Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06496/2025REG.PROV.COLL.
N. 00126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da AT AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;
contro
Comune di Diso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lattanzio, 66;
nei confronti
RI CE ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Giorgi e Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01365/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI CE ZZ e del Comune di Diso;
Visto l’appello incidentale proposto da RI CE ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza del 26 febbraio 2024, prot. n. 2502, la sig.ra AT AG ha presentato una richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto dei lavori di “ ampliamento di una civile abitazione con realizzazione di un vano pluriuso ed accessori, di un pergolato e di una piscina ” su di un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Diso, in via Filippo Bottazzi, nn. 42-44.
2. – Con il ricorso di primo grado, la sig.ra RI CE ZZ, in qualità di comproprietaria dell’immobile sito nella medesima via al civico n. 52, ha impugnato tale permesso di costruire.
In particolare, premesso di aver ceduto alla sig.ra AG una porzione del proprio terreno (area di pertinenza dell’abitazione), previo frazionamento, ha dedotto l’illegittimità del titolo abilitativo per violazione dell’art. 39 delle NTA del PRG, trattandosi di un lotto intercluso destinato a verde su cui non sarebbe ammessa la realizzazione di una “nuova costruzione” come quella in esame, non potendo nemmeno qualificare l’intervento come “ampliamento” (art. 37, comma 2, NTA), oltre alla violazione delle distanze minime per le nuove costruzioni (art. 37, punto 4, NTA).
2.1. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha ulteriormente precisato le proprie censure argomentando in ordine alla illegittimità del vano pluriuso, anche avuto riguardo alla sua volumetria complessiva di mc 227,91 (superiore al 23% del volume relativo al fabbricato esistente), integrante quindi la nozione di “nuova costruzione”.
3. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso della sig.ra ZZ annullando integralmente il permesso di costruire.
3.1. – In particolare, il primo giudice, dopo aver escluso una acquiescenza della ricorrente nei confronti di una qualsiasi attività edilizia della controinteressata, ha rilevato che l’opera in questione comporta un incremento volumetrico superiore al 23% rispetto al volume del fabbricato preesistente, con conseguente qualificazione dell’opera come “nuova costruzione” e non già mero ampliamento (art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001).
3.2. – Inoltre, ha riscontrato una violazione dell’art. 37, punto 4, delle NTA che prevede un distacco minimo dai confini interni di 5 m e un distacco dai confini laterali pari al 50% della distanza tra gli edifici, mentre nella specie il manufatto assentito risulta edificato in aderenza al confine per due lati confinanti con la proprietà della ricorrente.
4. – Con atto di appello, la sig.ra AG ha impugnato la sentenza deducendo le seguenti censure (pag. 6-10 dell’appello): a) vizio di ultrapetizione, avendo il T.a.r. annullato integralmente il permesso di costruire e, quindi, anche la parte relativa alla piscina che invece non costituiva oggetto di impugnazione in primo grado; b) errato rigetto dell’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, in quanto dalla scrittura privata del 26 agosto 2024 sarebbe desumibile una consapevolezza (e quindi acquiescenza) degli interventi edilizi riferibili non solo alla piscina ma anche al vano pluriuso; c) errata interpretazione dell’art. 37, punto 4, delle NTA, essendo applicabile il principio della prevenzione rispetto ai tre confini inedificati, anche alla luce dell’art. 3- ter del Regolamento edilizio; d) privazione della possibilità di proporre al Comune una modesta variante al progetto approvato, che sarebbe stata sufficiente a ricondurlo a legittimità (mediante una riduzione volumetrica nei limiti del 20%), mantenendone la coerenza con il prezzo convenuto ed evitando un arricchimento ingiusto dei venditori IZ/ZZ.
5. – Con appello incidentale, la sig.ra ZZ ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per non avere contestato la qualificazione dell’intervento effettuata dal primo giudice in termini di nuova costruzione e non già di ampliamento (pag. 7 dell’appello incidentale). In via subordinata, ha censurato la sentenza solo laddove venisse interpretata nel senso di qualificare l’intervento come ampliamento e non nuova costruzione (pag. 11-15 dell’appello incidentale).
6. – Con apposita memoria, si è costituito anche il Comune che ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto di quello incidentale.
7. – All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – L’appello principale è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Invero, dall’esame del ricorso di primo grado e, soprattutto, del ricorso per motivi aggiunti, emerge chiaramente come la domanda di annullamento originariamente proposta doveva essere intesa come limitata all’impugnazione parziale del titolo abilitativo, ossia con esclusivo riguardo alla realizzazione del vano pluriuso e alla sua qualificazione in termini di “nuova costruzione”. Anche le relative censure, infatti, sono rivolte esclusivamente nei confronti di quest’ultimo manufatto.
Ne consegue, pertanto, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale annullamento del permesso di costruire in luogo di un suo annullamento parziale, essendo pacifico tra le parti che la realizzazione della piscina non era oggetto di contestazione e non formava oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado.
9. – Per il resto, l’appello principale deve essere respinto.
9.1. – Innanzitutto, deve escludersi la sussistenza di una acquiescenza della sig.ra ZZ sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Sotto il primo profilo, infatti, nella scrittura privata del 26 agosto 2024 (doc. 8 del fascicolo di primo grado della sig.ra AG) si fa esclusivo riferimento ai “ lavori inerenti la realizzazione di una piscina e recinzione della propria proprietà ” (punto b delle premesse), senza alcun riferimento al vano pluriuso.
Sotto il profilo soggettivo, poi, occorre evidenziare come la scrittura privata sia stata sottoscritta dal sig. CO OM IZ e non dalla sig.ra ZZ, per cui l’eventuale volontà di prestare acquiescenza (oggettivamente riferibile solo alla piscina) non potrebbe comunque considerarsi soggettivamente riferibile alla sig.ra ZZ.
9.2. – In secondo luogo, occorre rilevare come, nel caso di specie, assuma carattere dirimente la considerazione per cui è la stessa parte appellante ad ammettere implicitamente la sussistenza di una violazione edilizia relativa all’incremento volumetrico, laddove lamenta che la modalità di decisione del primo giudice (sentenza in forma semplificata all’esito del giudizio cautelare ex art. 60 c.p.a.) ha impedito alla parte “ di proporre al Comune una modesta variante al progetto approvato, che sarebbe stata sufficiente a ricondurlo a legittimità ” (pag. 10 dell’appello). A tale affermazione deve riconoscersi una natura confessoria.
Pertanto, in considerazione della sussistenza di un autonomo vizio di legittimità del titolo, ne deriva l’assorbimento delle restanti censure dell’appello principale.
10. – Con riguardo all’appello incidentale, la sig.ra ZZ ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per mancata contestazione della qualificazione dell’intervento effettuata dal primo giudice in termini di nuova costruzione e non già di ampliamento (pag. 7 dell’appello incidentale). In via subordinata, ha censurato la sentenza solo laddove venisse interpretata nel senso di qualificare l’intervento come ampliamento e non nuova costruzione (pag. 11-15 dell’appello incidentale).
10.1. – L’eccezione di inammissibilità è infondata in quanto, come già rilevato, la conseguenza del suddetto implicito riconoscimento della sussistenza di una violazione edilizia relativa all’incremento volumetrico comporta l’assorbimento delle restanti censure di appello, ma non anche l’inammissibilità dell’intera impugnazione, essendo invece fondato il primo motivo di appello principale, per come già argomentato.
10.2. – In secondo luogo, da quanto fin qui esposto, ne discende il difetto di interesse dell’appellante incidentale a contestare il capo di sentenza con cui il primo giudice ha escluso la possibilità di qualificare il fabbricato come nuova costruzione e non mero ampliamento “ per il fatto di essere completamente separata dall’abitazione della controinteressata, atteso che la distanza dalla casa di abitazione non esclude di per sé la qualificabilità dell’intervento come pertinenziale e di ampliamento ” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Si tratta, infatti, di una censura logicamente subordinata alla riforma del capo di sentenza con cui il primo giudice ha qualificato l’intervento come nuova costruzione, per cui in mancanza di tale riforma, non sussiste l’interesse ad impugnare il suddetto capo di sentenza.
11. – In conclusione, quindi, deve essere parzialmente accolto l’appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato parzialmente il permesso di costruire n. 13 del 6 maggio 2024 limitatamente alla realizzazione del vano pluriuso ed accessori, mentre deve essere respinto l’appello incidentale.
12. – Le spese di lite possono essere compensare in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla parzialmente il permesso di costruire n. 13 del 6 maggio 2024 limitatamente alla realizzazione del vano pluriuso ed accessori.
Rigetta l’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO