Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RD Leonardi in Ancona, corso Stamira n. 49;
contro
Comune di Ostra Vetere, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’Ordinanza n.1 del 28.11.2019 (notificata il 04.12.2019), prot. 8438, con la quale il Responsabile del settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Ostra Vetere ha ordinato alla Wind Tre, entro in termine di 90 giorni, lo spegnimento e lo smontaggio dell’impianto, regolarmente assentito, sito alla Via Lanternone, con codice “H3G AN 5-4679 Ostra Vetere”; 2) del regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile, del maggio 2016, nella parte richiamata nel provvedimento impugnato, ovvero nella parte in cui dispone la delocalizzazione degli impianti già realizzati in aree diverse da quelle ritenute idonee.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 5 febbraio 2020, la Wind Tre S.p.A. impugnava i provvedimenti in epigrafe.
In vista della Camera di Consiglio del 4 marzo 2020, la Società ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con nota in data 2 gennaio 2025, parte ricorrente annunciava la formalizzazione di un accordo, attualmente in essere tra Wind Tre e l’Ente comunale, con conseguente definitiva delocalizzazione dell’impianto oggetto del ricorso. Espone la ricorrente che dalle suddette determinazioni discende la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del presente ricorso, chiedendo al Tar di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del comune, in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Comune di Ostra Vetere non si è costituito in giudizio.
1 In base a quanto dichiarato da parte ricorrente con nota del 2 gennaio 2025, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in considerazione del raggiungimento di un accordo per la delocalizzazione dell’impianto.
1.1 Con riguardo alla richiesta di condanna alle spese, il Collegio ritiene la sussistenza delle ragioni della compensazione, in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato, non limitandosi ad ordinare lo spegnimento dell’impianto, ìndica la presenza di un’area limitrofa per la delocalizzazione e che l’accordo per la suddetta delocalizzazione, come dichiarato da parte ricorrente, è stato comunque successivamente raggiunto tra le parti. Il contributo unificato rimane a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO