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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1536 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e nato Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Napoli l'08.09.1976 (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Corso CodiceFiscale_2
Vittorio Emanuele n. 112 presso l'avv. Pasquale Capobianco (C.F. ) che li rappresenta CodiceFiscale_3
e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Facciolla (C.F. ), in virtù di CodiceFiscale_4
procure rilasciate dalla prima in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, valevole per ogni stato e grado, e dal secondo in allegato all'atto di appello iscritto a ruolo telematicamente.
APPELLANTI
E
con sede legale in Milano alla Via Vittorio Betteloni n. 2 (C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
processualmente dalla società mandataria con sede in Roma al Corso Controparte_2
Vittorio Emanuele II n. 154 (C.F. , in persona del Consigliere Delegato , giusta P.IVA_2 CP_3
procura autenticata per notar di Milano del 09.08.2018, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Persona_1
viale Antonio Gramsci n. 17/b presso l'avv. (C.F. da cui è rappresentata e CP_4 CodiceFiscale_5
difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
APPELLATA
pagina 1 di 16 NONCHE'
(P. Iva , con sede legale in Padova alla via San Marco n. 11, in persona Controparte_5 P.IVA_3
dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova alla via G.
Belzoni n. 65 presso gli avv.ti dagli avv.ti Renata Castellan (C.F. ) e Sebastiano Angelo CodiceFiscale_6
Scarpa (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per CodiceFiscale_7
notar del 19.02.2025 depositata telematicamente unitamente all'atto di intervento volontario. Persona_2
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “I sottoscritti difensori, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto,
eccepito, argomentato e richiesto dalla parte appellata, si riportano si riportano integralmente ai motivi di
appello e insistono per l'accoglimento del gravame e la riforma della pronuncia di primo grado, precisando le
conclusioni come in atti e richiedendo la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica”.
PER L'APPELLATA (si riporta il contenuto delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 03.11.23
non avendo la parte curato il deposito di note successive): “Il sottoscritto avvocato, rappresentante in giudizio
della a mezzo del suo procuratore si riporta alla propria Controparte_1 Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'integrale rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed
improcedibile, oltre che infondato, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Impugna le avverse
conclusioni e chiede introitarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 03.11.2016 la , agendo in veste di rappresentante Parte_3
processuale volontario della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, ha convenuto innanzi al Tribunale di
Napoli la sig.ra ed il figlio per sentir dichiarare la simulazione Parte_1 Parte_2
dell'atto di compravendita per Notar del 06.05.2013 con cui la prima, riservando a sé il diritto Persona_3
di usufrutto e di abitazione, trasferiva al figlio la nuda proprietà dell'appartamento nel Comune di Pt_2
Napoli alla Via Consalvo n. 105, piano sesto, sc. B o, in subordine, per sentir dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità di tale atto nei confronti della propria rappresentata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel formulare tali richieste l'attrice ha dedotto: a) che la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
pagina 2 di 16 vantava nei confronti della crediti per complessivi € 73.186,00, da scoperto di conto corrente e per rate Parte_4
scadute di un finanziamento chirografario, garantiti in via fideiussoria da e dal marito Parte_1
, amministratore della società debitrice;
b) che in data 01.10.2012 era deceduto il garante Persona_4
e che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 118 del 24.04.2013, veniva dichiarato il Persona_4
fallimento della successivamente chiuso, per mancanza di attivo, con provvedimento del 17-19.02.2015; Parte_4
c) che con l'atto di vendita per notar del 06.05.2013 la debitrice si era spogliata Per_3 Parte_1
dell'unico cespite di cui risultava proprietaria, trasferendolo al figlio, con evidente pregiudizio delle ragioni della banca di cui erano consapevoli tanto l'alienante quanto l'acquirente; d) che tale rogito notarile non aveva previsto alcun trasferimento di danaro a favore della venditrice in quanto il prezzo della vendita, concordato in €
100.533,17, era stato corrisposto mediante l'accollo, da parte dell'acquirente, di due preesistenti debiti della
[...]
e precisamente: 1) € 56.199,91 mediante accollo del residuo mutuo di € 90.000,00 concesso da Parte_1 [...]
a (dante causa della venditrice) tramite atto per notar di CP_7 Controparte_8 Persona_5
Napoli del 20.12.2005 garantito da ipoteca di € 135.000,00 iscritta in data 23.12.2005 ai numeri 18725/47339; 2)
€ 44.333,26 mediante accollo del residuo debito ipotecario della venditrice, nei confronti del dante causa
[...]
, rappresentato da 38 cambiali di cui 37 da € 1.166,67 ciascuna, con scadenza al 16 maggio di Controparte_8
ogni mese dal 16.05.2013 al 16.05.2016 e l'ultima di € 1166,47 con scadenza al 16.06.2016.
costituitasi in giudizio, ha negato la propria qualità di debitrice formulando varie Parte_1
eccezioni relative alla sussistenza dei crediti garantiti ed alla validità della fideiussione omnibus posta a base dell'azione revocatoria.
La comparente ha inoltre negato di essere consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni della banca avendo quest'ultima intrapreso iniziative recuperatorie solo dopo l'atto di alienazione.
La convenuta ha infine dedotto che la vendita del proprio appartamento aveva rappresentato una scelta obbligata in quanto la propria precaria situazione economica non le consentiva di continuare ad onorare i debiti ipotecari da cui era gravato l'immobile che, in seguito all'accollo, venivano invece puntualmente onorati dal figlio I versamenti da quest'ultimo effettuati documentavano, infine, che la vendita non era fittizia e Pt_2
che il pregiudizio lamentato non esisteva posto che, in caso di mancata vendita, il bene sarebbe stato sottoposto ad esecuzione forzata dai creditori ipotecari i quali avrebbero soddisfatto le loro ragioni privilegiate sul cespite a discapito del creditore chirografario.
pagina 3 di 16 Si è costituito anche che ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda svolgendo Parte_2
difese analoghe a quelle materne. Nel giudizio ha infine spiegato intervento volontario la Controparte_2
in veste di rappresentante processuale volontaria della che, con
[...] Controparte_1
contratto di cessione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. n. 130 del 30.04.1999 stipulato il 06.08.2018 (cd. legge sulla cartolarizzazione), acquistava pro soluto dalla un Controparte_9
portafoglio di crediti, comprensivo di quello vantato dalla banca cedente nei confronti della e della Parte_4
garante diventando così successore a titolo particolare nel diritto controverso legittimato Parte_1
all'intervento ex art. 111 c.p.c.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza pubblicata il 21.01.2021 e notificata il 09.03.2021 la quale, rigettata la domanda di simulazione, ha accolto l'azione revocatoria proposta in via subordinata così statuendo: “a) dichiara inefficace ex artt. 2901 e ss.
c.c., nei confronti di l'atto stipulato in Napoli per notar dott. del 6.5.2013 Controparte_1 Persona_3
(rep. 18237; racc. 10801) e trascritto presso la CRRII di Napoli 1 in data 30.5.2013 (Registro Particolare n.
12473; Registro Generale n. 16140), con il quale risulta aver trasferito in favore di Parte_1
il seguente cespite, sito in Napoli alla Via Consalvo 105 (in Catasto Fabbricati di Napoli Parte_2
alla sez. CHI, foglio 8, p.lla 610, sub. 51, Via Consalvo n. 105, int. 38, sc. B, z.c. 10A, cat. A/2, cl. 5, vani 7, r.c.
€ 867,65); b) ordina alla competente Agenzia del Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; c)
condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratore di delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_2 Controparte_1
10.360,00, di cui € 575,00 per spese ed € 9.785,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura
del 15% del compenso)”.
Tale decisione, per quanto attualmente viene in rilievo, è stata così motivata: “Preliminarmente deve
essere ribadito…che le contestazioni sollevate dai convenuti in ordine al credito per il quale l'attrice ha fatto
domanda di insinuazione al passivo al fallimento della chiusosi, ai sensi dell'art. 102 L.F., per Parte_4
mancanza di attivo, sono inammissibili nella presente sede, dovendo essere sollevate nel giudizio in cui è chiesto
il pagamento dell'importo dovuto dalla società fallita.
Parimenti, del tutto irrilevante è la rinuncia all'eredità di , effettuata dagli odierni Persona_4
pagina 4 di 16 convenuti e da altri chiamati all'eredità (cfr. doc. depositato telematicamente dai convenuti il 4.5.2018).
Invero il credito per il quale agisce l'attrice è proprio, personale, della , solidalmente Parte_1
responsabile con la e con a seguito della sottoscrizione di fideiussione, depositata da Parte_4 Persona_4
parte attrice unitamente all'atto di citazione. Ai fini dell'azione revocatoria, tra l'altro, come verrà precisato a
breve, è sufficiente la sussistenza di una spes di credito, di una mera ragione di credito, o anche di un credito
litigioso.
Invero è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, ai fini della proposizione
dell'azione ex art. 2901 c.c., è sufficiente una mera ragione, un'aspettativa di credito;
la S.C. ha ritenuto
ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901c.c. anche a fronte della
proposizione di denunce-querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo
all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile (Cass. n.
11755/2018).
Pertanto, proprio perché ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la sussistenza di una spes di
credito, di una mera ragione di credito, o anche di un credito litigioso, non è questa la sede in cui sindacare la
fondatezza del credito, così come quantificato dall'attrice.
Ciò posto, deve essere accolta la domanda subordinata ex art. 2901 c.c. L'art. 2901 co. 1 c.c. prevede
che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati
inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi
di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il
soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso
di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a
conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a
ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone l'inefficacia relativa.
Primo presupposto della revocatoria ordinaria è, quindi, l'esistenza di un diritto di credito: al riguardo,
pagina 5 di 16 la giurisprudenza costante della Suprema Corte ritiene che per l'accoglimento dell'azione è sufficiente
l'esistenza di una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed
esigibile accertato in sede giudiziale…
Secondo presupposto della revocatoria ordinaria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni
del creditore derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore. Al riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte, aderendo all'opinione espressa sul punto dalla dottrina prevalente, ritiene non necessario un
danno effettivo, essendo “sufficiente un pericolo di danno, derivante ad es. da una minore aggredibilità dei beni
del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito”; in particolare “non è
necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa di detti beni (il cui valore oggettivo può dunque anche
restare immutato), ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad es. una
maggiore occultabilità dei medesimi, come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili” (cfr. Cass.
n. 4578/1998, ove correttamente si afferma, inoltre, la non rilevanza esclusiva della capacità del residuo
patrimonio del debitore di coprire il debito, rilevando che non sempre il patrimonio del debitore ha un valore
superiore al credito e di ciò il legislatore ha tenuto conto non ancorando in alcun modo l'accoglibilità
dell'azione revocatoria alla diminuzione del valore del patrimonio del debitore al di sotto del valore del credito;
conf. Cass. n. 6272/1997). Ne segue che l'onere probatorio incombente sul creditore (il quale normalmente non
è in grado di valutare appieno le caratteristiche del patrimonio del debitore) concerne l'atto di disposizione,
l'oggettiva entità e rilevanza economica di detta diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia
patrimoniale in questione, e la sua dannosità o pericolosità per le ragioni di esso creditore in relazione a tale
entità e rilevanza ed alle circostanze ulteriori del caso concreto (che non debbono necessariamente
comprendere l'entità e le altre caratteristiche del complessivo patrimonio del debitore); in particolare deve
escludersi che l'onere probatorio a carico del creditore abbia necessariamente per oggetto anche l'entità e la
natura del patrimonio della controparte dopo l'atto di disposizione;
egli può dimostrare il pregiudizio per le sue
ragioni anche in relazione ad altre risultanze, ricorrendo eventualmente a presunzioni.
Incombe, invece, sul debitore, unico soggetto in grado di conoscere sotto ogni profilo la propria
situazione economica, l'onere di provare eventualmente (nei casi - tanto più rari, quanto più rilevanti sono gli
atti di disposizione - in cui la situazione economica è talmente solida da conservare detta solidità anche dopo gli
atti di disposizione) che la predetta oggettiva diminuzione, nonostante la sua consistenza e rilevanza in
pagina 6 di 16 relazione all'entità del credito, non ha in concreto intaccato il suo patrimonio, dato che questo ha
sostanzialmente conservato, anche dopo l'atto di disposizione, le sue caratteristiche qualitative e quantitative.
In altri termini deve dimostrare che anche dopo tale atto i suoi beni hanno conservato valore e
caratteristiche tali da autorizzare a ritenere che l'atto medesimo non abbia in concreto pregiudicato in modo
rilevante le ragioni del creditore (Cass. n. 4578/1998; conf. Cass. nn. 11471/2003, 22465/2006 e 7767/2007).
Il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che “non è necessario che il debitore si trovi in stato di
insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o
incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di
una futura azione esecutiva” (Cass. n.n. 32547/2016.)
Terzo presupposto della revocatoria ordinaria è la consapevolezza nel debitore (e nel terzo, in caso di
atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, nel caso di atti dispositivi successivi al
sorgere del credito (cd. scientia damni), ovvero l'intenzione del debitore (e del terzo, in caso di atto a titolo
oneroso) di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, nel caso di atti dispositivi anteriori al
sorgere del credito (cd. consilium fraudis).
Con particolare riferimento alla revocatoria di atti dispositivi a titolo oneroso successivi al sorgere del
credito, il giudice di nomofilachia ha precisato che ai fini della revocatoria è sufficiente che il debitore sia a
conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e che di detto pregiudizio sia consapevole anche il terzo:
grava sul creditore che agisce in revocatoria l'onere di fornire la relativa prova, che può tuttavia essere data
anche con presunzioni (Cass. nn. 6272/1997, 4077/1996, 8581/1996 e 3676/2011), il cui apprezzamento è
devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da
vizi logici e giuridici (Cass. nn. 13330/2004, 15257/2004 e 7452/2000).
Negli ultimi arresti della Corte (Cass. nn. 7507/2007 e 3676/2011) si parla di generica conoscenza del
pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, non essendo
necessaria la collusione tra terzo e debitore (Cass. n. 1068/2007).
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice
conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - nel debitore (e nel terzo, in caso di atto a titolo
oneroso) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del
pagina 7 di 16 creditore (Cass. n. 2792/2002; conf. Cass. n. 5741/2004).
La posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda il presupposto soggettivo, è sostanzialmente
analoga a quella del debitore nel senso che l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova della
coscienza di ledere la garanzia dei creditori, richiedendosi la conoscenza (o conoscibilità) di tale pregiudizio, e
non essendo sufficiente una mera prevedibilità dello stesso (Cass. n. 5105/2006). La giurisprudenza ha così
enucleato alcuni elementi presuntivi (indiziari) della consapevolezza in capo al terzo circa l'idoneità dell'atto a
recare pregiudizio alle ragioni del creditore: a) il vincolo di parentela tra debitore ed il terzo quando tale
vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante
sul disponente (Cass. n. 5359/2009); b) la qualità delle parti del negozio e la sua tempistica rispetto alla pretesa
del creditore (Cass. n. 25016/2008, che ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la
domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale
rappresentante sia della società alienante sia della società acquirente, né al fatto che pochissimo tempo dopo
tale negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo); c) la sperequazione del prezzo convenuto
rispetto a quello di mercato (Cass. n. 13404/2008).
Nel caso di specie appaiono integrati i presupposti sopra richiamati.
Sussiste innanzitutto un'aspettativa di credito, alla luce del diritto di credito fatto valere anche in sede
di insinuazione al passivo, in forza dei contratti di finanziamento e di conto corrente depositati.
Il suddetto diritto di credito è antecedente rispetto alla compravendita di cui si chiede l'inefficacia. “Il
requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione
revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo
accertamento giudiziale” (Cass. nn. 8013/1996, 22161/2019).
Parimenti è integrato il secondo presupposto: non v'è chi non veda come la vendita dell'unico proprio
bene immobile rechi pregiudizio all'attrice, in termini quantomeno di pericolo di danno. Del resto, la convenuta
principale, , non ha provato e neanche dedotto che la predetta oggettiva diminuzione non Parte_1
abbia in concreto intaccato il suo patrimonio.
Sussiste altresì la conoscenza (o l'agevole conoscibilità) del pregiudizio da parte del debitore, tenuto
conto del fatto che con la compravendita per cui è causa la si è spogliata di tutti i propri beni. Parte_1
Sul punto occorre precisare che l'amministratore della società fallita, era Parte_4 Persona_4
pagina 8 di 16 (padre dell'odierno convenuto , il quale, per il debito della suddetta società, aveva rilasciato una Pt_2
fideiussione, unitamente alla (cfr. contratti di finanziamento e di conto corrente allegati all'atto Parte_1
di citazione). Quest'ultima, pertanto, non poteva non sapere del fallimento della sia quale fideiussore, Parte_4
sia come moglie dell'amministratore della società fallita.
Allo stesso modo, ad avviso di questo giudice, appare desumibile la conoscenza o quantomeno la
agevole conoscibilità da parte di del pregiudizio che l'atto andava a creare alla ragioni del Parte_2
. Parte_5
Invero, nel caso in esame, sussistono molti degli indizi enucleati dalla S.C. e sopra indicati. In primo
luogo vi è il rapporto di parentela degli odierni convenuti.
invero, è il figlio della . Parte_2 Parte_1
In secondo luogo, la suddetta conoscenza appare rafforzata dal comportamento preprocessuale tenuto
dai convenuti.
Sorprende innanzitutto la tempistica e la modalità della vendita.
La di cui come precisato poc'anzi, era amministratore, viene dichiarata Parte_4 Persona_4
fallita il 24.4.2013 e dopo nemmeno due settimane, il 6.5.2013, la vende il suo unico immobile al Parte_1
figlio.
Ciò che però rende del tutto evidente che la vendita sia stata effettuata allo scopo di pregiudicare gli
interessi dei creditori è che la manteneva, comunque, vita natural durante, il diritto di uso e di Parte_1
abitazione dell'immobile.
Trattasi di un evidente escamotage, organizzato dai convenuti, per far sì che la si Parte_1
liberasse, solo formalmente, dell'unico bene immobile di cui era titolare. Pertanto, in conclusione, va dichiarato
inefficace, nei confronti di l'atto di disposizione come indicato in premessa e riportato anche Controparte_1
in dispositivo. Va ordinato alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.…”
§§§§§§
Con atto notificato in data 01.04.2021 ed iscritto a ruolo il 07.04.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente,
[...]
sulla scorta dei motivi in prosieguo indicati, rigettando l'azione revocatoria proposta nei loro confronti, con pagina 9 di 16 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la sempre in rappresentanza della Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
La controversia, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, scaduto il termine assegnato per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione della predetta udienza, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione con ordinanza del 07.04.25 disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In pendenza di tali termini, e precisamente in data 24.04.25, si è costituita con comparsa di intervento volontario ex art 111 c.p.c. la la quale, deducendo di aver concluso con la Controparte_5 Controparte_1
un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, ha chiesto l'estromissione dal giudizio della società cedente e che le domande da quest'ultima proposte trovino accoglimento nei propri confronti in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso.
§§§§§§
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato nel presente giudizio dalla dopo la remissione della causa in decisione. Per giurisprudenza Controparte_5
risalente, ma mai contraddetta in via successiva, l'intervento in causa del successore a titolo particolare nel diritto controverso può infatti avvenire per la prima volta anche in appello, senza che operino i limiti stabiliti dall'art. 344 c.p.c., non avendo egli una posizione distinta da quella del suo dante causa,
ma può comunque effettuarsi soltanto fino a quando la causa non sia assegnata a sentenza vigendo la regola generale stabilita dall'art. 268 co. 1 c.p.c. secondo cui: “L'intervento può aver luogo sino a che non vengano
precisate le conclusioni” (cfr. in termini cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 967 del 18/04/1966).
§§§§§§
Con il proposto appello e lamentano l'omessa valutazione di Parte_1 Parte_2
una serie di prove ritualmente acquisite al processo e la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. nella misura in cui sono stati ritenuti esistenti i presupposti di legge per pervenire all'accoglimento dell'azione revocatoria.
Deducono in particolare gli appellanti che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di una serie di elementi fattuali e di riscontri probatori documentali che, se debitamente valorizzati, dovevano indurlo a ritenere pagina 10 di 16 insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria costituiti dell'eventus damni e dalla scientia fraudis.
In primo luogo, parte appellante ritiene non sussistere l'eventus damni, inteso quale pregiudizio per le ragioni creditorie originariamente facenti capo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in quanto l'alienazione dell'immobile fu determinata dall'esigenza di ovviare alla condizione di precarietà economico-
reddituale, documentalmente provata, in cui veniva a trovarsi la in seguito al decesso del coniuge Parte_1
ed al fallimento della che non le consentivano più di onorare i debiti garantiti da ipoteca sull'immobile Parte_4
con la conseguenza che i creditori ipotecari avrebbero presto agito in executivis, avendo titolo per soddisfarsi in via preferenziale e prioritaria sul bene rispetto alla CP_10
Il tribunale aveva invece totalmente omesso di considerare che l'immobile alienato risultava gravato da due ipoteche di cui la prima a favore di , iscritta il 23.12.05 - per l'importo di € 135.000,00 - a CP_7
garanzia del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto del cespite, e la seconda costituita a favore di
[...]
per la complessiva somma di € 70.000,00 a garanzia del pagamento di 60 cambiali a decorrere dal CP_8
mese di luglio del 2011.
La vendita, lungi dal costituire un escamotage posto in essere a discapito dei creditori, costituiva dunque una scelta di correttezza e buona fede in quanto, attraverso l'accollo dei due debiti ipotecari da parte dell'acquirente, tali debiti avevano potuto continuare ad essere onorati regolarmente come provato sempre per
tabulas. Nessun evento dannoso, in termini di sottrazione di una garanzia patrimoniale, poteva dunque essere prospettato poiché, quand'anche la non avesse alienato l'immobile, non avrebbe potuto Parte_1 CP_10
comunque soddisfare le sue pretese sul bene posto che, in tal caso, le rate di mutuo e le cambiali non sarebbero state pagate inducendo i creditori ipotecari rivalersi sull'immobile.
L'insussistenza di un eventus damni andrebbe poi di pari passo con la mancanza della scientia damni, da intendere anche solo come mera consapevolezza e volontà di arrecare nocumento alle ragioni di credito dell'originaria attrice, a nulla rilevando il rapporto di parentela tra le parti contraenti e la consapevolezza della debitoria esistente in capo a che induceva gli appellanti a rinunciare alla sua eredità. Persona_4
Le presunzioni semplici valorizzate dal giudice dovevano infatti cedere il passo di fronte alle circostanze del caso concreto, che evidenziavano l'intento di garantire il soddisfacimento dei creditori ipotecari piuttosto che quello di pregiudicare la ed in ogni caso non si era considerato che all'epoca CP_10 Parte_2
dell'acquisto, viveva lontano dalla propria famiglia per ragioni di lavoro, essendo dirigente del Ministero del pagina 11 di 16 Lavoro in servizio presso la sede di Cosenza, la qual cosa escludeva la sua consapevolezza di arrecare danno al creditore chirografario non essendo a conoscenza né della garanzia fideiussoria asseritamente prestata dalla madre né del fallimento dell'azienda paterna.
Deducono inoltre gli appellanti che il legislatore, col terzo comma dell'art. 2901 c.c., ha espressamente escluso dal raggio di operatività dell'azione revocatoria gli atti dispositivi compiuti per adempiere un debito scaduto e che la Cassazione, con la pronuncia n. 9816/2019, ha affermato che non è soggetta a revocatoria la vendita di un immobile da parte del debitore, se i proventi sono stati utilizzati per adempiere un debito scaduto,
sempre che l'alienante dimostri che tale atto dispositivo costituiva l'unico mezzo per procurarsi la liquidità
all'uopo necessaria. Nel caso di specie detta previsione codicistica potrebbe dunque applicarsi per analogia posto che i debiti ipotecari, stante la condizione economica in cui versava la , sarebbero comunque Parte_1
scaduti in tempi brevissimi.
Il giudice di primo grado avrebbe infine disatteso il principio secondo cui, in presenza di un'azione revocatoria proposta dal creditore chirografario avverso la vendita di un bene ipotecato, l'eventus damni è
rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza di una concreta possibilità di realizzo, che controparte non ha affatto offerto, rispetto alla priorità di soddisfacimento dei creditori privilegiati sul ricavato della vendita forzata del bene oggetto della garanzia.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato in quanto la sentenza impugnata, debitamente integrata nella motivazione,
è senz'altro passibile di conferma.
Per la giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché sia di entità tale da assorbirne - se fatta valere - l'intero valore, non vale infatti ad escludere la connotazione di quell'atto come eventus damni poiché tanto la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio per il creditore chirografario che agisce in revocatoria, quanto l'apprezzamento della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca sul valore del bene, non vanno compiuti con riferimento al momento del compimento dell'atto ma operando un giudizio prognostico proiettato verso il futuro al fine di apprezzare l'eventualità del venir meno, o anche di un ridimensionamento,
della garanzia ipotecaria (cfr. così Cass. 08.08.2018 n. 20671, Cass. 12.03.2018 n. 5860, Cass. 25.05.2017 n.
13172 e Cass. 10.06.2016 n. 11892).
pagina 12 di 16 E' stato inoltre da tempo chiarito, come già sottolineato nella sentenza impugnata, che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio delle sue ragioni per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo ma è sufficiente un pericolo di danno connesso all'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. ad es.
Cass. 29.03.1999, n. 2971) con l'ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché la sua esistenza va necessariamente apprezzata compiendo un giudizio prognostico verso il futuro senza possibilità di «apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente, ma non ancora fatta valere, e di cui non è dato pertanto conoscere se e come in futuro inciderà» (così Cass. n. 11892/16, cit.).
E' poi vero che altre pronunce dl legittimità, ponendosi in un'ottica in parte differente, hanno affermato:
«A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal
pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla
concreta valutazione del giudice;
ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di
compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere
specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore
chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione
del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo» (così Cass., sez. 3, 15.07.2009 n. 16464 e
Cass., sez. 3, 22.05.2015 n. 25733 richiamate espressamente nell'atto di appello).
Tuttavia, a confutazione degli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, una recente ordinanza della
Suprema Corte, richiamandosi a consolidati principi, si è del tutto condivisibilmente così espressa: “…l'azione
revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti
recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e
capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del
revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche
sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e,
dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende
pagina 13 di 16 modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13.08.2015, n. 16793; Cass., n.
11892.16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai
fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e
concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5815 del 27.02.2023).
Nel caso di specie non vi sono, peraltro, elementi certi sulla cui scorta poter affermare che le ragioni creditorie originariamente facenti capo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza sarebbero state ugualmente frustrate in caso di mancata vendita dell'appartamento al figlio della poiché, essendo quest'ultima Parte_1
priva di redditi, il cespite sarebbe stato aggredito dei creditori ipotecari senza possibilità alcuna per il creditore chirografario di veder soddisfatte, anche solo in parte, le proprie ragioni.
Non sono stati infatti forniti elementi da cui poter desumere quale fosse il reale valore di mercato dell'appartamento alienato dalla al figlio ed è al contempo estremamente curioso che il Parte_1 Pt_2
prezzo di vendita sia stato determinato dalle parti in una somma esattamente corrispondente all'ammontare residuo dei due debiti ipotecari, che l'acquirente si è accollato come forma alternativa di pagamento, senza neppure una minima differenza in danaro da corrispondere sebbene venga in considerazione un cespite di ben sette vani catastali, ubicato ad un piano alto (sesto), dotato di un ampio terrazzo a livello (che è caratteristica oltremodo appetita) e sito in un quartiere cittadino per nulla degradato (Fuorigrotta).
Tutto ciò, indirettamente, conferma che non si è trattato di certo di un'operazione posta in essere per “una
scelta di buona fede e di correttezza proprio verso i creditori, poiché l'insostenibilità del peso debitorio…ha
indotto la prefata ad alienare l'immobile che, diversamente, sarebbe rimasto esposto alle legittime azioni
esecutive dei creditori ipotecari”, come si sostiene nell'atto di appello, ma piuttosto al duplice scopo di conservare il bene in famiglia e di garantire alla madre la conservazione della propria abitazione, sostenendola nel pagamento dei debiti ipotecari, ma in sicuro pregiudizio dei creditori chirografari la cui aspettativa di soddisfacimento delle proprie ragioni, salvo l'esito positivo dell'azione revocatoria, è stato con assoluta certezza frustrato dalla vendita dell'appartamento.
Ponendosi in tale ottica di solidarietà familiare appare, peraltro, ancor più corretto l'approccio alla problematica fornito dall'ordinanza della cassazione n. 1815/2023 laddove questa ha sostenuto che: “la presenza
di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il
pagina 14 di 16 creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire
vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi”. Non si può infatti escludere che i figli della , per evitare la sottoposizione ad esecuzione forzata dell'abitazione materna e conservarle un Parte_6
tetto, pur in assenza di un formale accollo, avrebbero supportato la madre nel pagamento dei debiti ipotecari con conseguente “capienza” del bene per i creditori chirografari.
Non è poi pertinente il richiamo degli appellanti al disposto dell'art. 2901 co. 3 c.c. secondo cui: “Non è
soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Nel caso di specie i crediti garantiti da ipoteca, di cui si assume essere stato assicurato l'adempimento tramite la vendita, non soltanto non erano infatti scaduti al momento dell'atto (dovendo le rate del mutuo fondiario e le cambiali tuttora giungere a maturazione) ma neppure sono stati adempiuti dalla la Parte_1
quale si è limitata, attraverso l'accollo, ad ampliare il numero degli obbligati. Non vi è dunque alcuna identità di
ratio che possa giustificare un'applicazione analogica dell'art. 2901 co. 3 c.c. non essendo l'accollo atto dovuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00. Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'intervento volontario ex art. 111 c.p.c. tardivamente spiegato nel giudizio di appello dalla . Controparte_5
2) Rigetta l'appello proposto da e per la riforma della sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli n. 598/2021 pubblicata il 21.01.2021.
3) Condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio Parte_1 Parte_2
di appello sostenute dalla in qualità di rappresentante volontaria della Controparte_2
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle Controparte_1
pagina 15 di 16 spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e , di una sanzione pari al Parte_1 Parte_2
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 10.07.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_11
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