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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7730 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19707-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della CORTE DI CASSAZIONE – ricorrente – contro PO OB, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata MARIA PAOLA GENTILI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA BONCOMPAGNI, 16 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1260 del 2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 4 aprile 2023 (R.G.N. 1265/2021). Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere Angelo UL. R.G.N. 19707/2023 Cron. Rep. P.U. 26/11/2025 giurisdizione Pensione SA di vecchiaia anticipata. Integrazione al minimo. Civile Sent. Sez. L Num. 7730 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CERULO ANGELO Data pubblicazione: 30/03/2026 - 2 - Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor STEFANO VISONÀ, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito, per la ricorrente, l’avvocato ALESSANDRO NICOLODI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita, per il controricorrente, l’avvocata MARIA PAOLA GENTILI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla SA nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (SA) contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e, per l’effetto, ha condannato la SA professionale a corrispondere all’architetto BE Ponzi la pensione di vecchiaia unificata anticipata, con integrazione dell’importo fino a quello minimo indicato nella tabella O del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza del 2012. A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta che è illegittima la previsione dell’art. 28.5. del Regolamento della SA, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per le pensioni anticipate di vecchiaia, in contrasto con il principio del pro rata sancito dall’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le anzianità già maturate. In particolare, la previsione introdotta da SA non tiene conto dell’anzianità acquisita prima dell’entrata in vigore del Regolamento e la soppressione dell’integrazione al minimo esula dai provvedimenti che gli enti previdenziali privatizzati sono legittimati ad assumere. 2.– SA impugna per cassazione la sentenza d’appello e formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’udienza pubblica. 3.– L’architetto BE Ponzi resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria. - 3 - 4.– Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 26 novembre 2025. 5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso. 6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 28, comma 5, e all’art. 20 del Regolamento generale di previdenza SA. Avrebbe errato la Corte di merito nell’imputare alla SA di aver violato il principio del pro rata, sopprimendo un trattamento assistenziale, quale è l’integrazione al minimo, disancorata dall’apporto contributivo dell’iscritto. 2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 28, comma 5, del Regolamento generale di previdenza SA. La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per non aver ponderato le novità introdotte dal d.l. n. 201 del 2011 e recepite dal Regolamento SA, al fine di «assicurare l’equilibrio permanente dei conti, garantendo la certezza del pagamento delle prestazioni future alle giovani generazioni» (pagina 20 del ricorso per cassazione). Il riconoscimento dell’integrazione al minimo sarebbe subordinato a - 4 - requisiti più stringenti, legati «al doppio vincolo della media dei redditi degli ultimi venti anni ed all’esistenza dei requisiti di una pensione di vecchiaia unificata ordinaria» (pagina 22 del ricorso per cassazione). 3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, in relazione agli artt. 28, comma 5, 17, comma 1, e 20, comma 3, del Regolamento generale di previdenza SA. Il professionista avrebbe oggi la facoltà di optare «per l’anticipo della fruizione della pensione a fronte di una riduzione dell’importo della stessa» (pagina 24 del ricorso per cassazione), con la possibilità di proseguire l’attività professionale. In tale fattispecie, il riconoscimento dell’integrazione al minimo, nei termini delineati dalla sentenza d’appello, condurrebbe «ad annullare l’abbattimento del trattamento per l’anticipo della liquidazione della pensione, riconoscendo, in pratica, la pensione di vecchiaia unificata completa in difetto dei presupposti di età e di anzianità contributiva» (pagina 25 del ricorso per cassazione). La reintroduzione ope iudicis dell’integrazione al minimo pregiudicherebbe, inoltre, l’autonomia della SA, che, allo scopo di salvaguardare gli equilibri finanziari, ha adottato previsioni già vagliate favorevolmente dai Ministeri vigilanti. 4.– Le censure, tra loro indissolubilmente connesse, si prestano a uno scrutinio congiunto e non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso. 4.1.– Lungi dal sollecitare a questa Corte quel riesame del merito che il professionista paventa (pagine 10, 11, 12 e 13 del controricorso), i motivi sottopongono al vaglio di legittimità una questione ermeneutica sulla disciplina vigente e sulla latitudine del principio del pro rata. 4.2.– Non coglie nel segno neppure l’eccezione di “giudicato interno”, che il professionista solleva sul presupposto che non siano state censurate le affermazioni della Corte territoriale sulla mancata - 5 - dimostrazione delle condizioni di legittimità del potere della SA (pagine 13, 14 e 15 del controricorso). Come lo stesso controricorrente rileva, il giudicato postula una unità minima di decisione che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico e non si può predicare riguardo a ogni affermazione irrelata, priva di portata autonoma e concernente un singolo elemento della fattispecie dedotta in causa (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Nel caso di specie, le critiche si correlano al percorso argomentativo della decisione impugnata, che sull’applicazione del principio del pro rata s’incentra, e lo contestano in radice, reputando inconferente il richiamo a tale principio. È dunque ininfluente che l’atto d’appello non approfondisca il tema consequenziale della legittimità dei provvedimenti di modulazione del pro rata, una volta che abbia criticato in apicibus la stessa pertinenza del principio. Ne consegue che non si può ravvisare il “giudicato interno” prospettato nel controricorso. 5.– Le doglianze sono fondate, nei termini di séguito precisati. 6.– L’art. 20 del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza AR dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2013, la pensione di vecchiaia unificata sia corrisposta a coloro che hanno compiuto almeno sessantacinque anni di età e abbiano maturato almeno trent’anni d’iscrizione e di contribuzione a AR (comma 1), a decorrere «dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda» (comma 4). Al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settant’anni, non è più necessaria l’anzianità contributiva minima (comma 2 del richiamato art. 20). L’iscritto ha la facoltà di richiedere, prima del conseguimento dell’età pensionabile ordinaria, «l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, - 6 - fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima» (comma 3, primo periodo, dell’art. 20). In tale ipotesi, la quota retributiva della pensione soggiace alle decurtazioni indicate nella tabella M (comma 3, secondo periodo, dell’art. 20). L’art. 28 del Regolamento prevede che la pensione erogata da AR non possa essere inferiore «all’importo minimo della pensione minima indicata nella allegata tabella O» (comma 1). L’adeguamento alla pensione minima non spetta «al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria» (art. 28, comma 5, lettera b, del citato Regolamento). 7.– È tale ultima previsione a venire in rilievo nell’odierno giudizio, in cui si controverte sul diritto del controricorrente di fruire dell’adeguamento alla pensione minima, dopo aver optato per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria. La Corte di merito sostiene che la soppressione dell’integrazione al minimo integri una violazione del principio del pro rata, in quanto pretermette l’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore del Regolamento e comunque non è riconducibile ai provvedimenti che le Casse sono legittimate ad assumere (pagina 10 della pronuncia d’appello), in ossequio ai princìpi di gradualità e di equità tra le generazioni (pagina 11 della pronuncia). 8.– Tali affermazioni prestano il fianco alle critiche della ricorrente. 8.1.– Occorre ribadire che il principio del pro rata, asse portante della decisione d’appello, si colloca «entro il quadro del calcolo della misura della pensione, alla luce della distinzione tra quota retributiva e contributiva secondo la fondamentale previsione dell’art. 1, co. 12 l. n. 335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass. 17980/23) che il pro rata non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su - 7 - qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva). Nello specifico, il principio del pro rata non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione del diritto a pensione, e non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali. Il Regolamento del 2012 ha istituito ex novo il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 63 anni. Del tutto legittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 anni rispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenza di un minimo pensionabile» (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34273, pagina 7). Invero, «il principio del pro rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso. In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. Nel caso di specie il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni» (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2026, n. 1269, pagine 5 e 6). 8.2.– Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui il controricorrente rivendica il diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia unificata con il pensionamento anticipato, introdotta ex novo dal Regolamento del 2012 e dunque assoggettata nella sua interezza alla relativa disciplina. Tale circostanza di per sé impedisce di configurare un legittimo e consolidato affidamento (pagina 5 della memoria del Pubblico Ministero). Né il principio del pro rata può essere utilmente invocato per una prestazione, l’integrazione al minimo, ulteriore e autonoma «rispetto - 8 - alla pensione cui accede», che non rappresenta «una maggiorazione stabile e permanente» (pagina 4 della memoria del Pubblico Ministero). L’odierna vicenda non interferisce, dunque, con quel principio del pro rata che la decisione impugnata, per contro, enfatizza. Principio che, nella specie, risulta salvaguardato, in quanto le anzianità contributive pregresse sono state valorizzate secondo le regole previgenti (pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero). 9.– Dai rilievi svolti derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame delle domande dell’odierno controricorrente in conformità ai princìpi enunciati nella presente sentenza. Il giudice di rinvio vaglierà anche i profili che la Corte territoriale ha ritenuto assorbiti in virtù della valenza dirimente della violazione del principio del pro rata, profili che il controricorrente diffusamente passa in rassegna, da ultimo nella memoria illustrativa. Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 26 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo UL CI PO
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 26 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo UL CI PO