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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 11/02/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 865/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Raffaella CROCITTI, la quale discute la causa riportandosi ai propri atti ed ai verbali di causa e conclude insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 865 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti;
udito il procuratore delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso, notificato in varie date a partire dal 13.09.2024, (nato a [...] il Parte_1
10.12.1961 – c.f. ) ha convenuto in giudizio (nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Galatro l'08.11.1963) e (nata a [...] l'[...]), chiedendo Controparte_2
l'accertamento del pieno ed esclusivo diritto di proprietà di esso ricorrente, per intervenuta usucapione, sui terreni siti nel Comune di Maropati ed identificati nel Catasto Terreni di quel
Comune al foglio 3, particella n. 33 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 06 ca 90, reddito dominicale euro 0.11 e agrario euro 0.04) e 37 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale euro 0.03 e agrario euro 0.01), entrambe formalmente intestate per l'intero alla sig.ra (nata a [...] il [...]), la quale, deceduta il RS
29.04.2023, ha lasciato quali eredi gli odierni resistenti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di possedere in proprio da oltre vent'anni, in modo pieno, pacifico, esclusivo e continuato, senza alcuna interferenza da parte di alcuno, i terreni oggetto di causa, occupandosi della loro pulizia ed installandovi impianti per l'irrigazione e strutture di sostegno per la coltivazione. Ai fini della procedibilità della domanda, in data 30.04.2024 è stato esperito il tentativo di mediazione, ma, nonostante la regolare convocazione degli odierni resistenti, l'incontro ha avuto esito negativo per la mancata adesione delle parti persone fisiche convenute.
1.1.- I resistenti, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati tutti contumaci. La causa è stata istruita con l'ammissione l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati dal ricorrente.
2. La domanda è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
2.1. Innanzitutto, il ricorrente ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei resistenti, le visure ipocatastali e catastali della particella oggetto di domanda, da cui risulta l'intestazione formale del terreno per cui è causa, per l'intero, alla sig.ra RS
(nata a [...] il [...] e deceduta il 29.04.2023), nonché il certificato storico di famiglia da cui risulta che unici eredi della stessa sono gli odierni resistenti.
2.2.- Nel merito, sussistono entrambi gli elementi costitutivi previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso è stato accertato attraverso la prova testimoniale.
I testimoni, escussi all'udienza del 14/01/2025, hanno invero confermato la circostanza che il ricorrente ha posseduto per più di venti anni i terreni oggetto di domanda, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, precisando che egli provvede alle operazioni di bonifica, pulizia e coltivazione e ha installato gli impianti di irrigazione necessari alla coltivazione [v. deposizione teste indifferente: Testimone_1 vengono mostrate nel terreno sul quale è presente dalla fine degli anni '90 del secolo Parte_1
scorso. Si tratta di un terreno che prima coltivava mio padre e poi dopo che mio padre lo ha abbandonato per motivi di salute, in assenza di noi figli che avevamo ed abbiamo altre attività
Pt_ lavorative, sul terreno ha iniziato a coltivare lo che peraltro è anche confinante in quanto proprietario di un terreno limitrofo. Non conosco gli estremi catastali del terreno ma riconosco il terreno dalle fotografie. Conosco i signori ma non li ho mai visti sui luoghi di causa CP_1
né tantomeno è successo che in mia presenza loro abbiano mai manifestato avversione alla Pt_ Pt_ presenza dello sui terreni per cui è causa. Lo si occupa del terreno in maniera esclusiva, occupandosi della bonifica, della pulizia, della coltivazione dei sopra indicati terreni
[…] Si è vero che sui terreni per cui è causa ha installato l'impianto di irrigazione Parte_1
necessario alla coltivazione degli stessi, dato che si tratta di coltivazioni di pomodori. Per tali Pt_ opere e per la manutenzione del fondo lo si è fatto carico di tutte le spese>>; deposizione confermata dal teste (indifferente): Testimone_2 Pt_1 dall'infanzia. Ciò premesso posso affermare che è vero che il sig. ha goduto e
[...] Parte_1
gode del terreno in Maropati, vicino al fiume Metramo, da oltre venti anni senza che mai alcuno abbia sollevato obiezioni alla sua presenza sul terreno od alle opere da lui eseguite, come
l'installazione dell'impianto di irrigazione. Il terreno è coltivato ad ortaggi di stagione ed a pomodori. Il terreno è quello che si vede raffigurato nelle foto che mi vengono mostrate. Non saprei quantificare con esattezza le dimensioni. Posso solo dire che ha una forma all'incirca ad “L” […] Conosco i convenuti ma non li ho mai visti sul terreno per cui è causa […] vero che per i lavori di bonifica, pulizia e di manutenzione il sig. si è fatto carico e si fa Parte_1
carico di tutte le spese>]
Le deposizioni sopra citate paiono attendibili, perché congruenti tra di loro e non contrastanti con altri elementi essendo, anzi, confermate dalle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dagli odierni resistenti contumaci, depositate telematicamente dal difensore di parte ricorrente in data
13.01.2025.
Accertato in capo al soggetto istante il possesso del bene, incombeva sui resistenti l'onere di dedurre e dimostrare che tale potere costituisse espressione di mera detenzione o derivasse da atti di tolleranza;
in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 del Codice civile.
Con riguardo all'elemento soggettivo, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, dalle deposizioni testimoniali sopra indicate risulta che il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, integrandosi così il requisito temporale normativamente previsto, in assenza di prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – sull'interruzione o sospensione del decorso del termine per l'usucapione.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti, deve dichiararsi che (nato a [...] il Parte_1
10.12.1961 – c.f. ), è esclusivo proprietario del terreno indicato CodiceFiscale_1 nell'atto di citazione per averlo usucapito.
3. In assenza di alcuna difesa da parte dei resistenti contumaci, e, quindi, di sostanziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.c. ed è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, notificato il
13.09.2024, da (nato a [...] il [...] – c.f. ) nei Parte_1 CodiceFiscale_1 confronti dei sigg.ri (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Garibaldi n°91) e (nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Garibaldi n°91) così provvede:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno Parte_1 sito nel Comune di Maropati ed identificato nel Catasto Terreni di quel Comune al foglio
3, particella n. 33 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 06 ca 90, reddito dominicale euro 0.11 e agrario euro 0.04) e 37 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale euro 0.03 e agrario euro 0.01).
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Sentenza soggetta a trascrizione e provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 11.02.2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
Sezione Civile
All'udienza del 11/02/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 865/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Raffaella CROCITTI, la quale discute la causa riportandosi ai propri atti ed ai verbali di causa e conclude insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 865 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti;
udito il procuratore delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso, notificato in varie date a partire dal 13.09.2024, (nato a [...] il Parte_1
10.12.1961 – c.f. ) ha convenuto in giudizio (nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Galatro l'08.11.1963) e (nata a [...] l'[...]), chiedendo Controparte_2
l'accertamento del pieno ed esclusivo diritto di proprietà di esso ricorrente, per intervenuta usucapione, sui terreni siti nel Comune di Maropati ed identificati nel Catasto Terreni di quel
Comune al foglio 3, particella n. 33 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 06 ca 90, reddito dominicale euro 0.11 e agrario euro 0.04) e 37 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale euro 0.03 e agrario euro 0.01), entrambe formalmente intestate per l'intero alla sig.ra (nata a [...] il [...]), la quale, deceduta il RS
29.04.2023, ha lasciato quali eredi gli odierni resistenti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di possedere in proprio da oltre vent'anni, in modo pieno, pacifico, esclusivo e continuato, senza alcuna interferenza da parte di alcuno, i terreni oggetto di causa, occupandosi della loro pulizia ed installandovi impianti per l'irrigazione e strutture di sostegno per la coltivazione. Ai fini della procedibilità della domanda, in data 30.04.2024 è stato esperito il tentativo di mediazione, ma, nonostante la regolare convocazione degli odierni resistenti, l'incontro ha avuto esito negativo per la mancata adesione delle parti persone fisiche convenute.
1.1.- I resistenti, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati tutti contumaci. La causa è stata istruita con l'ammissione l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati dal ricorrente.
2. La domanda è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
2.1. Innanzitutto, il ricorrente ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei resistenti, le visure ipocatastali e catastali della particella oggetto di domanda, da cui risulta l'intestazione formale del terreno per cui è causa, per l'intero, alla sig.ra RS
(nata a [...] il [...] e deceduta il 29.04.2023), nonché il certificato storico di famiglia da cui risulta che unici eredi della stessa sono gli odierni resistenti.
2.2.- Nel merito, sussistono entrambi gli elementi costitutivi previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso è stato accertato attraverso la prova testimoniale.
I testimoni, escussi all'udienza del 14/01/2025, hanno invero confermato la circostanza che il ricorrente ha posseduto per più di venti anni i terreni oggetto di domanda, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, precisando che egli provvede alle operazioni di bonifica, pulizia e coltivazione e ha installato gli impianti di irrigazione necessari alla coltivazione [v. deposizione teste indifferente: Testimone_1 vengono mostrate nel terreno sul quale è presente dalla fine degli anni '90 del secolo Parte_1
scorso. Si tratta di un terreno che prima coltivava mio padre e poi dopo che mio padre lo ha abbandonato per motivi di salute, in assenza di noi figli che avevamo ed abbiamo altre attività
Pt_ lavorative, sul terreno ha iniziato a coltivare lo che peraltro è anche confinante in quanto proprietario di un terreno limitrofo. Non conosco gli estremi catastali del terreno ma riconosco il terreno dalle fotografie. Conosco i signori ma non li ho mai visti sui luoghi di causa CP_1
né tantomeno è successo che in mia presenza loro abbiano mai manifestato avversione alla Pt_ Pt_ presenza dello sui terreni per cui è causa. Lo si occupa del terreno in maniera esclusiva, occupandosi della bonifica, della pulizia, della coltivazione dei sopra indicati terreni
[…] Si è vero che sui terreni per cui è causa ha installato l'impianto di irrigazione Parte_1
necessario alla coltivazione degli stessi, dato che si tratta di coltivazioni di pomodori. Per tali Pt_ opere e per la manutenzione del fondo lo si è fatto carico di tutte le spese>>; deposizione confermata dal teste (indifferente): Testimone_2 Pt_1 dall'infanzia. Ciò premesso posso affermare che è vero che il sig. ha goduto e
[...] Parte_1
gode del terreno in Maropati, vicino al fiume Metramo, da oltre venti anni senza che mai alcuno abbia sollevato obiezioni alla sua presenza sul terreno od alle opere da lui eseguite, come
l'installazione dell'impianto di irrigazione. Il terreno è coltivato ad ortaggi di stagione ed a pomodori. Il terreno è quello che si vede raffigurato nelle foto che mi vengono mostrate. Non saprei quantificare con esattezza le dimensioni. Posso solo dire che ha una forma all'incirca ad “L” […] Conosco i convenuti ma non li ho mai visti sul terreno per cui è causa […] vero che per i lavori di bonifica, pulizia e di manutenzione il sig. si è fatto carico e si fa Parte_1
carico di tutte le spese>]
Le deposizioni sopra citate paiono attendibili, perché congruenti tra di loro e non contrastanti con altri elementi essendo, anzi, confermate dalle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dagli odierni resistenti contumaci, depositate telematicamente dal difensore di parte ricorrente in data
13.01.2025.
Accertato in capo al soggetto istante il possesso del bene, incombeva sui resistenti l'onere di dedurre e dimostrare che tale potere costituisse espressione di mera detenzione o derivasse da atti di tolleranza;
in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 del Codice civile.
Con riguardo all'elemento soggettivo, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, dalle deposizioni testimoniali sopra indicate risulta che il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, integrandosi così il requisito temporale normativamente previsto, in assenza di prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – sull'interruzione o sospensione del decorso del termine per l'usucapione.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti, deve dichiararsi che (nato a [...] il Parte_1
10.12.1961 – c.f. ), è esclusivo proprietario del terreno indicato CodiceFiscale_1 nell'atto di citazione per averlo usucapito.
3. In assenza di alcuna difesa da parte dei resistenti contumaci, e, quindi, di sostanziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.c. ed è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, notificato il
13.09.2024, da (nato a [...] il [...] – c.f. ) nei Parte_1 CodiceFiscale_1 confronti dei sigg.ri (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Garibaldi n°91) e (nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Garibaldi n°91) così provvede:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno Parte_1 sito nel Comune di Maropati ed identificato nel Catasto Terreni di quel Comune al foglio
3, particella n. 33 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 06 ca 90, reddito dominicale euro 0.11 e agrario euro 0.04) e 37 (qualità incolt prod, classe U, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale euro 0.03 e agrario euro 0.01).
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Sentenza soggetta a trascrizione e provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 11.02.2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile