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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5632 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB IM GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa n. 14392/2023 R.G. promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grasselli Edda;
- ATTRICE OPPONENTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Corti Federico, Gervasoni Chiara e Gervasoni Laura;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente all'udienza dell'11/09/2025 ha concluso come da atto di citazione, con cui chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE, qualora venga richiesta in udienza, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto sussistendo gravi motivi atteso che
l'opposizione si fonda su prova scritta della inesistenza e della inesigibilità del credito azionato con il decreto opposto;
NEL MERITO
1. Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di e comunque per tutti i motivi su CP_1 esposti, revocarsi, annullarsi e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del 28.7.2023 emesso dal Tribunale di Venezia e notificato il 28.8.2023, nel procedimento n.
10612/2023 R.G.
2. ancora nel merito accertarsi l'inesistenza e inesigibilità del credito azionato, non provato e comunque non dovuto, pertanto, accertarsi che nulla deve a di Parte_1 CP_1 conseguenza, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
1
3. spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza dell'11/09/2025 ha concluso come da comparsa di costituzione, con cui chiedeva: “In via principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del 28 luglio 2023 emesso dal Tribunale di Venezia su istanza di Roma 2014 S.r.l.;
- in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 142.662,62, oltre interessi Parte_1 di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
- con il favore delle spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 10612/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 142.662,62, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nella fase monitoria, premettendo di aver assunto il concordato fallimentare CP_1 nell'ambito del fallimento di Ce.Di. SA Centro Nord S.p.A. e di essere pertanto subentrata nei crediti già in capo alla stessa, aveva lamentato il mancato pagamento di numerose fatture emesse nei confronti della società tra il 25/06/2015 e il 30/11/2015, per un totale di € Parte_1
142.662,62.
Con atto di citazione in opposizione datato 10/10/2023, precisava innanzitutto i Parte_1 rapporti intercorsi con Ce.Di. SA.
Deduceva di essere stata consorziata con la fallita e di aver stipulato con essa un contratto di somministrazione, efficace dal 01/06/2008, che prevedeva la fornitura periodica, da parte della società consortile, di prodotti alimentari e non, oltre a servizi connessi.
Contestava, in prima battuta, la debenza della somma eccependo la prescrizione del diritto della somministrante a fronte del decorso del termine breve di cinque anni da ognuna delle fatture oggetto di ingiunzione, di cui l'ultima risalente al 30/11/2015, rilevando come la diffida prodotta dalla ricorrente odierna convenuta fosse datata 16/06/2023.
Evidenziava, poi, che le fatture prodotte nel giudizio monitorio erano diverse da quelle originali nella disponibilità dell'attrice, come si evinceva dalle differenze grafiche osservabili confrontando i documenti allegati all'atto di citazione, che le stesse non erano corredate dai relativi DDT firmati e che alcune di esse erano completamente in bianco, elementi tutti che portavano a ritenerle artefatte.
2 Riferiva, infine, che la merce di cui alle medesime fatture non era mai stata consegnata, al punto da essersi ritrovata quasi del tutto priva di prodotti da destinare alla vendita nei propri negozi oltre che determinata a recedere dal contratto nel novembre del 2015 e ad agire in giudizio contro la stessa fornitrice nella causa n. 10537/2015 R.G. incardinata davanti al Tribunale delle Imprese di Venezia al fine di accertare il danno economico subito;
pertanto, ogni asserita somma ancora dovuta sarebbe stata compensata con il controcredito vantato, a sua volta, dalla somministrata. La situazione di grave inadempimento, proseguiva, era ben segnalata dal fatto che il 15/07/2015, quindi durante il periodo di emissione delle fatture contestate, Ce.Di. SA aveva depositato domanda di concordato prefallimentare: a partire da quella data, infatti, aveva registrato una consistente Parte_1 diminuzione, se non una totale cessazione, delle merci ricevute. Inoltre, affermava che la somministrante non aveva rispettato le clausole contrattuali relative alla determinazione del prezzo, all'applicazione di sconti e al riconoscimento di premi, contestando quindi ancora una volta l'ammontare azionato in via monitoria.
Concludeva prevenendo l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività da parte della convenuta: osservato, infatti, come l'art. 648 c.p.c. richiederebbe che la domanda accolta con decreto ingiuntivo fosse fondata su un documento avente efficacia di prova scritta anche in un processo ordinario di cognizione, l'attrice eccepiva che le fatture azionate non integrerebbero detto mezzo probatorio, e al contempo affermava che, viceversa, la propria opposizione si fondava su prova scritta dell'inesistenza e dell'inesigibilità del credito per cui è causa, del quale, dunque, non sarebbe pacifico né l'an né il quantum. Riguardo al merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto come conseguenza dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto in capo a o comunque dell'inesistenza e inesigibilità del credito azionato. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/12/2023, in replica agli assunti di controparte, prendeva posizione innanzitutto sull'eccezione di prescrizione, CP_1 rappresentando come il decorso del termine estintivo del credito fosse stato interrotto da una diffida, che produceva, inviata il 04/09/2018 dalla curatela fallimentare di Ce.Di. SA.
Rilevava, poi, che la contestazione dell'opponente relativa ai documenti attestanti il credito si limitava alla non corrispondenza tra le fatture allegate al ricorso monitorio e quelle originali, mentre non si estendeva agli estratti autentici notarili già prodotti in quel giudizio.
Precisava altresì che, qualora Ce.Di. SA fosse stata sprovvista di beni previsti in consegna, il prezzo degli stessi non veniva computato nelle fatture, le quali pertanto indicavano solo il corrispettivo di prestazioni effettivamente eseguite e legittimamente addebitate.
Inoltre, evidenziava la mancanza di prova di notifica della lettera di recesso.
Procedeva segnalando che non apparivano contestate le consegne di merce anteriori al 15/07/2025 e
3 che , se da una parte affermava che dopo tale data la somministrante si era resa Parte_1 inadempiente, dall'altra produceva fatture riferite a detto periodo successivo, dichiarando di averle saldate, seppur senza dimostrare l'effettivo pagamento. Ancora, se da una parte invocava la mancata consegna dei prodotti, dall'altra non esitava a contestare l'omessa concessione di sconti e premi.
Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, nonché il rigetto dell'opposizione stessa e la condanna di al pagamento di quanto ingiunto. Parte_1
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 19/01/2024, parte attrice opponente rilevava, in primo luogo, che controparte non aveva provveduto a depositare le fatture originali e che gli estratti autentici notarili rappresentano elementi liberamente valutabili dal giudice, i quali tuttavia nel caso di specie erano privi di ogni valore non essendo suffragati da risultanze ulteriori rispetto alle fatture allegate che, oltre ad aver generato dubbi sulla loro genuinità, costituiscono documenti di produzione unilaterale, sufficienti nel giudizio sommario ma non in quello di cognizione.
In secondo luogo, precisava che l'oggetto della propria contestazione comprendeva tutte le fatture azionate, dunque anche quelle anteriori al 15/07/2015, e che la richiesta di riconoscimento dei premi contrattualmente previsti era pertinente dal momento che dette gratificazioni economiche erano applicate con riferimento a un intero anno e, perciò, erano dovute quantomeno per il periodo precedente all'emersione degli inadempimenti di Ce.Di. SA e all'emissione delle fatture contestate.
Concludeva opponendosi alla richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, essendo la propria posizione fondata su prova scritta.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 07/02/2024, parte attrice opponente produceva fatture atte a dimostrare l'approvvigionamento presso terzi nel periodo interessato dall'inadempimento di Ce.Di. SA.
Formulava in chiusura le proprie istanze istruttorie, consistenti nella richiesta di prova per testi sui capitoli indicati.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/02/2024, parte convenuta opposta produceva parte delle fatture con bolla di accompagnamento sottoscritte dal destinatario, aventi la stessa impaginatura di quelle originali.
Ribadiva, inoltre, il valore probatorio delle fatture e degli estratti autentici notarili già presenti in atti, considerato che mancava una contestazione specifica e circostanziata dei documenti.
Concludeva evidenziando come l'eventuale controcredito, vantato da in ragione degli Parte_1 asseriti sconti e premi non concessi, dovesse necessariamente subire il concorso fallimentare oltre a superare l'onere della prova richiesto dall'eccezione di compensazione.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/02/2024, in replica alle difese avversarie,
4 parte attrice opponente affermava che le proprie contestazioni erano state svolte in maniera specifica e circostanziata e supportate da prove documentali.
Prendeva atto del deposito, effettuato da controparte, degli originali di alcune fatture tra quelle azionate, per un ammontare complessivo di € 53.059,40, rilevando al contempo la mancanza di prova dell'importo residuo oggetto dell'ingiunzione, non essendo state prodotte le relative fatture né dimostrate altrimenti le consegne, nonché in ogni caso l'inadeguatezza di quelle forniture a soddisfare il fabbisogno di merce di . Parte_1
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 19/02/2024, replicando agli scritti avversari, parte convenuta opposta evidenziava l'irrilevanza delle fatture emesse da altre società di distribuzione in quanto l'approvvigionamento presso terzi non escludeva, per ciò solo, la prosecuzione del rapporto commerciale con Ce.Di. SA, il quale invece sembrava coesistere con altri contratti di somministrazione secondo le risultanze delle fatture emesse dalle varie fornitrici.
In relazione ai capitoli di prova formulati da controparte, ne contestava l'ammissibilità.
All'udienza del 29/02/2024, l'avvocato di parte attrice opponente insisteva per l'esclusione della provvisoria esecuzione e per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
Con riferimento al doc. 9 di controparte, eccepiva che le firme apposte alle fatture ivi contenute non includevano la sottoscrizione del destinatario né del conducente, ma solo quella del vettore.
L'avvocato di parte convenuta opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e, in via subordinata, per la concessione di essa limitatamente alla somma di €
53.059,40 riconosciuta da controparte come dovuta.
Eccepiva, a sua volta, la tardività della contestazione sollevata in udienza da , dal Parte_1 momento che il doc. 9 era stato prodotto già con la seconda memoria e che, in ogni caso, rappresentava una prova della consegna della merce.
Infine, chiedeva il rigetto delle prove richieste da controparte.
L'avvocato di parte attrice opponente interveniva nuovamente per opporsi anche alla concessione parziale della provvisoria esecuzione, considerato il carattere documentale della mancanza della sottoscrizione delle fatture da parte del destinatario, e affermava la tempestività della propria eccezione.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 18/07/2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, non essendo la documentazione agli atti del tutto inequivoca, e fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies
c.p.c.
In data 11/03/2025 parte convenuta opposta depositava, quale documento di formazione successiva,
5 un provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo che, in un caso, a suo avviso, sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento, aveva concesso la provvisoria esecuzione.
All'udienza dell'11/09/2025, l'avvocato di parte attrice opponente concludeva come da atto di citazione e, su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, riferiva che le fatture oggetto di causa erano state registrate dalla società opponente.
L'avvocato di parte convenuta opposta concludeva parimenti come da comparsa di costituzione e memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, si ritiene l'opposizione fondata nel merito.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in via preliminare non è fondata.
Parte opposta ha depositato la diffida via PEC del 4.9.2018, che possiede, all'evidenza, carattere dirimente sul punto, visto che con essa il Curatore del Fallimento diffidava la controparte al pagamento degli importi dal suo punto di vista ancora insoluti.
L'altra diffida, del 2023, invocata dall'opponente, è stata inoltrata entro i 5 anni da quella precedente.
Nel merito, la pretesa creditoria non risulta fondata.
La prova delle consegne, dal punto di vista dell'opposta, sarebbe affidata al doc. 9.
Si tratta di fatture accompagnatorie firmate soltanto dal vettore, in modo, financo, illeggibile.
Parte opponente ha sempre contestato, tout court, sin dall'origine del processo, l'avvenuta consegna dei prodotti, alla base della pretesa azionata monitoriamente.
L'eventuale registrazione delle fatture ad opera di parte opponente, in un contesto contenzioso come il presente, non integra una prova legale né tanto meno una prova libera che possa de plano sostituire gli oneri probatori del creditore (Cass. civ. n. 26216/2011: “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità”).
Tutto quanto riferito supra è assorbente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
6 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14392/2023:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto indicato in oggetto;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore, ed in € 406,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, lì 26.11.2025.
Il Giudice
AB IM GA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB IM GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa n. 14392/2023 R.G. promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grasselli Edda;
- ATTRICE OPPONENTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Corti Federico, Gervasoni Chiara e Gervasoni Laura;
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente all'udienza dell'11/09/2025 ha concluso come da atto di citazione, con cui chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE, qualora venga richiesta in udienza, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto sussistendo gravi motivi atteso che
l'opposizione si fonda su prova scritta della inesistenza e della inesigibilità del credito azionato con il decreto opposto;
NEL MERITO
1. Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di e comunque per tutti i motivi su CP_1 esposti, revocarsi, annullarsi e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del 28.7.2023 emesso dal Tribunale di Venezia e notificato il 28.8.2023, nel procedimento n.
10612/2023 R.G.
2. ancora nel merito accertarsi l'inesistenza e inesigibilità del credito azionato, non provato e comunque non dovuto, pertanto, accertarsi che nulla deve a di Parte_1 CP_1 conseguenza, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
1
3. spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza dell'11/09/2025 ha concluso come da comparsa di costituzione, con cui chiedeva: “In via principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 del 28 luglio 2023 emesso dal Tribunale di Venezia su istanza di Roma 2014 S.r.l.;
- in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 142.662,62, oltre interessi Parte_1 di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sino al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in decreto ingiuntivo;
- con il favore delle spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 10612/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 142.662,62, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nella fase monitoria, premettendo di aver assunto il concordato fallimentare CP_1 nell'ambito del fallimento di Ce.Di. SA Centro Nord S.p.A. e di essere pertanto subentrata nei crediti già in capo alla stessa, aveva lamentato il mancato pagamento di numerose fatture emesse nei confronti della società tra il 25/06/2015 e il 30/11/2015, per un totale di € Parte_1
142.662,62.
Con atto di citazione in opposizione datato 10/10/2023, precisava innanzitutto i Parte_1 rapporti intercorsi con Ce.Di. SA.
Deduceva di essere stata consorziata con la fallita e di aver stipulato con essa un contratto di somministrazione, efficace dal 01/06/2008, che prevedeva la fornitura periodica, da parte della società consortile, di prodotti alimentari e non, oltre a servizi connessi.
Contestava, in prima battuta, la debenza della somma eccependo la prescrizione del diritto della somministrante a fronte del decorso del termine breve di cinque anni da ognuna delle fatture oggetto di ingiunzione, di cui l'ultima risalente al 30/11/2015, rilevando come la diffida prodotta dalla ricorrente odierna convenuta fosse datata 16/06/2023.
Evidenziava, poi, che le fatture prodotte nel giudizio monitorio erano diverse da quelle originali nella disponibilità dell'attrice, come si evinceva dalle differenze grafiche osservabili confrontando i documenti allegati all'atto di citazione, che le stesse non erano corredate dai relativi DDT firmati e che alcune di esse erano completamente in bianco, elementi tutti che portavano a ritenerle artefatte.
2 Riferiva, infine, che la merce di cui alle medesime fatture non era mai stata consegnata, al punto da essersi ritrovata quasi del tutto priva di prodotti da destinare alla vendita nei propri negozi oltre che determinata a recedere dal contratto nel novembre del 2015 e ad agire in giudizio contro la stessa fornitrice nella causa n. 10537/2015 R.G. incardinata davanti al Tribunale delle Imprese di Venezia al fine di accertare il danno economico subito;
pertanto, ogni asserita somma ancora dovuta sarebbe stata compensata con il controcredito vantato, a sua volta, dalla somministrata. La situazione di grave inadempimento, proseguiva, era ben segnalata dal fatto che il 15/07/2015, quindi durante il periodo di emissione delle fatture contestate, Ce.Di. SA aveva depositato domanda di concordato prefallimentare: a partire da quella data, infatti, aveva registrato una consistente Parte_1 diminuzione, se non una totale cessazione, delle merci ricevute. Inoltre, affermava che la somministrante non aveva rispettato le clausole contrattuali relative alla determinazione del prezzo, all'applicazione di sconti e al riconoscimento di premi, contestando quindi ancora una volta l'ammontare azionato in via monitoria.
Concludeva prevenendo l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività da parte della convenuta: osservato, infatti, come l'art. 648 c.p.c. richiederebbe che la domanda accolta con decreto ingiuntivo fosse fondata su un documento avente efficacia di prova scritta anche in un processo ordinario di cognizione, l'attrice eccepiva che le fatture azionate non integrerebbero detto mezzo probatorio, e al contempo affermava che, viceversa, la propria opposizione si fondava su prova scritta dell'inesistenza e dell'inesigibilità del credito per cui è causa, del quale, dunque, non sarebbe pacifico né l'an né il quantum. Riguardo al merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto come conseguenza dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto in capo a o comunque dell'inesistenza e inesigibilità del credito azionato. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/12/2023, in replica agli assunti di controparte, prendeva posizione innanzitutto sull'eccezione di prescrizione, CP_1 rappresentando come il decorso del termine estintivo del credito fosse stato interrotto da una diffida, che produceva, inviata il 04/09/2018 dalla curatela fallimentare di Ce.Di. SA.
Rilevava, poi, che la contestazione dell'opponente relativa ai documenti attestanti il credito si limitava alla non corrispondenza tra le fatture allegate al ricorso monitorio e quelle originali, mentre non si estendeva agli estratti autentici notarili già prodotti in quel giudizio.
Precisava altresì che, qualora Ce.Di. SA fosse stata sprovvista di beni previsti in consegna, il prezzo degli stessi non veniva computato nelle fatture, le quali pertanto indicavano solo il corrispettivo di prestazioni effettivamente eseguite e legittimamente addebitate.
Inoltre, evidenziava la mancanza di prova di notifica della lettera di recesso.
Procedeva segnalando che non apparivano contestate le consegne di merce anteriori al 15/07/2025 e
3 che , se da una parte affermava che dopo tale data la somministrante si era resa Parte_1 inadempiente, dall'altra produceva fatture riferite a detto periodo successivo, dichiarando di averle saldate, seppur senza dimostrare l'effettivo pagamento. Ancora, se da una parte invocava la mancata consegna dei prodotti, dall'altra non esitava a contestare l'omessa concessione di sconti e premi.
Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, nonché il rigetto dell'opposizione stessa e la condanna di al pagamento di quanto ingiunto. Parte_1
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 19/01/2024, parte attrice opponente rilevava, in primo luogo, che controparte non aveva provveduto a depositare le fatture originali e che gli estratti autentici notarili rappresentano elementi liberamente valutabili dal giudice, i quali tuttavia nel caso di specie erano privi di ogni valore non essendo suffragati da risultanze ulteriori rispetto alle fatture allegate che, oltre ad aver generato dubbi sulla loro genuinità, costituiscono documenti di produzione unilaterale, sufficienti nel giudizio sommario ma non in quello di cognizione.
In secondo luogo, precisava che l'oggetto della propria contestazione comprendeva tutte le fatture azionate, dunque anche quelle anteriori al 15/07/2015, e che la richiesta di riconoscimento dei premi contrattualmente previsti era pertinente dal momento che dette gratificazioni economiche erano applicate con riferimento a un intero anno e, perciò, erano dovute quantomeno per il periodo precedente all'emersione degli inadempimenti di Ce.Di. SA e all'emissione delle fatture contestate.
Concludeva opponendosi alla richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, essendo la propria posizione fondata su prova scritta.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 07/02/2024, parte attrice opponente produceva fatture atte a dimostrare l'approvvigionamento presso terzi nel periodo interessato dall'inadempimento di Ce.Di. SA.
Formulava in chiusura le proprie istanze istruttorie, consistenti nella richiesta di prova per testi sui capitoli indicati.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/02/2024, parte convenuta opposta produceva parte delle fatture con bolla di accompagnamento sottoscritte dal destinatario, aventi la stessa impaginatura di quelle originali.
Ribadiva, inoltre, il valore probatorio delle fatture e degli estratti autentici notarili già presenti in atti, considerato che mancava una contestazione specifica e circostanziata dei documenti.
Concludeva evidenziando come l'eventuale controcredito, vantato da in ragione degli Parte_1 asseriti sconti e premi non concessi, dovesse necessariamente subire il concorso fallimentare oltre a superare l'onere della prova richiesto dall'eccezione di compensazione.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/02/2024, in replica alle difese avversarie,
4 parte attrice opponente affermava che le proprie contestazioni erano state svolte in maniera specifica e circostanziata e supportate da prove documentali.
Prendeva atto del deposito, effettuato da controparte, degli originali di alcune fatture tra quelle azionate, per un ammontare complessivo di € 53.059,40, rilevando al contempo la mancanza di prova dell'importo residuo oggetto dell'ingiunzione, non essendo state prodotte le relative fatture né dimostrate altrimenti le consegne, nonché in ogni caso l'inadeguatezza di quelle forniture a soddisfare il fabbisogno di merce di . Parte_1
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 19/02/2024, replicando agli scritti avversari, parte convenuta opposta evidenziava l'irrilevanza delle fatture emesse da altre società di distribuzione in quanto l'approvvigionamento presso terzi non escludeva, per ciò solo, la prosecuzione del rapporto commerciale con Ce.Di. SA, il quale invece sembrava coesistere con altri contratti di somministrazione secondo le risultanze delle fatture emesse dalle varie fornitrici.
In relazione ai capitoli di prova formulati da controparte, ne contestava l'ammissibilità.
All'udienza del 29/02/2024, l'avvocato di parte attrice opponente insisteva per l'esclusione della provvisoria esecuzione e per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
Con riferimento al doc. 9 di controparte, eccepiva che le firme apposte alle fatture ivi contenute non includevano la sottoscrizione del destinatario né del conducente, ma solo quella del vettore.
L'avvocato di parte convenuta opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e, in via subordinata, per la concessione di essa limitatamente alla somma di €
53.059,40 riconosciuta da controparte come dovuta.
Eccepiva, a sua volta, la tardività della contestazione sollevata in udienza da , dal Parte_1 momento che il doc. 9 era stato prodotto già con la seconda memoria e che, in ogni caso, rappresentava una prova della consegna della merce.
Infine, chiedeva il rigetto delle prove richieste da controparte.
L'avvocato di parte attrice opponente interveniva nuovamente per opporsi anche alla concessione parziale della provvisoria esecuzione, considerato il carattere documentale della mancanza della sottoscrizione delle fatture da parte del destinatario, e affermava la tempestività della propria eccezione.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 18/07/2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, non essendo la documentazione agli atti del tutto inequivoca, e fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies
c.p.c.
In data 11/03/2025 parte convenuta opposta depositava, quale documento di formazione successiva,
5 un provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo che, in un caso, a suo avviso, sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento, aveva concesso la provvisoria esecuzione.
All'udienza dell'11/09/2025, l'avvocato di parte attrice opponente concludeva come da atto di citazione e, su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, riferiva che le fatture oggetto di causa erano state registrate dalla società opponente.
L'avvocato di parte convenuta opposta concludeva parimenti come da comparsa di costituzione e memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, si ritiene l'opposizione fondata nel merito.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in via preliminare non è fondata.
Parte opposta ha depositato la diffida via PEC del 4.9.2018, che possiede, all'evidenza, carattere dirimente sul punto, visto che con essa il Curatore del Fallimento diffidava la controparte al pagamento degli importi dal suo punto di vista ancora insoluti.
L'altra diffida, del 2023, invocata dall'opponente, è stata inoltrata entro i 5 anni da quella precedente.
Nel merito, la pretesa creditoria non risulta fondata.
La prova delle consegne, dal punto di vista dell'opposta, sarebbe affidata al doc. 9.
Si tratta di fatture accompagnatorie firmate soltanto dal vettore, in modo, financo, illeggibile.
Parte opponente ha sempre contestato, tout court, sin dall'origine del processo, l'avvenuta consegna dei prodotti, alla base della pretesa azionata monitoriamente.
L'eventuale registrazione delle fatture ad opera di parte opponente, in un contesto contenzioso come il presente, non integra una prova legale né tanto meno una prova libera che possa de plano sostituire gli oneri probatori del creditore (Cass. civ. n. 26216/2011: “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità”).
Tutto quanto riferito supra è assorbente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
6 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14392/2023:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto indicato in oggetto;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore, ed in € 406,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, lì 26.11.2025.
Il Giudice
AB IM GA
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