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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 07/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al R.G.L. n. 18848 /2024 promossa da:
nato a [...] il [...] CF. residente in Parte_1 C.F._1
NAPOLI alla via Bruno Falcomatà n. 5 ed elettivamente domiciliato in Napoli Via Giulio
Natta n. 4 Parco San Paolo presso lo studio degli avv.ti Ciro Cappabianca CF.
e Giovanni SACCO, che lo rappresentano e difendono giusta C.F._2 procura in calce al presente atto.
Il costituito procuratore dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133,
134 e 136, comma 3 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec: o al seguente numero fax Email_1
0815515969 –
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_1
Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Ema ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._3 Email_2 presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data Per_1
18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 –
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato 03/09/2024, riferiva che in data Parte_1
20/04/2023 alle ore 7,45 nel mentre si recava al lavoro, veniva colliso da una autoveicolo, riportando lesioni portato dal servizio 118 al pronto soccorso dell'Ospedale CTO di Napoli;
Il ricorrente effettuava segnalazione di infortunio al proprio datore di lavoro con apertura sinistro rubricato dall'INAIL al numero
519116350;
In data 20/02/2024 da parte della sede INAIL di Napoli in via Nuova Poggioreale veniva compilato ed inviato prospetto liquidazione con cui l'INAIL comunicava al sig. un grado accertato di invalidità complessivo del 6% con Parte_1 risarcimento di danno biologico.
Avverso tale giudizio amministrativo, il ricorrente presentava opposizione con domanda di aggravamento.
Esperita infruttuosamente la procedura amministrativa, il ricorrente conveniva in giudizio l'INAIL concludendo:
“a) Ordinare all'INAIL di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente ex art. 210 c.p.c.;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della rendita diretta per malattia professionale, o in subordine ad una percentuale per la liquidazione dell'indennizzo in capitale;
d) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della prolungata esposizione agli agenti invalidanti, presenta un grado di inabilità pari almeno al 20% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
e) Per l'effetto condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita diretta per l'inabilità permanente, o in subordine all'indennizzo in capitale superiore, avendo il sig. una percentuale Parte_1 accertata da consulenza di parte, nella misura del 18%, percentuale maggiore o minore che verrà accertata in sede di consulenza C.T.U., che l'Onorevole giudicante vorrà disporre;
f) In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della rendita permanente per inabilità permanente, al riconoscimento di una percentuale che dia diritto all'indennizzo in capitale, contrariamente a quanto stabilito dall'INAIL in sede di visita, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avendone fatto anticipo.”
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l'INAIL, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per assenza del nesso eziologico fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Espletata CTU medico legale, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
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In base alle deposizioni testimoniali è risultato sufficientemente provato che il ricorrente ha lavorato
Proprio alla luce delle risultanze testimoniali il CTU medico-legale nominato è giunto ad apprezzare la riconducibilità eziologica,
Le risultanze della CTU, siccome integrate e rettificate in base alle complessive risultanze istruttorie, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Infatti, la valutazione espressa dal consulente risulta conforme all'esito dell'istruttoria, che ha confortato le deduzioni contenute in ricorso circa l'esposizione a rischio del lavoratore in relazione all'attività lavorativa svolta per la specifica patologia denunciata. In questo senso, sono da superare le note critiche svolte dall' resistente, laddove, in buona sostanza, si CP_1 contesta che il CTU abbia espresso le proprie valutazioni sulla base delle prove testimoniali ed in assenza di elementi di natura tecnica che definiscano l'intensità dell'esposizione a rischio: in effetti, il CTU ha correttamente tenuto conto delle risultanze istruttorie al fine di valutare la sussistenza del nesso eziologico fra l'attività lavorativa e la patologia accertata, pervenendo ad un giudizio di concausalità proprio in virtù delle specifiche modalità e caratteristiche di svolgimento della prestazione.
Su queste basi, il CTU ha ritenuto che la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente sia valutabile nella misura del 9%.
Le risultanze della CTU, anche sotto questo profilo, appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente contestata sul punto.
Per quanto riguarda la prestazione richiesta, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell'I.N.A.I.L.: mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura accertata dal CTU sulla base di una invalidità permanente del 9% ex art.13 del D.Lgs. n. 38 del 2000. Di conseguenza,
l'INAIL va condannato a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e con decorrenza di legge (pratica rubricata 1° dicembre 2006: cfr. provvedimento INAIL, documento n. 35 fascicolo parte ricorrente), oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'INAIL.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza:
- dichiara il diritto di all'indennizzo previsto dall'art. 13 Parte_1
d.lgs. n. 38/2000 nella misura del 9% con decorrenza di legge e condanna l'INAIL alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.600,00, oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'INAIL.
Napoli, 07/07/2025 Il giudice