece presente nella scrittura prodotta dalla società opponente.
Occorre quindi evidenziare come la postilla apposta a mano non risulta in primo luogo ulteriormente sottoscritta dalle parti in maniera specifica, neppure attraverso sigla, come
è necessario laddove in presenza di un accordo dattiloscritto i contraenti intendano apporre a penna eventuali modifiche del testo, ma come la stessa neppure possa in ogni caso interpretarsi, come evidenziato dal tribunale di Teramo attraverso un percorso logico motivazionale immune da censure, quale espressione della volontà di cancellare la frase contenuta all'art. 2 della scrittura. In entrambe le versioni dell'accordo ritualmente prodotte dalle parti si legge, infatti, in tale articolo che “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio”, senza che tale frase risulti in alcun modo depennata nella copia prodotta tempestivamente dalla e senza che la postilla, CP_5 materialmente collocata in calce all'accordo e in particolare al disotto e in sporgenza laterale rispetto all'art. 3 e prima delle sottoscrizioni delle parti, trovi corrispondenza attraverso il n. 1 che precede il “si approva cancellazione” con analogo richiamo pag. 9/12 numerico che consenta di ricondurla alla frase contestata contenuta nell'art. 2 o ad altra frase nel corpo dell'accordo.
Da tale interpretazione condotta dal giudice di primo grado, e da questa Corte integralmente condivisa, deriva in primo luogo argomento definitivo a supporto della irrilevanza della proposta querela di falso, posto che identica è l'interpretazione della volontà delle parti che si trae dalla scrittura ritualmente prodotta dalla in Pt_1 monitorio ed in primo grado, e dalla scrittura prodotta dalla società Controparte_1
e fatto oggetto in questa sede di querela.
[...]
5.1.2 Nel merito delle contestazioni alla interpretazione dell'accordo chiara e inequivoca appare la volontà delle parti, in occasione della scrittura integrativa del 13 settembre 2019, di risolvere il precedente preliminare, riconoscendo il diritto della promittente venditrice di trattenere la caparra confirmatoria a titolo “risarcitorio e liberatorio” a seguito del recesso della promissaria acquirente. Contestualmente, tuttavia, al fine di trovare una soluzione bonaria alla vicenda, le parti ritenevano di concedere un nuovo termine al fine di consentire alla di optare per l'acquisto di Pt_1 altro immobile della società promittente venditrice la quale, anziché esigere a tal fine nuova caparra, come da accordo contenuto nell'” ” in calce alla scrittura CP_6 del 13 settembre 2019, sottoscritto per approvazione dalle parti, la manteneva “…a deposito fino al 28/02/2020, in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di opzionare un altro immobile della proprietà della venditrice da acquistare nei modi e termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo tra le parti”.
In tale contesto e risultando l'accordo in “addendum” sottoscritto contestualmente e nella medesima scrittura privata di “appendice”, evidente è pertanto la volontà delle parti di riconoscere dapprima maturato il diritto della società a trattenere la caparra, salvo esimere la promissaria acquirente dall'obbligo di versare ulteriori somme a tali titolo, ed utilizzando a tal fine l'importo di 70.000,00, con definitiva ed irreversibile acquisizione a vantaggio della all'esito del definitivo recesso Controparte_1 della promittente venditrice, una volta maturato anche il termine così come prorogato.
pag. 10/12 Ed invero la diversa interpretazione di una volontà di costituire in deposito la somma di euro 70.000,00, in ipotesi dunque rientrata nella disponibilità della confligge Pt_1 irrimediabilmente non solo con il dato letterale della scrittura del 13 settembre 2019, contenente esplicito riconoscimento del diritto alla caparra maturato dalla promittente venditrice a seguito del recesso della controparte, ma conferirebbe alla disposizione una funzione causale nell'ambito della operazione commerciale in essere tra le parti priva di giustificazione logica, risultando difficilmente sostenibile che la parte venditrice, dopo essersi garantita in occasione della stipula dell'originario preliminare attraverso la ricezione della somma di euro 70.000 a titolo di caparra, trascorso oltre un anno dall'accordo e dopo circa sette mesi dal maturato recesso della promittente venditrice, e dopo aver concesso a quest'ultima la facoltà di scegliere un diverso immobile, riconoscendole ulteriori cinque mesi circa di tempo, possa avere contestualmente trattenuto l'ammontare della caparra a titolo di deposito, tecnicamente inteso, nell'interesse della e dunque con obbligo di custodia e di restituzione in natura Pt_1 così come previsto dall'art. 1766 c.c., e di restituzione dei frutti, e dunque degli interessi, gusto quanto disposto dall'art. 1775 c.c.
5.2 Privo di fondamento risulta anche il secondo motivo di appello, con il quale la si duole dell' omessa ammissione delle prove orali dalla stessa articolate nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi l'appellante decaduta dalle richieste istruttorie disattese dal giudice di primo grado e non reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2024 alla quale l'opposta neppure ha partecipato.
6. In conclusione, ed assorbita ogni altra questione, la querela di falso deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere, mentre l'appello risulta infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante secondo liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione pag. 11/12 dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Teramo n. 599/2024, pubblicata il 4 giugno 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio, che liquida per il presente grado in € 9.991,00, oltre al 15% di spese generali ed Iva e Cap come per legge;
· dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Consigliere est.
ES CC
Presidente
BA EL NO
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte, composta dai magistrati:
BA EL NO Presidente
ES CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2024, promossa da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Bonaventura
appellante contro
P. I.V.A.: (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
;
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Edoardo
appellata
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 599/2024, pubblicata il 4 giugno 2024.
All'udienza del 10 giugno 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 31 marzo
2025:
“A) Piaccia alla Corte d'appello di L'Aquila di sospendere il presente giudizio concedendo termine alla esponente per la introduzione del giudizio per querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc al fine di accertare la non veridicita' della scrittura privata datata 13.9.2019 prodotta dalla attrice opponente depositata con la citazione in opposizione a d.i. ;
B) dichiarare con effetto costitutivo la non veridicita' della medesima e quindi la sua falsita' disponendo di conseguenza che della falsita' accertata con la suddetta sentenza venga annotata sul documento medesimo utilizzato dalla societa' convenuta nel guidizio avente ad oggetto l'opposizione a d.i. n. 106/2022 rg e che della copia dello stesso non se ne faccia uso nella decisione;
C) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227
c.p.c.;
D) in esito all'accertamento della falsità condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice equitativamente determinati dal giudice adito;
a. vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato, sentenza esecutiva come per legge.””
Nel merito della controversia accogliere le argomentazioni contenute nell'atto di citazione in appello che si intendono integralmente trascritte nel presente atto”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 9.4.2025:
“ in via preliminare:
- dichiari la nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 Reg. Decr. (n. 3169/2021 R.G.) emesso dal Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021 nonché
pag. 2/12 del successivo giudizio a cognizione piena per vizio insanabile della procura alle liti stante l'intervenuta definizione delle relative fasi;
- dichiari ex art. 348 bis c.p.c. l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, condanni parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze del grado;
- rigetti la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 599/2024 emessa dal Tribunale di Teramo;
- rigetti la richiesta di ammissione delle richieste istruttorie di parte avversa poiché inammissibili per intervenuta decadenza in quanto non reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di comparsa conclusionale;
- dichiari altresì inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la parziale, nuova ed impropria produzione documentale della scrittura privata per come avvenuta solo in sede di gravame ed unicamente a mezzo di scansione parziale dell'atto (fl 7, atto citaz. appello);
in via incidentale e nel merito:
- respinta ogni richiesta, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, voglia riformare solo con riferimento alla posizione della deducente l'ordinanza del 15/12/2022 non ammissiva delle richieste istruttorie tempestivamente formulate dalla stessa, disponendo l'audizione dei testimoni indicati dalla deducente sui relativi capitoli di prova;
- rigetti il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con contestuale ed integrale conferma della sentenza di primo grado con tutte le relative statuizioni e con vittoria di spese di giudizio;
in ogni caso:
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 Reg. Decr. (n. 3169/2021
R.G.) emesso dal Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021
pag. 3/12 nonché del successivo giudizio a cognizione piena per vizio insanabile della procura alle liti stante l'intervenuta definizione delle relative fasi;
- condannare sempre e comunque parte appellante alla refusione delle spese e degli oneri tutti di cui al presente giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, al C.A.P. ed all'I.V.A. nella misura e nei termini di legge al momento della pronuncia”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 599/2024, pubblicata in data 4 giugno 2024, il Tribunale di Teramo accoglieva l'opposizione proposta dalla (già Controparte_1 CP_3
r.l.) al decreto ingiuntivo n. 1206/2021, con il quale era stato intimato alla
[...] il pagamento della somma di € 70.000,00, oltre interessi e Controparte_2 spese di lite.
Il Tribunale, ritenuto incontestato tra le parti, oltre che emergente dalla documentazione allegata in atti, che con preliminare del 16 agosto 2018 la società opponente si era obbligata a vendere una unità immobiliare ad con termine per la Parte_1 stipula del rogito fino al 28 febbraio 2019, e che a fronte dell'inadempienza della promissaria acquirente, al fine di risolvere bonariamente la vicenda, con successiva scrittura del 13 settembre 2019 “Appendice-contratto preliminare di vendita” le parti avevano concordato di risolvere il contratto e di consentire alla di scegliere un Pt_1 altro immobile, riteneva tuttavia, così accogliendo la prospettazione della promittente venditrice, che l'importo di euro 70.000,00, pacificamente corrisposto a titolo di caparra confirmatoria in occasione della stipula del contratto originario, fosse stato come tale riconosciuto alla società venditrice “a titolo risarcitorio e liberatorio” nell'appendice del settembre 2019, rimanendo nella disponibilità della stessa “a titolo di deposito” fino al
28.2.2020, al solo fine di consentire alla di optare per altro immobile, con ciò Pt_1 sostanzialmente prorogando il termine originario per la stipula dell'affare. Riteneva il
Tribunale che alla mancata stipula del contratto definitivo, ancora una volta dipesa dalla promittente venditrice, l'importo che aveva mantenuto la funzione di caparra era stato definitivamente e correttamente incamerato dalla società.
pag. 4/12 Nel pervenire a tale interpretazione il Tribunale di Teramo, dato atto del contrasto tra le versioni della scrittura del 13 settembre 2019 prodotte tra le parti, riteneva in ogni caso irrilevante la divergenza, posto che la postilla “si approva la cancellazione”, apposta a mano libera in calce all'art. 3 nella scrittura prodotta dalla e non presente nella Pt_1 scrittura dell'opponente, non poteva ritenersi inequivocabilmente riconducibile alla frase contenuta nell'art. 2, alla pagina 2, secondo la quale “la caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società Servizi Immobiliari Icb srl per l'opera di mediazione immobiliare svolta”, frase che, contrariamente a quanto sostenuto dalla non Pt_1 risultava affatto materialmente depennata in nessuna delle due versioni dell'”Appendice” prodotte dalle parti.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i motivi che, pur non articolati in maniera specifica, possono di seguito
[...] sintetizzarsi.
3.1 Censura l'appellante la sentenza di primo grado in quanto non ha ritenuto depennata dai contraenti la parte dell'articolo 2 della scrittura privata denominata “Appendice –
Contratto preliminare di compravendita” che prevedeva che “[…] La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio. La pare acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla società Servizi Immobiliari Icb Srl per
l'opera di mediazione immobiliare svolta”, nonostante la stessa fosse stata materialmente interlineata e resa nulla dalle parti anche attraverso la postilla “si approva la cancellazione”. Lamenta in particolare la che su tale clausola, erroneamente Pt_1 ritenuta valida, il giudice di prime cure avrebbe fondato l'interpretazione della volontà delle parti di conservare la funzione di caparra dell'importo di euro 70.000,00, sebbene venuta meno a seguito della risoluzione del preliminare e sostituita dalla previsione di un deposito nelle more della eventuale scelta da parte della di altro immobile da Pt_1 acquistare.
pag. 5/12 3.2. Con il secondo motivo di gravame si duole l'appellante della circostanza che il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato i principi che governano l'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., avrebbe tuttavia disatteso la richiesta di ammissione della prova orale articolata dall'opposta, violando le disposizioni previste nel codice civile agli articoli 2721 e 2796, gravemente ledendo il diritto di quest'ultima alla dimostrazione del proprio credito, vantato con la domanda giudiziaria.
4. Si è costituita in giudizio la già Controparte_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla in Pt_1 sede monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1206/2021 emesso dal
Giudice presso il Tribunale di Teramo in data 22 novembre 2021 e del successivo giudizio a cognizione piena, oltre che l'inammissibilità della richiesta avanzata dall'appellante di ammissione delle istanze istruttorie per mancata reiterazione nel giudizio di primo grado. Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, eccependo la difformità tra la scrittura privata del 13 settembre 2019 così come prodotta dalla in sede monitoria ed esibita in originale in udienza nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado, contenente la postilla “si approva la cancellazione”, senza che l'art. 2 risultasse depennato, e la corrispondente parte di scrittura riprodotta in fotografia nell'atto di appello, nella quale la frase in contestazione contenuta nell'art. 2 appare depennata.
5. Motivi della decisione.
5.1.1 In via preliminare occorre evidenziare la manifesta irrilevanza della querela di falso proposta dal procuratore dell'appellante in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 in relazione alla “scrittura privata datata 13.9.2019 depositata dalla controparte nel proprio atto introduttivo del 30.12.2021 del giudizio di opposizione a DI.”.
A tal fine è necessario premettere una ricostruzione in fatto degli accadimenti dedotti in giudizio e un inquadramento processuale della vicenda, che consenta di evidenziare gli elementi probatori correttamente introdotti in giudizio ed utilizzabili ai fini del decidere.
pag. 6/12 Non è oggetto di contestazione tra le parti che originariamente, in occasione della stipula del contratto preliminare del 16 agosto 2018, l'importo di euro 70.000,00 sia stato corrisposto dalla a titolo caparra confirmatoria. Pt_1
Nucleo del contendere tra le parti è la funzione assunta in sede di scrittura integrativa del 13 settembre 2019 denominata “Appendice – contratto preliminare di vendita” del
13 settembre 2019), dalla conservazione di tale importo da parte della società
[...]
- già “ CP_1 Controparte_2
La società appellata, muove dal seguente testo, contenuto nella scrittura dalla stessa prodotta:
“Art. 2
Essendo trascorsi i termini stabiliti nel contratto preliminare di compravendita, su espressa richiesta della parte acquirente, le parti decidono di risolvere il suddetto contratto.
La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio.
La parte acquirente si impegna inoltre al pagamento delle provvigioni maturate dalla
Società Servizi Immobiliari Ibc s.r.l. per l'opera di mediazione immobiliare svolta.
Art. 3
Le parti dichiarano pertanto che il preliminare di compravendita relativo all'immobile descritto in premessa deve ritenersi risolto ed allo stato privo di ogni e qualsiasi effetto di legge, con facoltà delle parti di ritenersi libere da ogni tipo di impegno rinveniente da detto contratto. Dichiarano altresì di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere per nessuna ragione, causale e/o titolo derivante dalle intercorse trattative”.
Seguono le sottoscrizioni delle parti, in calce alle quali è apposta la clausola denominata
“ADDENDUM”, che prevede che “la caparra versata dalla parte promissaria acquirente, e da oggi trattenuta dalla parte promissaria venditrice, verrà mantenuta a deposito fino al 28.2.2020 in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di
pag. 7/12 opzionare un altro immobile di proprietà della venditrice da acquistare nei medi e nei termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo fra le parti.
13/09/2019”. CP_4
Seguono nuovamente le sottoscrizioni delle parti.
Sulla base di tale scrittura sostiene l'appellata che la caparra pari ad euro 70.000,00, al momento della risoluzione del preliminare del 16 agosto 2018 a causa del recesso della promissaria acquirente, sarebbe stata incamerata dalla società promittente venditrice e da questa tenuta ferma in una sorta di deposito atecnico nelle more dell'ulteriore termine concesso alla per optare per l'acquisto di altro immobile. Pt_1
Sostiene di contro la che con l'accordo del 13 settembre 2019 le parti avrebbero Pt_1 concordemente depennato la frase che riconosceva alla venditrice l'importo di euro
70.000,00 a titolo risarcitorio e che tale somma, come previsto in detta appendice, sarebbe rimasto nella disponibilità della allora solo a titolo Controparte_2 di deposito, con diritto dell'appellante alla restituzione una volta che l'affare non fosse andato, come di fatto avvenuto, a buon fine.
Ciò che rileva, tuttavia, è che tale prospettazione è stata affidata dalla alla Pt_1 scrittura prodotta in copia in sede monitoria ed entrata nel giudizio di primo grado attraverso l'acquisizione del fascicolo monitorio, così come esibita in originale al giudice nell'udienza del 9 novembre 2022 che contiene un'unica postilla dal contenuto
“SI APPROVA CANCELLAZIONE”, inserita in calce all'ultimo articolo del contratto,
l'articolo 3, senza che l'art. 2 contenente la frase contestata “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio” risulti in alcun modo materialmente depennata.
Quest'ultimo essendo il documento ritualmente prodotto dalla in sede monitoria Pt_1
e nel corso del giudizio di primo grado, ed il cui originale è stato esibito in tale sede al magistrato con riscontro della conformità con la copia prodotta, e prodotto in questa sede in seno al fascicolo monitorio dalla stessa appellante in allegato all'atto di pag. 8/12 citazione d'appello, ne consegue che inammissibile deve ritenersi la produzione solo in sede di gravame da parte della di una ulteriore versione della scrittura, in Pt_1 allegato alle note di trattazione scritta contenenti la querela di falso, dalla stessa depositate in data 27 gennaio 2025.
Per rendere pienamente ragione dell'irrilevanza della querela di falso proposta in questa sede, occorre tuttavia entrare nel merito della questione evidenziando come la stessa risulti correttamente inquadrata e decisa dal giudice di prime cure.
Rilevata in primo luogo la divergenza fra la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opposta con il ricorso monitorio da un lato e la scrittura privata del 13.09.2019 prodotta dall'opponente, il giudice di prime cure ha evidenziato come la prima, posta a fondamento della richiesta monitoria e con riferimento alla quale nel corso del giudizio era stato esibito l'originale in possesso dell'opposta, recasse la scritta “1) SI APPROVA
CANCELLAZIONE”, apposta a mano libera e di non immediata comprensione nel suo significato, postilla che non risulta invece presente nella scrittura prodotta dalla società opponente.
Occorre quindi evidenziare come la postilla apposta a mano non risulta in primo luogo ulteriormente sottoscritta dalle parti in maniera specifica, neppure attraverso sigla, come
è necessario laddove in presenza di un accordo dattiloscritto i contraenti intendano apporre a penna eventuali modifiche del testo, ma come la stessa neppure possa in ogni caso interpretarsi, come evidenziato dal tribunale di Teramo attraverso un percorso logico motivazionale immune da censure, quale espressione della volontà di cancellare la frase contenuta all'art. 2 della scrittura. In entrambe le versioni dell'accordo ritualmente prodotte dalle parti si legge, infatti, in tale articolo che “La caparra confirmatoria sarà trattenuta dalla promittente venditrice a causa del recesso interposto, a titolo risarcitorio e liberatorio”, senza che tale frase risulti in alcun modo depennata nella copia prodotta tempestivamente dalla e senza che la postilla, CP_5 materialmente collocata in calce all'accordo e in particolare al disotto e in sporgenza laterale rispetto all'art. 3 e prima delle sottoscrizioni delle parti, trovi corrispondenza attraverso il n. 1 che precede il “si approva cancellazione” con analogo richiamo pag. 9/12 numerico che consenta di ricondurla alla frase contestata contenuta nell'art. 2 o ad altra frase nel corpo dell'accordo.
Da tale interpretazione condotta dal giudice di primo grado, e da questa Corte integralmente condivisa, deriva in primo luogo argomento definitivo a supporto della irrilevanza della proposta querela di falso, posto che identica è l'interpretazione della volontà delle parti che si trae dalla scrittura ritualmente prodotta dalla in Pt_1 monitorio ed in primo grado, e dalla scrittura prodotta dalla società Controparte_1
e fatto oggetto in questa sede di querela.
[...]
5.1.2 Nel merito delle contestazioni alla interpretazione dell'accordo chiara e inequivoca appare la volontà delle parti, in occasione della scrittura integrativa del 13 settembre 2019, di risolvere il precedente preliminare, riconoscendo il diritto della promittente venditrice di trattenere la caparra confirmatoria a titolo “risarcitorio e liberatorio” a seguito del recesso della promissaria acquirente. Contestualmente, tuttavia, al fine di trovare una soluzione bonaria alla vicenda, le parti ritenevano di concedere un nuovo termine al fine di consentire alla di optare per l'acquisto di Pt_1 altro immobile della società promittente venditrice la quale, anziché esigere a tal fine nuova caparra, come da accordo contenuto nell'” ” in calce alla scrittura CP_6 del 13 settembre 2019, sottoscritto per approvazione dalle parti, la manteneva “…a deposito fino al 28/02/2020, in modo che la stessa acquirente avrà la possibilità di opzionare un altro immobile della proprietà della venditrice da acquistare nei modi e termini meglio stabiliti nel contratto preliminare che verrà stipulato successivamente al nuovo accordo tra le parti”.
In tale contesto e risultando l'accordo in “addendum” sottoscritto contestualmente e nella medesima scrittura privata di “appendice”, evidente è pertanto la volontà delle parti di riconoscere dapprima maturato il diritto della società a trattenere la caparra, salvo esimere la promissaria acquirente dall'obbligo di versare ulteriori somme a tali titolo, ed utilizzando a tal fine l'importo di 70.000,00, con definitiva ed irreversibile acquisizione a vantaggio della all'esito del definitivo recesso Controparte_1 della promittente venditrice, una volta maturato anche il termine così come prorogato.
pag. 10/12 Ed invero la diversa interpretazione di una volontà di costituire in deposito la somma di euro 70.000,00, in ipotesi dunque rientrata nella disponibilità della confligge Pt_1 irrimediabilmente non solo con il dato letterale della scrittura del 13 settembre 2019, contenente esplicito riconoscimento del diritto alla caparra maturato dalla promittente venditrice a seguito del recesso della controparte, ma conferirebbe alla disposizione una funzione causale nell'ambito della operazione commerciale in essere tra le parti priva di giustificazione logica, risultando difficilmente sostenibile che la parte venditrice, dopo essersi garantita in occasione della stipula dell'originario preliminare attraverso la ricezione della somma di euro 70.000 a titolo di caparra, trascorso oltre un anno dall'accordo e dopo circa sette mesi dal maturato recesso della promittente venditrice, e dopo aver concesso a quest'ultima la facoltà di scegliere un diverso immobile, riconoscendole ulteriori cinque mesi circa di tempo, possa avere contestualmente trattenuto l'ammontare della caparra a titolo di deposito, tecnicamente inteso, nell'interesse della e dunque con obbligo di custodia e di restituzione in natura Pt_1 così come previsto dall'art. 1766 c.c., e di restituzione dei frutti, e dunque degli interessi, gusto quanto disposto dall'art. 1775 c.c.
5.2 Privo di fondamento risulta anche il secondo motivo di appello, con il quale la si duole dell' omessa ammissione delle prove orali dalla stessa articolate nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi l'appellante decaduta dalle richieste istruttorie disattese dal giudice di primo grado e non reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2024 alla quale l'opposta neppure ha partecipato.
6. In conclusione, ed assorbita ogni altra questione, la querela di falso deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere, mentre l'appello risulta infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante secondo liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione pag. 11/12 dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Teramo n. 599/2024, pubblicata il 4 giugno 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio, che liquida per il presente grado in € 9.991,00, oltre al 15% di spese generali ed Iva e Cap come per legge;
· dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Consigliere est.
ES CC
Presidente
BA EL NO
pag. 12/12