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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5913/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 C.F._1 CASTRONOVI AN e dell'avv. PIERNO LUISA ( , VIA C.F._2
MONTEGRAPPA 72, FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA MONTEGRAPPA, 72, FOGGIA, presso il difensore avv. CASTRONOVI AN
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
IANNELLA LEONARDO WALTER, elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO, N. 301 -
SCALA A, 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. IANNELLA LEONARDO WALTER
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30/11/2023, notificato in uno al decreto di fissazione di udienza in data 05/02/2024, il
Sig. , premessi i fatti esposti in narrativa, chiedeva previa fissazione Parte_2 dell'udienza per la comparizione dei predetti coniugi al Tribunale di Foggia, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/07/1993 in Foggia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune relativo all'anno 1993, atto n. 393, parte II, serie pagina 1 di 3 A, alle seguenti condizioni modificative dei patti sottoscritti nel procedimento di separazione dei coniugi: “- dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Controparte_2
in quanto svolgente lavoro sommerso o percettrice di contributi statali per il proprio
[...] sostentamento e comunque in grado di svolgere attività lavorativa;
- dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente;
- Persona_1 con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di resistenza giudiziale.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2024, si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando tutto quanto dedotto dal Sig. ad Controparte_2 Parte_2 eccezione della chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario all'epoca celebrato tra le parti, spiegando infine domanda riconvenzionale per sentire condannare il al versamento in favore di essa ricorrente della somma di €.400,00= o a quella Parte_2 maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di assegno divorzile, sussistendone tutti i presupposti di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 200,00= mensili o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
. Per_1
Successivamente le parti in premessa indicate, personalmente comparse alla udienza del 13.11.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo in quella sede raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia, con decreto di omologazione del 21.1.2020; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, puntualmente riportate nel verbale di udienza del
13.11.2024, che in parte qua deve intendersi richiamato e trascritto ad ogni effetto di legge. Le stesse non sono contrarie a norme imperative. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Foggia in data
7.7.1993 tra e (atto n. 393, parte Parte_2 Controparte_2
II, serie A, anno 1993), alle condizioni puntualmente riportate nel verbale di udienza del 13.11.2024;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
pagina 2 di 3 3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 6.12.2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5913/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 C.F._1 CASTRONOVI AN e dell'avv. PIERNO LUISA ( , VIA C.F._2
MONTEGRAPPA 72, FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA MONTEGRAPPA, 72, FOGGIA, presso il difensore avv. CASTRONOVI AN
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
IANNELLA LEONARDO WALTER, elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO, N. 301 -
SCALA A, 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. IANNELLA LEONARDO WALTER
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30/11/2023, notificato in uno al decreto di fissazione di udienza in data 05/02/2024, il
Sig. , premessi i fatti esposti in narrativa, chiedeva previa fissazione Parte_2 dell'udienza per la comparizione dei predetti coniugi al Tribunale di Foggia, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/07/1993 in Foggia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato Comune relativo all'anno 1993, atto n. 393, parte II, serie pagina 1 di 3 A, alle seguenti condizioni modificative dei patti sottoscritti nel procedimento di separazione dei coniugi: “- dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Controparte_2
in quanto svolgente lavoro sommerso o percettrice di contributi statali per il proprio
[...] sostentamento e comunque in grado di svolgere attività lavorativa;
- dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente;
- Persona_1 con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di resistenza giudiziale.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.3.2024, si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando tutto quanto dedotto dal Sig. ad Controparte_2 Parte_2 eccezione della chiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario all'epoca celebrato tra le parti, spiegando infine domanda riconvenzionale per sentire condannare il al versamento in favore di essa ricorrente della somma di €.400,00= o a quella Parte_2 maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di assegno divorzile, sussistendone tutti i presupposti di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 200,00= mensili o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
. Per_1
Successivamente le parti in premessa indicate, personalmente comparse alla udienza del 13.11.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo in quella sede raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia, con decreto di omologazione del 21.1.2020; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, puntualmente riportate nel verbale di udienza del
13.11.2024, che in parte qua deve intendersi richiamato e trascritto ad ogni effetto di legge. Le stesse non sono contrarie a norme imperative. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Foggia in data
7.7.1993 tra e (atto n. 393, parte Parte_2 Controparte_2
II, serie A, anno 1993), alle condizioni puntualmente riportate nel verbale di udienza del 13.11.2024;
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
pagina 2 di 3 3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 6.12.2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
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