Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8998
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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In tema di rivalsa dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei la terzi responsabili del danno cagionato al lavoratore assistito, non può riconoscersi in favore del predetto Ente il diritto alla somma corrispondente a quella parte della liquidazione del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica intesa come menomazione potenziale e reddituale, che è inclusa nella lesione della salute, e non può essere espunta dalla globalità della stessa, comprensiva di altre voci interrelazionali (come il danno alla vita di relazione, quello per la perdità di concorrenzialità, di chances in campi non lavorativi ma socialmente rilevanti). Ne consegue la inesistenza di un "danno biologico previdenziale patrimoniale" sul quale l'I.N.A.I.L. abbia facoltà di rivalersi, in quanto tale riconoscimento importerebbe un sacrificio del diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, garantito dall'art. 32 della Costituzione e dalla legislazione vigente. La predetta capacità lavorativa generica, che appartiene alla sfera inviolabile della persona, e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato, è, infatti, ontologicamente differente da quella, che, per prassi, ha una denominazione analoga, intesa come attitudine al lavoro, la cui menomazione, che è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno, dà diritto alle prestazioni I.N.A.I.L.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8998
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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