Sentenza breve 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 30/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da
Ridemovi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari e dall’avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bit Mobility s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Link Your City Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Emtransit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lime Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, Cristiano Piroli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Marsala in Palermo, via Caltanissetta n. 1;
per l’annullamento
previa tutela cautelare ex art. 55 c.p.a.
- della determinazione dirigenziale n. 1874 del 5 febbraio 2025 del Comune di Palermo, avente a oggetto l’avviso pubblico per l’individuazione di tre operatori economici interessati a svolgere il servizio di noleggio (c.d. sharing ) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del Comune di Palermo per la durata di anni cinque – approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui la ricorrente non è inclusa in graduatoria utile all’ottenimento della licenza allo svolgimento del servizio di noleggio di monopattini, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso e/o conseguenziale, poiché lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
- del verbale del 4 febbraio 2025 nella parte in cui la Commissione, con riferimento alla valutazione del “criterio A”, non ha provveduto all’esclusione delle offerte inammissibili in quanto non conformi agli standard minimi del servizio di cui all’art. 5 dell’avviso e dell’art. 5 del disciplinare allegato all’avviso, degli operatori e ha attribuito il punteggio di 0,00 al ricorrente collocandolo in posizione non utile all’ottenimento della licenza per il noleggio di monopattini, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso e/o conseguenziale, poiché lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Palermo, di Emtransit s.r.l. e di Lime Technology s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Ridemovi s.r.l. articolava due distinti motivi e impugnava tutti gli atti presupposti e la graduatoria finale dell’avviso per la selezione di n. 3 operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio dei monopattini nel territorio del Comune di Palermo, lamentandone l’illegittimità perché adottati: a) quanto alla graduatoria, in violazione dell’art. 5 dell’avviso pubblico e dell’art. 5 del disciplinare in quanto le offerte dei primi quattro classificati sarebbero insostenibili, oltre che assunte in violazione degli standard minimi del servizio finendo per riconoscere all’amministrazione comunale un numero di minuti gratuiti (criterio di selezione sub a ) così alto da sottrarre una ragguardevole percentuale di monopattini all’utilizzo da parte dell’utenza; b) quanto all’avviso pubblico, il criterio sub a) di cui all’art. 4 (che prevede un criterio selettivo per un massimo di 5 punti in base al numero di minuti gratuiti annui in sharing riconosciuti gratuitamente a servizio dell’amministrazione comunale) sarebbe stabilito con eccesso di potere per illogicità nella parte in cui non prevede una verifica di sostenibilità delle offerte (motivo subordinato);
Rilevato che, con sentenza n. 826 del 14 aprile 2025, resa nel connesso procedimento n. 326/2025, questo Tribunale annullava “ - i verbali del 4 febbraio 2025, del 23 gennaio 2025 e del 20 gennaio 2025 della Commissione tecnica;
- la determinazione dirigenziale n. 1874 del 5 febbraio 2025;
- la determinazione dirigenziale n. 11573 del 30 agosto 2024, con specifico riguardo all’art. 4.1, lett. A; 4.2. dell’avviso pubblico e l’allegato 1 criterio A dell’avviso pubblico ”, cioè esattamente il medesimo provvedimento e gli stessi atti presupposti impugnati con il ricorso in esame, peraltro in ragione di motivi sovrapponibili a quelli appena compendiati, dunque con effetto demolitorio e conformativo della pronuncia analogo a quello che deriverebbe dall’esame del presente ricorso;
Considerato, infatti, che i motivi 1 e 2 del ricorso introduttivo sono virtualmente fondati per quanto già espresso nel capo 2 della sentenza n. 826/2025 resa da questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato, condiviso e trascritto;
Rilevato, peraltro, che la pronuncia citata ha già annullato parte dell’avviso pubblico del 30 agosto 2024 con efficacia erga omnes trattandosi di atto amministrativo generale, travolgimento di tutti gli atti conseguenti e necessità di ripetere l’intera procedura;
Preso atto dell’avviso di improcedibilità del ricorso, svolto dal Presidente del Collegio, come riportato nel verbale;
Ritenuto, dunque, che sia venuto meno l’interesse a una definizione del merito della controversia perché la procedura impugnata (nei suoi atti presupposti e applicativi) è venuta meno con una pronuncia già resa, pienamente efficace ed esecutiva (oltre che satisfattiva);
Ritenuto, nondimeno, di dover fare applicazione del principio di soccombenza virtuale per la decisione sulle spese del presente giudizio nella misura di cui al dispositivo, con compensazione nei confronti dei controinteressati per aver essi stessi patito gli effetti dell’approvazione di un avviso illegittimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Palermo a rifondere alla ricorrente Ridemovi S.p.A. le spese di lite che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, C.P.A. e accessori di legge.
Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO