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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Galati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Mentana, 19
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Christian Controparte_1 P.IVA_1
Faggella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio, 43
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti Parte_1 i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 423/2023 emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale:
- dichiarare che nessun importo è dovuto da a favore di Parte_1 CP_1 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 423/2023
[...] emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023;
- In subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito per l'importo di euro
2.748,19 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto per detto importo;
pagina 1 di 6 - condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 96. Comma 1, c.p.c. che si quantificano in euro 1.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà liquidare.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecuzione, il decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14 febbraio 2023, R.G. n. 515/2023, emesso dal Tribunale di Como per l'importo di € 22.040,67, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 22.040,67.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 22.040,67, oltre interessi dalla scadenza Controparte_1 delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14.2.2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 22.617,29 oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas ed energia elettrica eseguita dall'opposta presso l'immobile sito in TE (CO), Via Monte Rosa n.
13.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito:
- l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso a provare il credito azionato in via monitoria, essendosi l'opposta limitata a depositare un “estratto conto” contenente l'indicazione di 12 fatture che avrebbe CP_1 CP_1
emesso nei confronti di senza nemmeno produrre le fatture Parte_1
predette;
- la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai stipulato alcun contratto di fornitura con né ricevuto fatture da parte Controparte_1
pagina 2 di 6 dell'opposta e non essendo proprietario né utilizzatore di alcun immobile all'indirizzo di TE (CO), Via Monte Rosa n. 13;
- la prescrizione ex art. 1, c. 4, L n. 205/2017 del credito derivante da cinque delle fatture azionate, con data antecedente al 09.02.2021.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alla refusione delle spese legali e al risarcimento dei danni in favore dell'attore ex art. 96, c. 1,
c.p.c. nella misura di € 1.000,00 o in quella diversa che il giudice volesse liquidare.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, da parte dell'opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale
Conciliazione);
- la fondatezza dell'eccezione di prescrizione solo per l'importo di € 576,62, non potendo la prescrizione decorrere se non dal momento in cui l'opposta aveva avuto contezza dei consumi effettivamente registrati dal misuratore;
- che il credito azionato in giudizio troverebbe titolo nel contratto, sottoscritto dall'opponente, prodotto sub doc. n. 8 con la comparsa di costituzione e risposta, al quale era stato allegato il documento di identità del sottoscrittore, così dovendosi desumere la paternità della firma riconducibile al proprietario del documento;
- che, per il resto, il credito non sarebbe stato in alcun modo contestato dall'opponente;
- l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di € 22.040,67.
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter c.p.c. per la prima udienza di comparizione, ha disconosciuto, ex art. 214 c.p.c., tutte le firme, Parte_1
apparentemente a lui riconducibili, apposte sul “modulo di adesione al contratto con
[...]
per fornitura singola di gas ad uso abitativo” e sul “modulo di delega”, documenti CP_1
prodotti da sub doc. n. 8 con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
nonché la firma, apparentemente a lui riconducibile, apposta sull'”avviso di ricevimento” datato 23.9.2022 prodotto da sub doc. n.
7. Ha, inoltre, riferito che, nei Controparte_1
confronti di tale , soggetto apparentemente delegato da Persona_1 [...]
a stipulare per suo conto e in suo nome il contratto con è Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 pendente procedimento penale per i reati di truffa ai danni di numerosi soggetti, tra cui l'odierno attore.
All'udienza del 07.11.2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e, rilevato che, con note in data 27.10.2023, parte opponente aveva prodotto il verbale negativo del procedimento di conciliazione, svoltosi nelle more, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 06.02.2024, rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024, all'esito della quale, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per ottenere la condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento del corrispettivo della fornitura di gas ed energia elettrica Parte_1 asseritamente eseguita, in favore dell'opponente, presso l'immobile sito in TE (CO),
Via Monte Rosa n. 13.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve innanzitutto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo poi limitarsi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, gravando così il debitore dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo, ha prodotto sub doc. n. 8, un “modulo di adesione al contratto con CP_1 per fornitura singola di gas ad uso abitativo” in data 11.02.2020, recante alcune sottoscrizioni apparentemente riferite al cliente nonché un “modulo di Parte_1 delega”, contenente la delega, apparentemente rilasciata dall'opponente a tale
[...]
, a stipulare in suo nome e per suo conto il contratto per il passaggio al mercato Per_1
libero con Controparte_1
Tuttavia, che, già con l'atto di citazione, aveva negato di aver mai Parte_1
sottoscritto alcun contratto di fornitura con con le note scritte per la Controparte_1
prima udienza di comparizione e, quindi, tempestivamente, ha disconosciuto, ex art. 214
c.p.c., le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili apposte (per quanto interessa) sui pagina 4 di 6 fogli componenti il doc. n. 8 di parte opposta e, quindi, sui moduli contrattuali e sul modulo di delega.
A fronte del disconoscimento ritualmente effettuato, parte opposta non ha chiesto la verificazione della scrittura, limitandosi a ritenere il disconoscimento “infondato”, in quanto la documentazione contrattuale prodotta sarebbe stata corredata dal documento di identità dell'opponente. Pertanto, non ha richiesto la verificazione della Controparte_1
scrittura disconosciuta, ex art. 216 c.p.c. e, comunque – anche a voler ritenere implicitamente proposta l'istanza di verificazione, avendo l'opposta insistito per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento (Cass. n.
12976/2021) - non ha dedotto i mezzi di prova eventualmente ritenuti utili per la verificazione, né prodotto o indicato le scritture di comparazione.
Pertanto, anche a voler ritenere la verificazione implicitamente proposta, la relativa istanza, in assenza dell'indicazione dei mezzi di prova e delle scritture di comparazione, deve ritenersi inammissibile, con la conseguenza che la scrittura non può essere utilizzata come prova dei fatti costitutivi delle domande dell'opposta.
Ne consegue che non ha provato il titolo contrattuale della pretesa Controparte_1
creditoria azionata in via monitoria.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che Parte_1
si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi - in complessivi € 4.237,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta, in assenza di elementi che inducano a ritenere che la convenuta abbia agito con dolo o colpa grave, considerato che il rigetto della domanda monitoria è dipeso dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto costituente titolo della domanda, avvenuto dopo la proposizione dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14.2.2023;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Parte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, €
145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
13 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Galati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Mentana, 19
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Christian Controparte_1 P.IVA_1
Faggella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio, 43
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutti Parte_1 i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 423/2023 emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale:
- dichiarare che nessun importo è dovuto da a favore di Parte_1 CP_1 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 423/2023
[...] emesso dal Tribunale di Como il 14.2.2023;
- In subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito per l'importo di euro
2.748,19 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto per detto importo;
pagina 1 di 6 - condannare al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 96. Comma 1, c.p.c. che si quantificano in euro 1.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà liquidare.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecuzione, il decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14 febbraio 2023, R.G. n. 515/2023, emesso dal Tribunale di Como per l'importo di € 22.040,67, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 22.040,67.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 22.040,67, oltre interessi dalla scadenza Controparte_1 delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14.2.2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 22.617,29 oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas ed energia elettrica eseguita dall'opposta presso l'immobile sito in TE (CO), Via Monte Rosa n.
13.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito:
- l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso a provare il credito azionato in via monitoria, essendosi l'opposta limitata a depositare un “estratto conto” contenente l'indicazione di 12 fatture che avrebbe CP_1 CP_1
emesso nei confronti di senza nemmeno produrre le fatture Parte_1
predette;
- la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai stipulato alcun contratto di fornitura con né ricevuto fatture da parte Controparte_1
pagina 2 di 6 dell'opposta e non essendo proprietario né utilizzatore di alcun immobile all'indirizzo di TE (CO), Via Monte Rosa n. 13;
- la prescrizione ex art. 1, c. 4, L n. 205/2017 del credito derivante da cinque delle fatture azionate, con data antecedente al 09.02.2021.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alla refusione delle spese legali e al risarcimento dei danni in favore dell'attore ex art. 96, c. 1,
c.p.c. nella misura di € 1.000,00 o in quella diversa che il giudice volesse liquidare.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento, da parte dell'opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale
Conciliazione);
- la fondatezza dell'eccezione di prescrizione solo per l'importo di € 576,62, non potendo la prescrizione decorrere se non dal momento in cui l'opposta aveva avuto contezza dei consumi effettivamente registrati dal misuratore;
- che il credito azionato in giudizio troverebbe titolo nel contratto, sottoscritto dall'opponente, prodotto sub doc. n. 8 con la comparsa di costituzione e risposta, al quale era stato allegato il documento di identità del sottoscrittore, così dovendosi desumere la paternità della firma riconducibile al proprietario del documento;
- che, per il resto, il credito non sarebbe stato in alcun modo contestato dall'opponente;
- l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di € 22.040,67.
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter c.p.c. per la prima udienza di comparizione, ha disconosciuto, ex art. 214 c.p.c., tutte le firme, Parte_1
apparentemente a lui riconducibili, apposte sul “modulo di adesione al contratto con
[...]
per fornitura singola di gas ad uso abitativo” e sul “modulo di delega”, documenti CP_1
prodotti da sub doc. n. 8 con la comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
nonché la firma, apparentemente a lui riconducibile, apposta sull'”avviso di ricevimento” datato 23.9.2022 prodotto da sub doc. n.
7. Ha, inoltre, riferito che, nei Controparte_1
confronti di tale , soggetto apparentemente delegato da Persona_1 [...]
a stipulare per suo conto e in suo nome il contratto con è Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 pendente procedimento penale per i reati di truffa ai danni di numerosi soggetti, tra cui l'odierno attore.
All'udienza del 07.11.2023 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e, rilevato che, con note in data 27.10.2023, parte opponente aveva prodotto il verbale negativo del procedimento di conciliazione, svoltosi nelle more, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 06.02.2024, rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024, all'esito della quale, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per ottenere la condanna di Controparte_1 [...]
al pagamento del corrispettivo della fornitura di gas ed energia elettrica Parte_1 asseritamente eseguita, in favore dell'opponente, presso l'immobile sito in TE (CO),
Via Monte Rosa n. 13.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve innanzitutto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo poi limitarsi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, gravando così il debitore dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo, ha prodotto sub doc. n. 8, un “modulo di adesione al contratto con CP_1 per fornitura singola di gas ad uso abitativo” in data 11.02.2020, recante alcune sottoscrizioni apparentemente riferite al cliente nonché un “modulo di Parte_1 delega”, contenente la delega, apparentemente rilasciata dall'opponente a tale
[...]
, a stipulare in suo nome e per suo conto il contratto per il passaggio al mercato Per_1
libero con Controparte_1
Tuttavia, che, già con l'atto di citazione, aveva negato di aver mai Parte_1
sottoscritto alcun contratto di fornitura con con le note scritte per la Controparte_1
prima udienza di comparizione e, quindi, tempestivamente, ha disconosciuto, ex art. 214
c.p.c., le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili apposte (per quanto interessa) sui pagina 4 di 6 fogli componenti il doc. n. 8 di parte opposta e, quindi, sui moduli contrattuali e sul modulo di delega.
A fronte del disconoscimento ritualmente effettuato, parte opposta non ha chiesto la verificazione della scrittura, limitandosi a ritenere il disconoscimento “infondato”, in quanto la documentazione contrattuale prodotta sarebbe stata corredata dal documento di identità dell'opponente. Pertanto, non ha richiesto la verificazione della Controparte_1
scrittura disconosciuta, ex art. 216 c.p.c. e, comunque – anche a voler ritenere implicitamente proposta l'istanza di verificazione, avendo l'opposta insistito per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento (Cass. n.
12976/2021) - non ha dedotto i mezzi di prova eventualmente ritenuti utili per la verificazione, né prodotto o indicato le scritture di comparazione.
Pertanto, anche a voler ritenere la verificazione implicitamente proposta, la relativa istanza, in assenza dell'indicazione dei mezzi di prova e delle scritture di comparazione, deve ritenersi inammissibile, con la conseguenza che la scrittura non può essere utilizzata come prova dei fatti costitutivi delle domande dell'opposta.
Ne consegue che non ha provato il titolo contrattuale della pretesa Controparte_1
creditoria azionata in via monitoria.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che Parte_1
si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi - in complessivi € 4.237,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta, in assenza di elementi che inducano a ritenere che la convenuta abbia agito con dolo o colpa grave, considerato che il rigetto della domanda monitoria è dipeso dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto costituente titolo della domanda, avvenuto dopo la proposizione dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 423/2023 del 14.2.2023;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute Controparte_1 Parte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi, €
145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
13 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6