TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 12426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. 12426/2025 RG promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Maria Barbara Bandini Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Romina Luongo, Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni: in data 06.11.2025 le parti hanno depositato telematicamente conclusioni concordi:
“1. Affidamento condiviso del figlio minore Il figlio minore Persona_1 [...] cf ) nato a [...] il [...] viene affidato Per_1 C.F._1
pagina 1 di 8 a entrambi i genitori e sarà collocato presso la madre e dove trasferirà la propria residenza in PO (SI) Via Galileo Galilei n. 20 o presso altro immobile in cui quest'ultima andrà ad abitare. Per effetto dell'affidamento condiviso, i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno di essi, mentre le decisioni più importanti nell'interesse del minore, ossia quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1 con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. In caso di trasferimento della residenza la
Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Il CP_1 Parte_1 dichiara di essere a conoscenza che il figlio ha frequentato l'asilo Nido “Lo Parte_1 Per_1
Scarabocchio” di PO, di aver frequentato il primo anno della scuola dell'infanzia presso la Scuola Materna Umberto I di PO e sta attualmente frequentando il secondo anno;
che, vista la continuità del percorso scolastico e il fatto che il bambino ha costruito relazioni e amicizie fin dall'asilo nido, mantenute sino all'attuale scuola dell'infanzia, per il suo benessere e la sua crescita è opportuno non interrompere tale percorso e pertanto sin da ora presta il proprio consenso affinché il minore sia iscritto al terzo e ultimo anno della suddetta scuola materna;
tenuto conto che il minore ha una rete di sostegno familiare stabile da parte della madre e della nonna materna, che si è sempre resa disponibile ad accudire e supportare il nipote sin dalla nascita.
2. Sull'assegnazione Per_1 della casa familiare La casa familiare sita in Castelfiorentino (FI) in Via dei Praticelli n.
45/Q con tutto quanto l'arreda e correda è assegnata a che ne è Parte_1 proprietario esclusivo ad eccezione degli arredamenti e accessori che risultano di proprietà esclusiva della e che sono stati individuati dalle parti e regolati con atto di CP_1 transazione separato. I ricorrenti si impegnano comunque reciprocamente a comunicarsi ogni variazione della abituale dimora e/o residenza.
3. Sulle modalità di frequentazione padre-madre/figlio Stante il carattere congiunto dell'affidamento del figlio, i genitori concorderanno tra loro le modalità e i termini di permanenza con lo stesso senza limitazioni di sorta e con esclusivo riguardo alle esigenze di quest'ultimo. Tuttavia, a titolo di regola pagina 2 di 8 generale ed in ogni caso di mancato accordo tra i genitori, il padre starà con il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e di svago del minore, secondo le modalità di seguito indicate: Il Sig. compatibilmente con i propri Parte_1 impegni di lavoro, starà con il figlio: - fine settimana alternati dall'uscita da scuola (ore
16:00) del giorno di venerdì fino alla domenica sera alle 18:00. A tal proposito le parti precisano che l'eventuale gestione dell'accompagnamento del figlio per impegni sportivi o ludici sarà a cura del genitore con cui il minore sarà in quel fine settimana - due giorni infrasettimanali – martedì e mercoledì – nella settimana in cui il week-end sarà trascorso da con la madre con le seguenti modalità: il martedì il padre si Per_1 Parte_1 curerà di prendere il figlio all'uscita da scuola nel pomeriggio (ore 16:00) per poi accompagnarlo la mattina successiva (mercoledì) a scuola. Il mercoledì il padre Parte_1 si curerà di prendere il figlio all'uscita da scuola (ore 16:00) per trascorrere il
[...] pomeriggio con lui per poi accompagnarlo a casa della madre dopocena per le ore 21:30. - un giorno infrasettimanali – martedì – nella settimana in cui il week-end sarà trascorso da con il padre con le seguenti modalità: il padre si curerà di Per_1 Parte_1 prendere il figlio nel pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16:00) per trascorrere il pomeriggio con lui, cenare con lui e accompagnarlo a scuola a PO la mattina successiva. - La madre autorizza sin d'ora i nonni paterni a prendere Controparte_1
a scuola nei giorni e negli orari prestabiliti. Il padre autorizza sin Per_1 Parte_1
d'ora i nonni materni a prendere a scuola nei giorni e negli orari prestabiliti. 3.1. Per_1
Vacanze estive Premesso che per vacanze estive i ricorrenti individuano il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, gli stessi stabiliscono che a decorrere dall'estate 2026, il figlio starà con il padre o la madre per n. 3 settimane consecutive Per_1
o non consecutive ciascuno (1 nel mese di luglio e 2 nel mese di agosto) - il signor si impegna sin d'ora a prendere il figlio presso la sua abitazione a Parte_1 Per_1
PO ed ivi riportarlo a fine vacanza - secondo il piano feriale che i ricorrenti si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, termine entro il quale dovrà essere specificato anche il luogo di destinazione. A tal proposito le parti precisano che la scelta del periodo di vacanza sarà effettuata secondo il principio dell'alternanza in modo tale che il genitore che sceglie il periodo comunicandolo all'altro entro il 31.5, l'anno successivo dovrà attendere la comunicazione dell'altro genitore adeguandosi alla scelta.
pagina 3 di 8 Nel prossimo anno 2026 la scelta del periodo sarà effettuata dalla madre. In detti periodi sarà sospesa la frequentazione come precisata sub 3. 3.2. Festività natalizie Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore secondo il principio Per_1 dell'alternanza ed in base ad accordi che verranno presi di anno in anno sempre nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Si precisa che per l'anno 2025 la Vigilia di Natale sarà trascorsa presso il padre dalle ore 9.00 di mattina alle ore 24.00 di sera e il S. Natale sarà trascorso da con la madre con pernottamento (e il successivo giorno di S. Per_1
Stefano conformemente a quanto già stabilito). Per la festività di Capodanno ci si attiene all'alternanza già stabilita dal 31 dicembre la mattina alle ore 9.00 al primo gennaio alle ore
18.00 di sera. A decorrere dal 2026 le parti stabiliscono che il periodo che va dal 28.12 al
6.1. dell'anno successivo sia diviso in due frazioni temporali: la prima dal 28.12 alle ore
10,00 al 2.1. alle ore 12,00 e la seconda dal 2.1 alle ore 12,01 al 6.1. e concordano che il figlio trascorra tali frazioni con un genitore o l'altro in maniera alternata di anno in anno con sospensione di quanto previsto sub 3. Nell'anno 2026 la prima frazione (28.12 al 2.1) sarà trascorsa da con il padre.
3.3. Festività pasquali Il figlio minore Per_1 Per_1 trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il padre o la madre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno sempre nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del figlio e nel rispetto del criterio dell'alternanza. Si precisa che per l'anno 2026 la S. Pasqua sarà trascorsa da con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre.
3.4. Altre festività Leone trascorrerà il giorno del compleanno del babbo insieme al babbo, il giorno del compleanno della mamma insieme alla mamma, nonché il 31 ottobre e il 1° novembre con la mamma. Per quanto riguarda le altre festività, si applicherà il principio dell'alternanza.
3.5. sul compleanno del figlio minore Il Per_1 giorno del compleanno (16.9) sarà trascorso dal minore con il padre a pranzo dalle ore 13 alle ore 17:30 e con la madre a cena dalle ore 17:30 in poi. Per quanto riguarda il compleanno del figlio qualora si svolga in giorno festivo con la presenza degli Per_1 amici, saranno presenti entrambi i genitori.
4. Contributo al mantenimento Parte_1 si impegna nel rispetto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di
[...] mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Firenze e del CNF: a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), decorrente dal novembre 2025. Il
pagina 4 di 8 sopra detto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Il Sig. CP_1 rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Parte_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
4.1. Spese straordinarie Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella paritetica misura del 50% ciascuno. Tali spese vengono dai coniugi previamente individuate nelle seguenti: spese che NON richiedono il preventivo accordo delle parti: - Spese mediche urgenti e indifferibili (da documentare) per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; -
Spese mediche (da documentare) riguardanti: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il SSN in difetto di accordo sullo specialista privato;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
4) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
5) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche (da documentare) riguardanti: 1) libri di testo;
2) materiale di corredo scolastico di inizio anno rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3) iscrizioni e tasse scolastiche anche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: - spese mediche (da documentare): cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) riguardanti: iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
- spese per attività sportive (da documentare) quali: 1) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); stages sportivi;
- spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero pagina 5 di 8 e soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
8 - spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
acquisto di cellulari, pc o tablet;
centri estivi * * * In relazione alle spese straordinarie da concordare, si precisa che il genitore a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, pec, ecc... dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro dieci (10) giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati al figlio con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore. Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, le parti concordano di applicare quanto disciplinato dal protocollo del CNF del 2017 al quale si rimanda.
4.2. Assegno Unico
L'assegno unico spettante alla famiglia per il figlio sarà percepito al 50% da ciascun genitore. A tal fine le parti si impegnano ed obbligano sin d'ora a sottoscrivere e/o fornire ogni documento si renderà necessario al fine del versamento dell'indennità al 50%.
5. Sui rapporti economico patrimoniali tra le parti Le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni questione di natura economico– patrimoniale tra loro pendente mediante atto di transazione allegato al presente atto e di non aver reciprocamente nulla da avere e/o esigere e/o pretendere.
6. Sui rapporti dei genitori con i terzi Gli eventuali rapporti dei genitori con i terzi dovranno essere improntati al rispetto reciproco ed esercitati in forma tale da non ledere gli interessi morali e materiali del figlio.
7. i ricorrenti concedono sin d'ora vicendevolmente assenso affinché il figlio minore possa seguire il genitore in vacanza all'estero previa comunicazione all'altro che si renderà disponibile alla compilazione dei documenti necessari.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la pagina 6 di 8 figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.“
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio con Controparte_1
2. Con istanza urgente depositata il 06.11.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la revoca dell'udienza fissata per il 28.01.2026 in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more e formalizzato nell'atto di “condizioni concordate” sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 06.11.2025.
3. La resistente, ritualmente notiziata, si è costituita con comparsa di costituzione ritualmente depositata dando atto dell'accordo raggiunto e confermando le condizioni concordate indicate in epigrafe.
4. Il Giudice delegato ha revocato l'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il giorno 28.01.2026 e rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle stesse sulle questioni controverse.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e dispone in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato da entrambe le parti il 06.11.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.11.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. 12426/2025 RG promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Maria Barbara Bandini Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Romina Luongo, Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni: in data 06.11.2025 le parti hanno depositato telematicamente conclusioni concordi:
“1. Affidamento condiviso del figlio minore Il figlio minore Persona_1 [...] cf ) nato a [...] il [...] viene affidato Per_1 C.F._1
pagina 1 di 8 a entrambi i genitori e sarà collocato presso la madre e dove trasferirà la propria residenza in PO (SI) Via Galileo Galilei n. 20 o presso altro immobile in cui quest'ultima andrà ad abitare. Per effetto dell'affidamento condiviso, i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno di essi, mentre le decisioni più importanti nell'interesse del minore, ossia quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1 con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. In caso di trasferimento della residenza la
Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Il CP_1 Parte_1 dichiara di essere a conoscenza che il figlio ha frequentato l'asilo Nido “Lo Parte_1 Per_1
Scarabocchio” di PO, di aver frequentato il primo anno della scuola dell'infanzia presso la Scuola Materna Umberto I di PO e sta attualmente frequentando il secondo anno;
che, vista la continuità del percorso scolastico e il fatto che il bambino ha costruito relazioni e amicizie fin dall'asilo nido, mantenute sino all'attuale scuola dell'infanzia, per il suo benessere e la sua crescita è opportuno non interrompere tale percorso e pertanto sin da ora presta il proprio consenso affinché il minore sia iscritto al terzo e ultimo anno della suddetta scuola materna;
tenuto conto che il minore ha una rete di sostegno familiare stabile da parte della madre e della nonna materna, che si è sempre resa disponibile ad accudire e supportare il nipote sin dalla nascita.
2. Sull'assegnazione Per_1 della casa familiare La casa familiare sita in Castelfiorentino (FI) in Via dei Praticelli n.
45/Q con tutto quanto l'arreda e correda è assegnata a che ne è Parte_1 proprietario esclusivo ad eccezione degli arredamenti e accessori che risultano di proprietà esclusiva della e che sono stati individuati dalle parti e regolati con atto di CP_1 transazione separato. I ricorrenti si impegnano comunque reciprocamente a comunicarsi ogni variazione della abituale dimora e/o residenza.
3. Sulle modalità di frequentazione padre-madre/figlio Stante il carattere congiunto dell'affidamento del figlio, i genitori concorderanno tra loro le modalità e i termini di permanenza con lo stesso senza limitazioni di sorta e con esclusivo riguardo alle esigenze di quest'ultimo. Tuttavia, a titolo di regola pagina 2 di 8 generale ed in ogni caso di mancato accordo tra i genitori, il padre starà con il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e di svago del minore, secondo le modalità di seguito indicate: Il Sig. compatibilmente con i propri Parte_1 impegni di lavoro, starà con il figlio: - fine settimana alternati dall'uscita da scuola (ore
16:00) del giorno di venerdì fino alla domenica sera alle 18:00. A tal proposito le parti precisano che l'eventuale gestione dell'accompagnamento del figlio per impegni sportivi o ludici sarà a cura del genitore con cui il minore sarà in quel fine settimana - due giorni infrasettimanali – martedì e mercoledì – nella settimana in cui il week-end sarà trascorso da con la madre con le seguenti modalità: il martedì il padre si Per_1 Parte_1 curerà di prendere il figlio all'uscita da scuola nel pomeriggio (ore 16:00) per poi accompagnarlo la mattina successiva (mercoledì) a scuola. Il mercoledì il padre Parte_1 si curerà di prendere il figlio all'uscita da scuola (ore 16:00) per trascorrere il
[...] pomeriggio con lui per poi accompagnarlo a casa della madre dopocena per le ore 21:30. - un giorno infrasettimanali – martedì – nella settimana in cui il week-end sarà trascorso da con il padre con le seguenti modalità: il padre si curerà di Per_1 Parte_1 prendere il figlio nel pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16:00) per trascorrere il pomeriggio con lui, cenare con lui e accompagnarlo a scuola a PO la mattina successiva. - La madre autorizza sin d'ora i nonni paterni a prendere Controparte_1
a scuola nei giorni e negli orari prestabiliti. Il padre autorizza sin Per_1 Parte_1
d'ora i nonni materni a prendere a scuola nei giorni e negli orari prestabiliti. 3.1. Per_1
Vacanze estive Premesso che per vacanze estive i ricorrenti individuano il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, gli stessi stabiliscono che a decorrere dall'estate 2026, il figlio starà con il padre o la madre per n. 3 settimane consecutive Per_1
o non consecutive ciascuno (1 nel mese di luglio e 2 nel mese di agosto) - il signor si impegna sin d'ora a prendere il figlio presso la sua abitazione a Parte_1 Per_1
PO ed ivi riportarlo a fine vacanza - secondo il piano feriale che i ricorrenti si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno, termine entro il quale dovrà essere specificato anche il luogo di destinazione. A tal proposito le parti precisano che la scelta del periodo di vacanza sarà effettuata secondo il principio dell'alternanza in modo tale che il genitore che sceglie il periodo comunicandolo all'altro entro il 31.5, l'anno successivo dovrà attendere la comunicazione dell'altro genitore adeguandosi alla scelta.
pagina 3 di 8 Nel prossimo anno 2026 la scelta del periodo sarà effettuata dalla madre. In detti periodi sarà sospesa la frequentazione come precisata sub 3. 3.2. Festività natalizie Il figlio minore trascorrerà le festività natalizie con ciascun genitore secondo il principio Per_1 dell'alternanza ed in base ad accordi che verranno presi di anno in anno sempre nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Si precisa che per l'anno 2025 la Vigilia di Natale sarà trascorsa presso il padre dalle ore 9.00 di mattina alle ore 24.00 di sera e il S. Natale sarà trascorso da con la madre con pernottamento (e il successivo giorno di S. Per_1
Stefano conformemente a quanto già stabilito). Per la festività di Capodanno ci si attiene all'alternanza già stabilita dal 31 dicembre la mattina alle ore 9.00 al primo gennaio alle ore
18.00 di sera. A decorrere dal 2026 le parti stabiliscono che il periodo che va dal 28.12 al
6.1. dell'anno successivo sia diviso in due frazioni temporali: la prima dal 28.12 alle ore
10,00 al 2.1. alle ore 12,00 e la seconda dal 2.1 alle ore 12,01 al 6.1. e concordano che il figlio trascorra tali frazioni con un genitore o l'altro in maniera alternata di anno in anno con sospensione di quanto previsto sub 3. Nell'anno 2026 la prima frazione (28.12 al 2.1) sarà trascorsa da con il padre.
3.3. Festività pasquali Il figlio minore Per_1 Per_1 trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il padre o la madre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno sempre nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del figlio e nel rispetto del criterio dell'alternanza. Si precisa che per l'anno 2026 la S. Pasqua sarà trascorsa da con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre.
3.4. Altre festività Leone trascorrerà il giorno del compleanno del babbo insieme al babbo, il giorno del compleanno della mamma insieme alla mamma, nonché il 31 ottobre e il 1° novembre con la mamma. Per quanto riguarda le altre festività, si applicherà il principio dell'alternanza.
3.5. sul compleanno del figlio minore Il Per_1 giorno del compleanno (16.9) sarà trascorso dal minore con il padre a pranzo dalle ore 13 alle ore 17:30 e con la madre a cena dalle ore 17:30 in poi. Per quanto riguarda il compleanno del figlio qualora si svolga in giorno festivo con la presenza degli Per_1 amici, saranno presenti entrambi i genitori.
4. Contributo al mantenimento Parte_1 si impegna nel rispetto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di
[...] mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Firenze e del CNF: a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento/00), decorrente dal novembre 2025. Il
pagina 4 di 8 sopra detto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Il Sig. CP_1 rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Parte_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
4.1. Spese straordinarie Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella paritetica misura del 50% ciascuno. Tali spese vengono dai coniugi previamente individuate nelle seguenti: spese che NON richiedono il preventivo accordo delle parti: - Spese mediche urgenti e indifferibili (da documentare) per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; -
Spese mediche (da documentare) riguardanti: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il SSN in difetto di accordo sullo specialista privato;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
4) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
5) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche (da documentare) riguardanti: 1) libri di testo;
2) materiale di corredo scolastico di inizio anno rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3) iscrizioni e tasse scolastiche anche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: - spese mediche (da documentare): cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) riguardanti: iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
- spese per attività sportive (da documentare) quali: 1) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); stages sportivi;
- spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero pagina 5 di 8 e soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
8 - spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
acquisto di cellulari, pc o tablet;
centri estivi * * * In relazione alle spese straordinarie da concordare, si precisa che il genitore a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, pec, ecc... dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro dieci (10) giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati al figlio con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore. Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, le parti concordano di applicare quanto disciplinato dal protocollo del CNF del 2017 al quale si rimanda.
4.2. Assegno Unico
L'assegno unico spettante alla famiglia per il figlio sarà percepito al 50% da ciascun genitore. A tal fine le parti si impegnano ed obbligano sin d'ora a sottoscrivere e/o fornire ogni documento si renderà necessario al fine del versamento dell'indennità al 50%.
5. Sui rapporti economico patrimoniali tra le parti Le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni questione di natura economico– patrimoniale tra loro pendente mediante atto di transazione allegato al presente atto e di non aver reciprocamente nulla da avere e/o esigere e/o pretendere.
6. Sui rapporti dei genitori con i terzi Gli eventuali rapporti dei genitori con i terzi dovranno essere improntati al rispetto reciproco ed esercitati in forma tale da non ledere gli interessi morali e materiali del figlio.
7. i ricorrenti concedono sin d'ora vicendevolmente assenso affinché il figlio minore possa seguire il genitore in vacanza all'estero previa comunicazione all'altro che si renderà disponibile alla compilazione dei documenti necessari.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la pagina 6 di 8 figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.“
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio con Controparte_1
2. Con istanza urgente depositata il 06.11.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la revoca dell'udienza fissata per il 28.01.2026 in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more e formalizzato nell'atto di “condizioni concordate” sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 06.11.2025.
3. La resistente, ritualmente notiziata, si è costituita con comparsa di costituzione ritualmente depositata dando atto dell'accordo raggiunto e confermando le condizioni concordate indicate in epigrafe.
4. Il Giudice delegato ha revocato l'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il giorno 28.01.2026 e rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle stesse sulle questioni controverse.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e dispone in conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato da entrambe le parti il 06.11.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.11.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8