Art. 3.
Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni puo' essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.
Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni puo' essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.