Articolo 3 della Legge 17 agosto 1957, n. 868
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 ottobre 1957
Art. 3.
Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni puo' essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1957