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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 115/2025 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Catastini Carla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fucecchio (FI) Via C. Landini Marchiani n. 4, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Felice (AV) il 29/11/1951, rappresentata e difesa dall'Avv. Parentini Ivetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via Provinciale Francesca Sud n.
42, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.04.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 13.01.2025 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rocca San Felice (AV) ed ivi registrato al Vol. U Parte 11 Serie A N. 1 anno 1970;
- dall'unione matrimoniale sono nati a Fucecchio (FI) in data 13/02/1974 la figlia Per_1
economicamente indipendente, e poi in data 16/03/1977 il figlio anch'egli Per_2 economicamente indipendente;
- che all'udienza del 24/09/1999 avanti al Presidente del Tribunale di Pisa i ricorrenti chiedevano l'omologa della loro separazione alle seguenti condizioni: l'abitazione coniugale posta in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via Due Giugno n. 4/A veniva assegnata alla sig.ra per abitarla insieme al figlio , con tutti i beni mobili Controparte_1 Per_2 costituenti arredo;
la IG.ra rinunciava alla domanda di contributo al mantenimento CP_1 personale ed al mantenimento del figlio;
per regolamentare i reciproci rapporti Per_2 patrimoniali il IG. aveva trasferito ai figli e la sua quota di Parte_1 Per_2 Per_1 comproprietà pari al 50% spettantegli sull'abitazione coniugale, rimaneva invece comproprietario con la IG.ra del terreno agricolo di circa 600 Controparte_1 mq posto in Comune di Montopoli Val D'Arno (PI);
- con decreto datato 30/11/1999 depositato in Cancelleria in pari data il Tribunale di Pisa omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- il IG. è pensionato ed ha un reddito annuo di circa euro 21.000,00; Parte_1 mentre la IG.ra è pensionata ed ha un reddito annuo di circa Controparte_1 euro 21.500,00.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) L'ex abitazione coniugale sita in Santa Croce Sull'Arno (PI), via Due Giugno n. 4/A in comproprietà tra la IG.ra ed i figli e continuerà Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ad essere abitata dalla ricorrente CP_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
mensile dell'importo di euro 150,00, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese (per dodici mensilità) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 115/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
11.01.1970 nel Comune di Rocca San Felice (AV) ed ivi registrato al Vol. U Parte 11 Serie A
N. 1 anno 1970;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rocca San Felice per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) L'ex abitazione coniugale sita in Santa Croce Sull'Arno (PI), via Due Giugno n. 4/A in comproprietà tra la IG.ra ed i figli e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 continuerà ad essere abitata dalla ricorrente CP_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile dell'importo di euro 150,00, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese (per dodici mensilità) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 115/2025 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Catastini Carla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fucecchio (FI) Via C. Landini Marchiani n. 4, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Felice (AV) il 29/11/1951, rappresentata e difesa dall'Avv. Parentini Ivetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via Provinciale Francesca Sud n.
42, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.04.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 13.01.2025 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rocca San Felice (AV) ed ivi registrato al Vol. U Parte 11 Serie A N. 1 anno 1970;
- dall'unione matrimoniale sono nati a Fucecchio (FI) in data 13/02/1974 la figlia Per_1
economicamente indipendente, e poi in data 16/03/1977 il figlio anch'egli Per_2 economicamente indipendente;
- che all'udienza del 24/09/1999 avanti al Presidente del Tribunale di Pisa i ricorrenti chiedevano l'omologa della loro separazione alle seguenti condizioni: l'abitazione coniugale posta in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via Due Giugno n. 4/A veniva assegnata alla sig.ra per abitarla insieme al figlio , con tutti i beni mobili Controparte_1 Per_2 costituenti arredo;
la IG.ra rinunciava alla domanda di contributo al mantenimento CP_1 personale ed al mantenimento del figlio;
per regolamentare i reciproci rapporti Per_2 patrimoniali il IG. aveva trasferito ai figli e la sua quota di Parte_1 Per_2 Per_1 comproprietà pari al 50% spettantegli sull'abitazione coniugale, rimaneva invece comproprietario con la IG.ra del terreno agricolo di circa 600 Controparte_1 mq posto in Comune di Montopoli Val D'Arno (PI);
- con decreto datato 30/11/1999 depositato in Cancelleria in pari data il Tribunale di Pisa omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- il IG. è pensionato ed ha un reddito annuo di circa euro 21.000,00; Parte_1 mentre la IG.ra è pensionata ed ha un reddito annuo di circa Controparte_1 euro 21.500,00.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) L'ex abitazione coniugale sita in Santa Croce Sull'Arno (PI), via Due Giugno n. 4/A in comproprietà tra la IG.ra ed i figli e continuerà Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ad essere abitata dalla ricorrente CP_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
mensile dell'importo di euro 150,00, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese (per dodici mensilità) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 115/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
11.01.1970 nel Comune di Rocca San Felice (AV) ed ivi registrato al Vol. U Parte 11 Serie A
N. 1 anno 1970;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rocca San Felice per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) L'ex abitazione coniugale sita in Santa Croce Sull'Arno (PI), via Due Giugno n. 4/A in comproprietà tra la IG.ra ed i figli e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 continuerà ad essere abitata dalla ricorrente CP_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile dell'importo di euro 150,00, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese (per dodici mensilità) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
4) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi