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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15350/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15350/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Francesco SILLUZIO;
C.F._1
ATTRICE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni BOTTAZZOLI e C.F._2 dell'avv. Mariachiara BRUNETTI ( ) C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Depositate memorie conclusive e rassegnate le richieste finali con note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.11.2025 venivano confermati i precedenti provvedimenti istruttori (in particolare, rigetto della reiterata richiesta di C.T.U.) e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c... TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l'avv. chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
fosse dichiarata la sua responsabilità professionale per omessa tempestiva contestazione dei vizi relativi alle difformità strutturali rispetto al progetto approvato e per mancata informativa alla cliente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari a €50.000,00, oltre interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che aveva incaricato l'avv. Controparte_1
per agire contro il costruttore per difetti e CP_2 Controparte_3 difformità nella costruzione di una villetta. Nel corso del giudizio, il CTU aveva accertato ulteriori difformità strutturali rispetto al progetto approvato, ma l'avvocato non aveva provveduto a contestarle nei termini di legge né aveva informato la cliente. Tale omissione aveva comportato il rigetto di una successiva domanda per omessa contestazione dei vizi entro i termini ex artt. 1667 e 1669 c.c., causando un danno economico stimato in €50.000.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'avv. aveva violato i doveri di CP_2
diligenza e informazione previsti dal mandato professionale, omettendo attività necessarie e utili alla tutela della cliente, con colpa grave e negligenza.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
nel merito, rigettare integralmente le domande o, in subordine, ridurre le somme richieste tenendo conto del concorso dell'attrice ex art. 1227 c.c..
La difesa del convenuto esponeva che nel corso del primo giudizio avviato nell'interesse della contro il costruttore per difetti nella costruzione di villette, il CP_1 CP_3
CTU nominato dal tribunale aveva accertato difformità strutturali, circostanza comunicata alla cliente, alla quale era stato consigliato di avviare nuova azione e denuncia penale. Tuttavia la rifiutò espressamente di procedere, ed egli aveva restituito il fascicolo di parte alla CP_1
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
cliente dopo la sentenza.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'azione doveva considerarsi prescritta, essendo decorso il termine decennale dal 2010; nel merito, non vi era stata alcuna omissione informativa, essendo la cliente pienamente edotta delle difformità e delle azioni da intraprendere, e che la scelta di non agire era stata libera e consapevole, con esclusione di ipotesi di responsabilità professionale;
in ogni caso, il danno era insussistente e comunque non provato, poiché le difformità risultavano sanate con concessione in sanatoria e la villetta risultava, infine, conforme.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
La difesa di parte attrice contestava la eccezione preliminare di prescrizione evidenziando che il C.T.U. che nel (primo) giudizio contro il aveva evidenziato la ricorrenza CP_3
di “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato” era stata depositata in data
01.06.2012, data che costituiva il dies a quo da cui iniziava a decorrere il termine decennale.
Per il resto, le difese ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 17.01.2024 veniva ammesso interrogatorio formale della e, CP_1
parzialmente, la richiesta di prova testi;
veniva rigettata la richiesta di interrogatorio formale del , con riserva di decidere, all'esito, sulla richiesta di C.T.U.. CP_2
All'udienza dell'08.10.2024 si procedeva all'interrogatorio formale della;
CP_1
all'udienza dell'11.03.2025 venivano escussi i testi avv. RUSSO, ing. D'IC e RINCIONE
VA (figlio della ). CP_1
Con ordinanza del 20.05.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. e fissata udienza per discussione conclusiva.
Depositate memorie conclusive e rassegnate le richieste finali con note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.11.2025 venivano confermati i precedenti provvedimenti istruttori (in pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
particolare, rigetto della reiterata richiesta di C.T.U.) e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale del convenuto avv.
nell'ambito della attività prestata in favore della cliente CP_2 CP_1
[...]
In particolare, parte attrice ha contestato mancanza di informazioni in ordine alla necessità di agire entro determinati termini per fare valere nei confronti del costruttore CP_3 responsabilità per vizi ulteriori rispetto a quelli per i quali già era stata avviata azione risarcitoria e, quindi, mancata predisposizione delle iniziative utili per evitare le prescritte decadenze. Proprio in dipendenza del mancato rispetto dei termini, la successiva azione avviata nei confronti del era stata rigettata. CP_3
§§§§§
Parte convenuta ha formulato preliminare eccezione di prescrizione.
Ribadito, in punto di fatto, che nel corso di attività tecnica svolta nell'ambito di giudizio avviato dalla nei confronti del erano emerse difformità CP_1 CP_3
ulteriori rispetto a quelle oggetto di quel (primo) giudizio, parte convenuta aveva sostenuto che dette ulteriori difformità erano emerse già con la relazione preliminare del 04.12.2010 del
C.T.U. al giudice con la quale venivano chieste istruzioni sulla prosecuzione delle attività.
Parte attrice ha contestato tale impostazione evidenziando che il termine di prescrizione può ritenersi decorrere solo dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente conoscibile al cliente, situazione che poteva considerarsi integrata solo con il deposito della relazione dell'01.06.2012 nella quale il C.T.U., oltre a riconoscere i danni lamentati in domanda, aveva rilevato la ricorrenza di “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato” che, non rientrando nell'oggetto del giudizio in corso, dovevano essere pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
eccepiti con separata quanto tempestiva domanda all'allora convenuto . Controparte_3
Dall'esame della documentazione in atti risulta che, sia nella relazione preliminare del
04.12.2010 (prodotta da parte convenuta con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) che nella relazione conclusiva dell'01.06.2012, vi è esplicito riferimento ad vizi ulteriori rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso (segnatamente, “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato”).
Tuttavia, al fine operare le valutazioni sulla prescrizione della azione di responsabilità proposta dalla , deve verificarsi non solo e non tanto quando la predetta sia venuta a CP_1 conoscenza di vizi ulteriori dell'immobile che avrebbero potuto giustificare una azione nei confronti del , quanto piuttosto quando la odierna attrice abbia avuto CP_3 consapevolezza del fatto che per intraprendere iniziative nei confronti del CP_3
era necessario rispettare determinati termini ed il proprio legale non aveva ottemperato agli obblighi informativi in tal senso e non aveva avviato le azioni necessarie per la salvaguardia dei diritti della propria cliente.
La tematica si interseca con i profili di merito del presente giudizio posto che da un lato la ha lamentato mancata informazione da parte del professionista mentre CP_1
quest'ultimo ha sostenuto di avere fornito adeguata e completa informazione.
Pertanto, la questione non può che essere esaminata unitamente al merito.
§§§§§
Ribadito sinteticamente nel merito che la ha lamentato mancata informazione da CP_1 parte del professionista mentre l'avv. ha sostenuto di avere fornito adeguata e CP_2
completa informazione, deve darsi atto, anzitutto, che non risulta alcuna documentazione scritta sul punto.
La ricostruzione è affidata, quindi, alle allegazioni ed alle prove offerte dalle parti.
§§§§§
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In sede di interrogatorio formale la ha riconosciuto che: CP_1
'nel corso delle operazioni di C.T.U. affidate dal Tribunale all'ing. io sono Per_1
stata informata che erano emerse ulteriori difformità rispetto a quelle che stavamo contestando al . Credo che tale informazione mi fu data dall'avv. CP_3
CP_2
L'attrice, sempre in sede di interrogatorio formale, aveva anche aggiunto che
'quando l'avv. mi aveva informata delle ulteriori difformità emerse in CP_2
corso di C.T.U. prima della fine del processo non mi aveva informata sulla necessità di agire con ulteriori e separati atti contro direttore dei lavori e impresa;
se mi fosse stata rappresentata tale necessità, l'avrei fatto'.
Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 12 marzo 2025 sono emersi elementi rilevanti sulla questione centrale del presente giudizio.
In particolare, l'ing. D'IC, all'epoca dei fatti C.T.P. della , ha ricordato di CP_1 una riunione presso lo studio del C.T.U. ing. presenti anche, fra gli altri, l'avv. Per_1
e la stessa , CP_2 CP_1
L'ing. D'IC aveva ricordato che nel corso delle operazioni erano emersi vizi ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto del giudizio in corso;
in particolare il professionista nominato dal Tribunale 'informava che i vizi che stavano emergendo erano anche ulteriori rispetto a quelli oggetto del mandato e chiedeva come regolarsi', notiziando formalmente il giudice istruttore.
Indi, l'ing. D'IC ricordava che l'ing. prima del deposito della relazione Per_1
conclusiva, aveva convocato le parti ed aveva avito luogo la riunione 'plenaria' sopra indicata, comunicando che 'stava per depositare il suo elaborato' e invitava i presenti 'entro un termine da lui fissato, a depositare eventuali note di cui avrebbe tenuto conto nella redazione del suo elaborato'.
pagina 6 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
L'ing. D'IC ricordava anche di altra riunione tenutasi presso lo studio dell'avv. RUSSO, all'epoca dei fatti difensore della controparte . L'ing. D'IC riferiva CP_3
che 'erano sorti problemi di difformità, in senso lato, fra il progetto approvato e lo stato dei luoghi, che non erano i difetti che io avevo riscontrato ma vizi diversi, emersi dopo una indagine più approfondita'.
Si trattava di 'problemi tecnici emersi nel corso delle operazioni di C.T.U. […] diversi e ben più gravi rispetto a quelli che avevano costituito la ragione della sua iniziativa contro il ed ha anche ricordato che 'naturalmente, la signora era stata CP_3 CP_1 informata del fatto che in quella sede (cioè nell'ambito del giudizio avviato) non avrebbe potuto avere risarcimento ed anche che, per i vizi diversi, avrebbe dovuto intraprendere altre azioni che, essendo molto più 'grandi, per così dire, vedevano coinvolti anche gli altri condomini'.
Il professionista, pur non ricordando con certezza se, alla fine, la aveva intrapreso CP_1 la nuova iniziativa nei confronti del , riferiva comunque che la stessa 'prese CP_3
tempo' e che 'alla signora fu detto che doveva fare una 'azione più grande', cioè più importante e impegnativa;
ciò le fu detto dal suo avvocato e, se mal non CP_2
ricordo, fu confermato dallo stesso avv. RUSSO'.
In concreto il teste ha riferito che, nel corso delle operazioni tecniche del giudizio avviato dalla contro il erano emersi vizi ulteriori e più gravi, che restavano CP_1 CP_3
fuori dal perimetro di quel procedimento, ed ha anche ricordato che la era stata CP_1 resa edotta sia di tali nuove emergenze, sia della necessità di intraprendere nuove ed ulteriori iniziative, in relazione alle quali, informata dal legale avv. , la stessa 'prese CP_2 tempo'.
§§§§§
Dalle dichiarazioni rese dall'avv. RUSSO, sebbene caratterizzate da profili di ricordi incompleti o incerti nei termini dallo stesso rassegnati in dipendenza del tempo trascorso,
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risultano comunque elementi rilevanti e, in particolare, ha trovato conferma la circostanza che il predetto professionista, pur essendo legale della controparte, in considerazione della stima professionale e del riconoscimento personale di cui godeva nella comunità di RA NE ove si trovavano ad operare tutti i protagonisti della vicenda, egli aveva anche svolto, anche con riunioni presso il proprio studio, attività volta a verificare la possibile definizione stragiudiziale.
L'avv. RUSSO, riferendo quale teste, pur confermando lo svolgimento di riunioni presso il suo studio e presso lo studio del C.T.U., aveva sminuito le emergenze evidenziate dall'ing. nel corso delle operazioni tecniche del contenzioso Per_1 [...]
('Nel corso della riunione non ci fu riferimento a vizi riguardanti Persona_2
l'immobile della che, invero, erano risultati insussistenti') ma aveva comunque CP_1
ricordato che erano state evidenziate situazioni di danno ulteriori in relazione alle quali sosteneva trattarsi di 'difformità o vizi di modestissima entità che riguardavano un diverso immobile facente parte dello stesso complesso in cui vi era la villetta acquistata dalla
e tuttavia aveva ricordato che 'nel corso della riunione, secondo quanto CP_1 ricordo, è stato fatto riferimento alla generica possibilità di agire contro direttore dei lavori e impresa impugnando il provvedimento di concessione;
tuttavia, la questione fu presentata come molto rischiosa in quanto la iniziativa avrebbe potuto comportare una responsabilità per danni di una certa consistenza a carico della (in termini di centinaia di migliaia CP_1
di euro di danni a suo carico ove l'iniziativa non fosse andata a buon fine)'.
L'avv. RUSSO, infine e per quel che maggiormente rileva, aveva anche riferito di ricordare con buona probabilità che 'fra le iniziative possibili vi era anche quella di rivolgersi, da parte della
, ad un penalista;
ma non ho ricordi più precisi'. CP_1
§§§§§
Infine, il figlio della , RINCIONE VA, sentito alla stessa udienza, ha CP_1
confermato lo svolgimento di incontri e riunioni svoltesi nel coro del giudizio che sua madre pagina 8 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva avviato contro il , ha riferito che la propria madre vi aveva preso CP_3 parte e che lui stesso la aveva accompagnata senza però mai prendere parte personalmente ai vari incontri.
§§§§§
Ritiene questo giudice che, dal complesso delle acquisizioni, debba ritenersi provato che, emersi ulteriori vizi, estranei al giudizio in corso nei confronti del , l'avv. CP_3
aveva informato la propria assistita rendendola altresì edotta della necessità di CP_2
avviare ulteriori iniziative.
Ciò risulta in maniera sufficientemente chiara dalle dichiarazioni dell'ing. D'IC, sulla cui attendibilità, nonostante i diversi rilievi svolti dalla difesa della attrice, non sussistono ragioni di dubbio.
In particolare le dichiarazioni risultano coerenti ed armoniche prive di contraddizioni interne o di smentite sulla base di elementi oggettivi esterni, risultano provenire da persona estranea alla vicenda processuale sottoposta al vaglio del Tribunale per la verifica di ipotesi di responsabilità del difensore della all'epoca dei fatti e, anzi, trovano conferma sia nella CP_1 ammissione della stessa , in sede di interrogatorio formale, circa la informazione CP_1
ricevuta sugli ulteriori vizi emersi nel corso di quell'originario giudizio, sia nelle dichiarazioni dell'avv. RUSSO che ha sostanzialmente confermato la circostanza relativa alla emersione di problematiche ulteriori (sebbene ne abbia sminuito la rilevanza nei confronti del proprio cliente
) così come la prospettata necessità di avviare iniziative processuali anche CP_3 in sede penale.
Sotto tale versante, risulta ulteriormente rilevante quanto riferito dall'avv. RUSSO circa i rapporti di parentela fra la ed il ('…egli è nipote della CP_1 CP_3
signora , circostanza che la , viceversa, in sede di interrogatorio CP_1 CP_1 formale aveva tentato di sminuire ('Io specifico, su domanda della S.V., che non avevo alcuna ragione personale per non denunciare in sede penale il direttore dei lavori').
pagina 9 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ebbene, procedendo alla valutazione complessiva delle dichiarazioni acquisite, deve ritenersi provato con certezza, per stessa ammissione della , che ella era stata portata a CP_1
conoscenza della esistenza di ulteriori vizi per i quali sussistevano responsabilità ulteriori del rispetto a quelle oggetto del giudizio, e, ancora, che era stata informata CP_3
della necessità, per coltivare tale diversa situazione, di avviare nuove e distinte iniziative, anche in sede penale.
Sotto tale ultimo profilo vanno richiamate le dichiarazioni esplicitamente rese sul punto dall'ing. D'IC nonché da quanto riferito dall'avv. RUSSO, nei termini già richiamati, di conferma del fatto che la nuova situazione emersa rendeva necessarie attività processuali più gravose, comprese anche iniziative da svolgere in sede penale.
L'ing. D'IC ha anche riferito che la , appresa la nuova situazione, 'prese CP_1
tempo' e tale contegno trova ampia giustificazione nella circostanza, riferita dall'avv. RUSSO e taciuta – o, comunque, non evidenziata dalla su domanda circa rapporti che CP_1 avrebbero potuto incidere sulle ulteriori iniziative da intraprendere – del rapporto di parentela con il , situazione che può avere costituito comprensibile remora per CP_3 avviare nuovi giudizi, particolarmente ove il 'terreno' si fosse spostato anche all'ambito penale e ciò nonostante le diverse indicazioni offerte dalla in sede di interrogatorio CP_1 formale ('Non è vero che io avevo motivi personali per non denunciare in sede penale
l'impresa costruttrice, vale a dire l'imprenditore; sotto tale profilo, richiamo quanto già rassegnato poc'anzi anche con riguardo al direttore dei lavori'). Peraltro, sulla possibilità di dovere dare incarico ad un penalista ('Non è vero che, in relazione alle difformità emerse, mi fu rappresentata dall'avv. o da altri la necessità di dare incarico ad avvocato CP_2 penalista'), negata dalla , la stessa risulta smentita dalle dichiarazioni dell'avv. CP_1
RUSSO.
Va precisato, quanto alle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio CP_1
formale, che le stesse sono processualmente utilizzabili ed hanno valenza probatorio solo nei pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
limiti in cui integrino una confessione (cioè una ammissione), o una parziale confessione, su determinati fatti di causa.
In tal senso, la ricezione di informazioni in ordine all'essere emersi vizi ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa, riconosciuta dalla , deve considerarsi circostanza CP_1
pienamente provata.
Le altre dichiarazioni, evidentemente, non possono assurgere a rango di elementi probatoriamente rilevanti ma, al più, possono essere utilizzati per chiarire le dichiarazioni rese.
Ora, la negazione circa la ricezione di informazioni sulle ulteriori iniziative che avrebbero dovuto essere intraprese in dipendenza delle ulteriori emergenze, oltre che non trovare riscontro in alcun elemento esterno, risulta incoerente e, quindi, non verosimile.
Ritiene questo giudice che risulta privo di senso il fatto che, emerse novità in ordine ad ulteriori vizi e, quindi, a situazioni di danno risarcibile che non potevano trovare soddisfazione nella sede processuale in corso, né l'avv. avesse fornito indicazioni alla cliente su CP_2 ciò che avrebbe dovuto e potuto essere fatto nei confronti del , né, CP_3
soprattutto, la avesse chiesto ragguagli al proprio difensore in ordine a possibili CP_1 pretese risarcitorie che non potevano trovare soddisfazione con l'azione già intrapresa nei confronti del . CP_3
La circostanza che l'avv. avesse dato informazioni alla cliente risulta logica e CP_2
coerente nonché confermata dalle dichiarazioni dell'ing D'IC; la sostenuta mancata ricezione di informazioni offerta dalla in sede di interrogatorio formale risulta CP_1 come detto, illogica, incoerente e non riscontrata;
in ogni caso, anche ove fosse provata la mancanza di informazioni da parte del professionista, il conseguente contegno che la avrebbe potuto mantenere (cioè di non chiedere informazioni dopo la 'scoperta' CP_1
di ulteriori danni risarcibili) risulta illogico ed incoerente.
Anzi, il rapporto di parentela con il , reso palese dall'avv. RUSSO (e in CP_3
alcun modo, poi, mai smentito da parte attrice), ed i possibili sviluppi in sede penale che pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avrebbero potuto avere le nuove iniziative, in uno alla rassegnata gravosità complessiva delle nuove attività e dei possibili rischi anche economici, rendono, invece, comprensibile e giustificabile la ragione per la quale la aveva dapprima 'preso tempo' e, infine, CP_1 non aveva dato incarico all'avv. di agire ulteriormente nei confronti del CP_2
. CP_3
§§§§§
La ricostruzione sopra operata consente anche di ritenere (per quel che potrebbe rilevare ai fini della prescrizione) che le informazioni complessive siano state ricevute dalla in CP_1 epoca antecedente al deposito della relazione conclusiva dell'ing. Per_1
Tuttavia, costituisce ragione più liquida la valutazione nel merito ed il conclusivo giudizio di insussistenza di responsabilità dell'avv. nella vicenda sottoposta al giudizio CP_2
del Tribunale.
§§§§§
Infine, va evidenziato che le verifiche tecniche sollecitate da parte convenuta, secondo cui sarebbe intervenuta sanatoria, risultano irrilevanti in dipendenza della esclusione di ipotesi di responsabilità (è evidente che, se i vizi che avevano inciso sulla regolarità urbanistica fossero stati successivamente sanati dalla stessa impresa costruttrice, non vi sarebbe danno risarcibile).
§§§§§
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota, tenendo conto dell'attività spiegata, per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.15350/2022 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 CP_2
pagina 12 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
TO che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 24 novembre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15350/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Francesco SILLUZIO;
C.F._1
ATTRICE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni BOTTAZZOLI e C.F._2 dell'avv. Mariachiara BRUNETTI ( ) C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Depositate memorie conclusive e rassegnate le richieste finali con note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.11.2025 venivano confermati i precedenti provvedimenti istruttori (in particolare, rigetto della reiterata richiesta di C.T.U.) e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c... TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l'avv. chiedendo che Controparte_1 Controparte_2
fosse dichiarata la sua responsabilità professionale per omessa tempestiva contestazione dei vizi relativi alle difformità strutturali rispetto al progetto approvato e per mancata informativa alla cliente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari a €50.000,00, oltre interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che aveva incaricato l'avv. Controparte_1
per agire contro il costruttore per difetti e CP_2 Controparte_3 difformità nella costruzione di una villetta. Nel corso del giudizio, il CTU aveva accertato ulteriori difformità strutturali rispetto al progetto approvato, ma l'avvocato non aveva provveduto a contestarle nei termini di legge né aveva informato la cliente. Tale omissione aveva comportato il rigetto di una successiva domanda per omessa contestazione dei vizi entro i termini ex artt. 1667 e 1669 c.c., causando un danno economico stimato in €50.000.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'avv. aveva violato i doveri di CP_2
diligenza e informazione previsti dal mandato professionale, omettendo attività necessarie e utili alla tutela della cliente, con colpa grave e negligenza.
§§§§§
L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
nel merito, rigettare integralmente le domande o, in subordine, ridurre le somme richieste tenendo conto del concorso dell'attrice ex art. 1227 c.c..
La difesa del convenuto esponeva che nel corso del primo giudizio avviato nell'interesse della contro il costruttore per difetti nella costruzione di villette, il CP_1 CP_3
CTU nominato dal tribunale aveva accertato difformità strutturali, circostanza comunicata alla cliente, alla quale era stato consigliato di avviare nuova azione e denuncia penale. Tuttavia la rifiutò espressamente di procedere, ed egli aveva restituito il fascicolo di parte alla CP_1
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
cliente dopo la sentenza.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'azione doveva considerarsi prescritta, essendo decorso il termine decennale dal 2010; nel merito, non vi era stata alcuna omissione informativa, essendo la cliente pienamente edotta delle difformità e delle azioni da intraprendere, e che la scelta di non agire era stata libera e consapevole, con esclusione di ipotesi di responsabilità professionale;
in ogni caso, il danno era insussistente e comunque non provato, poiché le difformità risultavano sanate con concessione in sanatoria e la villetta risultava, infine, conforme.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c..
La difesa di parte attrice contestava la eccezione preliminare di prescrizione evidenziando che il C.T.U. che nel (primo) giudizio contro il aveva evidenziato la ricorrenza CP_3
di “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato” era stata depositata in data
01.06.2012, data che costituiva il dies a quo da cui iniziava a decorrere il termine decennale.
Per il resto, le difese ribadivano le rispettive posizioni ed articolavano richieste istruttorie.
Con ordinanza del 17.01.2024 veniva ammesso interrogatorio formale della e, CP_1
parzialmente, la richiesta di prova testi;
veniva rigettata la richiesta di interrogatorio formale del , con riserva di decidere, all'esito, sulla richiesta di C.T.U.. CP_2
All'udienza dell'08.10.2024 si procedeva all'interrogatorio formale della;
CP_1
all'udienza dell'11.03.2025 venivano escussi i testi avv. RUSSO, ing. D'IC e RINCIONE
VA (figlio della ). CP_1
Con ordinanza del 20.05.2025 veniva rigettata la richiesta di C.T.U. e fissata udienza per discussione conclusiva.
Depositate memorie conclusive e rassegnate le richieste finali con note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.11.2025 venivano confermati i precedenti provvedimenti istruttori (in pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
particolare, rigetto della reiterata richiesta di C.T.U.) e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale del convenuto avv.
nell'ambito della attività prestata in favore della cliente CP_2 CP_1
[...]
In particolare, parte attrice ha contestato mancanza di informazioni in ordine alla necessità di agire entro determinati termini per fare valere nei confronti del costruttore CP_3 responsabilità per vizi ulteriori rispetto a quelli per i quali già era stata avviata azione risarcitoria e, quindi, mancata predisposizione delle iniziative utili per evitare le prescritte decadenze. Proprio in dipendenza del mancato rispetto dei termini, la successiva azione avviata nei confronti del era stata rigettata. CP_3
§§§§§
Parte convenuta ha formulato preliminare eccezione di prescrizione.
Ribadito, in punto di fatto, che nel corso di attività tecnica svolta nell'ambito di giudizio avviato dalla nei confronti del erano emerse difformità CP_1 CP_3
ulteriori rispetto a quelle oggetto di quel (primo) giudizio, parte convenuta aveva sostenuto che dette ulteriori difformità erano emerse già con la relazione preliminare del 04.12.2010 del
C.T.U. al giudice con la quale venivano chieste istruzioni sulla prosecuzione delle attività.
Parte attrice ha contestato tale impostazione evidenziando che il termine di prescrizione può ritenersi decorrere solo dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente conoscibile al cliente, situazione che poteva considerarsi integrata solo con il deposito della relazione dell'01.06.2012 nella quale il C.T.U., oltre a riconoscere i danni lamentati in domanda, aveva rilevato la ricorrenza di “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato” che, non rientrando nell'oggetto del giudizio in corso, dovevano essere pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
eccepiti con separata quanto tempestiva domanda all'allora convenuto . Controparte_3
Dall'esame della documentazione in atti risulta che, sia nella relazione preliminare del
04.12.2010 (prodotta da parte convenuta con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) che nella relazione conclusiva dell'01.06.2012, vi è esplicito riferimento ad vizi ulteriori rispetto a quelli oggetto del giudizio in corso (segnatamente, “…difformità strutturali rispetto al progetto approvato”).
Tuttavia, al fine operare le valutazioni sulla prescrizione della azione di responsabilità proposta dalla , deve verificarsi non solo e non tanto quando la predetta sia venuta a CP_1 conoscenza di vizi ulteriori dell'immobile che avrebbero potuto giustificare una azione nei confronti del , quanto piuttosto quando la odierna attrice abbia avuto CP_3 consapevolezza del fatto che per intraprendere iniziative nei confronti del CP_3
era necessario rispettare determinati termini ed il proprio legale non aveva ottemperato agli obblighi informativi in tal senso e non aveva avviato le azioni necessarie per la salvaguardia dei diritti della propria cliente.
La tematica si interseca con i profili di merito del presente giudizio posto che da un lato la ha lamentato mancata informazione da parte del professionista mentre CP_1
quest'ultimo ha sostenuto di avere fornito adeguata e completa informazione.
Pertanto, la questione non può che essere esaminata unitamente al merito.
§§§§§
Ribadito sinteticamente nel merito che la ha lamentato mancata informazione da CP_1 parte del professionista mentre l'avv. ha sostenuto di avere fornito adeguata e CP_2
completa informazione, deve darsi atto, anzitutto, che non risulta alcuna documentazione scritta sul punto.
La ricostruzione è affidata, quindi, alle allegazioni ed alle prove offerte dalle parti.
§§§§§
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In sede di interrogatorio formale la ha riconosciuto che: CP_1
'nel corso delle operazioni di C.T.U. affidate dal Tribunale all'ing. io sono Per_1
stata informata che erano emerse ulteriori difformità rispetto a quelle che stavamo contestando al . Credo che tale informazione mi fu data dall'avv. CP_3
CP_2
L'attrice, sempre in sede di interrogatorio formale, aveva anche aggiunto che
'quando l'avv. mi aveva informata delle ulteriori difformità emerse in CP_2
corso di C.T.U. prima della fine del processo non mi aveva informata sulla necessità di agire con ulteriori e separati atti contro direttore dei lavori e impresa;
se mi fosse stata rappresentata tale necessità, l'avrei fatto'.
Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 12 marzo 2025 sono emersi elementi rilevanti sulla questione centrale del presente giudizio.
In particolare, l'ing. D'IC, all'epoca dei fatti C.T.P. della , ha ricordato di CP_1 una riunione presso lo studio del C.T.U. ing. presenti anche, fra gli altri, l'avv. Per_1
e la stessa , CP_2 CP_1
L'ing. D'IC aveva ricordato che nel corso delle operazioni erano emersi vizi ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto del giudizio in corso;
in particolare il professionista nominato dal Tribunale 'informava che i vizi che stavano emergendo erano anche ulteriori rispetto a quelli oggetto del mandato e chiedeva come regolarsi', notiziando formalmente il giudice istruttore.
Indi, l'ing. D'IC ricordava che l'ing. prima del deposito della relazione Per_1
conclusiva, aveva convocato le parti ed aveva avito luogo la riunione 'plenaria' sopra indicata, comunicando che 'stava per depositare il suo elaborato' e invitava i presenti 'entro un termine da lui fissato, a depositare eventuali note di cui avrebbe tenuto conto nella redazione del suo elaborato'.
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L'ing. D'IC ricordava anche di altra riunione tenutasi presso lo studio dell'avv. RUSSO, all'epoca dei fatti difensore della controparte . L'ing. D'IC riferiva CP_3
che 'erano sorti problemi di difformità, in senso lato, fra il progetto approvato e lo stato dei luoghi, che non erano i difetti che io avevo riscontrato ma vizi diversi, emersi dopo una indagine più approfondita'.
Si trattava di 'problemi tecnici emersi nel corso delle operazioni di C.T.U. […] diversi e ben più gravi rispetto a quelli che avevano costituito la ragione della sua iniziativa contro il ed ha anche ricordato che 'naturalmente, la signora era stata CP_3 CP_1 informata del fatto che in quella sede (cioè nell'ambito del giudizio avviato) non avrebbe potuto avere risarcimento ed anche che, per i vizi diversi, avrebbe dovuto intraprendere altre azioni che, essendo molto più 'grandi, per così dire, vedevano coinvolti anche gli altri condomini'.
Il professionista, pur non ricordando con certezza se, alla fine, la aveva intrapreso CP_1 la nuova iniziativa nei confronti del , riferiva comunque che la stessa 'prese CP_3
tempo' e che 'alla signora fu detto che doveva fare una 'azione più grande', cioè più importante e impegnativa;
ciò le fu detto dal suo avvocato e, se mal non CP_2
ricordo, fu confermato dallo stesso avv. RUSSO'.
In concreto il teste ha riferito che, nel corso delle operazioni tecniche del giudizio avviato dalla contro il erano emersi vizi ulteriori e più gravi, che restavano CP_1 CP_3
fuori dal perimetro di quel procedimento, ed ha anche ricordato che la era stata CP_1 resa edotta sia di tali nuove emergenze, sia della necessità di intraprendere nuove ed ulteriori iniziative, in relazione alle quali, informata dal legale avv. , la stessa 'prese CP_2 tempo'.
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Dalle dichiarazioni rese dall'avv. RUSSO, sebbene caratterizzate da profili di ricordi incompleti o incerti nei termini dallo stesso rassegnati in dipendenza del tempo trascorso,
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risultano comunque elementi rilevanti e, in particolare, ha trovato conferma la circostanza che il predetto professionista, pur essendo legale della controparte, in considerazione della stima professionale e del riconoscimento personale di cui godeva nella comunità di RA NE ove si trovavano ad operare tutti i protagonisti della vicenda, egli aveva anche svolto, anche con riunioni presso il proprio studio, attività volta a verificare la possibile definizione stragiudiziale.
L'avv. RUSSO, riferendo quale teste, pur confermando lo svolgimento di riunioni presso il suo studio e presso lo studio del C.T.U., aveva sminuito le emergenze evidenziate dall'ing. nel corso delle operazioni tecniche del contenzioso Per_1 [...]
('Nel corso della riunione non ci fu riferimento a vizi riguardanti Persona_2
l'immobile della che, invero, erano risultati insussistenti') ma aveva comunque CP_1
ricordato che erano state evidenziate situazioni di danno ulteriori in relazione alle quali sosteneva trattarsi di 'difformità o vizi di modestissima entità che riguardavano un diverso immobile facente parte dello stesso complesso in cui vi era la villetta acquistata dalla
e tuttavia aveva ricordato che 'nel corso della riunione, secondo quanto CP_1 ricordo, è stato fatto riferimento alla generica possibilità di agire contro direttore dei lavori e impresa impugnando il provvedimento di concessione;
tuttavia, la questione fu presentata come molto rischiosa in quanto la iniziativa avrebbe potuto comportare una responsabilità per danni di una certa consistenza a carico della (in termini di centinaia di migliaia CP_1
di euro di danni a suo carico ove l'iniziativa non fosse andata a buon fine)'.
L'avv. RUSSO, infine e per quel che maggiormente rileva, aveva anche riferito di ricordare con buona probabilità che 'fra le iniziative possibili vi era anche quella di rivolgersi, da parte della
, ad un penalista;
ma non ho ricordi più precisi'. CP_1
§§§§§
Infine, il figlio della , RINCIONE VA, sentito alla stessa udienza, ha CP_1
confermato lo svolgimento di incontri e riunioni svoltesi nel coro del giudizio che sua madre pagina 8 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva avviato contro il , ha riferito che la propria madre vi aveva preso CP_3 parte e che lui stesso la aveva accompagnata senza però mai prendere parte personalmente ai vari incontri.
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Ritiene questo giudice che, dal complesso delle acquisizioni, debba ritenersi provato che, emersi ulteriori vizi, estranei al giudizio in corso nei confronti del , l'avv. CP_3
aveva informato la propria assistita rendendola altresì edotta della necessità di CP_2
avviare ulteriori iniziative.
Ciò risulta in maniera sufficientemente chiara dalle dichiarazioni dell'ing. D'IC, sulla cui attendibilità, nonostante i diversi rilievi svolti dalla difesa della attrice, non sussistono ragioni di dubbio.
In particolare le dichiarazioni risultano coerenti ed armoniche prive di contraddizioni interne o di smentite sulla base di elementi oggettivi esterni, risultano provenire da persona estranea alla vicenda processuale sottoposta al vaglio del Tribunale per la verifica di ipotesi di responsabilità del difensore della all'epoca dei fatti e, anzi, trovano conferma sia nella CP_1 ammissione della stessa , in sede di interrogatorio formale, circa la informazione CP_1
ricevuta sugli ulteriori vizi emersi nel corso di quell'originario giudizio, sia nelle dichiarazioni dell'avv. RUSSO che ha sostanzialmente confermato la circostanza relativa alla emersione di problematiche ulteriori (sebbene ne abbia sminuito la rilevanza nei confronti del proprio cliente
) così come la prospettata necessità di avviare iniziative processuali anche CP_3 in sede penale.
Sotto tale versante, risulta ulteriormente rilevante quanto riferito dall'avv. RUSSO circa i rapporti di parentela fra la ed il ('…egli è nipote della CP_1 CP_3
signora , circostanza che la , viceversa, in sede di interrogatorio CP_1 CP_1 formale aveva tentato di sminuire ('Io specifico, su domanda della S.V., che non avevo alcuna ragione personale per non denunciare in sede penale il direttore dei lavori').
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Ebbene, procedendo alla valutazione complessiva delle dichiarazioni acquisite, deve ritenersi provato con certezza, per stessa ammissione della , che ella era stata portata a CP_1
conoscenza della esistenza di ulteriori vizi per i quali sussistevano responsabilità ulteriori del rispetto a quelle oggetto del giudizio, e, ancora, che era stata informata CP_3
della necessità, per coltivare tale diversa situazione, di avviare nuove e distinte iniziative, anche in sede penale.
Sotto tale ultimo profilo vanno richiamate le dichiarazioni esplicitamente rese sul punto dall'ing. D'IC nonché da quanto riferito dall'avv. RUSSO, nei termini già richiamati, di conferma del fatto che la nuova situazione emersa rendeva necessarie attività processuali più gravose, comprese anche iniziative da svolgere in sede penale.
L'ing. D'IC ha anche riferito che la , appresa la nuova situazione, 'prese CP_1
tempo' e tale contegno trova ampia giustificazione nella circostanza, riferita dall'avv. RUSSO e taciuta – o, comunque, non evidenziata dalla su domanda circa rapporti che CP_1 avrebbero potuto incidere sulle ulteriori iniziative da intraprendere – del rapporto di parentela con il , situazione che può avere costituito comprensibile remora per CP_3 avviare nuovi giudizi, particolarmente ove il 'terreno' si fosse spostato anche all'ambito penale e ciò nonostante le diverse indicazioni offerte dalla in sede di interrogatorio CP_1 formale ('Non è vero che io avevo motivi personali per non denunciare in sede penale
l'impresa costruttrice, vale a dire l'imprenditore; sotto tale profilo, richiamo quanto già rassegnato poc'anzi anche con riguardo al direttore dei lavori'). Peraltro, sulla possibilità di dovere dare incarico ad un penalista ('Non è vero che, in relazione alle difformità emerse, mi fu rappresentata dall'avv. o da altri la necessità di dare incarico ad avvocato CP_2 penalista'), negata dalla , la stessa risulta smentita dalle dichiarazioni dell'avv. CP_1
RUSSO.
Va precisato, quanto alle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio CP_1
formale, che le stesse sono processualmente utilizzabili ed hanno valenza probatorio solo nei pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
limiti in cui integrino una confessione (cioè una ammissione), o una parziale confessione, su determinati fatti di causa.
In tal senso, la ricezione di informazioni in ordine all'essere emersi vizi ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa, riconosciuta dalla , deve considerarsi circostanza CP_1
pienamente provata.
Le altre dichiarazioni, evidentemente, non possono assurgere a rango di elementi probatoriamente rilevanti ma, al più, possono essere utilizzati per chiarire le dichiarazioni rese.
Ora, la negazione circa la ricezione di informazioni sulle ulteriori iniziative che avrebbero dovuto essere intraprese in dipendenza delle ulteriori emergenze, oltre che non trovare riscontro in alcun elemento esterno, risulta incoerente e, quindi, non verosimile.
Ritiene questo giudice che risulta privo di senso il fatto che, emerse novità in ordine ad ulteriori vizi e, quindi, a situazioni di danno risarcibile che non potevano trovare soddisfazione nella sede processuale in corso, né l'avv. avesse fornito indicazioni alla cliente su CP_2 ciò che avrebbe dovuto e potuto essere fatto nei confronti del , né, CP_3
soprattutto, la avesse chiesto ragguagli al proprio difensore in ordine a possibili CP_1 pretese risarcitorie che non potevano trovare soddisfazione con l'azione già intrapresa nei confronti del . CP_3
La circostanza che l'avv. avesse dato informazioni alla cliente risulta logica e CP_2
coerente nonché confermata dalle dichiarazioni dell'ing D'IC; la sostenuta mancata ricezione di informazioni offerta dalla in sede di interrogatorio formale risulta CP_1 come detto, illogica, incoerente e non riscontrata;
in ogni caso, anche ove fosse provata la mancanza di informazioni da parte del professionista, il conseguente contegno che la avrebbe potuto mantenere (cioè di non chiedere informazioni dopo la 'scoperta' CP_1
di ulteriori danni risarcibili) risulta illogico ed incoerente.
Anzi, il rapporto di parentela con il , reso palese dall'avv. RUSSO (e in CP_3
alcun modo, poi, mai smentito da parte attrice), ed i possibili sviluppi in sede penale che pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avrebbero potuto avere le nuove iniziative, in uno alla rassegnata gravosità complessiva delle nuove attività e dei possibili rischi anche economici, rendono, invece, comprensibile e giustificabile la ragione per la quale la aveva dapprima 'preso tempo' e, infine, CP_1 non aveva dato incarico all'avv. di agire ulteriormente nei confronti del CP_2
. CP_3
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La ricostruzione sopra operata consente anche di ritenere (per quel che potrebbe rilevare ai fini della prescrizione) che le informazioni complessive siano state ricevute dalla in CP_1 epoca antecedente al deposito della relazione conclusiva dell'ing. Per_1
Tuttavia, costituisce ragione più liquida la valutazione nel merito ed il conclusivo giudizio di insussistenza di responsabilità dell'avv. nella vicenda sottoposta al giudizio CP_2
del Tribunale.
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Infine, va evidenziato che le verifiche tecniche sollecitate da parte convenuta, secondo cui sarebbe intervenuta sanatoria, risultano irrilevanti in dipendenza della esclusione di ipotesi di responsabilità (è evidente che, se i vizi che avevano inciso sulla regolarità urbanistica fossero stati successivamente sanati dalla stessa impresa costruttrice, non vi sarebbe danno risarcibile).
§§§§§
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota, tenendo conto dell'attività spiegata, per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.15350/2022 R.G., RIGETTA le domande e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 CP_2
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TO che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 24 novembre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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