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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11893/2020 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SANTONICOLA CIRO e dall'avv. ESPOSITO ALDO
Ricorrente
C O N T R O
(già ), CP_1 CP_2 [...]
COroparte_3
rappresentato e difeso dalla
[...] dott.ssa POLO ADELE ex art. 417 bis cpc
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto di rettifica prot. 10735 del 21.10.2019 emesso dall' di o comunque disporre la disapplicazione del COroparte_4 CP_5 provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 10,3 per il profilo di assistente amministrativo, di 11,3 per il profilo di collaboratore scolastico e di 10,3 per il profilo di assistente tecnico nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio 2017/2020;
1 -per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal 07.10.2019 al
16.10.2019 presso l' ; […] COroparte_3
In punto di fatto ha rappresentato che:
La IG.ra , in data 30.10.2017, presentava domanda prot. n. 9798 B07 di Parte_1 inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio scolastico
2018-2021, al Dirigente Scolastico dell' con sede in COroparte_6
Via Antonio Scorrano n. 6 a identificata quale scuola capofila (allegato n.1). CP_5
L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda, sezione E dedicata ai titoli di servizio (pag. 8 dell'allegato n.1), le prestazioni svolte negli a.s. 2015/2016 e 2016/2017, in qualità di Educatrice, presso l'Asilo Nido Comunale con sede in alla via Tenente Sabato n.
1. CP_5
Il menzionato rapporto di lavoro con la qualifica di “addetto all'infanzia con funzioni educative” era svolto alle dipendenze della con sede legale in Taurisano (LE) alla via Eroi COroparte_7
D'Italia n. 146, C.F./P. IVA che negli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 gestiva P.IVA_1
l'Asilo Nido del Comune di allegato n.
2. CP_5
[…] L'Amministrazione scolastica riteneva non valutabile i servizi prestati presso l'Asilo Nido
Comunale in quanto svolti alle dipendenze di una cooperativa sociale.
L' con decreto prot. 5523 del 17/10/2019 disponeva la COroparte_3 risoluzione del rapporto di lavoro prot. n. 5299 del 07.10.2019 (allegato n.5).
Successivamente, l' , preso atto della rideterminazione del punteggio, COroparte_3 con decreto prot. 5813 del 29.10.2019 dichiarava il servizio reso dal 07.10.2019 al 16.10.2019 prestato ai soli fini economici e non giuridici, con la conseguenza che allo stesso non andava attribuito alcun punteggio (allegato n. 6). […]
Sulla base di quanto sopra – e preliminarmente ribadendo la giurisdizione del G.O. - ha eccepito: illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio. nel merito;
danno subito da parte della sig.ra a seguito del comportamento illegittimo Parte_1 dell'amministrazione resistente.
2 CO Si è costituito il , unitamente agli istituti scolastici e all' , ribadendo la correttezza CP_8 del proprio operato.
***
In primo luogo, va ribadito come sia condivisibile l'attribuzione della giurisdizione al G.O. La presente questione riguarda infatti provvedimenti gestori del datore di lavoro che quindi vanno intesi come atti di gestione assimilabili a quelli del datore di lavoro privato. Inoltre, data la causa petendi azionata, si ravvisa un'ipotesi di giurisdizione ordinaria (arg. ex SU n. 9330 del
04/04/2023).
Ciò detto, va ribadito come la legittimazione passiva nella controversia spetti al solo , CP_8
CO in quanto sia gli Istituti scolastici sia l' agiscono quali meri organi periferici del CP_8
(arg. ex Cass. 32938/21).
Relativamente alla censura afferente alla violazione della l. 241/1990, si fa presente che nella presente fattispecie l'Amministrazione agisce con i poteri del datore di lavoro privatistico e quindi nell'ambito degli atti gestori non trovano applicazione le norme della l. 241/1990 (arg. ex Cass. n. 24122 del 03/08/2022).
Nel merito, va premesso che la questione “critica” oggetto di giudizio è se il servizio prestato alle dipendenze della possa considerarsi valido ai fini della CP_7 COroparte_7 CP_7 graduatoria.
Nel ricorso così argomenta la difesa attorea:
Ricapitolando, l'Istituto di in sede di accertamento dei titoli di servizio dichiarati dal CP_3 CP_5 lavoratore, ha ritenuto non valutabile di servizio svolto negli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 presso
l'Asilo Nido Comunale, perchè prestato con contratto di lavoro stipulato con una cooperativa esterna della quale la citata scuola si avvale per il reclutamento.
Tale interpretazione non risulta corretta. A tal fine risulta necessario prendere le mosse dal D.M. 640/2017
(allegato 7).
La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze del personale di assistente amministrativo, presente nel DM 640/2017, allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione
3 secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”.
Il servizio prestato dalla IG.ra , risulta inquadrabile ai sensi del Parte_1
DM 640/2017 (pag. 37), allegato A5, punto 4.2, lettera a), nella categoria “scuole dell'infanzia non statali autorizzate” per cui è previsto il dimezzamento del punteggio.
Tale argomentazione è certamente non condivisibile. La ricorrente era educatrice in un asilo nido, fattispecie non riconducibile certamente nella categoria di scuola dell'infanzia, che infatti riguarda, di regola, i minori tra i 3 e i 5 anni (arg. ex dpr 89/2009). Diversa è la natura dell'asilo nido e la sua composizione.
Trattasi di istituzioni tra loro concettualmente irriducibili.
In aggiunta a questo aspetto, va rilevato come il dm 2017 (in altra voce, non indicata nel ricorso) parli di rapporto diretto alle dipendenze di enti locali. Orbene, anche a voler andare oltre le richieste attoree neppure questa ipotesi sarebbe da prendersi in considerazione in quanto la ricorrente non ha prestato alcun rapporto alle dirette dipendenze di ente locale ma ha lavorato presso cooperativa.
A voler ritenere rilevabile d'ufficio una simile ipotesi, la stessa è parimenti infondata dato il chiaro tenore del dm 640/2017 (si ribadisce che la questione non è neppure allegata in ricorso).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato. La natura della controversia e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11893/2020, così provvede: CO dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e degli Istituti scolastici resistenti;
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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