Versione
13 febbraio 1957
13 febbraio 1957
Art. 19.
Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al line di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al line di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.