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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18217 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di: ES UI (CUI 01b6cd7) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale UI GIORDANO che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’incidente di esecuzione proposto nell'interesse di UI Penale Sent. Sez. 1 Num. 18217 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 28/04/2026 ES avverso l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Bologna in data 31 dicembre 2024 n. 1722/2024 IE (19 anni, 6 mesi e 11 giorni di reclusione;
dal 24 aprile 2018 al 24 marzo 2037) e, ritenuta l’unità del rapporto esecutivo, rideterminava la pena da espiare per ventidue sentenze di condanna in complessivi quindici anni di reclusione, pari al quintuplo (cd. cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen. sulla pena più grave di tre anni di reclusione inflitta con la sentenza del Tribunale di Bologna in data 7 luglio 2016, irrevocabile il 22 marzo 2022. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 78 cod. pen. In particolare, il ricorso si duole che non si sia tenuto conto, come invece risultava correttamente dal provvedimento di esecuzione emesso il 31 dicembre 2024, che le pene erano anche relative a fatti anteriori, con interruzione della carcerazione e presofferto, circostanze che impediscono la formazione di un unico cumulo di pene, ma che avevano doverosamente imposto la formazione di ben cinque cumuli parziali per i periodi meglio indicati nel provvedimento oggetto di annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La censura sviluppata nel ricorso è fondata perché conforme al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [...], Rv. 278939 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, [...], Rv. 285537 – 01, ha ribadito che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal 2 cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.»).
2.1. Nel caso in esame, infatti, il giudice dell’esecuzione, nonostante risultassero dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti distinti cumuli parziali derivanti dalla interruzione della espiazione della pena, alla quale hanno fatto seguito ulteriori e distinte condanne, ha erroneamente unificato tutte le pene senza fare applicazione del richiamato principio di diritto, neppure esaminando l’articolata e voluminosa posizione giuridica del condannato. È, del resto, priva di valore, ai fini che qui interessano, la circostanza che il pubblico ministero abbia, come impone l’art. 663 cod. proc. pen., provveduto all’emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per più sentenze, poiché si tratta di un semplice atto riepilogativo che di per sé non determina l’unitarietà del rapporto esecutivo e che non richiama l’operatività dell’art. 78 cod. pen., il quale si poggia sul diverso presupposto che le pene siano tutte state inflitte per condotte poste in essere, senza alcuna interruzione, in stato di libertà. Viceversa, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sono stati correttamente riportati i distinti cumuli parziali che derivano dal succedersi delle condanne, detenzioni e scarcerazioni. 3. L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio perché il giudice dell’esecuzione, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo esame dell’istanza del detenuto, verificando, alla luce delle specifiche critiche, la correttezza delle determinazioni assunte dal pubblico ministero riguardo alle condanne incluse nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale UI GIORDANO che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’incidente di esecuzione proposto nell'interesse di UI Penale Sent. Sez. 1 Num. 18217 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 28/04/2026 ES avverso l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Bologna in data 31 dicembre 2024 n. 1722/2024 IE (19 anni, 6 mesi e 11 giorni di reclusione;
dal 24 aprile 2018 al 24 marzo 2037) e, ritenuta l’unità del rapporto esecutivo, rideterminava la pena da espiare per ventidue sentenze di condanna in complessivi quindici anni di reclusione, pari al quintuplo (cd. cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen. sulla pena più grave di tre anni di reclusione inflitta con la sentenza del Tribunale di Bologna in data 7 luglio 2016, irrevocabile il 22 marzo 2022. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 78 cod. pen. In particolare, il ricorso si duole che non si sia tenuto conto, come invece risultava correttamente dal provvedimento di esecuzione emesso il 31 dicembre 2024, che le pene erano anche relative a fatti anteriori, con interruzione della carcerazione e presofferto, circostanze che impediscono la formazione di un unico cumulo di pene, ma che avevano doverosamente imposto la formazione di ben cinque cumuli parziali per i periodi meglio indicati nel provvedimento oggetto di annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La censura sviluppata nel ricorso è fondata perché conforme al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [...], Rv. 278939 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, [...], Rv. 285537 – 01, ha ribadito che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal 2 cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.»).
2.1. Nel caso in esame, infatti, il giudice dell’esecuzione, nonostante risultassero dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti distinti cumuli parziali derivanti dalla interruzione della espiazione della pena, alla quale hanno fatto seguito ulteriori e distinte condanne, ha erroneamente unificato tutte le pene senza fare applicazione del richiamato principio di diritto, neppure esaminando l’articolata e voluminosa posizione giuridica del condannato. È, del resto, priva di valore, ai fini che qui interessano, la circostanza che il pubblico ministero abbia, come impone l’art. 663 cod. proc. pen., provveduto all’emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per più sentenze, poiché si tratta di un semplice atto riepilogativo che di per sé non determina l’unitarietà del rapporto esecutivo e che non richiama l’operatività dell’art. 78 cod. pen., il quale si poggia sul diverso presupposto che le pene siano tutte state inflitte per condotte poste in essere, senza alcuna interruzione, in stato di libertà. Viceversa, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sono stati correttamente riportati i distinti cumuli parziali che derivano dal succedersi delle condanne, detenzioni e scarcerazioni. 3. L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio perché il giudice dell’esecuzione, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo esame dell’istanza del detenuto, verificando, alla luce delle specifiche critiche, la correttezza delle determinazioni assunte dal pubblico ministero riguardo alle condanne incluse nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3