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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 387/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 387/2023 promossa da:
(C. Parte_1
F. - P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 P.IVA_2
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. to GIANFRANCO Parte_2 C.F._1
D'ANGELO, elettivamente domiciliato in Pignataro Maggiore, alla via Redipuglia n. 23, presso il difensore avv. to GIANFRANCO D'ANGELO
- OPPONENTE - contro (C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. , con il CP_2 patrocinio dell'avv. RAFFAELE DE SIMONE, elettivamente domiciliato in San Paolo di Civitate (FG) alla Via Roma n. 36
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 19 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13 gennaio 2023, la
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_3 pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2084/2022 (R.G. N. 6755/2022) del 3 dicembre 2022 – con cui il Tribunale di Foggia aveva ingiunto alla medesima società il pagamento, in favore di , della Controparte_3
pagina 1 di 5 somma di € 7.733,44, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio - rassegando le seguenti testuali conclusioni:
“a) In accoglimento delle eccezioni formulate nel presente atto, dichiarare nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto, e revocarlo comunque perché infondato, ingiusto ed illegittimo alla luce dei suesposti motivi, e dichiarare che non esiste alcuna posizione creditoria dell'opposta nei confronti della in Parte_3 relazione alle forniture di pomodoro oggetto del procedimento monitorio;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al punto 2) della premessa del presente atto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_4 pagamento a favore della , della somma Parte_3 di € 1040,00, oltre inter ed il prezzo effettivo dovuto della fornitura;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa del 31 gennaio 2023 si costituiva la , in Controparte_3 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza della spiegata opposizione e così concludendo:
“a) preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dalla opposta né di pronta soluzione ex art 648 cpc o in subordine per la limitata somma di € 5.149,12;
b) Rigettarsi l'opposizione del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) Con vittoria di spese e compenso professionale oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge”. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 19/02/2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. Con il ricorso monitorio, la società Parte_3
ha chiesto il pagamento della somma di € 7.733,44, quale saldo della fattura n. 20 del
[...]
6/9/2022, relativa a plurime forniture di pomodori effettuate in favore della
[...] nel mese di agosto del 2022, in esecuzione del contratto sottoscritto Controparte_4 in data 6/7/2022. Nell'atto introduttivo la società opponente ha contestato la fondatezza di tale pretesa eccependo, in particolare: a) di aver accertato una sensibile discrasia, al netto degli scarti, tra la quantità di merce dichiarata dal venditore nei DDT n. 01/B del 08.08.2022, 02/B del 08/08/2022, n. 03/B del 09/08/2022, n. 04/B del 09/08/2022, n. 07 del 09/08/2022 n, 05/b del 09/08/2022 n. 06 del 09/08/2022 (pari a Kg 190.800) e quella effettivamente ricevuta ( pari a Kg. 160.000); b) di aver quindi diritto alla restituzione dell'importo di € 1.040,00 – richiesto in via riconvenzionale – pari alla differenza tra quanto versato (€ 26.000,00) e quanto effettivamente dovuto (€ 24.960,00 iva compresa). La società opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato diffusamente le avverse eccezioni, rilevandone l'infondatezza.
pagina 2 di 5 3. Così chiariti i termini della presente controversia, giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Fatta tale premessa va evidenziato come nel caso di specie l'opposta - attrice in senso sostanziale - ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente - convenuta in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest' ultima per il mancato pagamento della merce alla stessa consegnata e risultante dai Ddt in atti. (cfr., fascicolo del monitorio). Sicchè, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”” (così le SS. UU. sent. n.13533/2001 e successiva giurisprudenza di legittimità tra cui, a mero titolo esemplificativo, anche Cass. n. 13685/2019). Ciò premesso, deve rilevarsi che la creditrice opposta ha sicuramente adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, avendo: a) depositando fin dalla fase monitoria:
- il contratto n. 02 del 6/ 7/2022 stipulato con l'opponente Pt_3
- i documenti di trasporto n. 01-B e 02-B dell'8/08/2022 e 3-B, 4-B, 5-B, n.6 e n. 7 del 09/08/2022 attestanti la consegna della merce;
- la fattura n. 20 del 6/09/2022 dell'importo di € 33.733,44;
- attestazione di conformità del 28/11/2022 del Registro delle fatture di vendita ove risulta il credito nei confronti dell' per € 33.733,44; Pt_3
-pec del 9/11/2022 con la quale si intimava il pagamento dell'importo ingiunto;
b) allegato l'inadempimento della debitrice, cui viene contestato il mancato pagamento della somma di € 7.733,44, quale saldo della fattura n. 20 del 6/9/2022. Orbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della opposta in ordini ai fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente non ha dato la prova dei fatti estintivi o impeditivi di tale pretesa.
pagina 3 di 5 Innanzitutto, l'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui il bonifico di € 26.000,00 del giorno 11/08/2022 sarebbe stato effettuato con espressa riserva di valutare a fine della campagna i reciproci rapporti di dare e avere alla luce delle quantità effettivamente fornite, è priva di riscontro documentale. Quanto alla dedotta discrasia fra il quantitativo indicato dal venditore nei documenti di trasporto e quello effettivamente consegnato, la relativa contestazione, effettuata con pec ricevuta dall'opposta in data 12/09/2022, risulta certamente tardiva in quanto, ai sensi dell'art. 5 del contratto del 6/07/2022, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata per iscritto
“durante il periodo di consegna e lavorazione” o comunque entro i 10 giorni successivi alla cessazione dei ritiri o consegna del prodotto da parte di uno dei contraenti. Peraltro, ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire ove si ammettesse che la contestazione in ordine alle differenze quantitative sia avvenuta tramite la precedente mail del 24.08.2022, con la quale si invitava altresì l'opposta a stornare la fattura di acconto del 09/08/2022. Ancora, l'opponente non ha allegato alcun documento da cui risulti che i certificati di entrata pomodoro fresco n. 297, 298, 311, 317, 320, 324 e 333 siano stati inviati alla società opposta entro il termine massimo di 72 ore dalla consegna della merce, così come contrattualmente stabilito (cfr. art. 3 del contratto). In definitiva, il complesso delle risultanze processuali importa il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. All'accertamento della legittimità e della fondatezza del credito azionato dall'opposta, consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, risultata del tutto infondata, al pari dell'opposizione. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate;
b) in base ai valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2084/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 03/12/2022;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_4
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dell'opposta, avv. Raffaele De Simone, dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19/02/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 387/2023 promossa da:
(C. Parte_1
F. - P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 P.IVA_2
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. to GIANFRANCO Parte_2 C.F._1
D'ANGELO, elettivamente domiciliato in Pignataro Maggiore, alla via Redipuglia n. 23, presso il difensore avv. to GIANFRANCO D'ANGELO
- OPPONENTE - contro (C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. , con il CP_2 patrocinio dell'avv. RAFFAELE DE SIMONE, elettivamente domiciliato in San Paolo di Civitate (FG) alla Via Roma n. 36
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 19 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13 gennaio 2023, la
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_3 pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2084/2022 (R.G. N. 6755/2022) del 3 dicembre 2022 – con cui il Tribunale di Foggia aveva ingiunto alla medesima società il pagamento, in favore di , della Controparte_3
pagina 1 di 5 somma di € 7.733,44, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio - rassegando le seguenti testuali conclusioni:
“a) In accoglimento delle eccezioni formulate nel presente atto, dichiarare nullo e di nessun effetto nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto, e revocarlo comunque perché infondato, ingiusto ed illegittimo alla luce dei suesposti motivi, e dichiarare che non esiste alcuna posizione creditoria dell'opposta nei confronti della in Parte_3 relazione alle forniture di pomodoro oggetto del procedimento monitorio;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al punto 2) della premessa del presente atto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_4 pagamento a favore della , della somma Parte_3 di € 1040,00, oltre inter ed il prezzo effettivo dovuto della fornitura;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa del 31 gennaio 2023 si costituiva la , in Controparte_3 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza della spiegata opposizione e così concludendo:
“a) preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dalla opposta né di pronta soluzione ex art 648 cpc o in subordine per la limitata somma di € 5.149,12;
b) Rigettarsi l'opposizione del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
c) Con vittoria di spese e compenso professionale oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge”. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 19/02/2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. Con il ricorso monitorio, la società Parte_3
ha chiesto il pagamento della somma di € 7.733,44, quale saldo della fattura n. 20 del
[...]
6/9/2022, relativa a plurime forniture di pomodori effettuate in favore della
[...] nel mese di agosto del 2022, in esecuzione del contratto sottoscritto Controparte_4 in data 6/7/2022. Nell'atto introduttivo la società opponente ha contestato la fondatezza di tale pretesa eccependo, in particolare: a) di aver accertato una sensibile discrasia, al netto degli scarti, tra la quantità di merce dichiarata dal venditore nei DDT n. 01/B del 08.08.2022, 02/B del 08/08/2022, n. 03/B del 09/08/2022, n. 04/B del 09/08/2022, n. 07 del 09/08/2022 n, 05/b del 09/08/2022 n. 06 del 09/08/2022 (pari a Kg 190.800) e quella effettivamente ricevuta ( pari a Kg. 160.000); b) di aver quindi diritto alla restituzione dell'importo di € 1.040,00 – richiesto in via riconvenzionale – pari alla differenza tra quanto versato (€ 26.000,00) e quanto effettivamente dovuto (€ 24.960,00 iva compresa). La società opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato diffusamente le avverse eccezioni, rilevandone l'infondatezza.
pagina 2 di 5 3. Così chiariti i termini della presente controversia, giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Fatta tale premessa va evidenziato come nel caso di specie l'opposta - attrice in senso sostanziale - ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente - convenuta in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest' ultima per il mancato pagamento della merce alla stessa consegnata e risultante dai Ddt in atti. (cfr., fascicolo del monitorio). Sicchè, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”” (così le SS. UU. sent. n.13533/2001 e successiva giurisprudenza di legittimità tra cui, a mero titolo esemplificativo, anche Cass. n. 13685/2019). Ciò premesso, deve rilevarsi che la creditrice opposta ha sicuramente adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, avendo: a) depositando fin dalla fase monitoria:
- il contratto n. 02 del 6/ 7/2022 stipulato con l'opponente Pt_3
- i documenti di trasporto n. 01-B e 02-B dell'8/08/2022 e 3-B, 4-B, 5-B, n.6 e n. 7 del 09/08/2022 attestanti la consegna della merce;
- la fattura n. 20 del 6/09/2022 dell'importo di € 33.733,44;
- attestazione di conformità del 28/11/2022 del Registro delle fatture di vendita ove risulta il credito nei confronti dell' per € 33.733,44; Pt_3
-pec del 9/11/2022 con la quale si intimava il pagamento dell'importo ingiunto;
b) allegato l'inadempimento della debitrice, cui viene contestato il mancato pagamento della somma di € 7.733,44, quale saldo della fattura n. 20 del 6/9/2022. Orbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della opposta in ordini ai fatti costitutivi del credito azionato, l'opponente non ha dato la prova dei fatti estintivi o impeditivi di tale pretesa.
pagina 3 di 5 Innanzitutto, l'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui il bonifico di € 26.000,00 del giorno 11/08/2022 sarebbe stato effettuato con espressa riserva di valutare a fine della campagna i reciproci rapporti di dare e avere alla luce delle quantità effettivamente fornite, è priva di riscontro documentale. Quanto alla dedotta discrasia fra il quantitativo indicato dal venditore nei documenti di trasporto e quello effettivamente consegnato, la relativa contestazione, effettuata con pec ricevuta dall'opposta in data 12/09/2022, risulta certamente tardiva in quanto, ai sensi dell'art. 5 del contratto del 6/07/2022, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata per iscritto
“durante il periodo di consegna e lavorazione” o comunque entro i 10 giorni successivi alla cessazione dei ritiri o consegna del prodotto da parte di uno dei contraenti. Peraltro, ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire ove si ammettesse che la contestazione in ordine alle differenze quantitative sia avvenuta tramite la precedente mail del 24.08.2022, con la quale si invitava altresì l'opposta a stornare la fattura di acconto del 09/08/2022. Ancora, l'opponente non ha allegato alcun documento da cui risulti che i certificati di entrata pomodoro fresco n. 297, 298, 311, 317, 320, 324 e 333 siano stati inviati alla società opposta entro il termine massimo di 72 ore dalla consegna della merce, così come contrattualmente stabilito (cfr. art. 3 del contratto). In definitiva, il complesso delle risultanze processuali importa il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. All'accertamento della legittimità e della fondatezza del credito azionato dall'opposta, consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, risultata del tutto infondata, al pari dell'opposizione. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono: a) liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettuate;
b) in base ai valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2084/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 03/12/2022;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_4
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dell'opposta, avv. Raffaele De Simone, dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19/02/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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