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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/06/2024, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.692/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno
promosso da
(C.F. nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Ardilio come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Fausto Perricone come da procura in atti;
(P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Leone e Paola CO P.IVA_1
Leone come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 19/01/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.391/2022, pubblicata il 8.3.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda avanzata da , quale erede di , Parte_1 Persona_1
nei riguardi di quale affittuaria della casa di protetta , mentre CO Organizzazione_1
dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quale proprietaria e locatore della Controparte_1
predetta struttura, domanda con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis patiti a causa della morte del congiunto, con la condanna a pagare le spese di lite.
[.. Il Tribunale affermava che fosse carente la prova in ordine alla responsabilità della società
per la puntura di zecca e la conseguente rickettsiosi riportata da non CP_2 Persona_1
risultando nemmeno provato il nesso di causalità tra la suddetta patologia e la morte del predetto.
Con atto di citazione, notificato il 28.4.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la detta sentenza che censurava con più motivi e ne chiedeva, in riforma, accertarsi che
[...]
era stato punto dalle zecche mentre era ricoverato presso la casa protetta Per_1 Org_2
per colpa della predetta struttura con la condanna di entrambi gli appellati al pagamento
[...] della somma di €.176.014,00 quale risarcimento dei danni patiti sia dal de cuius, che iure proprio, oltre interessi e rivalutazione, con le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano separatamente e per eccepire l'infondatezza Controparte_1 CO
del gravame concludendo per il rigetto e con vittoria delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di proprietaria della struttura ove era stato ricoverato Controparte_1
dal 31.8.2011, nonostante nel contratto d'affitto fosse richiamato l'art.1619 c.c. Persona_1
che prevedeva il diritto del locatore di controllare la gestione e l'andamento anche contabile della casa protetta concessa in affitto.
In sostanza l'appellante ritiene che, nonostante il contratto d'affitto dell'azienda concluso fra la concedente e l'affittuaria avente ad oggetto la casa protetta Controparte_1 CO
, stipulato in epoca antecedente allo stesso ingresso di nella Organizzazione_1 Persona_1
predetta struttura, la prima fosse responsabile in caso di violazioni commesse dalla seconda nei riguardi dei terzi.
Tale responsabilità deriverebbe dal richiamo nel predetto contratto d'affitto d'azienda dell'art.1619 c.c.
1.1) Precisamente il suddetto contratto così recita: “il locatore ha diritto ai sensi dell'art.1619 c.c. di controllare la corretta gestione dell'azienda affittata ed all'uopo di effettuare sopralluoghi anche a mezzo di propri rappresentanti o tecnici incaricati”.
2 Ora è evidente come l'invocata disciplina attiene esclusivamente ai rapporti tra le parti sicchè va escluso che possa essere invocata dai terzi per affermare la responsabilità della concedente nei loro riguardi in ordine ad inadempimenti imputabili all'affittuaria nei rapporti da questa intrattenuti con i terzi nel corso dell'esercizio dell'attività riguardante la gestione dell'azienda affittata.
Ciò posto per ciò solo va escluso che sulla base della citata disposizione Parte_1
possa invocare la responsabilità risarcitoria in capo alla in relazione agli allegati CP_1
inadempimenti che sarebbero stati commessi dall'affittuaria nel rapporto intercorso tra quest'ultima e ricoverato presso la casa protetta dopo la stipula del contratto di Persona_1 Org_1
affitto in esame.
1.2) Né comunque l'invocata disciplina normativa può essere interpretata quale cogestione tra la concedente e l'affittuaria della casa protetta.
Infatti. la gestione dell'azienda, per effetto del contratto d'affitto, spetta esclusivamente all'affittuaria, mentre il controllo della concedente - cui la norma invocata fa riferimento - attiene ad alla possibilità rimessa alla concedente di controllare un utilizzo dell'azienda che sia idoneo a non comprometterne il valore, in adempimento degli obblighi restitutori gravanti sulla affittuaria a conclusione del contratto.
2) Con il 2° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato la carenza di prova in ordine alla circostanza che le punture delle zecche siano avvenute all'interno della struttura, ove si trovava il di lui padre, essendo giunto a tale conclusione senza avere esaminato la deposizione della teste , che andavano valutate alla luce delle Testimone_1
risultanze della sentenza penale emessa dal Tribunale di Siracusa con cui la predetta era stata condannata per il reato di falsa testimonianza in relazione alla deposizione resa nel giudizio di primo grado in questione.
Era emerso infatti che la ben sapeva della presenza delle zecche nella struttura e Tes_1
della presenza di cani che ivi circolavano pur avendo le zecche.
Inoltre anche dall'istruttoria era emerso che non si allontanava mai dalla Persona_1
struttura in quanto non autosufficiente, dovendo dubitarsi della fondatezza della tesi avanzata dalla controparte secondo cui l'anziano si era addirittura allontanato una volta per oltre un quarto d'ora di cammino dal predetto edificio ove risiedeva.
2.1) Anche il motivo va rigettato.
In primo luogo le deposizioni raccolte nell'istruttoria di primo grado hanno confermato la tesi dell'appellata, smentendo quanto sostenuto dall'appellante che fosse un Persona_1
3 soggetto inabile che non si allontanava dalla struttura gestita dalla società , con la CP_2
conseguenza che non è stato dimostrato che la puntura di zecca che aveva causato in capo al predetto la patologia di rickettsiosi potesse essere avvenuta nei locali della casa protetta ove dimorava all'epoca dei fatti, piuttosto che durante le passeggiate nella campagna circostante.
Infatti è incontestato che i locali della struttura gestita dall'appellata si trovano in campagna e che gli anziani ivi allocati escono liberamente dai locali se autosufficienti per delle passeggiate nella campagna circostante, come faceva come affermato dal giudice di prime Persona_1
Test cure dalle risultanze in tal senso conformi quali emerse dai testi escussi , Tes_2 Tes_3
e , senza che vi sia stata prova contraria in tal senso. Tes_5 Tes_6
Nessuna prova contraria è emersa dagli atti istruttori né assume rilevanza l'interrogatorio formale dello stesso appellante che ha confermato quanto dallo stesso sostenuto ma contrastato sia dalle controparti oltre che da tutti i testimoni.
Di conseguenza non è stato provato, ma anzi è stato smentito, l'assunto posto a base della domanda risarcitoria dell'appellante, ovvero che la puntura di zecca sia avvenuta nei locali della società appellata essendo lo non autosufficiente, potendo essere avvenuta anche Persona_1
durante le passeggiate che il predetto era solito fare fuori dalla struttura nella campagna circostante.
2.2) Ciò posto la testimonianza resa da , all'epoca dei fatti dipendente Testimone_1
della società una volta condannata nel procedimento penale proposto nei riguardi CO
della predetta per falsa testimonianza, non poteva essere tenuta in conto nel processo civile trattandosi di dichiarazioni da considerarsi inattendibili (cfr. sull'argomento la datata sentenza di
Cass. n.3674 del 1981).
Avuto riguardo invece a quanto è emerso dalla sentenza penale che ha condannato Tes_1
per il reato di falsa testimonianza e quindi della censura di omesso esame da parte del
[...]
giudice di prime cure, va considerato che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il
12.10.2021, l'odierno appellante depositava il dispositivo emesso il 30.9.2021 dal Tribunale penale di Siracusa da cui risultava la condanna della per il reato di falsa testimonianza, mentre la Tes_1
sentenza con le motivazioni, cui nell'appello fa riferimento la difesa di , è stata depositata Per_1
con l'atto d'appello, sicchè la ricostruzione in ordine alla presenza di zecche che si trarrebbe dal procedimento penale non era conoscibile dal giudice di primo grado.
E' noto come il potere di rilevazione d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi richiede che i predetti fatti risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito, alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile (cfr. di recente Cassazione civile sez.
III, 18/08/2023, n.24801).
4 In ogni caso, anche a tenere conto di quanto affermato dal giudice penale, valutando l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna, passata in giudicato, dalla quale emerge che la conosceva che nella parte esterna della struttura si aggirassero cani Tes_1
randagi con infestazione da zecca, in primo luogo tali dichiarazioni sono in contrasto con l'istruttoria espletata in primo grado avendo i testi negato l'assunto in questione ed anzi non solo è pacificamente emerso che lo non solo non era inabile ma anzi era solito fare delle Per_1
passeggiate fuori dalla struttura sicchè manca la prova che la puntura in questione fosse avvenuta nella struttura anziché durante le passeggiate nella campagna circostante.
Di conseguenza l'assunto attoreo non è provato e la sua carenza probatoria determina il rigetto della domanda.
2.3) Va poi evidenziato, come correttamente il giudice di prime cure ha affermato che non risulta provato nemmeno il nesso di causalità tra la rickettsiosi che ha colpito ed il Persona_1
successivo decesso di quest'ultimo.
Dalla scheda di dimissioni dall'ospedale ove era stato ricoverato per la suddetta patologia del 28.9.2012 si evince che le condizioni generali del paziente, affetto da altre patologie di tipo cronico, erano migliorate rispetto al ricovero presso la struttura ospedaliera.
Sul punto, nessuna specifica e pertinente censura è stata proposta con il gravame, essendo irrilevante a superare la carenza di prova del nesso di causalità fra la rickettsiosi e il decesso di avvenuto solo dopo giorni dalle dimissioni del predetto dall'ospedale, ove era Persona_1
stato curato per tale patologia e dimesso in condizioni generali migliorate, ma affetto da altre patologie croniche, la richiesta di nomina di consulenza tecnica d'ufficio medico legale “che avrebbe potuto accertare il nesso di causalità tra la malattia ed il decesso…“.
Infatti, è onere dell'attore che richieda il risarcimento del danno - sia di tipo contrattuale che extracontrattuale e nella fattispecie entrambe le azioni sono state esercitate, avendo
[...]
erede di agito sia per danni iure proprio che iure successionis – dare Parte_1 Persona_1
prova anche del nesso di causalità che lega l'inadempimento al danno, mentre l'assenza di prova del nesso di causalità non può essere colmata attraverso la chiesta consulenza tecnica d'ufficio medico legale che si rivelerebbe del tutto esplorativa in assenza di qualunque allegazione anche tecnica di parte, oltre che prova sulla esistenza del rapporto di causalità, anche smentito dalla lettera di dimissioni dall'ospedale, siccome riportate nella sentenza di prime cure e rimaste sostanzialmente incensurate.
5 E' noto come, non solo in tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ma anche in quella contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità incombe su chi agisce per il risarcimento del danno.
Infatti, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 09/05/2024,
n.12760).
Nella specie non solo manca tale prova, ma anche alcuna allegazione in ordine al nesso di causalità fra il decesso di e la rimanendo anzi incensurata con idoneo Persona_1 CP_3
motivo di gravame quanto sul punto asserito dal tribunale.
In conclusione, la sentenza appellata va confermata.
3) Va infine esaminata la domanda di di condanna dell'appellante al Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda è fondata sotto il profilo del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. quale responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, la parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
Nella specie la proposizione del gravame nei riguardi di con motivo inammissibile in CP_1
quanto ripetitivo di infondate censure già proposte e rigettate in primo grado che ha negato la legittimazione passiva della predetta, determina la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96 c.p.c.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 6 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà circa delle spese di lite del grado e quindi fissata in €.4.500,00.
4) Riguardo le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia e della nota spese redatta applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
692/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
28.4.2022 a e avverso la sentenza n.391/2022 del Tribunale di Controparte_1 CO
Siracusa, pubblicata il 8.3.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per ciascun appellato quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di che quantifica in €.4.500,00; Controparte_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/06/2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.692/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno
promosso da
(C.F. nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Ardilio come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Fausto Perricone come da procura in atti;
(P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Leone e Paola CO P.IVA_1
Leone come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 19/01/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.391/2022, pubblicata il 8.3.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda avanzata da , quale erede di , Parte_1 Persona_1
nei riguardi di quale affittuaria della casa di protetta , mentre CO Organizzazione_1
dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quale proprietaria e locatore della Controparte_1
predetta struttura, domanda con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis patiti a causa della morte del congiunto, con la condanna a pagare le spese di lite.
[.. Il Tribunale affermava che fosse carente la prova in ordine alla responsabilità della società
per la puntura di zecca e la conseguente rickettsiosi riportata da non CP_2 Persona_1
risultando nemmeno provato il nesso di causalità tra la suddetta patologia e la morte del predetto.
Con atto di citazione, notificato il 28.4.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la detta sentenza che censurava con più motivi e ne chiedeva, in riforma, accertarsi che
[...]
era stato punto dalle zecche mentre era ricoverato presso la casa protetta Per_1 Org_2
per colpa della predetta struttura con la condanna di entrambi gli appellati al pagamento
[...] della somma di €.176.014,00 quale risarcimento dei danni patiti sia dal de cuius, che iure proprio, oltre interessi e rivalutazione, con le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano separatamente e per eccepire l'infondatezza Controparte_1 CO
del gravame concludendo per il rigetto e con vittoria delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di proprietaria della struttura ove era stato ricoverato Controparte_1
dal 31.8.2011, nonostante nel contratto d'affitto fosse richiamato l'art.1619 c.c. Persona_1
che prevedeva il diritto del locatore di controllare la gestione e l'andamento anche contabile della casa protetta concessa in affitto.
In sostanza l'appellante ritiene che, nonostante il contratto d'affitto dell'azienda concluso fra la concedente e l'affittuaria avente ad oggetto la casa protetta Controparte_1 CO
, stipulato in epoca antecedente allo stesso ingresso di nella Organizzazione_1 Persona_1
predetta struttura, la prima fosse responsabile in caso di violazioni commesse dalla seconda nei riguardi dei terzi.
Tale responsabilità deriverebbe dal richiamo nel predetto contratto d'affitto d'azienda dell'art.1619 c.c.
1.1) Precisamente il suddetto contratto così recita: “il locatore ha diritto ai sensi dell'art.1619 c.c. di controllare la corretta gestione dell'azienda affittata ed all'uopo di effettuare sopralluoghi anche a mezzo di propri rappresentanti o tecnici incaricati”.
2 Ora è evidente come l'invocata disciplina attiene esclusivamente ai rapporti tra le parti sicchè va escluso che possa essere invocata dai terzi per affermare la responsabilità della concedente nei loro riguardi in ordine ad inadempimenti imputabili all'affittuaria nei rapporti da questa intrattenuti con i terzi nel corso dell'esercizio dell'attività riguardante la gestione dell'azienda affittata.
Ciò posto per ciò solo va escluso che sulla base della citata disposizione Parte_1
possa invocare la responsabilità risarcitoria in capo alla in relazione agli allegati CP_1
inadempimenti che sarebbero stati commessi dall'affittuaria nel rapporto intercorso tra quest'ultima e ricoverato presso la casa protetta dopo la stipula del contratto di Persona_1 Org_1
affitto in esame.
1.2) Né comunque l'invocata disciplina normativa può essere interpretata quale cogestione tra la concedente e l'affittuaria della casa protetta.
Infatti. la gestione dell'azienda, per effetto del contratto d'affitto, spetta esclusivamente all'affittuaria, mentre il controllo della concedente - cui la norma invocata fa riferimento - attiene ad alla possibilità rimessa alla concedente di controllare un utilizzo dell'azienda che sia idoneo a non comprometterne il valore, in adempimento degli obblighi restitutori gravanti sulla affittuaria a conclusione del contratto.
2) Con il 2° motivo l'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato la carenza di prova in ordine alla circostanza che le punture delle zecche siano avvenute all'interno della struttura, ove si trovava il di lui padre, essendo giunto a tale conclusione senza avere esaminato la deposizione della teste , che andavano valutate alla luce delle Testimone_1
risultanze della sentenza penale emessa dal Tribunale di Siracusa con cui la predetta era stata condannata per il reato di falsa testimonianza in relazione alla deposizione resa nel giudizio di primo grado in questione.
Era emerso infatti che la ben sapeva della presenza delle zecche nella struttura e Tes_1
della presenza di cani che ivi circolavano pur avendo le zecche.
Inoltre anche dall'istruttoria era emerso che non si allontanava mai dalla Persona_1
struttura in quanto non autosufficiente, dovendo dubitarsi della fondatezza della tesi avanzata dalla controparte secondo cui l'anziano si era addirittura allontanato una volta per oltre un quarto d'ora di cammino dal predetto edificio ove risiedeva.
2.1) Anche il motivo va rigettato.
In primo luogo le deposizioni raccolte nell'istruttoria di primo grado hanno confermato la tesi dell'appellata, smentendo quanto sostenuto dall'appellante che fosse un Persona_1
3 soggetto inabile che non si allontanava dalla struttura gestita dalla società , con la CP_2
conseguenza che non è stato dimostrato che la puntura di zecca che aveva causato in capo al predetto la patologia di rickettsiosi potesse essere avvenuta nei locali della casa protetta ove dimorava all'epoca dei fatti, piuttosto che durante le passeggiate nella campagna circostante.
Infatti è incontestato che i locali della struttura gestita dall'appellata si trovano in campagna e che gli anziani ivi allocati escono liberamente dai locali se autosufficienti per delle passeggiate nella campagna circostante, come faceva come affermato dal giudice di prime Persona_1
Test cure dalle risultanze in tal senso conformi quali emerse dai testi escussi , Tes_2 Tes_3
e , senza che vi sia stata prova contraria in tal senso. Tes_5 Tes_6
Nessuna prova contraria è emersa dagli atti istruttori né assume rilevanza l'interrogatorio formale dello stesso appellante che ha confermato quanto dallo stesso sostenuto ma contrastato sia dalle controparti oltre che da tutti i testimoni.
Di conseguenza non è stato provato, ma anzi è stato smentito, l'assunto posto a base della domanda risarcitoria dell'appellante, ovvero che la puntura di zecca sia avvenuta nei locali della società appellata essendo lo non autosufficiente, potendo essere avvenuta anche Persona_1
durante le passeggiate che il predetto era solito fare fuori dalla struttura nella campagna circostante.
2.2) Ciò posto la testimonianza resa da , all'epoca dei fatti dipendente Testimone_1
della società una volta condannata nel procedimento penale proposto nei riguardi CO
della predetta per falsa testimonianza, non poteva essere tenuta in conto nel processo civile trattandosi di dichiarazioni da considerarsi inattendibili (cfr. sull'argomento la datata sentenza di
Cass. n.3674 del 1981).
Avuto riguardo invece a quanto è emerso dalla sentenza penale che ha condannato Tes_1
per il reato di falsa testimonianza e quindi della censura di omesso esame da parte del
[...]
giudice di prime cure, va considerato che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il
12.10.2021, l'odierno appellante depositava il dispositivo emesso il 30.9.2021 dal Tribunale penale di Siracusa da cui risultava la condanna della per il reato di falsa testimonianza, mentre la Tes_1
sentenza con le motivazioni, cui nell'appello fa riferimento la difesa di , è stata depositata Per_1
con l'atto d'appello, sicchè la ricostruzione in ordine alla presenza di zecche che si trarrebbe dal procedimento penale non era conoscibile dal giudice di primo grado.
E' noto come il potere di rilevazione d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi richiede che i predetti fatti risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito, alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile (cfr. di recente Cassazione civile sez.
III, 18/08/2023, n.24801).
4 In ogni caso, anche a tenere conto di quanto affermato dal giudice penale, valutando l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna, passata in giudicato, dalla quale emerge che la conosceva che nella parte esterna della struttura si aggirassero cani Tes_1
randagi con infestazione da zecca, in primo luogo tali dichiarazioni sono in contrasto con l'istruttoria espletata in primo grado avendo i testi negato l'assunto in questione ed anzi non solo è pacificamente emerso che lo non solo non era inabile ma anzi era solito fare delle Per_1
passeggiate fuori dalla struttura sicchè manca la prova che la puntura in questione fosse avvenuta nella struttura anziché durante le passeggiate nella campagna circostante.
Di conseguenza l'assunto attoreo non è provato e la sua carenza probatoria determina il rigetto della domanda.
2.3) Va poi evidenziato, come correttamente il giudice di prime cure ha affermato che non risulta provato nemmeno il nesso di causalità tra la rickettsiosi che ha colpito ed il Persona_1
successivo decesso di quest'ultimo.
Dalla scheda di dimissioni dall'ospedale ove era stato ricoverato per la suddetta patologia del 28.9.2012 si evince che le condizioni generali del paziente, affetto da altre patologie di tipo cronico, erano migliorate rispetto al ricovero presso la struttura ospedaliera.
Sul punto, nessuna specifica e pertinente censura è stata proposta con il gravame, essendo irrilevante a superare la carenza di prova del nesso di causalità fra la rickettsiosi e il decesso di avvenuto solo dopo giorni dalle dimissioni del predetto dall'ospedale, ove era Persona_1
stato curato per tale patologia e dimesso in condizioni generali migliorate, ma affetto da altre patologie croniche, la richiesta di nomina di consulenza tecnica d'ufficio medico legale “che avrebbe potuto accertare il nesso di causalità tra la malattia ed il decesso…“.
Infatti, è onere dell'attore che richieda il risarcimento del danno - sia di tipo contrattuale che extracontrattuale e nella fattispecie entrambe le azioni sono state esercitate, avendo
[...]
erede di agito sia per danni iure proprio che iure successionis – dare Parte_1 Persona_1
prova anche del nesso di causalità che lega l'inadempimento al danno, mentre l'assenza di prova del nesso di causalità non può essere colmata attraverso la chiesta consulenza tecnica d'ufficio medico legale che si rivelerebbe del tutto esplorativa in assenza di qualunque allegazione anche tecnica di parte, oltre che prova sulla esistenza del rapporto di causalità, anche smentito dalla lettera di dimissioni dall'ospedale, siccome riportate nella sentenza di prime cure e rimaste sostanzialmente incensurate.
5 E' noto come, non solo in tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ma anche in quella contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità incombe su chi agisce per il risarcimento del danno.
Infatti, “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 09/05/2024,
n.12760).
Nella specie non solo manca tale prova, ma anche alcuna allegazione in ordine al nesso di causalità fra il decesso di e la rimanendo anzi incensurata con idoneo Persona_1 CP_3
motivo di gravame quanto sul punto asserito dal tribunale.
In conclusione, la sentenza appellata va confermata.
3) Va infine esaminata la domanda di di condanna dell'appellante al Controparte_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda è fondata sotto il profilo del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. quale responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, la parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
Nella specie la proposizione del gravame nei riguardi di con motivo inammissibile in CP_1
quanto ripetitivo di infondate censure già proposte e rigettate in primo grado che ha negato la legittimazione passiva della predetta, determina la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96 c.p.c.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 6 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà circa delle spese di lite del grado e quindi fissata in €.4.500,00.
4) Riguardo le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia e della nota spese redatta applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
692/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
28.4.2022 a e avverso la sentenza n.391/2022 del Tribunale di Controparte_1 CO
Siracusa, pubblicata il 8.3.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per ciascun appellato quali compensi in €.9.991,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di che quantifica in €.4.500,00; Controparte_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/06/2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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