Sentenza 4 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/01/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2025REG.PROV.COLL.
N. 07872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2022, proposto da Comune di Cascia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CA ON, CO ON, AN FO, IO FO, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima, n. 00530/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CA ON, CO ON, AN FO e IO FO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. – Con nota del 9 luglio 2020, il Comune di Cascia ha comunicato l’avvio del procedimento di c.d. acquisizione sanante ex art. 42- bis , d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 di un terreno oggetto di occupazione d’urgenza (decreto del 27 gennaio 1971) per la realizzazione di un edificio scolastico ultimato nel 1999, a cui non ha mai fatto seguito il decreto di esproprio.
Con memoria ex art. 10 della legge n. 241/1990, i ricorrenti in primo grado hanno invitato il Comune a concludere il procedimento, provvedendo alla restituzione del bene, previa rimessione in pristino o, in subordine, all’acquisizione sanate ex art. 42- bis , con liquidazione delle relative indennità.
2. – Il Comune, con nota del 3 maggio 2021, ha comunicato agli interessati che il Consiglio comunale aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie l’istituto dell’acquisizione sanante (delibera del 6 aprile 2021), in quanto i proprietari, danti causa degli odierni appellati, avevano già ricevuto ristoro con la somma a suo tempo versata a titolo di prezzo di acquisto del terreno, per cui il medesimo Consiglio comunale aveva disposto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio indisponibile del Comune senza corresponsione di indennizzi, dando mandato di procedere alla stipula dell’atto di cessione, ai sensi dell’art. 20, comma 9, d.P.R. n. 327/2001.
2.1. – Con il ricorso di primo grado, quindi, i sig.ri CA ON, CO ON, AN FO e IO FO, nella suddetta qualità di eredi degli originari proprietari, hanno impugnato la suddetta delibera e la nota comunale, oltre a chiedere la condanna del Comune a concludere il procedimento, provvedendo alla restituzione del bene, previa rimessione in pristino o, in subordine, all’acquisizione sanate ex art. 42- bis , con liquidazione delle relative indennità.
3. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al Prefetto della Provincia di Perugia, quale autorità competente all’adozione del decreto di esproprio in base alla normativa vigente ratione temporis , in quanto l’oggetto del giudizio attiene alla mancata conclusione del procedimento di acquisizione sanante da parte del Comune in relazione ad un bene che è oggi nella sua disponibilità (cfr. punto 9 della sentenza impugnata).
3.1. – In secondo luogo, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, in relazione all’accettazione dell’indennità di esproprio e del relativo pagamento, per mancanza di prova documentale di tale pagamento, la ricezione del quale peraltro è espressamente contestata dai ricorrenti (cfr. punto 10 della sentenza impugnata).
3.2. – Nel merito, ha accolto il ricorso annullando la delibera comunale del 6 aprile 2021 ritenendo, da un lato, non dimostrato il pagamento dell’indennità di esproprio in favore degli espropriandi, quale presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’art. 20, comma 9, d.P.R. n. 327/2001 (cfr. punto 15 della sentenza impugnata) e, dall’altro lato, ritenendo comunque non applicabile tale disposizione, a prescindere quindi dall’avvenuto pagamento dell’indennità, trattandosi di norma sopravvenuta rispetto all’epoca dei fatti, pertanto, inapplicabile ratione temporis (cfr. punto 16 della sentenza impugnata), con la precisazione, quindi, che l’unico strumento utilizzabile nella specie è quello della acquisizione sanante ex art. 42- bis (cfr. punto 17 della sentenza impugnata).
4. – Con atto di appello, il Comune ha impugnato la sentenza.
4.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 10-12), ha riproposto in chiave critica l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al Prefetto quale autorità espropriante espressamente menzionata nella delibera impugnata.
4.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 12-15), ha riproposto in chiave critica l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento dell’indennità di esproprio, spettando quindi ai ricorrenti dimostrare il contrario, con la precisazione che il Comune dovrebbe essere considerato quale soggetto terzo, estraneo al debito, sebbene beneficiario dell’immobile realizzato.
4.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 15-21), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stato ritenuto non dimostrato l’avvenuto pagamento dell’indennità di esproprio, potendosi desumere tale adempimento anche per presunzioni, alla luce della messa a disposizione dell’importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti e della successiva inerzia dei proprietari protrattasi per molti anni; in secondo luogo, ha impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto inapplicabile l’art. 20, comma 9, d.P.R. n. 327/2001 ai fatti pregressi, dal momento che il procedimento espropriativo non si sarebbe ancora concluso, con conseguente applicabilità della normativa sopravvenuta in corso di procedimento; infine, ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 42- bis mancando il relativo presupposto rappresentato dal pregiudizio sofferto dai proprietari, in quanto già ampiamente ristorati.
4.4. – Infine, ha censurato il capo di sentenza contenente la condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese di lite, che sarebbe errato in considerazione “ della particolare questione che è stata trattata ” (pag. 21 dell’appello).
5. – Con apposita memoria, si è costituita la parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. – All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – L’appello è infondato nei sensi di cui in motivazione.
8. – Innanzitutto, deve essere respinto il primo motivo di appello in quanto è pacifico tra le parti che solo il Comune di Cascia è “ l’autorità che utilizza il bene immobile ” all’attualità (cfr. art. 42- bis ), con la conseguenza che non occorreva nessuna notifica nei confronti del Prefetto, in qualità di autorità espropriante espressamente menzionata nella delibera impugnata, dal momento che la legittimazione ai fini del procedimento ex art. 42 bis in questione, per espressa previsione di legge, spetta solamente all’autorità che utilizza il bene, che nella specie è pacificamente il Comune di Cascia.
9. – Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Con tale censura, il Comune ha riproposto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, in relazione all’asserita accettazione dell’indennità di esproprio e del relativo pagamento.
Tuttavia, come già rilevato dal primo giudice, tale eccezione è infondata avuto riguardo alla circostanza per cui la ricezione del suddetto pagamento è espressamente contestata dalla parte resistente, il che è sufficiente a fondare un interesse ad agire al fine di rimuovere la suddetta incertezza giuridica.
9.1. – A tal riguardo, però, occorre precisare che la questione dell’avvenuto pagamento, oggetto di contestazione tra le parti, costituisce una questione di merito che spetta innanzitutto all’amministrazione valutare in sede di procedimento ex art. 42- bis , anche alla luce di ulteriori accertamenti e sopravvenienze, attenendo ad un potere non ancora esercitato e su cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
10. – Il terzo motivo di appello è parimenti infondato nella parte in cui ritiene applicabile l’art. 20, comma 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto il procedimento in questione è pacificamente quello ex art. 42 bis .
Invero, oltre alla sua inapplicabilità ratione temporis , l’art. 20, comma 9, presuppone la pendenza di un legittimo procedimento espropriativo, cosa che nella specie non sussiste, trattandosi di una occupazione d’urgenza del 1971 mai seguita da un decreto di esproprio, per cui la relativa occupazione è divenuta illegittima.
Per cui è corretto ritenere che l’amministrazione deve pronunciarsi in ordine alla restituzione o all’acquisizione ex art. 42 bis .
11. – Infine, la censura in ordine alla condanna alle spese per il primo grado di giudizio è infondata, essendo conforme all’art. 92 c.p.c. la statuizione di condanna della parte soccombente, che rappresenta la regola ordinaria in base alla quale regolamentare le spese di lite.
In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione.
12. – Le spese di lite del presente grado di giudizio, invece, possono essere compensate in ragione della situazione di oggettiva incertezza in materia, idonea a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. C. Cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO