Articolo 3 della Legge 12 novembre 1968, n. 1201
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 dicembre 1968
Art. 3.
Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1968