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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria
Luparelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13149/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Tonioni Parte_1
attore contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Controparte_1
Bea e Filippo Leggeri
convenuta
Oggetto: azione di restituzione di somme di danaro
Conclusioni: in atti
Pagina 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe evocava in giudizio
[...]
coniuge separato, al fine di domandare la restituzione della Controparte_1
somma di Euro 97.250,00 e in particolare chiedeva di:
“restituire al Gen. AN RE la somma di € 45.000,00 prelevata dalla sig.ra CP_1
senza alcun titolo;
in ipotesi subordinata, previa declaratoria di nullità della donazione o revoca della stessa ex art. 801 c.c.
- restituire al Gen. AN RE la somma mutuata di € 28.000,00 ex art. 1813 e 1817
c.c.; in ipotesi subordinata ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 1150 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata previa declaratoria di revocazione della donazione ex art. 801 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c.
- restituire al Gen. AN RE la somma di € 24.250,00 ex art. 2033 c.c. e/o ex art.
1150 c.c.; in ipotesi subordinata previa declaratoria di revocazione della donazione ex art.
801 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c. Tutto con interessi e rivalutazione”.
Si costituiva tempestivamente la convenuta chiedendo il rigetto delle domande articolate, deducendo che le somme di denaro delle quali l'attore richiedeva la restituzione costituirono donazioni dirette o indirette elargite dal marito in proprio favore, ovvero dovevano intendersi quali contributi in adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c, l'attore, con la prima riduceva la domanda, nei limiti di Euro 93.250,00 , ridimensionando l'importo di Euro 24.250,00 in quello di Euro 20.250,00, mutando altresì il titolo della pretesa da indebito oggettivo ex
“art. 2033 e/o 1150 c.c. , come prospettato nella domanda, a mutuo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le distinte pretese azionate nel presente giudizio derivano, secondo la prospettazione, da tre distinti rapporti giuridici intercorsi tra le parti in costanza di matrimonio.
L'attore lamenta che la somma di Euro 45.000,00 della quale ha chiesto la restituzione, sia stata sottratta dalla moglie dal conto cointestato ad entrambi i coniugi (avente n. n.
Pagina 2 0000105851239) in data 19.10.2020 mediante giroconto verso il conto corrente personale, deducendo che il denaro giacente sul conto fosse di sua esclusiva proprietà perché derivante dall'accredito di Euro 100.000,00 quale corrispettivo della vendita di un proprio bene immobile;
ha negato , in fatto di avere effettuato egli stesso il bonifico, come enunciato dalla difesa avversaria, contestando la dedotta causa liberale del trasferimento e, domandando, in subordine, l'accertamento della nullità donazione per difetto di forma.
Con riguardo alla somma di euro 52.250,00, deduce l'attore che essa fu consegnata alla moglie in occasione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria eseguiti dalla stessa nell'immobile ove vivevano i coniugi.
In particolare, l'attore afferma di avere corrisposto alla moglie Euro 28.000,00, tramite bonifici bancari dal proprio conto corrente personale al conto corrente a lei intestato, recanti tutti la causale “prestito infruttifero lavori di ristrutturazione casa” (segnatamente, Euro
10.000,00 il 19.06.2017, Euro 10.000,00 il 03.07.2017, Euro 5.000,00 il 17.07.2017, Euro
3.000,00 il 27.07.2017, v. doc. nn. 10 e 11 fasc. attore).
Con riguardo ai restanti Euro 24.250,00 l'attore sostiene di avere corrisposto Euro 4.550,00 tramite assegni intestati alle imprese interessate ai lavori di ristrutturazione “ed ulteriori €
19.700,00 in contanti”.
Con riguardo al titolo posto a fondamento del diritto alla restituzione di Euro 52.250,00
l'attore assume di essere creditore “ex art. 1150 c.c. a titolo di rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie dell'immobile della sig.ra , che non sono CP_1 state effettuate all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni dei coniugi, e di indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate allo stesso immobile, che ne hanno incrementato il valore patrimoniale”.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente rileva il tribunale l'inammissibilità della diversa qualificazione del rapporto sottostante e giustificativo delle elargizioni di denaro contante, che solo in sede di memoria n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha qualificato come mutuo, la richiesta costituendo una inammissibile mutatio libelli , che ricorre quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da
Pagina 3 disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195).
Nel caso di specie, l'attore solo con la memoria n.1) dell'art. 183 comma 6 c.p.c. ha dedotto che il titolo giustificativo della richiesta di restituzione risiede nel contratto di mutuo concluso con la moglie, così introducendo una qualificazione diversa del rapporto sotteso alle elargizioni di danaro descritte, che determina una modifica degli elementi di fatto e dei presupposti dell'azione restitutoria intentata;
ed infatti, altro è ancorare il diritto alla restituzione all' indebito oggettivo e/o di rimborso delle spese fatte dal possessore in buona fede ex art. 1150 c.c. (come domandato in citazione), altro è pretendere la restituzione di una somma di denaro perché elargita non senza titolo (o quale rimborso spese), ma a titolo di mutuo.
La domanda va, pertanto, circoscritta, con riferimento alla causa petendi, a quanto domandato con l'atto di citazione, e, con riguardo al petitum, alla minore somma come modificata con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c..
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
E' noto, sul piano teorico, che la cointestazione di conti correnti attribuisce ai cointestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità in parti uguali delle somme depositate in conto corrente;
la presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei correntisti, si deve escludere che l'altro, anche se coniuge- impregiudicato il regime della comunione legale, non vigente nel caso in esame- nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009). Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, infatti, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di
Pagina 4 parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018).
Nel caso di specie l'attore ha provato che il conto corrente cointestato con la moglie fu aperto in data 28.01.2020 (doc. 6 fasc. attore), senza iniziale provvista e che sul conto confluì il corrispettivo della vendita (doc. n. 7) di un appartamento di sua esclusiva proprietà, pari ad Euro 100.000 (in data 17.04.2020, v. doc. 8). Dall'estratto conto, che include la lista dei movimenti (doc. n.9 fasc. attore) non emergono accrediti riferibili ad la cui operazione di giroconto del denaro sul proprio conto corrente è Controparte_1
certamente violativa dei rapporti concernenti il patto di cointestazione tra correntisti.
Né vale a smentire tale ricostruzione la diversa qualificazione operata dalla convenuta che ha prospettato la ricorrenza dell'animus donandi del marito, consistente nella volontà di arricchire il coniuge dei proventi che sarebbero confluiti nel detto conto corrente.
Infatti, l'assunto della presenza dell'animus donandi è rimasto sfornito della prova, a carico della convenuta, né la sola circostanza del rapporto di coniugio costituisce di per sé un indice sufficiente a dimostrare per presunzioni la dedotta liberalità. Come chiarito dalla giurisprudenza di cui si è detto, la provenienza del denaro da parte di uno solo dei coniugi è circostanza dalla quale, piuttosto, inferire l'esistenza di un rapporto di credito tra gli stessi
(quando uno di essi dispone delle somme dell'altro) e non già di una donazione, di talché la diversa causa liberale avrebbe dovuto essere oggetto di prova puntuale. In ogni caso, anche a voler qualificare come liberalità d'uso o di modico valore uelle in oggetto, si rileva che le somme transitate dal conto corrente comune sono di entità tale da travalicare i limiti del modico valore o della donazioni in uso tra coniugi, anche in relazione alla capacità reddituale delle parti desumibili dagli atti. In ogni caso siffatta donazione soggiacerebbe alle regole formali che prevedono l'atto pubblico ex art. 782 c.c. e la presenza di due testimoni ai sensi della legge notarile, con conseguente nullità di essa e correlativo obbligo di restituzione.
Va pertanto accolta la domanda dispiegata dall'attore volta alla restituzione della somma di
€ 45.000,00 prelevata dalla dal conto corrente cointestato. CP_1
La domanda volta alla restituzione della somma di euro 28.000,00 è parimenti fondata.
Pagina 5 L'attore ha provato che le elargizioni di denaro derivarono da un contratto di mutuo concluso tra i coniugi, come peraltro esplicitato dalle causali dei versamenti che
[...]
ha effettuato in favore della moglie. Parte_1
La convenuta da parte sua non ha provato la diversa causa della elargizione di denaro, né ha provato che la dazione di tali somme riposi nell'alveo dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'assistenza morale e materiale tra coniugi in costanza di matrimonio (143 c.c.).
Ella, infatti, avrebbe dovuto provare, anche in questo caso, il diverso animus, secondo la prospettazione, connotato dall'intento liberale della donazione, con esclusione pertanto dell'obbligo restitutorio derivante dal mutuo infruttifero apparentemente negoziato.
Va pertanto accolta la domanda dispiegata dall'attore volta alla restituzione della somma di
€ 28.000,00 erogata a titolo di mutuo.
Infondata, per assenza di prova, è infine la domanda restitutoria avente ad oggetto la ulteriore somma di Euro 20.250,00, come ridimensionata nella prima memoria dell'art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c..
Assume l'attore che il denaro sia stato versato - tramite assegni o in contante - direttamente nei confronti delle imprese di ristrutturazione. A sostegno della tesi egli produce gli estratti dei conti correnti e delle ricevute non fiscali delle imprese che si sarebbero succedute nei lavori.
Invero, i prelievi di denaro contante, documentati, non sono indicativi della tipologia di spesa compiuta (ove mai siano stati effettivamente spesi), né è possibile valorizzare, a livello probatorio, le copie delle asserite ricevute provenienti dalle imprese di ristrutturazione e depositate in atti (sub doc. 17) poiché non è ivi indicato chi sia stato il soggetto che abbia effettivamente adempiuto.
Per contro, con riguardo alle fatture intestate ad è mancata la prova, a Controparte_1
carico dell'attore, che il pagamento sia avvenuto con denaro dello stesso, difettando in tal modo il presupposto per la richiesta di restituzione.
Con riferimento, infine, alle fatture con cui si dà atto che abbia Parte_1
effettivamente versato le somme di Euro 4.466,00 (v. doc. 18 fasc. attore), si osserva che, se anche si ritenesse ammissibile il mutamento della domanda di cui si è detto, l'attore non ha provato che il denaro sia stato elargito a titolo di mutuo.
Non risultano provati altresì i presupposti della domanda di restituzione ex art. 1150 c.c. s.s., nei limiti della somma di euro 4.466,00.
Pagina 6 È noto, infatti, che il coniuge separato che ha anticipato le spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di terzi, destinato ad abitazione familiare, ha diritto al rimborso non in quanto compossessore, ma in quanto detentore qualificato “assimilabile al comodatario” al quale, pertanto, si applica la disciplina prevista dall'art. 1808, comma secondo, c.c (Cass. 22730/2019).
A mente di tale norma, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.
In difetto di prova della necessità ed urgenza dei lavori di manutenzione/ristrutturazione dell'immobile, le spese sostenute, (limitatamente alle somme il cui esborso è stato documentato – v. doc. 18 fasc. attore) non sono rimborsabili all'attore, anche se hanno comportato miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli, come detto, non
è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c. perché non è terzo, anche quando agisce oltre i limiti del comodato, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c. in via di richiamo analogico, perché un'indennità è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto lo ius tollendi per le addizioni eventualmente effettuate a sue spese (Cass. 18063/2018), in questa sede, peraltro, non domandato.
Il rigetto della domanda restitutoria assorbe la domanda accessoria di rivalutazione monetaria sulla somma richiesta.
Va, per contro, riconosciuta la maturazione degli interessi legati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo sulle sole somme in queste sede riconosciute.
Da rigettare è poi la richiesta di condanna ex artt. 88 c.p.c. in quanto il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte. (fin da Cass.10247/1998).
La parziale soccombenza dell'attore rende infondata, infine, la richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e giustifica la compensazione delle spese di lite per un quinto, mentre, per la restante parte, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto delle difese svolte rispetto alle domande prospettate.
Pagina 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda proposta da : Parte_1
-condanna a restituire all'attore la somma di complessivi CP_1 Controparte_1
Euro 73.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi, nella misura legale, dalla domanda fino al soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quinto;
-condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
della restante parte delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 10.200,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marco Francesco Ayari, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria
Luparelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13149/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Tonioni Parte_1
attore contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Controparte_1
Bea e Filippo Leggeri
convenuta
Oggetto: azione di restituzione di somme di danaro
Conclusioni: in atti
Pagina 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe evocava in giudizio
[...]
coniuge separato, al fine di domandare la restituzione della Controparte_1
somma di Euro 97.250,00 e in particolare chiedeva di:
“restituire al Gen. AN RE la somma di € 45.000,00 prelevata dalla sig.ra CP_1
senza alcun titolo;
in ipotesi subordinata, previa declaratoria di nullità della donazione o revoca della stessa ex art. 801 c.c.
- restituire al Gen. AN RE la somma mutuata di € 28.000,00 ex art. 1813 e 1817
c.c.; in ipotesi subordinata ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 1150 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata previa declaratoria di revocazione della donazione ex art. 801 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c.
- restituire al Gen. AN RE la somma di € 24.250,00 ex art. 2033 c.c. e/o ex art.
1150 c.c.; in ipotesi subordinata previa declaratoria di revocazione della donazione ex art.
801 c.c.; in ipotesi ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c. Tutto con interessi e rivalutazione”.
Si costituiva tempestivamente la convenuta chiedendo il rigetto delle domande articolate, deducendo che le somme di denaro delle quali l'attore richiedeva la restituzione costituirono donazioni dirette o indirette elargite dal marito in proprio favore, ovvero dovevano intendersi quali contributi in adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c, l'attore, con la prima riduceva la domanda, nei limiti di Euro 93.250,00 , ridimensionando l'importo di Euro 24.250,00 in quello di Euro 20.250,00, mutando altresì il titolo della pretesa da indebito oggettivo ex
“art. 2033 e/o 1150 c.c. , come prospettato nella domanda, a mutuo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le distinte pretese azionate nel presente giudizio derivano, secondo la prospettazione, da tre distinti rapporti giuridici intercorsi tra le parti in costanza di matrimonio.
L'attore lamenta che la somma di Euro 45.000,00 della quale ha chiesto la restituzione, sia stata sottratta dalla moglie dal conto cointestato ad entrambi i coniugi (avente n. n.
Pagina 2 0000105851239) in data 19.10.2020 mediante giroconto verso il conto corrente personale, deducendo che il denaro giacente sul conto fosse di sua esclusiva proprietà perché derivante dall'accredito di Euro 100.000,00 quale corrispettivo della vendita di un proprio bene immobile;
ha negato , in fatto di avere effettuato egli stesso il bonifico, come enunciato dalla difesa avversaria, contestando la dedotta causa liberale del trasferimento e, domandando, in subordine, l'accertamento della nullità donazione per difetto di forma.
Con riguardo alla somma di euro 52.250,00, deduce l'attore che essa fu consegnata alla moglie in occasione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria eseguiti dalla stessa nell'immobile ove vivevano i coniugi.
In particolare, l'attore afferma di avere corrisposto alla moglie Euro 28.000,00, tramite bonifici bancari dal proprio conto corrente personale al conto corrente a lei intestato, recanti tutti la causale “prestito infruttifero lavori di ristrutturazione casa” (segnatamente, Euro
10.000,00 il 19.06.2017, Euro 10.000,00 il 03.07.2017, Euro 5.000,00 il 17.07.2017, Euro
3.000,00 il 27.07.2017, v. doc. nn. 10 e 11 fasc. attore).
Con riguardo ai restanti Euro 24.250,00 l'attore sostiene di avere corrisposto Euro 4.550,00 tramite assegni intestati alle imprese interessate ai lavori di ristrutturazione “ed ulteriori €
19.700,00 in contanti”.
Con riguardo al titolo posto a fondamento del diritto alla restituzione di Euro 52.250,00
l'attore assume di essere creditore “ex art. 1150 c.c. a titolo di rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie dell'immobile della sig.ra , che non sono CP_1 state effettuate all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni dei coniugi, e di indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate allo stesso immobile, che ne hanno incrementato il valore patrimoniale”.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente rileva il tribunale l'inammissibilità della diversa qualificazione del rapporto sottostante e giustificativo delle elargizioni di denaro contante, che solo in sede di memoria n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha qualificato come mutuo, la richiesta costituendo una inammissibile mutatio libelli , che ricorre quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da
Pagina 3 disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195).
Nel caso di specie, l'attore solo con la memoria n.1) dell'art. 183 comma 6 c.p.c. ha dedotto che il titolo giustificativo della richiesta di restituzione risiede nel contratto di mutuo concluso con la moglie, così introducendo una qualificazione diversa del rapporto sotteso alle elargizioni di danaro descritte, che determina una modifica degli elementi di fatto e dei presupposti dell'azione restitutoria intentata;
ed infatti, altro è ancorare il diritto alla restituzione all' indebito oggettivo e/o di rimborso delle spese fatte dal possessore in buona fede ex art. 1150 c.c. (come domandato in citazione), altro è pretendere la restituzione di una somma di denaro perché elargita non senza titolo (o quale rimborso spese), ma a titolo di mutuo.
La domanda va, pertanto, circoscritta, con riferimento alla causa petendi, a quanto domandato con l'atto di citazione, e, con riguardo al petitum, alla minore somma come modificata con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c..
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
E' noto, sul piano teorico, che la cointestazione di conti correnti attribuisce ai cointestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità in parti uguali delle somme depositate in conto corrente;
la presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015). Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei correntisti, si deve escludere che l'altro, anche se coniuge- impregiudicato il regime della comunione legale, non vigente nel caso in esame- nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009). Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, infatti, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di
Pagina 4 parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018).
Nel caso di specie l'attore ha provato che il conto corrente cointestato con la moglie fu aperto in data 28.01.2020 (doc. 6 fasc. attore), senza iniziale provvista e che sul conto confluì il corrispettivo della vendita (doc. n. 7) di un appartamento di sua esclusiva proprietà, pari ad Euro 100.000 (in data 17.04.2020, v. doc. 8). Dall'estratto conto, che include la lista dei movimenti (doc. n.9 fasc. attore) non emergono accrediti riferibili ad la cui operazione di giroconto del denaro sul proprio conto corrente è Controparte_1
certamente violativa dei rapporti concernenti il patto di cointestazione tra correntisti.
Né vale a smentire tale ricostruzione la diversa qualificazione operata dalla convenuta che ha prospettato la ricorrenza dell'animus donandi del marito, consistente nella volontà di arricchire il coniuge dei proventi che sarebbero confluiti nel detto conto corrente.
Infatti, l'assunto della presenza dell'animus donandi è rimasto sfornito della prova, a carico della convenuta, né la sola circostanza del rapporto di coniugio costituisce di per sé un indice sufficiente a dimostrare per presunzioni la dedotta liberalità. Come chiarito dalla giurisprudenza di cui si è detto, la provenienza del denaro da parte di uno solo dei coniugi è circostanza dalla quale, piuttosto, inferire l'esistenza di un rapporto di credito tra gli stessi
(quando uno di essi dispone delle somme dell'altro) e non già di una donazione, di talché la diversa causa liberale avrebbe dovuto essere oggetto di prova puntuale. In ogni caso, anche a voler qualificare come liberalità d'uso o di modico valore uelle in oggetto, si rileva che le somme transitate dal conto corrente comune sono di entità tale da travalicare i limiti del modico valore o della donazioni in uso tra coniugi, anche in relazione alla capacità reddituale delle parti desumibili dagli atti. In ogni caso siffatta donazione soggiacerebbe alle regole formali che prevedono l'atto pubblico ex art. 782 c.c. e la presenza di due testimoni ai sensi della legge notarile, con conseguente nullità di essa e correlativo obbligo di restituzione.
Va pertanto accolta la domanda dispiegata dall'attore volta alla restituzione della somma di
€ 45.000,00 prelevata dalla dal conto corrente cointestato. CP_1
La domanda volta alla restituzione della somma di euro 28.000,00 è parimenti fondata.
Pagina 5 L'attore ha provato che le elargizioni di denaro derivarono da un contratto di mutuo concluso tra i coniugi, come peraltro esplicitato dalle causali dei versamenti che
[...]
ha effettuato in favore della moglie. Parte_1
La convenuta da parte sua non ha provato la diversa causa della elargizione di denaro, né ha provato che la dazione di tali somme riposi nell'alveo dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'assistenza morale e materiale tra coniugi in costanza di matrimonio (143 c.c.).
Ella, infatti, avrebbe dovuto provare, anche in questo caso, il diverso animus, secondo la prospettazione, connotato dall'intento liberale della donazione, con esclusione pertanto dell'obbligo restitutorio derivante dal mutuo infruttifero apparentemente negoziato.
Va pertanto accolta la domanda dispiegata dall'attore volta alla restituzione della somma di
€ 28.000,00 erogata a titolo di mutuo.
Infondata, per assenza di prova, è infine la domanda restitutoria avente ad oggetto la ulteriore somma di Euro 20.250,00, come ridimensionata nella prima memoria dell'art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c..
Assume l'attore che il denaro sia stato versato - tramite assegni o in contante - direttamente nei confronti delle imprese di ristrutturazione. A sostegno della tesi egli produce gli estratti dei conti correnti e delle ricevute non fiscali delle imprese che si sarebbero succedute nei lavori.
Invero, i prelievi di denaro contante, documentati, non sono indicativi della tipologia di spesa compiuta (ove mai siano stati effettivamente spesi), né è possibile valorizzare, a livello probatorio, le copie delle asserite ricevute provenienti dalle imprese di ristrutturazione e depositate in atti (sub doc. 17) poiché non è ivi indicato chi sia stato il soggetto che abbia effettivamente adempiuto.
Per contro, con riguardo alle fatture intestate ad è mancata la prova, a Controparte_1
carico dell'attore, che il pagamento sia avvenuto con denaro dello stesso, difettando in tal modo il presupposto per la richiesta di restituzione.
Con riferimento, infine, alle fatture con cui si dà atto che abbia Parte_1
effettivamente versato le somme di Euro 4.466,00 (v. doc. 18 fasc. attore), si osserva che, se anche si ritenesse ammissibile il mutamento della domanda di cui si è detto, l'attore non ha provato che il denaro sia stato elargito a titolo di mutuo.
Non risultano provati altresì i presupposti della domanda di restituzione ex art. 1150 c.c. s.s., nei limiti della somma di euro 4.466,00.
Pagina 6 È noto, infatti, che il coniuge separato che ha anticipato le spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di terzi, destinato ad abitazione familiare, ha diritto al rimborso non in quanto compossessore, ma in quanto detentore qualificato “assimilabile al comodatario” al quale, pertanto, si applica la disciplina prevista dall'art. 1808, comma secondo, c.c (Cass. 22730/2019).
A mente di tale norma, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.
In difetto di prova della necessità ed urgenza dei lavori di manutenzione/ristrutturazione dell'immobile, le spese sostenute, (limitatamente alle somme il cui esborso è stato documentato – v. doc. 18 fasc. attore) non sono rimborsabili all'attore, anche se hanno comportato miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli, come detto, non
è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c. perché non è terzo, anche quando agisce oltre i limiti del comodato, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c. in via di richiamo analogico, perché un'indennità è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto lo ius tollendi per le addizioni eventualmente effettuate a sue spese (Cass. 18063/2018), in questa sede, peraltro, non domandato.
Il rigetto della domanda restitutoria assorbe la domanda accessoria di rivalutazione monetaria sulla somma richiesta.
Va, per contro, riconosciuta la maturazione degli interessi legati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo sulle sole somme in queste sede riconosciute.
Da rigettare è poi la richiesta di condanna ex artt. 88 c.p.c. in quanto il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte. (fin da Cass.10247/1998).
La parziale soccombenza dell'attore rende infondata, infine, la richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e giustifica la compensazione delle spese di lite per un quinto, mentre, per la restante parte, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto delle difese svolte rispetto alle domande prospettate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda proposta da : Parte_1
-condanna a restituire all'attore la somma di complessivi CP_1 Controparte_1
Euro 73.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi, nella misura legale, dalla domanda fino al soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quinto;
-condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
della restante parte delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 10.200,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marco Francesco Ayari, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
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