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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112 2025 00023392 17 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) chiedeva il pagamento dell'imposta Irpef pari ad € 3.651,00, oltre alla sanzione pari ad € 1.095,30 ed interessi. L'atto è stato emesso a seguito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n.600/73 della dichiarazione dei Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021. Nel caso di specie l'Ufficio procedeva
“all'azzeramento integrale dei valori indicati al rigo RP47 del mod. nr. 1 ed al rigo RP41 del mod. nr. 2”.
Come indicato nel ricorso, “Il giudizio riguarda una cartella di pagamento con cui si recupera una detrazione edilizia per la costruzione di un nuovo garage, sostenendo l'Amministrazione che il limite di spesa per tale detrazione andrebbe considerato unitamente a quello per la ristrutturazione dell'abitazione del ricorrente”.
Questo recupero nasceva ancora per l'anno d'imposta 2020 (la relativa cartella non veniva contestata dal contribuente) e produceva i suoi effetti anche negli anni d'imposta successivi, fra cui il 2021 oggetto del presente ricorso. Con tale atto l'Ufficio azzerava i valori indicati al rigo RP47 perché parte ricorrente aveva superato il massimale di spesa consentito su un singolo intervento.
I lavori eseguiti dal ricorrente sono stati autorizzati e riguardavano sia la ristrutturazione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. Dati_Catastali_1 oltra alla costruzione di un nuovo garage interrato.
Ricorso
I motivi di ricorso fondano i presupposti sulle seguenti motivazioni:
a) “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della spettanza della detrazione. Il limite di spesa agevolabile per i due interventi non può essere unitariamente considerato”. Secondo parte resistente il sig. Ricorrente_1, non avrebbe diritto all'agevolazione per il box di nuova costruzione perché le spese sostenute, cumulandosi a quelle della ristrutturazione dell'edificio residenziale, supererebbero il limite di spesa agevolabile di euro 96.000,00. Parte ricorrente sostiene che si è al cospetto di due interventi riguardanti annualità diverse e unità immobiliari diverse, come risulta dalla documentazione tecnica e dalla conferma del competente Ufficio urbanistico. Le due detrazioni operano, separatamente e non vi è alcuna disposizione normativa che le assoggetta al medesimo limite di spesa. Il che trova conferma anche nella risposta a interpello della stessa Agenzia delle Entrate n. 285/2020.
b) “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della corretta esegesi delle disposizioni di riferimento”.
c) “Illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto per difetto di motivazione”. Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000. Difetto di prova ex art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 546 del 1992.
Per tale motivo chiede l'accoglimento del ricorso annullando la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio evidenziando, in merito al primo motivo di ricorso, che la risposta all'interpello n. 285/2020, richiama la disciplina fiscale vigente, ossia l'art. 16/bis del DPR 917/1986. Infatti: “ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 917/1986 spetta una detrazione dall'imposta lorda - attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo
- a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. La detrazione - che spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute – è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 16-bis del TUIR, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo ammesso alla detrazione stessa.”
L'Ufficio, quindi, insite nel ritenere corretto il recupero delle detrazioni indicate nella dichiarazione dei redditi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Circa il secondo motivo di ricorso parte resistente replica sostenendo di non condividere l'assunto di parte ricorrente che eccepisce “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della corretta esegesi delle disposizioni di riferimento”; in buona sostanza nel ricorso si chiede che l'Agenzia delle Entrate
“dovrebbe annullare la pretesa, perché a ciò conduce il canone ermeneutico applicato e mai confutato per le previgenti detrazioni”.
Il terzo ed ultimo punto di ricorso riguarda “Illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto per difetto di motivazione”. Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000. Difetto di prova ex art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 546 del 1992”. Nelle controdeduzioni si mette in luce che l'eccezione non è fondata perché, nel caso di specie, si fa riferimento alla precedente comunicazione di irregolarità.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE, in composizione monocratica (anche CGT), ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Secondo quanto indicato da parte resistente le spese per il box di nuova costruzione e quelle di ristrutturazione dell'edificio residenziale, supererebbero il limite di spesa agevolabile di euro 96.000,00. In particolare, nelle controdeduzioni si precisa che “Il recupero traeva origine dall'anno d'imposta 2020 (la relativa cartella non veniva contestata dal contribuente) e riverberava i suoi effetti anche negli anni d'imposta successivi, fra cui il 2021 oggetto del presente ricorso, ed aveva comportato l'azzeramento integrale dei valori indicati al rigo RP47 per superamento del massimale di spesa consentito su un singolo intervento. Infatti, l'unico documento autorizzativo riguardava sia la ristrutturazione dell'abitazione esistente, sia la realizzazione di un nuovo garage interrato a servizio dell'abitazione medesima”.
La Corte, facendo riferimento all'art. 16-bis del DPR 917/1986, evidenzia che la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia si applica per singola unità immobiliare. Si deve tener conto, inoltre che se la licenza edilizia è unica (come nel caso del sign. Ricorrente_1), ma i lavori si riferiscono a due unità catastalmente distinte (da una parte i lavori di ristrutturazione e dall'altra la realizzazione di un nuovo garage, ancorché pertinenziale), il contribuente ha diritto a due distinti plafond di spesa. Al riguardo è utile elencare i punti chiave per inquadrare il ricorso de quo:
a) In primo luogo è possibile beneficiare di due limiti massimi di spesa (pari ad € 96.000 per la ristrutturazione dell'abitazione ed altrettanti per il garage) essendo il garage un'unità separata ancorché all'interno di un'unica autorizzazione edilizia. b) Il garage realizzato ex novo è pertinenziale all'abitazione principale.
c) Da un punto di vista amministrativo le fatture e i “bonifici parlanti”, prodotti da parte ricorrente e facenti parte del fascicolo, indicano distintamente le spese riferite all'abitazione e quelle riguardanti il garage.
d) Il titolo edilizio non influisce sul calcolo dei tetti di spesa, che rimangono legati alla singola unità catastale.
Nel caso di specie, con numero di protocollo 8800 del 2019, il comune di Luogo_1 rilasciava permesso di costruire con riferimento e due unità immobiliari: da una parte la ristrutturazione del dell'edificio residenziale, dall'altra la realizzazione di un nuovo garage. E' quindi evidente che nonostante un'unica autorizzazione siamo al cospetto di due immobili separati sia fisicamente che catastalmente. In buona sostanza, una sola licenza non significa automaticamente una sola unità immobiliare, ai fini fiscali ma abbiamo due immobili distinti. Pertanto, la detrazione è applicabile separatamente sia per la ristrutturazione dell'edificio residenziale
, sia per la realizzazione ex novo del box auto. Ciò comporta di fatto il raddoppio del limite di spesa massimo ammesso.
Alla luce di quanto sopra, a parere di codesta CGT in composizione monocratica, il sig. Ricorrente_1 aveva diritto alle detrazioni spettanti per i due immobili così come indicato nella Dichiarazione dei Redditi/2022. Per tale motivo annulla la cartella di pagamento, oggetto del presente contenzioso. Riguardo le spese, tenuto conto della particolarità della materia del contendere e vista l'assenza di giurisprudenza per casi analoghi, le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112 2025 00023392 17 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) chiedeva il pagamento dell'imposta Irpef pari ad € 3.651,00, oltre alla sanzione pari ad € 1.095,30 ed interessi. L'atto è stato emesso a seguito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n.600/73 della dichiarazione dei Redditi/2022 per l'anno d'imposta 2021. Nel caso di specie l'Ufficio procedeva
“all'azzeramento integrale dei valori indicati al rigo RP47 del mod. nr. 1 ed al rigo RP41 del mod. nr. 2”.
Come indicato nel ricorso, “Il giudizio riguarda una cartella di pagamento con cui si recupera una detrazione edilizia per la costruzione di un nuovo garage, sostenendo l'Amministrazione che il limite di spesa per tale detrazione andrebbe considerato unitamente a quello per la ristrutturazione dell'abitazione del ricorrente”.
Questo recupero nasceva ancora per l'anno d'imposta 2020 (la relativa cartella non veniva contestata dal contribuente) e produceva i suoi effetti anche negli anni d'imposta successivi, fra cui il 2021 oggetto del presente ricorso. Con tale atto l'Ufficio azzerava i valori indicati al rigo RP47 perché parte ricorrente aveva superato il massimale di spesa consentito su un singolo intervento.
I lavori eseguiti dal ricorrente sono stati autorizzati e riguardavano sia la ristrutturazione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. Dati_Catastali_1 oltra alla costruzione di un nuovo garage interrato.
Ricorso
I motivi di ricorso fondano i presupposti sulle seguenti motivazioni:
a) “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della spettanza della detrazione. Il limite di spesa agevolabile per i due interventi non può essere unitariamente considerato”. Secondo parte resistente il sig. Ricorrente_1, non avrebbe diritto all'agevolazione per il box di nuova costruzione perché le spese sostenute, cumulandosi a quelle della ristrutturazione dell'edificio residenziale, supererebbero il limite di spesa agevolabile di euro 96.000,00. Parte ricorrente sostiene che si è al cospetto di due interventi riguardanti annualità diverse e unità immobiliari diverse, come risulta dalla documentazione tecnica e dalla conferma del competente Ufficio urbanistico. Le due detrazioni operano, separatamente e non vi è alcuna disposizione normativa che le assoggetta al medesimo limite di spesa. Il che trova conferma anche nella risposta a interpello della stessa Agenzia delle Entrate n. 285/2020.
b) “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della corretta esegesi delle disposizioni di riferimento”.
c) “Illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto per difetto di motivazione”. Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000. Difetto di prova ex art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 546 del 1992.
Per tale motivo chiede l'accoglimento del ricorso annullando la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio evidenziando, in merito al primo motivo di ricorso, che la risposta all'interpello n. 285/2020, richiama la disciplina fiscale vigente, ossia l'art. 16/bis del DPR 917/1986. Infatti: “ai sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 917/1986 spetta una detrazione dall'imposta lorda - attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo
- a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. La detrazione - che spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute – è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 16-bis del TUIR, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo ammesso alla detrazione stessa.”
L'Ufficio, quindi, insite nel ritenere corretto il recupero delle detrazioni indicate nella dichiarazione dei redditi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Circa il secondo motivo di ricorso parte resistente replica sostenendo di non condividere l'assunto di parte ricorrente che eccepisce “Illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in ragione della corretta esegesi delle disposizioni di riferimento”; in buona sostanza nel ricorso si chiede che l'Agenzia delle Entrate
“dovrebbe annullare la pretesa, perché a ciò conduce il canone ermeneutico applicato e mai confutato per le previgenti detrazioni”.
Il terzo ed ultimo punto di ricorso riguarda “Illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto per difetto di motivazione”. Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000. Difetto di prova ex art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 546 del 1992”. Nelle controdeduzioni si mette in luce che l'eccezione non è fondata perché, nel caso di specie, si fa riferimento alla precedente comunicazione di irregolarità.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE, in composizione monocratica (anche CGT), ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Secondo quanto indicato da parte resistente le spese per il box di nuova costruzione e quelle di ristrutturazione dell'edificio residenziale, supererebbero il limite di spesa agevolabile di euro 96.000,00. In particolare, nelle controdeduzioni si precisa che “Il recupero traeva origine dall'anno d'imposta 2020 (la relativa cartella non veniva contestata dal contribuente) e riverberava i suoi effetti anche negli anni d'imposta successivi, fra cui il 2021 oggetto del presente ricorso, ed aveva comportato l'azzeramento integrale dei valori indicati al rigo RP47 per superamento del massimale di spesa consentito su un singolo intervento. Infatti, l'unico documento autorizzativo riguardava sia la ristrutturazione dell'abitazione esistente, sia la realizzazione di un nuovo garage interrato a servizio dell'abitazione medesima”.
La Corte, facendo riferimento all'art. 16-bis del DPR 917/1986, evidenzia che la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia si applica per singola unità immobiliare. Si deve tener conto, inoltre che se la licenza edilizia è unica (come nel caso del sign. Ricorrente_1), ma i lavori si riferiscono a due unità catastalmente distinte (da una parte i lavori di ristrutturazione e dall'altra la realizzazione di un nuovo garage, ancorché pertinenziale), il contribuente ha diritto a due distinti plafond di spesa. Al riguardo è utile elencare i punti chiave per inquadrare il ricorso de quo:
a) In primo luogo è possibile beneficiare di due limiti massimi di spesa (pari ad € 96.000 per la ristrutturazione dell'abitazione ed altrettanti per il garage) essendo il garage un'unità separata ancorché all'interno di un'unica autorizzazione edilizia. b) Il garage realizzato ex novo è pertinenziale all'abitazione principale.
c) Da un punto di vista amministrativo le fatture e i “bonifici parlanti”, prodotti da parte ricorrente e facenti parte del fascicolo, indicano distintamente le spese riferite all'abitazione e quelle riguardanti il garage.
d) Il titolo edilizio non influisce sul calcolo dei tetti di spesa, che rimangono legati alla singola unità catastale.
Nel caso di specie, con numero di protocollo 8800 del 2019, il comune di Luogo_1 rilasciava permesso di costruire con riferimento e due unità immobiliari: da una parte la ristrutturazione del dell'edificio residenziale, dall'altra la realizzazione di un nuovo garage. E' quindi evidente che nonostante un'unica autorizzazione siamo al cospetto di due immobili separati sia fisicamente che catastalmente. In buona sostanza, una sola licenza non significa automaticamente una sola unità immobiliare, ai fini fiscali ma abbiamo due immobili distinti. Pertanto, la detrazione è applicabile separatamente sia per la ristrutturazione dell'edificio residenziale
, sia per la realizzazione ex novo del box auto. Ciò comporta di fatto il raddoppio del limite di spesa massimo ammesso.
Alla luce di quanto sopra, a parere di codesta CGT in composizione monocratica, il sig. Ricorrente_1 aveva diritto alle detrazioni spettanti per i due immobili così come indicato nella Dichiarazione dei Redditi/2022. Per tale motivo annulla la cartella di pagamento, oggetto del presente contenzioso. Riguardo le spese, tenuto conto della particolarità della materia del contendere e vista l'assenza di giurisprudenza per casi analoghi, le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.