Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Testini e NC Papeo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AgEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS- s. s., rappresentata e difesa dall'avv. NC Operamolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (o rifiuto)
- serbato sull'atto di diffida del 11.2.2025 per il pagamento delle domande uniche annualità 2022 (n. -OMISSIS-), 2023 (n. -OMISSIS-), 2024 (n. -OMISSIS-) e per l'integrazione delle ulteriori superfici pari a ha. 12.04.89;
- nonché per l'accertamento dell'obbligo di AgEA di concludere il procedimento con il pagamento del saldo delle domande uniche 2022, 2023 e 2024 o, in via subordinata, con l'adozione di un atto espresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- s.s. e di AgEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. LO VA e uditi per le parti i difensori avv. Ciro Testini, per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per l'AgEA resistente, avv. NC Operamolla, per la parte controinteressata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.- Agisce il ricorrente, con l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento (o rifiuto) delle amministrazioni a provvedere sull’istanza, come in epigrafe.
In fatto, deduceva di essere coltivatore diretto in -OMISSIS- e di aver presentato domanda per la corresponsione delle misure comunitarie di sostegno, con riferimento a talune annualità, senza però riceverne il pagamento dovuto.
In diritto, lamentava che, pur a seguito di diffide, alcun riscontro è pervenuto dall’AgAE nei termini di legge, né la stessa ha provveduto al pagamento del saldo delle domande uniche relative alle ulteriori superfici su cui alcun contrasto v’è mai stato.
2.- L’Amministrazione si costituiva evidenziando come, dalla narrativa e dai documenti depositati, emergeva che le erogazioni sono state richieste ed ottenute da differente soggetto giuridico, sulla base di titoli poi oggetto di decisioni giudiziali di annullamento; ragion per cui, la tutela del bene della vita può essere ottenuta, chiedendo in altra sede giudiziaria al soggetto, che ha percepito le erogazioni, la condanna al risarcimento del danno per il pregiudizio sofferto.
3.- Si costituiva, altresì, la controinteressata -OMISSIS- s. s., la quale deduceva, in primis , che la documentazione depositata non consente un esame completo della situazione di fatto, in quanto il ricorrente si è limitato a produrre in giudizio le sole domande di aiuti e non il fascicolo aziendale alle quali le medesime e predette domande si riferiscono; in secundis , che tra le parti sussiste controversia in parte decisa dal preposto giudice ordinario e che comunque non residua alcun’altra attività da parte di AgEA.
4.- Indi, dopo un primo rinvio, pendendo interlocuzioni con AgEA, alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è fondato, nei limiti in motivazione.
Va ricordato che l’azione avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., richiede due requisiti fondamentali: i) la sussistenza di un obbligo specifico a provvedere in capo alla P.A.; ii) l’inerzia qualificata della P.A., a fronte di una valida istanza presentata.
Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. riguarda tutte le ipotesi in cui la p.a., a fronte della formale richiesta di un provvedimento, da parte di un privato portatore di un interesse qualificato, ometta di provvedere, entro i termini stabiliti dalla legge; dunque, detta azione giudiziale rappresenta, sul piano processuale, lo strumento rimediale previsto per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale, sancita dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 (Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 8897), in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. St., sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8000; sez. V, 22 agosto 2023, n. 7912; sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206).
Va precisato che presupposto per l'azione avverso il silenzio-inadempimento (o rifiuto) è l'esistenza di un obbligo specifico , gravante sull'amministrazione, di adottare un provvedimento espresso, volto ad incidere sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (così ex multis : Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10619; sez. III, 2 luglio 2020, n. 4273; sez. V, 31 luglio 2019, n. 5417; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125; sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096).
Nella fattispecie concreta, consta che non vi sia stato il pagamento perlomeno parziale e/o per quanto dovuto, in favore dell’azienda agricola di -OMISSIS-, delle domande uniche per le annualità 2022, 2023 e 2024, per cui parte ricorrente insiste nel ricorso.
L’Avvocatura di Stato costituita non è stata in grado di precisare ulteriormente, neanche a seguito dell’aggiornamento della camera di consiglio, su quanto reclamato da parte ricorrente, non avendo AgEA fornito alcuna delucidazione. Ragion per cui – rebus sic stantibus – v’è il mancato pagamento delle domande uniche 2022, 2023 e 2024, pur depurate dalla parte dei terreni oggetto di controversia tra -OMISSIS- e l’-OMISSIS- -OMISSIS- s.s.
Ciò stante, non avendo l’AgEA adottato – né a fronte di diffida, né dopo la notificazione dell’odierno ricorso – alcun provvedimento o atto espresso, né depositato gli atti del procedimento o, perlomeno, una relazione esplicativa, va ordinato all’AgEA di adottare un atto espresso , circa le somme per aiuti UE reclamate dell’azienda agricola del signor -OMISSIS-, provvedendo al pagamento delle domande uniche insolute, nei limiti in cui siano dovute e/o fornendo chiarimenti circa la reale, ove sussistente, posizione creditoria, in ordine agli aiuti comunitari in questione.
In ultima analisi, v’è silenzio e inerzia da parte dell’intimata AgEA a provvedere con un atto espresso e chiaro, nei limiti sopra precisati.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, con le statuizioni previste dall’art. 117, comma 2, c.p.a.; va ordinato all’AgEA di provvedere entro il termine non superiore a n. 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.
Riserva la nomina, con separato provvedimento e previa istanza di parte, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., nel caso di perdurante inerzia di AgEA, di apposito commissario ad acta .
7.- Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina all’AgEA di provvedere, nei modi e termini innanzi determinati.
Spese compensate.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti in causa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
LO VA, Consigliere, Estensore
LO Mennoia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LO VA | NC BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.