Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 2
Versione
15 marzo 1992
>
Versione
1 gennaio 2002
Art. 1. 1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonche' dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorche' non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, e' autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente ((, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente