Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 10941
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Partecipazione all'associazione di tipo mafioso

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il perdurante inserimento dell'indagato nel sodalizio mafioso, basandosi sulle emergenze captative relative alle operazioni eseguite nei confronti del genero, preposto dalla cosca a diversi settori illeciti. Sono stati valorizzati i colloqui successivi alla scarcerazione dell'indagato, indicativi dell'assunzione di un ruolo nel contesto associativo e della volontà di contribuire alla gestione organizzativa. È stata altresì considerata la rivendicazione di una quota degli introiti per far fronte alle esigenze familiari e il proposito di creare una nuova piazza di spaccio. Infine, è stato considerato il ruolo di sostituto individuato per la gestione degli affari illeciti nel settore del gioco e delle scommesse.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa

    Le doglianze in punto di gravità indiziaria sono rivolte a una non consentita rilettura delle risultanze captative. L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito. Il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi può costituire fonte probatoria diretta della colpevolezza dell'indagato. I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate coerente e puntuale. Le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazione mafiosa. I gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti. Non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso o di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari

    Il Tribunale ha affermato la ricorrenza in concreto delle esigenze di cautela, probatoria, finale e sociale, in ragione dei gravi precedenti penali dell'indagato, della stabilità dell'apporto al sodalizio mafioso, della possibilità di avvalersi degli strumenti di intimidazione tipici dell'associazione, nonché di mezzi e persone facenti capo alla stessa, concludendo che la misura carceraria è l'unica idonea a ostacolare il riallaccio dei legami con il sodalizio. Le valutazioni sono congrue. L'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse. Il motivo di ricorso, con cui si censura la legittimità del citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto il Tribunale non si è limitato a valutare le esigenze cautelari alla luce della doppia presunzione. La Corte costituzionale ha già giudicato manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sulla disposizione. La ratio giustificativa del particolare regime va ricercata nella peculiare natura del delitto di associazione di tipo mafioso. L'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere. Il riferimento alla sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio ai detenuti non collaboranti per reati cosiddetti ostativi, non vale ad introdurre argomenti a supporto della lamentata rigidità della presunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 10941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10941
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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