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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Filippo
Marasà, lette le conclusioni formulate da parte appellante nelle note scritte depositate in via telematica dalla stessa per la trattazione dell'udienza del all'udienza del 09/10/2025 dell'art 127 ter, comma 1,
c.p.c., ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5303 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO C.F._1
PROVENZANO, giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
– appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
******
1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia dell'appellato respinta ogni contraria domanda, Controparte_1
eccezione, richiesta e difesa:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 3376/2023 del 2.11.2023; CP_1
- Nulla sulle spese di lite;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
3376/2023, emessa il 2.11.2023 e depositata in pari data, con la quale il
Giudice di Pace di accogliendo solo parzialmente l'opposizione CP_1
proposta ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 dall'odierna appellante, ha annullato solamente due (n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023) dei trentadue verbali di accertamento prodotti in giudizio dalla ricorrente ed opposti da quest'ultima, con i quali la Polizia Municipale di CP_1
contestava alla stessa la commissione di numerose violazioni Pt_1
dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada tra il 7.2.2023 ed il
27.3.2023, per avere circolato nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del a bordo della propria autovettura con targa Controparte_1
DW937MD senza essere munita della prescritta autorizzazione in
2 violazione dell'O.D. n. 485/2017, ingiungendole il pagamento della somma di euro 95,98 a titolo di sanzione pecuniaria (comprese spese di notifica ed accertamento) per ciascuna delle n. 32 violazioni rilevate, per un importo complessivo delle sanzioni pari ad euro 3.071,36.
Con i primi due motivi di appello la ha dedotto l'erroneità della Pt_1
sentenza impugnata per la mancata applicazione dell'art. 3 della Legge n.
689/1981, sul rilievo della carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)
necessario per la configurazione delle violazioni contestatele, per aver ella aver agito in buona fede e nella convinzione di tenere una condotta legittima, esponendo che la stessa, nonostante avesse attivato il servizio di preavviso di scadenza del permesso annuale di accesso alla Z.T.L.,
tuttavia, contrariamente a quanto previsto dal “Disciplinare Tecnico della
Z.T.L. Centrale” di cui alla deliberazione di G.C. di Palermo n. 30
dell'11.02.2020 così come modificata ed integrata dalla deliberazione n.
169 della stessa G.C. di Palermo in data 26.08.2022, non riceveva dal o per esso da alcuna comunicazione a Controparte_1 CP_2
mezzo posta, e-mail o sms circa la scadenza del proprio permesso, che l'odierna appellante aveva in precedenza sempre rinnovato, l'ultima volta in data 5.2.2022 fino al 4.2.2023 e che la stessa ricorrente provvedeva immediatamente a rinnovare in data 4.4.2023 appena ricevuta la notifica del primo verbale di contestazione Z1743450/2023 emesso il 15.02.2023
per la violazione accertata il primo giorno successivo alla scadenza del
pass, ossia il 06.02.2023.
Con il terzo motivo di appello la ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.198, comma 1, del
3 Codice della Strada, sotto un primo profilo per non aver il Giudice di Pace annullato, oltre ai due verbali n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023, anche i verbali di contestazione nn. Z1746788/2023, Z1750283/2023,
Z1752967/2023, Z1758207/2023, Z1762887/2023, Z1776157/2023,
Z1783803/2023, Z1788663/2023 e Z1793476/2023 per lo stesso motivo secondo cui “come è previsto il rilascio del pass giornaliero, il cui acquisto e
consumazione autorizza a plurimi ingressi nella stessa giornata, non
risponde a logica giuridica che il mancato acquisto (e la conseguente
sanzione) non coprano tutte le sanzioni levate nella stessa giornata”, sul presupposto che questi ultimi nove verbali venivano emessi nello stesso giorno unitamente ad altri verbali di contestazione convalidati.
Sotto un distinto profilo, l'appellante, lamentando sempre la violazione e la falsa applicazione dell'art.198, comma 1, del Codice della
Strada, ha dedotto che, a prescindere dal numero delle rilevazioni effettuate dal varco elettronico, le violazioni reiterate degli articoli 7,
commi 9 e 14, del Codice della Strada vanno considerati come un'unica violazione sotto il profilo soggettivo poiché l'accesso e la conseguente circolazione all'interno della Z.T.L. rappresenta una condotta di durata, cioè di una condotta svoltasi nell'arco temporale ricompreso, nel caso di specie, tra il 4.2.2023, data di scadenza del permesso annuale, ed il
4.4.2023, data di notifica del primo verbale di contestazione ed in cui l'appellante rinnovava il medesimo permesso, ferma restando l'interruzione della permanenza della condotta illecita operata dalla notifica del primo verbale di accertamento delle medesime infrazioni al
Codice della Strada. Secondo la ricorrente, infatti la propria unica colpa,
4 ossia quella di avere dimenticato di rinnovare il permesso scaduto, si protraeva fino alla consapevolezza raggiunta dalla stessa con la notifica del primo verbale di contestazione, la cui sanzione pecuniaria veniva prontamente da lei pagata il giorno successivo alla predetta notifica, ossia il 5.4.2023.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la ha chiesto, in Pt_1
via principale, l'annullamento di tutti i verbali di contestazione opposti;
in subordine, ha chiesto l'annullamento dei verbali di contestazione nn.
Z1746788/2023, Z1750283/2023, Z1752967/2023, Z1758207/2023,
Z1762887/2023, Z1776157/2023, Z1783803/2023, Z1788663/2023 e
Z1793476/2023, per i medesimi motivi per i quali il Giudice di primo grado annullava i verbali di contestazione nn. Z1743221/2023 e
Z1765534/2023; in ulteriore subordine, ha chiesto di ridursi la condanna al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, nel presente grado del giudizio non si è costituto il che è stato pertanto dichiarato contumace con Controparte_1
ordinanza del 6.2.2025.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata all'udienza del
09.10.2025 – svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte di parte appellante contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art
127 ter, comma 1, c.p.c. – all'esito del deposito delle quali è stata definita con decisione ex art. 429 c.p.c..
******
5 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, rileva il Tribunale
che è pacifico tra le parti l'elemento oggettivo delle violazioni contestate alla È infatti la stessa appellante ad affermare che gli accessi da lei Pt_1
effettuati nella Z.T.L. (ubicata all'interno del Comune di a bordo CP_1
del proprio autoveicolo avvenivano allorquando ella era oggettivamente sprovvista di regolare permesso in ragione del mancato rinnovo di quello di cui era in possesso. Ciò detto, rilevato che con i primi due motivi di gravame (che vanno trattati congiuntamente) la deduce l'assenza, Pt_1
nella propria condotta, dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione delle violazioni, occorre sul punto osservare, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di violazioni amministrative,
poiché, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per
integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa,
l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come
"buona fede", può rilevare in termini di esclusione della responsabilità
amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in
materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad
ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il
medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione
che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e
che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato
incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 11253/2004).
6 Ebbene, alla luce del principio appena citato non sussistono nel caso di specie i presupposti per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito.
L'odierna appellante deduce di essere incorsa in una mera dimenticanza,
giustificabile, secondo la sua tesi, dalla mancata ricezione della comunicazione avente ad oggetto il preavviso di scadenza del precedente permesso che il o per esso da avevano Controparte_1 CP_2
l'obbligo di inviarle in base all'art. 12 del Disciplinare Tecnico della Z.T.L.
Centrale.
Orbene, a prescindere dalla verifica dell'effettivo recapito alla di Pt_1
comunicazioni aventi ad oggetto il preavviso di scadenza del precedente permesso (considerato che, a causa della mancata costituzione del nel secondo grado del processo, non sono stati Controparte_1
prodotti in appello i tre sms del 06.01.2023, 21.01.2023 e 31.01.2023
menzionati nella sentenza impugnata, che l'odierno appellato affermava in primo grado di aver inviato alla ricorrente e di cui quest'ultima ha invece contestato la materiale ricezione), la tesi di parte di parte appellante non può essere condivisa. Sul punto, va osservato che in base all'art. 12, secondo capoverso, del Disciplinare Tecnico della Z.T.L.
Centrale, approvato con deliberazione n. 169 della stessa G.C. di Palermo
e prodotto in giudizio dalla ricorrente, “Il titolare dell'autorizzazione è
tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà responsabile di sanzioni
derivanti dal mancato rinnovo. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione,
nel caso di rinnovo, consegnare il titolo scaduto”. In base alla previsione appena citata è dunque onere del titolare del permesso verificarne la scadenza e procedere al rinnovo del proprio titolo, in assenza del quale lo
7 stesso è soggetto alle conseguenti sanzioni previste dall'ordinamento. La
regola in questione è coerente con il dettato dell'art. 7, comma 9, del
Codice della Strada che attribuisce espressamente ai comuni, nell'ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di
“subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”; qualora l'ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicchè la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, BE (cfr. sul punto
Cass., sez. 2 civ.,18.1.2019 n. 1374 in motivazione).
Il terzo capoverso dell'art. 12 dello suddetto Disciplinare Tecnico –
secondo cui “l' dovrà provvedere comunque ad inviare, Controparte_3
all'ultimo indirizzo fornito dall'intestatario o a mezzo indirizzo di posta
elettronica fornito dallo stesso, una comunicazione nella quale si ricorda la
suddetta scadenza e si informa l'utente di provvedere al pagamento di
quanto dovuto per il rinnovo del titolo, a partire da un mese prima della
scadenza del pass semestrale/annuale” - non può esonerare la da Pt_1
responsabilità in ordine alle violazioni commesse. Quest'ultima previsione, giusto il proprio tenore, era infatti finalizzata a “ricordare” al titolare del permesso la scadenza del titolo (per provvedere al tempestivo pagamento per il rinnovo), che, quindi, continuava ad incombere sullo stesso e che (in virtù della regola di cui al precedente secondo periodo)
spettava anzitutto all'utente monitorare a prescindere dall'invio di una comunicazione da parte di A conferma di tale conclusione CP_2
deve rilevarsi che l'art. 12 del Disciplinare Tecnico della Z.T.L. Centrale
8 non prevede che l'obbligo di effettuare il pagamento per il rinnovo del permesso alla scadenza dello stesso sia subordinato (o rimanga sospeso fino) all'invio di una comunicazione da parte di (o del CP_2
. Ed infatti lo stesso art. 12 non stabilisce alcuna Controparte_1
conseguenza sulla necessità di attivare la procedura ivi prevista per il rinnovo del titolo nel caso di mancato invio, da parte di (o CP_2
del , della comunicazione prevista dal terzo Controparte_1
capoverso. Pertanto, il mancato invio (o la mancata ricezione) della comunicazione avente ad oggetto il preavviso di rinnovo del permesso non legittimava la ricorrente a continuare a circolare a bordo della propria autovettura all'interno della Z.T.L. dopo la scadenza del proprio titolo in assenza di rinnovo dello stesso.
Non può dunque ritenersi integrata nel caso di specie la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 3 della Legge n. 689/1981 (errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente) sussistendo il profilo di colpa dell'appellante nel non aver autonomamente attenzionato la scadenza del proprio permesso e provveduto al tempestivo pagamento per il rinnovo dello stesso – così come previsto dall'art. 12, secondo capoverso, del
Disciplinare Tecnico della Z.T.L. Centrale – prima di continuare a circolare all'interno della Z.T.L. a bordo della propria autovettura, e comunque non sussistendo nel caso di specie alcun elemento positivo esterno idoneo ad ingenerare nell'autrice delle violazioni il convincimento della liceità della propria condotta.
9 Deve essere dunque confermato il rigetto dell'opposizione con riferimento alla domanda principale di annullamento di tutti i verbali di contestazione opposti in giudizio.
Con riferimento al terzo motivo di gravame, va osservato che la prima doglianza di parte appellante - cui è connessa la domanda subordinata volta all'annullamento dei nove verbali di contestazione (sopra specificati)
oggetto della medesima domanda - è infondata in quanto:
- i verbali di contestazione n. Z1746788/2023, n. Z1750283/2023 e n.
Z1752967/2023, pur essendo stati emessi tutti in data 17.2.2023 al pari del verbale n. Z1746486/2023, fanno riferimento a violazioni commesse in giorni differenti tra loro (ossia 9.2.2023, 10.2.2023 e 13.2.2023) ed anche dalla data dell'infrazione contestata con il verbale n.
Z1746486/2023 (08.02.2023);
- il verbale contestazione n. Z1758207/2023, pur essendo stato emesso in data 02.03.2023 al pari del verbale n. Z1757392/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (20.2.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (17.2.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1762887/2023, pur essendo stato emesso in data 07.03.2023 al pari del verbale n. Z1762757/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (24.2.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (22.2.2023);
- il verbale di contestazione Z1776157/2023, pur essendo stato emesso in data 16.3.2023 al pari del verbale n. Z1779000/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (08.03.2023)
da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (07.03.2023);
10 - il verbale di contestazione n. Z1783803/2023, pur essendo stato emesso in data 24.3.2023 al pari del verbale n. Z1784309/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (15.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (14.03.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1788663/2023, pur essendo stato emesso in data 29.3.2023 al pari del verbale n. Z1789642/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (21.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (20.03.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1793476/2023, pur essendo stato emesso in data 3.4.2023 al pari del verbale n. Z1792876/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (27.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (23.3.2023).
Non può essere dunque esteso, ai nove verbali di contestazione oggetto della (prima) domanda subordinata della la motivazione adottata Pt_1
nella sentenza impugnata per l'annullamento dei due verbali di contestazione n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023, che sono stati invalidati dal primo Giudice in quanto relativi a violazioni commesse negli stessi giorni di altre infrazioni per le quali l'appellante è stata parimenti sanzionata.
Del pari infondata è anche la seconda doglianza articolata dalla Pt_1
con il terzo motivo di appello, in quanto l'applicazione dell'art. 198 del
Codice della Strada non può condurre all'annullamento di tutti verbali successivi al primo (in ordine di tempo) notificato all'appellante. In
particolare, l'art. 198 del Codice della Strada nel testo ratione temporis
applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio, dopo il primo comma
11 secondo cui “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”, prevede al secondo comma che “In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e
nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni
singola violazione”. Dunque, quand'anche si ritenga che nel caso di specie le violazioni contestate all'appellante (per la circolazione in zona a traffico limitato senza autorizzazione) fossero riconducibili ad una condotta
(soggettivamente) unitaria, lo stesso art. 198 del Codice della Strada
escluderebbe comunque la configurazione di una condotta di durata e quindi l'applicazione del più lieve regime sanzionatorio ivi previsto al primo comma (cfr. sul punto Cass., sez. 2 civ.,18.1.2019 n. 1374 secondo cui “Il secondo comma dell'art. 198 del codice della strada esclude espressamente l'applicazione della continuazione all'accesso non
autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi il trasgressore ai divieti
di accesso e agii altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione”).
Deve essere pertanto respinto anche il terzo motivo di gravame.
Infine, va rigettata anche la domanda formulata dall'appellante in via ulteriormente subordinata, in quanto ciascuna delle sanzioni riferite alle contestate violazioni è stata già irrogata al minimo editale di euro 83,00
previsto dall'art. 7, comma 14, del Codice della Strada.
12 Nulla sulle spese di lite del secondo grado del giudizio in virtù della contumacia dell'ente locale appellato.
In conseguenza del rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
13
Marasà, lette le conclusioni formulate da parte appellante nelle note scritte depositate in via telematica dalla stessa per la trattazione dell'udienza del all'udienza del 09/10/2025 dell'art 127 ter, comma 1,
c.p.c., ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5303 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO C.F._1
PROVENZANO, giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. Controparte_1
); P.IVA_1
– appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
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1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia dell'appellato respinta ogni contraria domanda, Controparte_1
eccezione, richiesta e difesa:
- Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 3376/2023 del 2.11.2023; CP_1
- Nulla sulle spese di lite;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
3376/2023, emessa il 2.11.2023 e depositata in pari data, con la quale il
Giudice di Pace di accogliendo solo parzialmente l'opposizione CP_1
proposta ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 dall'odierna appellante, ha annullato solamente due (n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023) dei trentadue verbali di accertamento prodotti in giudizio dalla ricorrente ed opposti da quest'ultima, con i quali la Polizia Municipale di CP_1
contestava alla stessa la commissione di numerose violazioni Pt_1
dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada tra il 7.2.2023 ed il
27.3.2023, per avere circolato nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del a bordo della propria autovettura con targa Controparte_1
DW937MD senza essere munita della prescritta autorizzazione in
2 violazione dell'O.D. n. 485/2017, ingiungendole il pagamento della somma di euro 95,98 a titolo di sanzione pecuniaria (comprese spese di notifica ed accertamento) per ciascuna delle n. 32 violazioni rilevate, per un importo complessivo delle sanzioni pari ad euro 3.071,36.
Con i primi due motivi di appello la ha dedotto l'erroneità della Pt_1
sentenza impugnata per la mancata applicazione dell'art. 3 della Legge n.
689/1981, sul rilievo della carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)
necessario per la configurazione delle violazioni contestatele, per aver ella aver agito in buona fede e nella convinzione di tenere una condotta legittima, esponendo che la stessa, nonostante avesse attivato il servizio di preavviso di scadenza del permesso annuale di accesso alla Z.T.L.,
tuttavia, contrariamente a quanto previsto dal “Disciplinare Tecnico della
Z.T.L. Centrale” di cui alla deliberazione di G.C. di Palermo n. 30
dell'11.02.2020 così come modificata ed integrata dalla deliberazione n.
169 della stessa G.C. di Palermo in data 26.08.2022, non riceveva dal o per esso da alcuna comunicazione a Controparte_1 CP_2
mezzo posta, e-mail o sms circa la scadenza del proprio permesso, che l'odierna appellante aveva in precedenza sempre rinnovato, l'ultima volta in data 5.2.2022 fino al 4.2.2023 e che la stessa ricorrente provvedeva immediatamente a rinnovare in data 4.4.2023 appena ricevuta la notifica del primo verbale di contestazione Z1743450/2023 emesso il 15.02.2023
per la violazione accertata il primo giorno successivo alla scadenza del
pass, ossia il 06.02.2023.
Con il terzo motivo di appello la ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.198, comma 1, del
3 Codice della Strada, sotto un primo profilo per non aver il Giudice di Pace annullato, oltre ai due verbali n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023, anche i verbali di contestazione nn. Z1746788/2023, Z1750283/2023,
Z1752967/2023, Z1758207/2023, Z1762887/2023, Z1776157/2023,
Z1783803/2023, Z1788663/2023 e Z1793476/2023 per lo stesso motivo secondo cui “come è previsto il rilascio del pass giornaliero, il cui acquisto e
consumazione autorizza a plurimi ingressi nella stessa giornata, non
risponde a logica giuridica che il mancato acquisto (e la conseguente
sanzione) non coprano tutte le sanzioni levate nella stessa giornata”, sul presupposto che questi ultimi nove verbali venivano emessi nello stesso giorno unitamente ad altri verbali di contestazione convalidati.
Sotto un distinto profilo, l'appellante, lamentando sempre la violazione e la falsa applicazione dell'art.198, comma 1, del Codice della
Strada, ha dedotto che, a prescindere dal numero delle rilevazioni effettuate dal varco elettronico, le violazioni reiterate degli articoli 7,
commi 9 e 14, del Codice della Strada vanno considerati come un'unica violazione sotto il profilo soggettivo poiché l'accesso e la conseguente circolazione all'interno della Z.T.L. rappresenta una condotta di durata, cioè di una condotta svoltasi nell'arco temporale ricompreso, nel caso di specie, tra il 4.2.2023, data di scadenza del permesso annuale, ed il
4.4.2023, data di notifica del primo verbale di contestazione ed in cui l'appellante rinnovava il medesimo permesso, ferma restando l'interruzione della permanenza della condotta illecita operata dalla notifica del primo verbale di accertamento delle medesime infrazioni al
Codice della Strada. Secondo la ricorrente, infatti la propria unica colpa,
4 ossia quella di avere dimenticato di rinnovare il permesso scaduto, si protraeva fino alla consapevolezza raggiunta dalla stessa con la notifica del primo verbale di contestazione, la cui sanzione pecuniaria veniva prontamente da lei pagata il giorno successivo alla predetta notifica, ossia il 5.4.2023.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la ha chiesto, in Pt_1
via principale, l'annullamento di tutti i verbali di contestazione opposti;
in subordine, ha chiesto l'annullamento dei verbali di contestazione nn.
Z1746788/2023, Z1750283/2023, Z1752967/2023, Z1758207/2023,
Z1762887/2023, Z1776157/2023, Z1783803/2023, Z1788663/2023 e
Z1793476/2023, per i medesimi motivi per i quali il Giudice di primo grado annullava i verbali di contestazione nn. Z1743221/2023 e
Z1765534/2023; in ulteriore subordine, ha chiesto di ridursi la condanna al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, nel presente grado del giudizio non si è costituto il che è stato pertanto dichiarato contumace con Controparte_1
ordinanza del 6.2.2025.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata all'udienza del
09.10.2025 – svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte di parte appellante contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art
127 ter, comma 1, c.p.c. – all'esito del deposito delle quali è stata definita con decisione ex art. 429 c.p.c..
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5 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, rileva il Tribunale
che è pacifico tra le parti l'elemento oggettivo delle violazioni contestate alla È infatti la stessa appellante ad affermare che gli accessi da lei Pt_1
effettuati nella Z.T.L. (ubicata all'interno del Comune di a bordo CP_1
del proprio autoveicolo avvenivano allorquando ella era oggettivamente sprovvista di regolare permesso in ragione del mancato rinnovo di quello di cui era in possesso. Ciò detto, rilevato che con i primi due motivi di gravame (che vanno trattati congiuntamente) la deduce l'assenza, Pt_1
nella propria condotta, dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione delle violazioni, occorre sul punto osservare, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di violazioni amministrative,
poiché, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per
integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa,
l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come
"buona fede", può rilevare in termini di esclusione della responsabilità
amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in
materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo
a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad
ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il
medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione
che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e
che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato
incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 11253/2004).
6 Ebbene, alla luce del principio appena citato non sussistono nel caso di specie i presupposti per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito.
L'odierna appellante deduce di essere incorsa in una mera dimenticanza,
giustificabile, secondo la sua tesi, dalla mancata ricezione della comunicazione avente ad oggetto il preavviso di scadenza del precedente permesso che il o per esso da avevano Controparte_1 CP_2
l'obbligo di inviarle in base all'art. 12 del Disciplinare Tecnico della Z.T.L.
Centrale.
Orbene, a prescindere dalla verifica dell'effettivo recapito alla di Pt_1
comunicazioni aventi ad oggetto il preavviso di scadenza del precedente permesso (considerato che, a causa della mancata costituzione del nel secondo grado del processo, non sono stati Controparte_1
prodotti in appello i tre sms del 06.01.2023, 21.01.2023 e 31.01.2023
menzionati nella sentenza impugnata, che l'odierno appellato affermava in primo grado di aver inviato alla ricorrente e di cui quest'ultima ha invece contestato la materiale ricezione), la tesi di parte di parte appellante non può essere condivisa. Sul punto, va osservato che in base all'art. 12, secondo capoverso, del Disciplinare Tecnico della Z.T.L.
Centrale, approvato con deliberazione n. 169 della stessa G.C. di Palermo
e prodotto in giudizio dalla ricorrente, “Il titolare dell'autorizzazione è
tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà responsabile di sanzioni
derivanti dal mancato rinnovo. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione,
nel caso di rinnovo, consegnare il titolo scaduto”. In base alla previsione appena citata è dunque onere del titolare del permesso verificarne la scadenza e procedere al rinnovo del proprio titolo, in assenza del quale lo
7 stesso è soggetto alle conseguenti sanzioni previste dall'ordinamento. La
regola in questione è coerente con il dettato dell'art. 7, comma 9, del
Codice della Strada che attribuisce espressamente ai comuni, nell'ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di
“subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”; qualora l'ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicchè la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, BE (cfr. sul punto
Cass., sez. 2 civ.,18.1.2019 n. 1374 in motivazione).
Il terzo capoverso dell'art. 12 dello suddetto Disciplinare Tecnico –
secondo cui “l' dovrà provvedere comunque ad inviare, Controparte_3
all'ultimo indirizzo fornito dall'intestatario o a mezzo indirizzo di posta
elettronica fornito dallo stesso, una comunicazione nella quale si ricorda la
suddetta scadenza e si informa l'utente di provvedere al pagamento di
quanto dovuto per il rinnovo del titolo, a partire da un mese prima della
scadenza del pass semestrale/annuale” - non può esonerare la da Pt_1
responsabilità in ordine alle violazioni commesse. Quest'ultima previsione, giusto il proprio tenore, era infatti finalizzata a “ricordare” al titolare del permesso la scadenza del titolo (per provvedere al tempestivo pagamento per il rinnovo), che, quindi, continuava ad incombere sullo stesso e che (in virtù della regola di cui al precedente secondo periodo)
spettava anzitutto all'utente monitorare a prescindere dall'invio di una comunicazione da parte di A conferma di tale conclusione CP_2
deve rilevarsi che l'art. 12 del Disciplinare Tecnico della Z.T.L. Centrale
8 non prevede che l'obbligo di effettuare il pagamento per il rinnovo del permesso alla scadenza dello stesso sia subordinato (o rimanga sospeso fino) all'invio di una comunicazione da parte di (o del CP_2
. Ed infatti lo stesso art. 12 non stabilisce alcuna Controparte_1
conseguenza sulla necessità di attivare la procedura ivi prevista per il rinnovo del titolo nel caso di mancato invio, da parte di (o CP_2
del , della comunicazione prevista dal terzo Controparte_1
capoverso. Pertanto, il mancato invio (o la mancata ricezione) della comunicazione avente ad oggetto il preavviso di rinnovo del permesso non legittimava la ricorrente a continuare a circolare a bordo della propria autovettura all'interno della Z.T.L. dopo la scadenza del proprio titolo in assenza di rinnovo dello stesso.
Non può dunque ritenersi integrata nel caso di specie la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 3 della Legge n. 689/1981 (errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente) sussistendo il profilo di colpa dell'appellante nel non aver autonomamente attenzionato la scadenza del proprio permesso e provveduto al tempestivo pagamento per il rinnovo dello stesso – così come previsto dall'art. 12, secondo capoverso, del
Disciplinare Tecnico della Z.T.L. Centrale – prima di continuare a circolare all'interno della Z.T.L. a bordo della propria autovettura, e comunque non sussistendo nel caso di specie alcun elemento positivo esterno idoneo ad ingenerare nell'autrice delle violazioni il convincimento della liceità della propria condotta.
9 Deve essere dunque confermato il rigetto dell'opposizione con riferimento alla domanda principale di annullamento di tutti i verbali di contestazione opposti in giudizio.
Con riferimento al terzo motivo di gravame, va osservato che la prima doglianza di parte appellante - cui è connessa la domanda subordinata volta all'annullamento dei nove verbali di contestazione (sopra specificati)
oggetto della medesima domanda - è infondata in quanto:
- i verbali di contestazione n. Z1746788/2023, n. Z1750283/2023 e n.
Z1752967/2023, pur essendo stati emessi tutti in data 17.2.2023 al pari del verbale n. Z1746486/2023, fanno riferimento a violazioni commesse in giorni differenti tra loro (ossia 9.2.2023, 10.2.2023 e 13.2.2023) ed anche dalla data dell'infrazione contestata con il verbale n.
Z1746486/2023 (08.02.2023);
- il verbale contestazione n. Z1758207/2023, pur essendo stato emesso in data 02.03.2023 al pari del verbale n. Z1757392/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (20.2.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (17.2.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1762887/2023, pur essendo stato emesso in data 07.03.2023 al pari del verbale n. Z1762757/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (24.2.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (22.2.2023);
- il verbale di contestazione Z1776157/2023, pur essendo stato emesso in data 16.3.2023 al pari del verbale n. Z1779000/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (08.03.2023)
da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (07.03.2023);
10 - il verbale di contestazione n. Z1783803/2023, pur essendo stato emesso in data 24.3.2023 al pari del verbale n. Z1784309/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (15.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (14.03.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1788663/2023, pur essendo stato emesso in data 29.3.2023 al pari del verbale n. Z1789642/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (21.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (20.03.2023);
- il verbale di contestazione n. Z1793476/2023, pur essendo stato emesso in data 3.4.2023 al pari del verbale n. Z1792876/2023, si riferisce ad una violazione commessa in un giorno diverso (27.3.2023) da quello dell'infrazione contestata con quest'ultimo verbale (23.3.2023).
Non può essere dunque esteso, ai nove verbali di contestazione oggetto della (prima) domanda subordinata della la motivazione adottata Pt_1
nella sentenza impugnata per l'annullamento dei due verbali di contestazione n. Z1743221/2023 e n. Z1765534/2023, che sono stati invalidati dal primo Giudice in quanto relativi a violazioni commesse negli stessi giorni di altre infrazioni per le quali l'appellante è stata parimenti sanzionata.
Del pari infondata è anche la seconda doglianza articolata dalla Pt_1
con il terzo motivo di appello, in quanto l'applicazione dell'art. 198 del
Codice della Strada non può condurre all'annullamento di tutti verbali successivi al primo (in ordine di tempo) notificato all'appellante. In
particolare, l'art. 198 del Codice della Strada nel testo ratione temporis
applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio, dopo il primo comma
11 secondo cui “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”, prevede al secondo comma che “In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e
nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni
singola violazione”. Dunque, quand'anche si ritenga che nel caso di specie le violazioni contestate all'appellante (per la circolazione in zona a traffico limitato senza autorizzazione) fossero riconducibili ad una condotta
(soggettivamente) unitaria, lo stesso art. 198 del Codice della Strada
escluderebbe comunque la configurazione di una condotta di durata e quindi l'applicazione del più lieve regime sanzionatorio ivi previsto al primo comma (cfr. sul punto Cass., sez. 2 civ.,18.1.2019 n. 1374 secondo cui “Il secondo comma dell'art. 198 del codice della strada esclude espressamente l'applicazione della continuazione all'accesso non
autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi il trasgressore ai divieti
di accesso e agii altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione”).
Deve essere pertanto respinto anche il terzo motivo di gravame.
Infine, va rigettata anche la domanda formulata dall'appellante in via ulteriormente subordinata, in quanto ciascuna delle sanzioni riferite alle contestate violazioni è stata già irrogata al minimo editale di euro 83,00
previsto dall'art. 7, comma 14, del Codice della Strada.
12 Nulla sulle spese di lite del secondo grado del giudizio in virtù della contumacia dell'ente locale appellato.
In conseguenza del rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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