Articolo 19 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 febbraio 1957
Art. 19.
Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al line di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1957