Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 settembre 1949 |
Commentari • 12
- 1. Consiglio dell'ordine forensehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7764 del 23 aprile 2004 «In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19 febbraio...» Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2576 del 18 novembre 1994 «L'omesso avviso al locale Consiglio dell'ordine forense, nel caso di perquisizione dei locali adibiti a studio professionale del difensore e di sequestro del materiale ivi rinvenuto, si traduce in una inosservanza sanzionata da esplicita e...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4315 del 5 febbraio 2002 «Ai …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 72
- 1. Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/04/2025, n. 196Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI RE IA RE OR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro di Reggio IL, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.811/2024 promossa da: Parte_1 (C. Fisc.: C.F._1 ) nata il [...] a [...] IL (RE), e residente in [...]di Sopra (RE), alla via Monsignore Giovanni Saccani n. 51, difesa e rappresentata, in virtù di giusta delega allegata ricorso in opposizione introduttivo, dall'Avv. Sara Orlandi - RICORRENTE - c o n t r o Controparte_1 , con sede in Roma, via E. Q. Visconti n. 8 (cod. fisc.: P.IVA_1 , in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe Chillemi …Leggi di più...
- prescrizione contributi previdenziali·
- opposizione a cartella esattoriale·
- assicurazione obbligatoria·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 19 legge 576/1980·
- principio della ragione più liquida·
- sospensione prescrizione·
- art. 442 c.p.c.·
- art. 2935 c.c.·
- comunicazione reddituale obbligatoria
Versioni del testo
- Art. 1.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia. - Art. 2.
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 , a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione cosi' inflitta non e' soggetta a limiti di tempo ed e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.