TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2507/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.so Vittorio Veneto n. 785, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa C.F._1
Morana del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
Controparte_1
, Roma, via Alessandro Farnese n. 3, P. IVA in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2018 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2018 notificatole il 22.08.2018, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 20.07.2018, su ricorso dell'
[...]
, per il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 3.608,72, di cui “€ 2.465,80 a titolo di contribuzione previdenziale (integrativa, soggettiva e maternità) accertata fino all'annualità 2014; (…) € 446,58 a titolo di sanzioni;
(…) € 696,34 a titolo di interessi”, come da accluso estratto contributivo. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha eccepito la Parte_1 genericità della causa petendi posta a fondamento della domanda monitoria e l'infondatezza della stessa nel merito, essa opponente non essendo iscritta all' a far data dall'01.09.2012 e CP_1 avendo svolto, nel periodo di iscrizione, concomitante e prevalente attività lavorativa subordinata - con conseguente versamento dei contributi e illegittima doppia contribuzione, in ipotesi di CP_2 accoglimento della domanda - e i reclamati oneri previdenziali non essendo dovuti perché già versati, oltre che prescritti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, difendendo la chiara e corretta liquidazione del credito monitorio, al netto degli eseguiti pagamenti, e deducendo l'omesso decorso dell'interrotto termine prescrizionale e il difetto di doppia contribuzione alcuna, i versati contributi essendo riferiti ad annualità estranee al CP_2 periodo di iscrizione della all Parte_1 CP_1
Accordata ex art. 649 c.p.c. la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.12.2024.
***
L'opposizione merita accoglimento, dovendosi riconoscere fondatezza alla formulata eccezione di prescrizione degli oneri previdenziali oggetto del credito monitorio. Premesso che, come chiarito dall' l'odierna opponente è stata iscritta alla gestita cassa CP_1 previdenziale dall'01.10.2005 al 31.12.2005 e dal 10.04.2010 al 31.08.2012 e che la stessa “ha regolarmente versato i contributi dovuti per l'anno 2005 e l'anno 2010, ma non ha versato parte della contribuzione integrativa dovuta per l'anno 2011 e l'intera contribuzione dovuta per l'anno 2012”, va rilevato che a termini dell'art. 8 del prodotto Regolamento di Previdenza “il pagamento e la riscossione della contribuzione dovuta dall'iscritto sono regolamentati ai sensi del successivo comma 2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale adotta apposita delibera, da inviare ai vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 CP_3 giugno 1994, n. 509, concernente la procedura di pagamento e riscossione della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché delle somme non versate e delle relative sanzioni e interessi”, e che con delibera n. 167/2007 del 25.10.2007 il C.d.A. dell' CP_1
“considerato che il Consiglio di Indirizzo Generale, con deliberazione n. 10/07 del 13 luglio 2007 ha stabilito una nuova modalità di versamento della contribuzione obbligatoria, in cinque rate di pari importo, pari alla somma della contribuzione minima annuale e di un parziale anticipo della contribuzione dovuta per l'anno successivo, con sesta rata a conguaglio;
ritenuto opportuno consentire agli iscritti di versare la contribuzione dovuta in unica soluzione, così ulteriormente facilitando il corretto adempimento degli oneri contributivi”, ha deliberato “a) di stabilire le date indicative di versamento, come di seguito indicate: 1) prima rata - 10 febbraio 2) seconda rata - 10 maggio 3) terza rata - 10 giugno 4) quarta rata - 10 agosto 5) quinta rata - 10 ottobre 6) sesta rata
- 10 dicembre;
b) di stabilire nel 10 ottobre il termine ultimo per effettuare il versamento in unica soluzione, nonché per ultimare il versamento delle prime cinque rate, secondo l'opzione scelta da ciascun iscritto”. Atteso per quanto sopra che, nell'inosservanza dell'eventuale opzione rateale, il regolamento individua nel 10 ottobre il termine di esigibilità dell'intera contribuzione annuale, il quinquennio prescrizionale ex art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 si è compiuto, ex art. 2935 c.c., il 10.10.2016 per gli oneri relativi al 2011 e il 10.10.2017 per gli oneri relativi al 2012. Nessuna attitudine interruttiva può perciò riconoscersi alla diffida di pagamento “della complessiva somma di € 3.978,24 entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione” di cui alla racc.ta A/R del 16.10.2017 recapitata alla il 27.10.2017 Parte_1
(cfr. diffida e avviso di ricevimento in atti) - in data dunque successiva al compimento del termine di prescrizione -, né all'intimazione di pagamento del 25.11.2016 depositata dall' ai fini CP_1 notificatori di cui all'art. 20 del Regolamento di Previdenza, nel cassetto previdenziale intestato all'opponente, modalità tuttavia inetta a costituire la in mora, la stessa non essendo Parte_1 più iscritta alla gestione previdenziale a far data dal settembre 2012 e non essendo perciò soggetta alle richiamate disposizioni regolamentari.
Ritenutane perciò la fondatezza, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto e condanna dell' giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2507/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 639/2018, emesso da questo G.L. in data 20.07.2018 nei confronti di su ricorso dell' Parte_1 [...]
; Controparte_1 condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.243,00, di cui 43,00 per esborsi ed € 2.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Elisa Morana. Così deciso in Ragusa il 03.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2507/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.so Vittorio Veneto n. 785, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa C.F._1
Morana del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
Controparte_1
, Roma, via Alessandro Farnese n. 3, P. IVA in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2018 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2018 notificatole il 22.08.2018, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 20.07.2018, su ricorso dell'
[...]
, per il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 3.608,72, di cui “€ 2.465,80 a titolo di contribuzione previdenziale (integrativa, soggettiva e maternità) accertata fino all'annualità 2014; (…) € 446,58 a titolo di sanzioni;
(…) € 696,34 a titolo di interessi”, come da accluso estratto contributivo. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha eccepito la Parte_1 genericità della causa petendi posta a fondamento della domanda monitoria e l'infondatezza della stessa nel merito, essa opponente non essendo iscritta all' a far data dall'01.09.2012 e CP_1 avendo svolto, nel periodo di iscrizione, concomitante e prevalente attività lavorativa subordinata - con conseguente versamento dei contributi e illegittima doppia contribuzione, in ipotesi di CP_2 accoglimento della domanda - e i reclamati oneri previdenziali non essendo dovuti perché già versati, oltre che prescritti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, difendendo la chiara e corretta liquidazione del credito monitorio, al netto degli eseguiti pagamenti, e deducendo l'omesso decorso dell'interrotto termine prescrizionale e il difetto di doppia contribuzione alcuna, i versati contributi essendo riferiti ad annualità estranee al CP_2 periodo di iscrizione della all Parte_1 CP_1
Accordata ex art. 649 c.p.c. la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.12.2024.
***
L'opposizione merita accoglimento, dovendosi riconoscere fondatezza alla formulata eccezione di prescrizione degli oneri previdenziali oggetto del credito monitorio. Premesso che, come chiarito dall' l'odierna opponente è stata iscritta alla gestita cassa CP_1 previdenziale dall'01.10.2005 al 31.12.2005 e dal 10.04.2010 al 31.08.2012 e che la stessa “ha regolarmente versato i contributi dovuti per l'anno 2005 e l'anno 2010, ma non ha versato parte della contribuzione integrativa dovuta per l'anno 2011 e l'intera contribuzione dovuta per l'anno 2012”, va rilevato che a termini dell'art. 8 del prodotto Regolamento di Previdenza “il pagamento e la riscossione della contribuzione dovuta dall'iscritto sono regolamentati ai sensi del successivo comma 2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale adotta apposita delibera, da inviare ai vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 CP_3 giugno 1994, n. 509, concernente la procedura di pagamento e riscossione della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché delle somme non versate e delle relative sanzioni e interessi”, e che con delibera n. 167/2007 del 25.10.2007 il C.d.A. dell' CP_1
“considerato che il Consiglio di Indirizzo Generale, con deliberazione n. 10/07 del 13 luglio 2007 ha stabilito una nuova modalità di versamento della contribuzione obbligatoria, in cinque rate di pari importo, pari alla somma della contribuzione minima annuale e di un parziale anticipo della contribuzione dovuta per l'anno successivo, con sesta rata a conguaglio;
ritenuto opportuno consentire agli iscritti di versare la contribuzione dovuta in unica soluzione, così ulteriormente facilitando il corretto adempimento degli oneri contributivi”, ha deliberato “a) di stabilire le date indicative di versamento, come di seguito indicate: 1) prima rata - 10 febbraio 2) seconda rata - 10 maggio 3) terza rata - 10 giugno 4) quarta rata - 10 agosto 5) quinta rata - 10 ottobre 6) sesta rata
- 10 dicembre;
b) di stabilire nel 10 ottobre il termine ultimo per effettuare il versamento in unica soluzione, nonché per ultimare il versamento delle prime cinque rate, secondo l'opzione scelta da ciascun iscritto”. Atteso per quanto sopra che, nell'inosservanza dell'eventuale opzione rateale, il regolamento individua nel 10 ottobre il termine di esigibilità dell'intera contribuzione annuale, il quinquennio prescrizionale ex art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 si è compiuto, ex art. 2935 c.c., il 10.10.2016 per gli oneri relativi al 2011 e il 10.10.2017 per gli oneri relativi al 2012. Nessuna attitudine interruttiva può perciò riconoscersi alla diffida di pagamento “della complessiva somma di € 3.978,24 entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione” di cui alla racc.ta A/R del 16.10.2017 recapitata alla il 27.10.2017 Parte_1
(cfr. diffida e avviso di ricevimento in atti) - in data dunque successiva al compimento del termine di prescrizione -, né all'intimazione di pagamento del 25.11.2016 depositata dall' ai fini CP_1 notificatori di cui all'art. 20 del Regolamento di Previdenza, nel cassetto previdenziale intestato all'opponente, modalità tuttavia inetta a costituire la in mora, la stessa non essendo Parte_1 più iscritta alla gestione previdenziale a far data dal settembre 2012 e non essendo perciò soggetta alle richiamate disposizioni regolamentari.
Ritenutane perciò la fondatezza, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto e condanna dell' giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella CP_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2507/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 639/2018, emesso da questo G.L. in data 20.07.2018 nei confronti di su ricorso dell' Parte_1 [...]
; Controparte_1 condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.243,00, di cui 43,00 per esborsi ed € 2.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Elisa Morana. Così deciso in Ragusa il 03.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella