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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1648/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI ZI Presidente
NA RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648/2025 c.c. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazza Napoli n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Calogero, presso il cui studio, sito in
Milano, via C. Battisti n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._2
Milano, viale San Gimignano n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Coppola, presso il cui studio in Milano, via Cerva n. 22 è elettivamente domiciliato
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
nonché nato il [...], con il Curatore speciale Avv. ARMANDO Controparte_2
CECATIELLO
LITISCONSORTE NECESSARIO
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen dott.ssa Luisa Russo che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3477/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 16-28 aprile 2025, notificata il 1° maggio 2025, nel procedimento di separazione n. 12905/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante - appellata incidentale
- accogliere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra ; Parte_1
- disporre, previo eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, l'affido di ai Servizi CP_2
Sociali del Comune di residenza di Milano, con anche ampie deleghe decisionali e gestorie mantenendo l'attuale collocamento paritario tra i genitori;
- disporre che il sig. corrisponda per il mantenimento della moglie la somma di 1.500,00 mensili da pagarsi entro CP_1 il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- disporre l'obbligo del sig. di contribuire al pagamento del canone locatizio relativo alla soluzione abitativa scelta CP_1 dalla moglie nella misura pari al 50% del canone locativo con un tetto massimo di € 1.000,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a far data dall'abbandono dell'abitazione da parte dell'odierna appellante;
in subordine disporre
l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra in quanto parte economicamente più debole;
Pt_1
- compensare le spese di lite del giudizio di primo grado, da quantificarsi complessivamente in € 7.500,00, oltre Iva, c.p.a
e spese generali, nella misura di 1/3;
- condannare il sig. al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite del giudizio di primo grado da CP_1 quantificarsi in € 5.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali e della quota di 2/3 della spese liquidate in favore del
Curatore.
In via istruttoria
Si reiterano le richiesta di ammissione di prova diretta, per interpello e per testimoni sulle circostanze formulate nei capitoli che seguono premesse le parole “vero o no”:
1. “che nel mese di marzo la sig.ra nel tentativo di trovare una soluzione alla conflittualità coniugale, proponeva Pt_1 al marito un percorso con un mediatore familiare, rivolgendosi all' Associazione GeA – Genitori Ancora”; si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
2. “che, dopo un primo incontro conoscitivo al quale partecipavano entrambi i coniugi, il percorso si interrompeva per la mancata adesione ai successivi incontri da parte del sig. CP_1 si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
3. “che in data 3 maggio la sig.ra ha partecipato, nell'ambito della stessa organizzazione, a un incontro Pt_1 individuale di assistenza genitoriale”; si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
4. “che a tale incontro non ha presenziato il sig. né questi si è reso disponibile a incontri individuali”; CP_1 si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
5. “che, in data 29.02.2024, ho partecipato ad una conversazione con mia sorella ed il sig. e che, in Pt_1 CP_1 quella circostanza, il predetto riferiva di avere prelevato l'argenteria presente in casa, i gioielli ed i preziosi appartenenti alla moglie che erano custoditi nella cassaforte familiare”;
- si indica come teste la sig.ra Testimone_2
6. “che, in data 29.02.2024, nella stessa conversazione di cui al punto 5, il sig. aveva rassicurato la moglie che CP_1 sarebbe stato lui ad allontanarsi dalla casa coniugale in attesa di addivenire a un accordo separativo”;
- si indica come teste la sig.ra Testimone_2
7. “che, anche nel periodo dell'allontanamento dalla casa coniugale, la sig.ra ha trascorso con il figlio almeno tre Pt_1 pomeriggi infrasettimanali all'uscita della scuola e, spesso, nella pausa pranzo e che, in queste occasioni, non era presente il sig. CP_1 si indica come teste la babysitter e la sig.ra collaboratrice scolastica;
Testimone_3 Parte_2
8. “che, in data 19 maggio c.a., ho contattato la sig.ra per chiederle di preparare una merenda in occasione Pt_1 dell'ultimo giorno di catechismo e che la stessa si è resa disponibile preparando una torta che ha mangiato il 20 CP_2 maggio con i suoi compagni”; si indica come teste la catechista Testimone_4
9. “che, nell'occasione di cui sopra, il sig. non era presente” CP_1 si indica come teste la catechista Testimone_4
10. “che la sig.ra nel periodo del suo allontamento dalla casa coniugale, ha trascorso i fine settimana alternati”; Pt_1 si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
11. “che, nel mese di maggio 2024, la sig.ra si è occupata dell'organizzazione della festa di comunione di Pt_1
organizzando un rinfresco anche in oratorio”; CP_2 si indica come teste Testimone_6
12. “che ai colloqui e alle riunioni scolastiche nell'interesse di da ultimo in data 20.05.2024 ho avuto come CP_2 interlocutrice la sig.ra ; Pt_1 si indica come teste la maestra Testimone_7
13. “che, sin dalla nascita di ferma la collaborazione domestica di una tata, è sempre stata la sig.ra a CP_2 Pt_1 prendersi cura delle esigenze e delle attività del figlio sotto ogni profilo, da quello scolastico, a quello medico-sanitario, a quello ricreativo e di svago”; si indicano come testi la sig.ra la sig.ra , la sig.ra , la Testimone_3 Testimone_8 Testimone_9 sig.ra la sig.ra , il sig. la sig.ra il sig. Testimone_7 Persona_1 Testimone_10 Parte_2 [...] , la pediatra la sig.a , il sig. la sig.ra la Tes_11 Persona_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 sigra la sig.ra la sig.ra Persona_5 Controparte_3
la sig.ra , la sig.ra Tes_12 Tes_13 Testimone_14
14. “che il sig. già pochi mesi dopo la nascita di veniva investito del- la carica di dirigente in Eni e CP_1 CP_2 svolgeva in piena libertà e senza limiti di orario la propria attivi- tà lavorativa e che è sempre stata la sig.ra a Pt_1 rientrare nel pomeriggio entro la fine dell'orario di lavoro della tata e, in talune circostanze, anche dopo la scuola, ad occuparsi delle visite mediche e degli svaghi, nonché ad accorrere per ogni emergenza che lo riguardasse ”; si indica come teste la sig.ra e la sig.ra Testimone_9 Testimone_3
15. “che la sig.ra è stata l'unico punto di riferimento delle tate, facendosi carico della gestione della casa e del Pt_1 figlio anche in periodi, spesso lunghi, in cui il sig. si trovava fuori Milano per motivi lavorativi”; CP_1 si indicano come testi la sig.ra , la sig.ra e la sig.ra ; Testimone_9 Testimone_3 Testimone_8
16. “che il sig. nel corso degli anni, veniva sempre più assorbito dal suo lavo- ro, dai suoi interessi personali, come CP_1 scrivere libri e poesie o svolgere altre attività con i social fino alla creazione di una società di produzione e vendita di orologi made in Cina”; si indicano come testi la sig.ra ed il sig. ; Testimone_6 Tes_15
17. “che, in determinati periodi nel corso dell'unione matrimoniale, il sig. si è assentato dalla casa familiare per CP_1
Cont motivi lavorativi, specificatamente nel 2016/2017 (quando è stato responsabile del personale di a Roma) e nel
2023/2022 per varie trasferte anche a cadenza mensili”; si indicano come testi la sig.ra , la sig.ra ; Testimone_9 Testimone_3
18. “che la diagnosi delle patologie di ha richiesto la necessità di visite, esami, e approfondimenti, che ha sempre CP_2 prenotato, gestito e alle quali ha presenziato solo e soltanto la sig.ra tranne rare eccezioni” in cui veniva Pt_1 sostituita dalla babysitter”; si indicano come testi la dott.ssa la dott.ssa e la dott.ssa Persona_2 Testimone_16 Testimone_17
19. “che ogni volta in cui fosse colpito da infiammazioni o da malesseri, è stata sempre la mamma a prelevarlo CP_2 da scuola o dai campus”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra la sig.ra , il sig. Testimone_3 Testimone_7 Persona_1
Testimone_10
20. “che dal mese di marzo 2021 la famiglia vive in un immobile situato in un complesso condominiale di tipo signorile all'interno di un parco munito di spazi per attività ricreative e servizio di porteriato per tutto il giorno”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra , la sig.ra Tes_12 Tes_13 Testimone_6
21. “che la famiglia, nel corso della convivenza coniugale, ha trascorso periodi di vacanza in montagna e al mare, sia in
Italia che all'estero, soggiornando in resort e alberghi di lusso, come a Cervinia presso il Sertorelli Sport Hotel, a Torgnon,
a Marina di Massa presso Hotel Exclusive, a Lerici presso l'Hotel Europa, a Minorca, in Grecia”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra la sig.ra Testimone_2 Testimone_18 Testimone_6 22. “che il sig. nel corso della convivenza coniugale, comprava regali alla moglie, specificatamente un bracciale CP_1
Tiffany in oro, orecchini di diamanti, collana con diamante solitario, un orologio Tudor ed al figlio, specificatamente nintendo switc, carte pokemon per un valore di euro 1.000,00, giocattoli di ogni genere, premi in denaro”; si indicano come testimoni la sig.ra la sig.ra Testimone_2 Testimone_19
23. “che la sig.ra mi confidava che il marito, nel mese di giugno 2011, le comunicava di non essere più Pt_1 innamorato di lei e che, in quella circostanza, l'ho ospitata a casa mia in quanto ero preoccupata/o per lei ”; si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
24. “che, dopo pochi giorni, il sig. ritornava sui suoi passi e chiedeva alla moglie di perdonarlo per il suo CP_1 comportamento”; si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
25. “che nel mese di aprile del 2016 la sig.ra veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito e Pt_1 che questa durava da più di un anno e che ero presente quando il sig. ammetteva il suo tradimento”; CP_1 si indica come teste la sig.ra Testimone_20
26. “che la sig.ra mi confidava che, nel corso della crisi coniugale seguita alla scoperta del tradimento, il sig. Pt_1 decideva di seguire un percorso psichiatrico e che convinceva la moglie a seguire insieme a lui una terapia CP_1 matrimoniale”; si indicano come testi la sig.ra e la sig.ra Testimone_2 Testimone_19
Ordinare a parte ricorrente la produzione delle buste paga relative all'anno 2024-2025 e di documentazione attestante tutti i benefit e premi aziendali di cui ha diritto per la qualifica professionale rivestita;
ordinare, all'occorrenza, alla società datrice di lavoro l'esibizione della predetta documentazione;
all'occorrenza, disporre, indagine tributaria, ai fini Parte_4 dell'individuazione di ulteriori rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, assicurazioni sanitarie, rapporti finanziari riferiti al sig. CP_1
Si reitera, all'occorrenza, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare, previa ogni necessaria indagine, sentiti i genitori e il minore nelle forme più opportune, sentite se del caso altre figure significative di riferimento o con le quali il minore abbia abitudini di vita: 1) la situazione psicofisica del minore;
2) la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale;
3) la qualità della relazione dei genitori con il figlio minore;
4) le capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro;
Si chiede disporsi, in ogni caso, l'audizione del minore ai fini dell'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia.
Per parte appellata – appellante incidentale
NEL MERITO
1. disporre che la separazione sia addebitata alla Signora Pt_5
2. confermare quanto previsto in sede di separazione dal Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 3477/2025 (del
28 aprile 2025) al punto 3) ossia confermare l'affidamento congiunto dei (con residenza anagrafica presso il CP_2 padre) e al punto 4) ossia confermare il regime di collocamento e visite paritetico così organizzato: - a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
- dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con rientro a scuola con la madre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì con rientro a scuola con il padre;
- i periodi festivi di Natale, e saranno suddivisi in modo paritario tra i genitori;
Per_6 Per_7
- nel periodo estivo, starà per almeno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, salvo migliori CP_2 accordi tra i genitori;
3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo € 1.000,00 alla madre e provvedendo al CP_2
100% dei costi straordinari (sempre da concordare) riferibili a CP_2
4. confermare che non sussistono i presupposti per disporre l'assegno di mantenimento a favore della Signora Pt_1
5. condannare la Signora per lite temeraria;
Pt_1
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere prova, per interpello e per testimoni, accogliendo tutti i capitoli di prova formulati nel procedimento di separazione.
Per il Curatore speciale Avv. Corti
Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol. 9492/2025 pubblicata il 28 aprile 2025, almeno per i punti a) e f) rimettendosi per le altre questioni non di competenza del Curatore.
Con vittoria di spese e competenze di causa anche per il presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
e contraevano matrimonio l'8.03.2008 e dalla loro unione nasceva in Parte_1 CP_1 data 12.11.2014 il figlio . CP_2
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, adiva il Tribunale di Milano chiedendo CP_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità della separazione alla moglie;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre con collocamento prevalente CP_2 presso quest'ultimo (in subordine, disporre il regime di affidamento e di collocamento risultato più rispondente all'interesse del minore all'esito della CTU psicodiagnostica); di disporre un calendario di frequentazioni madre-figlio come indicato nel ricorso;
di assegnare la casa familiare al ricorrente;
di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di
, ciascuno con riguardo ai propri periodi di spettanza, disponendo il pagamento integrale delle CP_2 spese straordinarie a carico del padre. A sostegno delle domande, il ricorrente precisava che: nel febbraio 2024 la Signora aveva richiesto Tribunale l'emissione di ordine di allontanamento Pt_1 dalla casa familiare ex art. 473bis.69 c.p.c. nei confronti del marito, domanda ritenuta infondata dal
Tribunale di Milano con decreto del 17.03.2024 (n. 7718/2024 R.G.); le parti risultavano ancora conviventi, preferendo il ricorrente non lasciare nella casa coniugale solo con la madre, in CP_2 considerazione dei comportamenti denigratori ed escludenti della figura paterna posti in essere dalla resistente. Inoltre, lamentava che la madre poneva in essere atteggiamenti di controllo e prevaricazione, aveva escluso il padre dalle decisioni familiari, aveva sottratto denaro dal conto comune (€110.000,00)
eD aveva coinvolto il figlio nel conflitto coniugale, compromettendone la serenità emotiva.
Con decreto del 17.04.2024, il Giudice, rilevata l'estrema conflittualità tra le parti, nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Armando Cecatiello.
Con memoria depositata il 28.05.2024 si costituiva in giudizio , aderendo alle Parte_1 domande di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo di addebitare la separazione al marito;
di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori (in subordine, al comune di Milano), con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
di assegnare la casa familiare alla madre;
di prevedere un contributo paterno di euro 6.000,00 mensili, con spese straordinarie interamente a carico del padre;
di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 2.000,00 mensili. Nel contestare integralmente quanto ex adverso affermato, la resistente evidenziava come, a seguito del rigetto dell'ordine di protezione da lei richiesto, il Tribunale avesse comunque riconosciuto la grave conflittualità tra i coniugi ed invitato entrambi ad interrompere la convivenza ed a rivolgersi a un centro specialistico. La resistente affermava di aver dato seguito a tali indicazioni, avviando un percorso di mediazione familiare e di sostegno psicologico, mentre il marito avrebbe ignorato le raccomandazioni del giudice. La resistente, inoltre, precisava di aver lasciato la casa familiare nel mese di aprile 2024 al fine di evitare di esporre il figlio alla conflittualità tra i genitori. In merito al prelievo di € 110.000,00 dal conto comune, la ne Pt_1 giustificava la legittimità, sostenendo che si trattasse di somme di sua esclusiva pertinenza, derivanti da un risarcimento danni, e che l'operazione fosse motivata dalla necessità di tutelare le risorse familiari. A seguito del rimborso parziale effettuato dalla resistente, il marito avrebbe prelevato ulteriori somme e beni, aggravando il conflitto. Sottolineava, poi, il suo ruolo centrale nella cura del figlio, sia sotto il profilo sanitario che educativo, e la rinuncia ad opportunità professionali per dedicarsi alla famiglia.
Inoltre, motivava la richiesta di addebito della separazione al marito attribuendogli condotte lesive del vincolo coniugale, tra cui una relazione extraconiugale nell'anno 2016.
In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore rappresentando la necessità di ulteriori approfondimenti prima di formulare le proprie conclusioni.
All'udienza del 19.06.2024, le parti precisavano che il padre abitava presso la casa familiare insieme al figlio, che allo stato frequentava la madre a fine settimana alternati, mentre non avevano una regolamentazione specifica infrasettimanale. All'esito dell'udienza le parti raggiungevano i seguenti accordi: “…che il padre contribuirà al 50% della locazione della madre con un tetto di euro 1.000,00 e si farà carico della totalità del mutuo della casa familiare rinunciando alla eventuale ripetizione delle quote… che il contratto della colf verrà o intestato in via esclusiva al ricorrente o cessato in base alla scelta del ricorrente … Le parti si impegnano a rivolgersi a un centro di supporto complessivo per la famiglia che sarà suggerito dal curatore”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa il 24.07.2024 il Giudice delegato affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre ai fini della residenza anagrafica in Milano, San Gimignano n. 6; confermava gli accordi provvisori raggiunti all'udienza del 19.06.2024; regolamentava i tempi genitori-figli: “a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì mattino. In settimana starà da lunedì a uscita di scuola a mercoledì con rientro a scuola con la madre e da mercoledì a uscita CP_2 di scuola a venerdì con rientro a scuola con il padre. Le parti suddivideranno in modo paritario le vacanze di Natale,
Pasqua e carnevale. Durante l'estate, starà per almeno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, CP_2 fermo restando che le parti sono libere di organizzare detti periodi come meglio ritengono e come già fatto per l'estate
2024”; invitava le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_8
dava atto che la casa familiare sarebbe rimasta nella disponibilità del padre, secondo gli accordi
[...] raggiunti;
prevedeva un contributo perequativo paterno di euro 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
respingeva la domanda di un assegno per sé avanzata dalla moglie;
rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Per_ All'udienza del 22.01.2025, le parti concordavano il prosieguo del percorso con la dott.ssa il
Giudice delegato – ritenuta matura la causa per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti modificavano parzialmente le loro domande: entrambe chiedevano disporsi l'affidamento condiviso del figlio;
la madre chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al padre, con obbligo di quest'ultimo di contribuire nella misura del 50% al pagamento del canone di locazione o del mutuo per la nuova abitazione in favore della madre, con un tetto di euro
1.000,00 mensili, un assegno di mantenimento del figlio pari a € 2.000 mensili nonché un assegno di mantenimento per sé pari a € 1.500; mentre il padre non reiterava la domanda di addebito della separazione alla moglie e chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio pari a
€ 1.000 mensili.
Con la sentenza n. 3477/2025 emessa il 16.04.2025 e pubblicata il 28.04.2025 il Tribunale di
Milano così provvedeva:
- pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
- affidava in via condivisa a entrambi i genitori, fissando la residenza anagrafica del CP_2 minore presso l'abitazione di Milano, via San Gimignano, n. 6;
- confermava il calendario di frequentazione genitori-figlio previsto in sede di provvedimenti provvisori;
- invitava le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_8
[...]
- dava atto che il ricorrente continuerà ad abitare la casa familiare, in comproprietà tra le parti, con impegno dello stesso a sostenere interamente la rata del mutuo gravante su tale immobile;
- poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo nel mantenimento del figlio l'importo di € 2.000,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie;
- rigettava la domanda della resistente di mantenimento per sé;
- compensava le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3;
- condannava al pagamento della restante quota di 1/3 delle spese di lite. Parte_1
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- il Tribunale ha ritenuto idoneo e sufficiente per la decisione il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio condividendo le motivazioni dell'ordinanza del 24.07.2024.
- In ordine all'addebito della separazione il Giudice, ritenuta rinunciata implicitamente la domanda di parte ricorrente non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ha reputato infondata per carenza probatoria la domanda di addebito avanzata dalla resistente, non essendo emersa una violazione dei doveri coniugali né un nesso causale tra le condotte allegate (relazioni extraconiugali e condotte manipolatorie del marito) e la crisi matrimoniale. In particolare, il Giudice ha rilevato che “le asserite numerose infedeltà del ricorrente risultano allegate in maniera del tutto generica, mentre la relazione extraconiugale del 2016 di cui al doc. 26
(peraltro contestato da controparte) non risulta in ogni caso causalmente connessa alla richiesta di separazione intervenuta nel 2024, considerato, inoltre, che dallo stesso documento allegato risulta che in tale occasione le parti avevano deciso di “tentare ricomporre la crisi coniugale”. Anche le condotte manipolatorie attribuite al marito non sono state ritenute provate, emergendo piuttosto una storia coniugale segnata da divergenze e crisi già a partire dal 2011, tali da compromettere progressivamente l'armonia familiare.
- In relazione alla responsabilità genitoriale, il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso del figlio minore , ritenendo superata la fase di conflittualità acuta tra i genitori grazie al CP_2 percorso di sostegno intrapreso con la professionista incaricata. Ha riconosciuto l'impegno di entrambi i genitori nella cura del figlio e nella gestione delle sue esigenze, pur permanendo alcune criticità comunicative che giustificano la prosecuzione del percorso di sostegno. Il
Giudice ha confermato il calendario di frequentazione già disposto in via provvisoria in quanto ritenuto conforme all'interesse del minore.
- In punto economico, il Collegio ha determinato il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 2.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, tenuto conto della significativa disparità reddituale tra le parti e degli oneri già sostenuti dal padre. Sul punto, il Giudice ha precisato che tale somma è da intendersi “comprensiva anche del contributo abitativo alla resistente, sul quale è venuto meno l'accordo specifico tra le parti”. Inoltre, ha respinto la richiesta della madre di un assegno di mantenimento per sé in considerazione della sua capacità reddituale e dell'equilibrio complessivo degli esborsi sostenuti dalle parti.
- Infine, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, in considerazione della natura necessaria del procedimento e della reciproca soccombenza sulle questioni economiche, ponendo il restante terzo a carico della resistente, in ragione della sua soccombenza sulla domanda di addebito. Entrambi i coniugi sono stati altresì condannati, in pari misura, alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato per la curatela speciale del minore.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 31.05.2025 deducendo Parte_1
l'erroneità e l'illegittimità della decisione in punto di:
- Valutazione del materiale probatorio: l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in particolare delle prove testimoniali volte a dimostrare il tenore di vita familiare, la disparità economica tra i coniugi, le rinunce professionali imposte alla moglie e le condotte prevaricatorie del marito. Ha quindi dedotto la violazione degli artt. 115, 116, 421 e
437 c.p.c., nonché del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
- Addebito della separazione: l'appellante censura il rigetto della propria domanda, evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente le condotte infedeli e manipolatorie del marito. In particolare, ha rilevato che già nel 2011, il marito aveva manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, generando una prima crisi coniugale, e che nel 2016 era emersa una relazione extraconiugale protrattasi per oltre un anno, confessata dal e CP_1 documentata da una scrittura privata in cui lo stesso riconosceva la propria responsabilità e si impegnava a garantire un trattamento economico adeguato in caso di separazione. Tale documento, prodotto in giudizio, è stato contestato genericamente dal resistente, senza che vi fosse alcuna denuncia per falsità, circostanza che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudice a valutarne la rilevanza probatoria. La difesa contesta, inoltre, l'assenza di un accertamento rigoroso del nesso causale tra le condotte del marito e la crisi coniugale, in violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, richiamando, in particolare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una separazione di fatto consolidata, costituisce causa sufficiente per l'addebito della separazione, non potendo la tolleranza dell'altro coniuge costituire esimente. In definitiva, l'appellante sostiene che il comportamento del caratterizzato da una CP_1 sistematica disattenzione verso i doveri coniugali e per la vita familiare, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza e la disgregazione del vincolo matrimoniale.
- Assegnazione della casa coniugale, accordo delle parti sul contributo abitativo e determinazione del contributo economico di mantenimento del minore. L'appellante lamenta l'omessa considerazione del contributo locativo concordato tra le parti, pari al 50% del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000,00 mensili, quale corrispettivo della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, adducendo di aver rinunciato all'assegnazione della casa coniugale solo per preservare il figlio dal conflitto genitoriale, pur rivestendo la posizione di coniuge economicamente più debole. A tale riguardo rammenta che tale accordo era stato formalmente recepito dal Giudice, che poi inspiegabilmente lo ha ritenuto decaduto senza alcuna base documentale o processuale, includendo il contributo abitativo nella somma destinata al mantenimento del figlio. Secondo l'appellante, l'esclusione di tale accordo dalla determinazione degli obblighi economici del marito ha determinato uno squilibrio ingiustificato nella ripartizione degli oneri connessi alla separazione. In subordine, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
- Valutazione della domanda di corresponsione del mantenimento in favore della moglie.
L'appellante contesta la motivazione del rigetto, evidenziando la rilevante disparità economica tra le parti (ella dispone di un reddito lordo annuo di € 74.629,00, a fronte del reddito del marito pari a € 321.909,00), il sacrificio professionale subito dalla moglie e l'inadeguatezza dei redditi percepiti dalla stessa (pari a circa € 3.200,00 netti mensili) a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, soprattutto in considerazione delle spese fisse per locazione, utenze e cure mediche, nonché delle spese straordinarie per il figlio, in parte non rimborsate dal padre. Rileva, inoltre, come le spese straordinarie sostenute dal marito non possano assolvere alla funzione di mantenimento del coniuge, trattandosi di obbligazioni autonome e distinte. La difesa ha, pertanto, chiesto di riformare la sentenza impugnata, disponendo in favore della sig.ra un assegno mensile pari a € 1.500,00. Pt_1
- Spese di lite. L'appellante censura la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di
1/3, ritenendola iniqua alla luce dell'atteggiamento processuale collaborativo tenuto dalla stessa e delle condotte inadempienti del marito, tra cui l'omesso deposito della comparsa di precisazione delle conclusioni, che avrebbe indotto il giudice in errore circa la persistenza delle proprie domande originarie, e l'interruzione del percorso di coordinamento genitoriale, indicato dal Tribunale come presupposto essenziale per l'effettiva attuazione dell'affidamento condiviso.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna del alla rifusione delle spese di lite nella misura di due terzi, pari a € 5.000,00, CP_1 oltre accessori di legge, e compensazione della restante quota, nonché l'applicazione della medesima proporzione alle spese liquidate in favore del curatore speciale, in considerazione della rilevante disparità economica tra le parti.
- La difesa, infine, ha chiesto l'affidamento del minore ai servizi sociali CP_2 competenti, in considerazione dell'elevata e persistente conflittualità tra i genitori;
dell'interruzione del percorso di coordinamento genitoriale da parte del padre e della necessità di tutelare l'interesse superiore del minore alla stabilità e alla continuità educativa.
Con atto di costituzione depositato in data 3.09.2025 il curatore speciale del minore ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata evidenziando che il Tribunale di primo grado ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione del materiale probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., considerando adeguatamente gli elementi documentali già Per_ acquisiti, nonché le relazioni della dott.ssa volontariamente adita da entrambi i genitori. Si è rimesso alle determinazioni della Corte sulle questioni riguardanti il mancato riconoscimento dell'addebito della separazione, l'accordo delle parti sul contributo abitativo per la sig.ra Pt_1
l'assegno di mantenimento in favore dell'appellante e la regolazione delle spese di lite, non essendo materie di sua competenza. Infine, ha chiesto che venga confermato l'affido condiviso ed eventualmente che sia disposto un percorso di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, posto che la conflittualità tra i genitori riguarda solo le questioni economiche, e gli stessi hanno sempre ben gestito tutte le necessità scolastiche, mediche e organizzative nell'interesse del figlio.
Con memoria depositata il 6.09.2025 si è costituito in giudizio rappresentando di CP_1 aver proposto giudizio di divorzio tra le parti in data 26.06.2025 e chiedendo la pronuncia di addebito della separazione nei confronti della moglie, la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio quantificandolo in un importo di € 1.000 mensili nonché la condanna della sig.ra per lite Pt_1 temeraria.
Nell'atto di costituzione parte appellata ha contestato tutte le domande avversarie.
- In particolare, in merito al regime di affidamento del figlio, ha chiesto la conferma CP_1 dell'affidamento condiviso e del regime di collocamento paritetico, evidenziando come tale assetto sia stato condiviso da entrambe le parti, dal curatore speciale e dalla professionista incaricata del percorso di coordinamento genitoriale. Ha contestato la richiesta di affidamento ai Servizi Sociali avanzata dalla madre, ritenendola infondata, pretestuosa e non supportata da alcun elemento Per_ concreto. A tale riguardo, ha precisato che la sospensione del percorso con la dott.ssa è dipesa dall'uso strumentale che la ne avrebbe fatto per reiterare pretese economiche;
ha rimarcato Pt_1 che il padre sarebbe disponibile a riprendere il percorso, purché finalizzato esclusivamente al Per_ benessere del figlio. Ha, poi, sottolineato che né il curatore speciale, né la dott.ssa hanno mai rilevato criticità nella gestione genitoriale del padre, né la necessità di un supporto psicologico per il minore, che risulta ben accudito, sereno e in equilibrio, come confermato anche dalle valutazioni scolastiche. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, l'affidamento ai servizi sociali si risolverebbe in una misura sproporzionata e potenzialmente dannosa per la tempestività delle decisioni quotidiane.
- Per quanto riguarda le questioni economiche - a parere della difesa, unico argomento di reale interesse di controparte - l'appellato, dopo aver evidenziato che la moglie avrebbe strumentalizzato ogni fase del procedimento avanzando richieste economiche esorbitanti, ha precisato quanto segue.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale e al contributo abitativo: la pretesa della di Pt_1 ricevere un contributo abitativo separato è infondata posto che l'accordo raggiunto all'udienza del 19 giugno 2024, con cui si impegnava a contribuire con € 1.000,00 mensili al canone di locazione CP_1 della moglie, era parte di un regime provvisorio superato dalla sentenza definitiva. La somma di €
2.000,00 mensili stabilita dal Tribunale per il mantenimento del figlio, secondo il resistente, comprende anche la quota abitativa, in conformità alle linee guida del Tribunale di Milano, che includono le spese abitative tra quelle ordinarie coperte dall'assegno.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio: il padre versa alla madre un importo mensile di € 2.000,00 a titolo di mantenimento, oltre a provvedere integralmente alle spese straordinarie del minore e al 50% del suo mantenimento diretto. La difesa contesta l'asserita inadeguatezza del suddetto importo, rilevando che la madre non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare l'insufficienza del contributo, né ha richiesto l'assegno unico statale, a conferma della sufficienza delle risorse a sua disposizione. Contesta altresì l'uso strumentale delle esigenze del figlio per giustificare richieste eccessive, come soggiorni in montagna ogni fine settimana, corsi sportivi onerosi e campus estivi di lusso. Evidenzia che il minore conduce una vita piena e serena, con attività sportive, culturali e ricreative adeguate, e che le spese non autorizzate dal padre riguardano esclusivamente iniziative superflue o eccessive.
Per questi motivi
, la difesa del sig. ha chiesto che il contributo paterno CP_1 al mantenimento di venga ridimensionato in € 1.000,00 complessivamente. CP_2
Quanto al diritto di mantenimento in favore della moglie: contrariamente a quanto ex adverso affermato, la percepisce un reddito mensile netto superiore a € 4.000,00, come risulta dalle Pt_1 dichiarazioni fiscali depositate in atti. Secondo l'appellato, tale disponibilità economica è pienamente idonea a garantirle l'autosufficienza e un tenore di vita dignitoso. Inoltre, la difesa rileva che controparte non ha fornito una disclosure patrimoniale completa e aggiornata, omettendo di indicare eventuali risparmi o disponibilità ulteriori e che la stessa è giovane, professionalmente attiva e dotata di adeguata capacità lavorativa. L'appellato, poi, contesta che il marito abbia ostacolato la carriera della moglie, la quale avrebbe autonomamente determinato il proprio percorso professionale, anche perché entrambi i genitori potevano godere dell'aiuto della babysitter durante l'orario lavorativo. Infine, contesta l'invocato tenore di vita, in quanto tale parametro non rappresenterebbe più, secondo giurisprudenza consolidata, il riferimento al quale guardare per quantificare l'assegno di mantenimento e, anche se lo fosse, ne determinerebbe il quantum (mentre nel caso di specie mancano i presupposti per il diritto stesso ossia per l'an).
In merito all'addebito della separazione, la difesa ha affermato che la crisi matrimoniale non può essere ricondotta a un presunto tradimento del 2016, poiché la separazione è intervenuta solo nel 2024,
e la convivenza è proseguita per quasi dieci anni. Anzi, la difesa sostiene che la separazione sia stata determinata da comportamenti prevaricatori e unilaterali della moglie, orientati al vantaggio economico, che giustificano l'attribuzione dell'addebito della separazione in capo alla stesa.
Quanto alle spese di lite, la difesa di parte appellata ha chiesto la conferma delle relative statuizioni con condanna dell'appellante per lite temeraria, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla stessa, che ha strumentalizzato le azioni giudiziali allo scopo di avanzare pretese economiche sproporzionate e ha costretto il a difendersi e a investire risorse economiche. CP_1
Con memoria ex art 473bis.32 c.p.c. depositata il 16.09.2025 la sig.ra , in via preliminare, Pt_1 ha reiterato l'istanza di trattazione orale dell'udienza del 7 ottobre 2025 già articolata e respinta dalla
Corte con decreto 19 giugno 2025, ritenendo che la natura della controversia, incentrata su questioni familiari e sull'interesse del minore, imponga un confronto diretto con il Collegio, al fine di garantire l'effettività del contraddittorio e una piena percezione delle dinamiche relazionali e psicologiche sottese al conflitto. Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate, evidenziando che la richiesta di affidamento del minore ai CP_2
Servizi Sociali trova giustificazione nella “…conflittualità tra i genitori su ogni aspetto della vita di CP_2 aggravata dall'interruzione da parte del sig. del percorso di coordinamento genitoriale”; che la rinuncia CP_1 all'assegnazione della casa coniugale da parte della sig.ra è intervenuta a fronte di un accordo Pt_1 espresso tra le parti, pertanto non essendo stato revocato né modificato, doveva essere confermato come voce autonoma rispetto all'assegno di mantenimento per il figlio, anche per la diversa natura e finalità delle due obbligazioni;
che la posizione della moglie di coniuge economicamente più debole che ha sacrificato opportunità professionali per la famiglia rende legittimo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
che la condotta processuale della non può ritenersi temeraria, rientrando Pt_1 nell'esplicazione del diritto di difesa ed essendo le richieste di mantenimento avanzate, nel contesto di disparità economica, pienamente fondate sui presupposti di legge. Infine, ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Con note ex artt. 127 ter e ss. depositate il 3.10.2025, il curatore speciale ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato, opponendosi sia all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sia all'audizione del minore, poiché ritenuti non conformi all'interesse dello stesso.
Con parere pervenuto il 3.10.2025 il P.G. ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato. Con note ex artt. 127 ter e ss. depositate il 4.10.2025, il sig. si è riportato alla propria CP_1 comparsa di costituzione evidenziando le continue richieste di denaro da parte della sig.ra Pt_1
All'udienza in data 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata va parzialmente riformata per le ragioni di seguito espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa Pt_1 ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti, sia con riferimento all'addebito della separazione, sia con riferimento alle questioni di natura economica.
Parimenti, osserva il Collegio che alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni in diritto che di seguito verranno illustrate, non si ravvisa alcuna necessità di procedere all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (richiesta afferente alla domanda di affido all'Ente formulata da parte appellante), apparendo meramente esplorativa e del tutto superflua al fine della decisione. A tale riguardo, si rileva, inoltre, che la giurisprudenza ha costantemente affermato che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze ed quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. sentenza n.6155 del 13.3.2009, Rv 607649).
Infine, ha ribadito quanto espresso con decreto 19 giugno 2025 (qui richiamato) quanto alla modalità cartolare dell'udienza del 7 ottobre 2025, specificando che controparte non ha aderito all'istanza dell'appellante principale.
Nel merito
Sull'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
Osserva la Corte che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata solo con riguardo al punto 9 del dispositivo con cui il Tribunale ha respinto la domanda della sig.ra di un assegno Pt_1 di mantenimento per sé e che va confermata nel resto.
Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte in quanto la difesa Pt_1 allega la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed in quanto la difesa nega CP_1
l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. In particolare, parte appellante chiede la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, da quantificarsi in importo mensile di euro 1.500,00, invocando la natura autonoma e distinta di detto assegno rispetto alle spese straordinarie del figlio, nonché il divario reddituale sussistente tra i coniugi. Mentre parte appellata richiama la capacità lavorativa della che le consentirebbe di mantenere un dignitoso tenore di vita, nonché Pt_1
l'assenza di sacrifici professionali da parte della moglie.
Al riguardo, va ricordato che i recenti orientamenti della Suprema Corte, da cui questa Corte non ha motivo di stanziarsi, hanno chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cassazione civile sez. I,
09/06/2025, n.15356; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30119).
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a
Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.».
(cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, nel quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito deve accertare “quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato”. A tal fine, il giudice “non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che dissentire dalle determinazioni del giudice di primo grado, posto che risulta dalla documentazione in atti l'evidente divario reddituale tra le parti1, laddove il reddito netto della risulta essere costante e pari a circa 3.900 euro mensili (cfr. Pt_1 dichiarazioni 730 relative agli anni di imposta 2021-2023), mentre il reddito del è incrementato CP_1 1 Situazione economica Parte_1
È responsabile amministrativa del Gruppo Ospedaliero San Donato. Risulta comproprietaria della casa coniugale sita in Milano, via San Gimignano. Vive in locazione in Milano, piazza Napoli n. 31, con un canone di euro 1.900,00 mensili, oltre ad euro 300 circa di spese (doc. a), a cui il marito partecipa nella misura di euro 1.000,00 mensili secondo l'accordo raggiunto all'udienza del giugno 2024. Questi i redditi dichiarati in base alle dichiarazioni prodotte:
Anno Reddito Imposta Netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
730 2024- redditi 2023 € 71.130,00 22.945,00 € 1.134,00 € € 569,00 € 46.482,00 € 3.873,50
730 2023- redditi 2022 € 73.080,00 € 23.280,00 € 1.168,00 € 585,00 € 48.047,00 € 4.003,92
730 2022- redditi 2021 € 73.604,00 € 23.899,00 € 1.176,00 € 589,00 € 47.940,00 € 3.995,00
Situazione economica CP_1 Parte È dirigente presso Dal dicembre 2023 il ricorrente risulta altresì socio al 50% e amministratore unico di Lonard S.r.l., start up relativa alla produzione di orologi, ma non risulta aver percepito redditi derivanti da tale attività. È proprietario al 50% insieme alla moglie della casa familiare, ove attualmente vive sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti e sulla quale grava mutuo cointestato tra le parti con rata mensile di euro 1.490,00 circa, con scadenza 2051 (cfr. doc. 20). Egli sostiene i costi della collaboratrice domestica con retribuzione di euro 800,00 circa (cfr. doc. a1). Questi i redditi dichiarati in base alle certificazioni prodotte:
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto imponibile Imposta Netta Comunale Netto mensile d'imposta Regionale
CU 2025
€ 401.797,33 € 165.412,85 € 6.854,39 € 2.441,80 € 227.088,29 € 18.924,02 (redditi 2024)
CU 2024
€ 321.909,93 € 131.321,27 € 5.472,34 € 1.838,25 € 183.278,07 € 15.273,17 (redditi 2023)
CU 2023
€ 307.095,56 € 124.951,09 € 5.216,05 € 2.006,78 € 174.921,64 € 14.576,80 (redditi 2022) durante gli anni della convivenza, attestandosi mediamente nell'importo di 14.000 euro (reddito che è ulteriormente aumentato a circa 18.000,00 euro mensili nell'anno 2024 - cfr. Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2021-2024). Osserva la Corte che il dato obiettivo dell'elevatissima capacità economica del si presta ad essere assunto come prova, in via di presunzione di elevata CP_1 specificità, precisione e concordanza, del tenore di vita – agiatissimo – da costui garantito in favore della famiglia durante la convivenza. Del resto, come affermato dall'appellante, il nucleo familiare ha vissuto in un'abitazione prestigiosa in complesso signorile milanese, goduto di vacanze periodiche in località italiane ed estere in resort e alberghi di lusso e il minore ha potuto frequentare attività extrascolastiche, campus, corsi sportivi e ricreativi. Tutte circostanze non specificamente contestate dall'appellato che, al contrario, ha allegato che “ è abituato ad avere pressoché tutto quello che vuole” CP_2
(cfr. p. 26 dell'atto di costituzione).
Conseguentemente, nella fattispecie in esame, la marcata sproporzione reddituale integra il diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, volto a preservare uno stile di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che si reputa equo determinare in euro 800,00 mensili, tenuto conto della capacità lavorativa dell'appellante e degli oneri economici a carico di entrambe le parti.
La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.
Sul contributo al mantenimento del figlio
In particolare, va rigettato l'appello incidentale con cui parte chiede di rideterminare da euro CP_1
2.000,00 a euro 1.000,00 l'importo da versare in favore di a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio sul rilievo che l'importo stabilito dal Tribunale risulterebbe CP_2 sproporzionato rispetto alle esigenze del minore.
A tale riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua
CU 2022
€ 187.492,84 € 73.786,50 € 3.157,68 € 1.115,53 € 109.433,13 € 9.119,43 (redditi 2021)
CU 2021 (redditi
€ 160.168,82 € 62.002,07 € 2.682,64 € 885,46 € 94.598,65 € 7.883,22 2020) bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I,
Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez.
I, 29 agosto 2024, n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 11 anni e, con l'aumento dell'età anagrafica, ne Controparte_2 aumentano le necessità.
In secondo luogo, precisa la Corte che il collocamento paritario del figlio presso ciascuno dei genitori non esclude qualsiasi ulteriore prestazione: occorre, piuttosto e comunque, valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale del rispetto alla In CP_1 Pt_1 tal senso, il contributo per il mantenimento della prole assume una finalità di garantire che il minore possa godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori. Sul punto, si ribadisce che lo stesso ha affermato che il figlio CP_1
“è abituato ad avere pressoché tutto quello che vuole”. CP_2
Deve conseguentemente essere confermato l'assegno di mantenimento per il minore CP_2 quantificato in euro 2.000,00.
Sull'addebito della separazione
Va, altresì, confermata la statuizione di prime cure relativa all'addebito della separazione, con conseguente rigetto delle reciproche domande sul punto.
In particolare, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice
è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate
(cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n.
18074 del 20/08/2014).
Il Giudice di prime cure sulla domanda di addebito della così argomentava: “la resistente ha Pt_1 allegato, a sostegno della domanda di addebito formulata, le ripetute violazioni del dovere di fedeltà da parte del ricorrente: in particolare, già nel 2011 il marito avrebbe espresso alla moglie “di non essere più innamorato di lei”, salvo poi tentare di ricostruire il rapporto con la stessa;
successivamente, nel 2016 il Signor avrebbe ammesso di aver avuto una CP_1 relazione extraconiugale (cfr. doc. 26), nonché da ultimo avrebbe iniziato la relazione con l'attuale compagna in epoca anteriore alla richiesta di separazione. Inoltre, la Signora rappresentava i comportamenti manipolatori del Pt_1 ricorrente, che – in assenza di un effettivo impegno coniugale da parte di quest'ultimo – avrebbe delegato interamente alla moglie la gestione del ménage familiare e le avrebbe impedito di progredire nella sua carriera lavorativa. Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta adeguatamente provata dalla resistente: le asserite numerose infedeltà del ricorrente risultano allegate in maniera del tutto generica, mentre la relazione extraconiugale del 2016 di cui al doc. 26 (peraltro contestato da controparte) non risulta in ogni caso causalmente connessa alla richiesta di separazione intervenuta nel 2024, considerato, inoltre, che dallo stesso documento allegato risulta che in tale occasione le parti avevano deciso di “tentare ricomporre la crisi coniugale”. Non risulta parimenti provata la condotta manipolatoria del ricorrente come descritta dalla resistente, emergendo, peraltro, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della moglie il susseguirsi già al 2011 di diverse crisi coniugali a fronte di evidenti divergenze tra le parti, tali da incidere inevitabilmente sull'armonia di coppia”.
Orbene, reputa la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati escludendo il nesso causale tra le condotte asseritamente contrarie ai doveri coniugali e l'insorgenza della crisi matrimoniale. Invero, la documentazione in atti e le stesse dichiarazioni dell'appellante evidenziano come già nel 2011 si fossero manifestate significative difficoltà relazionali tra i coniugi, con episodi di crisi e divergenze profonde che avevano inciso negativamente sull'armonia della vita coniugale. In tale contesto, la successiva relazione extraconiugale del marito, risalente al 2016, non può essere considerata la causa determinante della crisi, ma semmai un effetto o una manifestazione di un deterioramento già in atto da tempo. A ciò si aggiunga che, dopo tale episodio, le parti avevano tentato una riconciliazione, come risulta dalla documentazione prodotta, circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di un nesso diretto e immediato tra la condotta contestata e la decisione di separarsi, formalizzata solo nel 2024.
Pertanto, la Corte ritiene che la relazione extraconiugale del 2016, pur astrattamente idonea a integrare una violazione del dovere di fedeltà, non possa assumere rilievo causale ai fini dell'addebito, in quanto intervenuta in un contesto già compromesso e privo di quella stabilità affettiva e relazionale che costituisce il presupposto per l'effettiva lesione del vincolo matrimoniale. La crisi del rapporto, essendo preesistente e risalente ad almeno tredici anni prima della separazione, esclude in radice la possibilità di attribuire alla condotta del coniuge un'efficacia determinante nella disgregazione del vincolo, rendendo così infondata la domanda di addebito formulate da Pt_1
Parimenti prive di efficacia determinante ai fini della pronuncia di addebito sono le condotte di manipolazione e di disimpegno nella vita familiare imputate al marito, trattandosi di allegazioni generiche e non dimostrate, non causalmente collegate alla definitiva rottura del vincolo coniugale avvenuta nell'anno 2024.
Ad analogo convincimento si deve pervenire anche in merito alla domanda di addebito della separazione formulata in sede di appello incidentale da parte di (il quale, peraltro, vi aveva CP_1 implicitamente rinunciato in primo grado, non reiterando la domanda in sede di precisazione delle conclusioni). Le condotte prevaricatorie attribuite alla moglie non possono comportare la responsabilità dell'addebito della separazione in capo alla stessa, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra le condotte contrarie ai doveri coniugali e l'effettiva volontà di separarsi.
Sull'affido del figlio La sentenza impugnata va, inoltre, confermata quanto al regime di affido condiviso in essere. La domanda di affido all'ente formulata da parte risulta, a parere del Collegio, totalmente Pt_1 destituita da ogni fondamento, sia in fatto che in diritto.
A tale riguardo, giova rammentare che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
L'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, e la sua derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alterando e ponendo in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dello stesso. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conflittualità tra i genitori non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per disporre un affidamento alternativo, né tantomeno per giustificare l'intervento sostitutivo dei Servizi Sociali (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474,
Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27). L'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis L. n. 184 del 1983, presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge (Cassazione civile sez. I,
21/08/2024, n.23017).
Conseguentemente, il Giudice non può – come vorrebbe l'appellante – giustificare l'affidamento del minore ai servizi sociali, limitandosi a dare rilievo all'esistenza di tensioni tra i genitori, dovendo procedere ad un accertamento approfondito delle cause e delle modalità con cui tale conflittualità si manifesta, valutando se essa incida negativamente sulla funzione educativa e affettiva esercitata da ciascun genitore, (Cassazione civile sez. I, 21/08/2023, n.24972).
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far ritenere che la conflittualità tra i genitori, pur presente, abbia prodotto effetti destabilizzanti sul minore o abbia compromesso la capacità di ciascun genitore di cooperare, anche in forma mediata, per il perseguimento del suo interesse. Al contrario, la
Corte rileva che, come evidenziato dal curatore speciale nelle note depositate il 3 ottobre u.s., CP_2 si trova in una condizione di benessere psicofisico, è sereno, motivato e perfettamente inserito nel contesto familiare e scolastico attuale. In particolare, il minore ha manifestato al curatore una chiara consapevolezza e soddisfazione rispetto alla propria quotidianità, esprimendo entusiasmo per l'inizio della scuola media, interesse per le attività sportive e riportando di aver trascorso le vacanze in modo equilibrato con entrambi i genitori e con altri familiari, senza evidenziare situazioni di disagio o tensione. Di rilievo è anche la dichiarazione del minore circa la sua preferenza per il regime attuale di alternanza tra le abitazioni dei genitori, che definisce “congeniale”, e la sua volontà che nulla venga modificato. Alla luce di tali elementi, valutati complessivamente, reputa la Corte che l'affidamento ai servizi sociali si risolverebbe in una misura sproporzionata e potenzialmente dannosa per la tempestività delle decisioni quotidiane.
La Corte, pertanto, ritiene che la domanda di affidamento all'Ente sia non solo giuridicamente infondata, ma anche contraria al superiore interesse del minore, il quale si trova in una condizione di equilibrio e benessere che deve essere preservata. L'affidamento condiviso, già in essere, risulta conforme ai principi normativi e giurisprudenziali, e non emergono circostanze tali da giustificare una deroga. La decisione del Tribunale viene, dunque, confermata anche sotto questo profilo.
Spese di lite
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
La Corte reputa che e vadano condannate, nella misura del 50% ciascuno Parte_1 CP_1 quanto ai rapporti interni, a rifondere allo ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2022 la somma che Pt_6 sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore , avv. Armando Controparte_2
Cecatiello, per l'attività svolta in grado di appello (ferma restando la statuizione analoga di condanna della sentenza di primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da in parziale riforma della sentenza n. 3477/2025 emessa dal CP_1
Tribunale di Milano in data 16-28 aprile 2025, notificata il 1° maggio 2025, nel procedimento di separazione n. 12905/2024 R.G., così provvede:
- dispone che corrisponda a quale assegno di mantenimento in favore CP_1 Parte_1 della coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna e , nella misura del 50% ciascuno quanto ai rapporti interni, Parte_1 CP_1
a rifondere allo ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2022 la somma che sarà liquidata con separato Pt_6 decreto al Curatore speciale del minore , avv. Armando Cecatiello per l'attività svolta Controparte_2 in grado di appello;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025 Il Consigliere est.
NA RA
Il Presidente
BI ZI
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI ZI Presidente
NA RA Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648/2025 c.c. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazza Napoli n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Calogero, presso il cui studio, sito in
Milano, via C. Battisti n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._2
Milano, viale San Gimignano n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Coppola, presso il cui studio in Milano, via Cerva n. 22 è elettivamente domiciliato
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
nonché nato il [...], con il Curatore speciale Avv. ARMANDO Controparte_2
CECATIELLO
LITISCONSORTE NECESSARIO
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen dott.ssa Luisa Russo che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3477/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 16-28 aprile 2025, notificata il 1° maggio 2025, nel procedimento di separazione n. 12905/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante - appellata incidentale
- accogliere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra ; Parte_1
- disporre, previo eventuale espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, l'affido di ai Servizi CP_2
Sociali del Comune di residenza di Milano, con anche ampie deleghe decisionali e gestorie mantenendo l'attuale collocamento paritario tra i genitori;
- disporre che il sig. corrisponda per il mantenimento della moglie la somma di 1.500,00 mensili da pagarsi entro CP_1 il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- disporre l'obbligo del sig. di contribuire al pagamento del canone locatizio relativo alla soluzione abitativa scelta CP_1 dalla moglie nella misura pari al 50% del canone locativo con un tetto massimo di € 1.000,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a far data dall'abbandono dell'abitazione da parte dell'odierna appellante;
in subordine disporre
l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra in quanto parte economicamente più debole;
Pt_1
- compensare le spese di lite del giudizio di primo grado, da quantificarsi complessivamente in € 7.500,00, oltre Iva, c.p.a
e spese generali, nella misura di 1/3;
- condannare il sig. al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite del giudizio di primo grado da CP_1 quantificarsi in € 5.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali e della quota di 2/3 della spese liquidate in favore del
Curatore.
In via istruttoria
Si reiterano le richiesta di ammissione di prova diretta, per interpello e per testimoni sulle circostanze formulate nei capitoli che seguono premesse le parole “vero o no”:
1. “che nel mese di marzo la sig.ra nel tentativo di trovare una soluzione alla conflittualità coniugale, proponeva Pt_1 al marito un percorso con un mediatore familiare, rivolgendosi all' Associazione GeA – Genitori Ancora”; si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
2. “che, dopo un primo incontro conoscitivo al quale partecipavano entrambi i coniugi, il percorso si interrompeva per la mancata adesione ai successivi incontri da parte del sig. CP_1 si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
3. “che in data 3 maggio la sig.ra ha partecipato, nell'ambito della stessa organizzazione, a un incontro Pt_1 individuale di assistenza genitoriale”; si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
4. “che a tale incontro non ha presenziato il sig. né questi si è reso disponibile a incontri individuali”; CP_1 si indica come teste il mediatore domiciliata presso l'associazione GeA in Milano in Viale Monte Testimone_1
Santo;
5. “che, in data 29.02.2024, ho partecipato ad una conversazione con mia sorella ed il sig. e che, in Pt_1 CP_1 quella circostanza, il predetto riferiva di avere prelevato l'argenteria presente in casa, i gioielli ed i preziosi appartenenti alla moglie che erano custoditi nella cassaforte familiare”;
- si indica come teste la sig.ra Testimone_2
6. “che, in data 29.02.2024, nella stessa conversazione di cui al punto 5, il sig. aveva rassicurato la moglie che CP_1 sarebbe stato lui ad allontanarsi dalla casa coniugale in attesa di addivenire a un accordo separativo”;
- si indica come teste la sig.ra Testimone_2
7. “che, anche nel periodo dell'allontanamento dalla casa coniugale, la sig.ra ha trascorso con il figlio almeno tre Pt_1 pomeriggi infrasettimanali all'uscita della scuola e, spesso, nella pausa pranzo e che, in queste occasioni, non era presente il sig. CP_1 si indica come teste la babysitter e la sig.ra collaboratrice scolastica;
Testimone_3 Parte_2
8. “che, in data 19 maggio c.a., ho contattato la sig.ra per chiederle di preparare una merenda in occasione Pt_1 dell'ultimo giorno di catechismo e che la stessa si è resa disponibile preparando una torta che ha mangiato il 20 CP_2 maggio con i suoi compagni”; si indica come teste la catechista Testimone_4
9. “che, nell'occasione di cui sopra, il sig. non era presente” CP_1 si indica come teste la catechista Testimone_4
10. “che la sig.ra nel periodo del suo allontamento dalla casa coniugale, ha trascorso i fine settimana alternati”; Pt_1 si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
11. “che, nel mese di maggio 2024, la sig.ra si è occupata dell'organizzazione della festa di comunione di Pt_1
organizzando un rinfresco anche in oratorio”; CP_2 si indica come teste Testimone_6
12. “che ai colloqui e alle riunioni scolastiche nell'interesse di da ultimo in data 20.05.2024 ho avuto come CP_2 interlocutrice la sig.ra ; Pt_1 si indica come teste la maestra Testimone_7
13. “che, sin dalla nascita di ferma la collaborazione domestica di una tata, è sempre stata la sig.ra a CP_2 Pt_1 prendersi cura delle esigenze e delle attività del figlio sotto ogni profilo, da quello scolastico, a quello medico-sanitario, a quello ricreativo e di svago”; si indicano come testi la sig.ra la sig.ra , la sig.ra , la Testimone_3 Testimone_8 Testimone_9 sig.ra la sig.ra , il sig. la sig.ra il sig. Testimone_7 Persona_1 Testimone_10 Parte_2 [...] , la pediatra la sig.a , il sig. la sig.ra la Tes_11 Persona_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 sigra la sig.ra la sig.ra Persona_5 Controparte_3
la sig.ra , la sig.ra Tes_12 Tes_13 Testimone_14
14. “che il sig. già pochi mesi dopo la nascita di veniva investito del- la carica di dirigente in Eni e CP_1 CP_2 svolgeva in piena libertà e senza limiti di orario la propria attivi- tà lavorativa e che è sempre stata la sig.ra a Pt_1 rientrare nel pomeriggio entro la fine dell'orario di lavoro della tata e, in talune circostanze, anche dopo la scuola, ad occuparsi delle visite mediche e degli svaghi, nonché ad accorrere per ogni emergenza che lo riguardasse ”; si indica come teste la sig.ra e la sig.ra Testimone_9 Testimone_3
15. “che la sig.ra è stata l'unico punto di riferimento delle tate, facendosi carico della gestione della casa e del Pt_1 figlio anche in periodi, spesso lunghi, in cui il sig. si trovava fuori Milano per motivi lavorativi”; CP_1 si indicano come testi la sig.ra , la sig.ra e la sig.ra ; Testimone_9 Testimone_3 Testimone_8
16. “che il sig. nel corso degli anni, veniva sempre più assorbito dal suo lavo- ro, dai suoi interessi personali, come CP_1 scrivere libri e poesie o svolgere altre attività con i social fino alla creazione di una società di produzione e vendita di orologi made in Cina”; si indicano come testi la sig.ra ed il sig. ; Testimone_6 Tes_15
17. “che, in determinati periodi nel corso dell'unione matrimoniale, il sig. si è assentato dalla casa familiare per CP_1
Cont motivi lavorativi, specificatamente nel 2016/2017 (quando è stato responsabile del personale di a Roma) e nel
2023/2022 per varie trasferte anche a cadenza mensili”; si indicano come testi la sig.ra , la sig.ra ; Testimone_9 Testimone_3
18. “che la diagnosi delle patologie di ha richiesto la necessità di visite, esami, e approfondimenti, che ha sempre CP_2 prenotato, gestito e alle quali ha presenziato solo e soltanto la sig.ra tranne rare eccezioni” in cui veniva Pt_1 sostituita dalla babysitter”; si indicano come testi la dott.ssa la dott.ssa e la dott.ssa Persona_2 Testimone_16 Testimone_17
19. “che ogni volta in cui fosse colpito da infiammazioni o da malesseri, è stata sempre la mamma a prelevarlo CP_2 da scuola o dai campus”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra la sig.ra , il sig. Testimone_3 Testimone_7 Persona_1
Testimone_10
20. “che dal mese di marzo 2021 la famiglia vive in un immobile situato in un complesso condominiale di tipo signorile all'interno di un parco munito di spazi per attività ricreative e servizio di porteriato per tutto il giorno”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra , la sig.ra Tes_12 Tes_13 Testimone_6
21. “che la famiglia, nel corso della convivenza coniugale, ha trascorso periodi di vacanza in montagna e al mare, sia in
Italia che all'estero, soggiornando in resort e alberghi di lusso, come a Cervinia presso il Sertorelli Sport Hotel, a Torgnon,
a Marina di Massa presso Hotel Exclusive, a Lerici presso l'Hotel Europa, a Minorca, in Grecia”; si indica come teste la sig.ra la sig.ra la sig.ra Testimone_2 Testimone_18 Testimone_6 22. “che il sig. nel corso della convivenza coniugale, comprava regali alla moglie, specificatamente un bracciale CP_1
Tiffany in oro, orecchini di diamanti, collana con diamante solitario, un orologio Tudor ed al figlio, specificatamente nintendo switc, carte pokemon per un valore di euro 1.000,00, giocattoli di ogni genere, premi in denaro”; si indicano come testimoni la sig.ra la sig.ra Testimone_2 Testimone_19
23. “che la sig.ra mi confidava che il marito, nel mese di giugno 2011, le comunicava di non essere più Pt_1 innamorato di lei e che, in quella circostanza, l'ho ospitata a casa mia in quanto ero preoccupata/o per lei ”; si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
24. “che, dopo pochi giorni, il sig. ritornava sui suoi passi e chiedeva alla moglie di perdonarlo per il suo CP_1 comportamento”; si indicano come testimoni la sig.ra e il sig. Testimone_2 Testimone_5
25. “che nel mese di aprile del 2016 la sig.ra veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito e Pt_1 che questa durava da più di un anno e che ero presente quando il sig. ammetteva il suo tradimento”; CP_1 si indica come teste la sig.ra Testimone_20
26. “che la sig.ra mi confidava che, nel corso della crisi coniugale seguita alla scoperta del tradimento, il sig. Pt_1 decideva di seguire un percorso psichiatrico e che convinceva la moglie a seguire insieme a lui una terapia CP_1 matrimoniale”; si indicano come testi la sig.ra e la sig.ra Testimone_2 Testimone_19
Ordinare a parte ricorrente la produzione delle buste paga relative all'anno 2024-2025 e di documentazione attestante tutti i benefit e premi aziendali di cui ha diritto per la qualifica professionale rivestita;
ordinare, all'occorrenza, alla società datrice di lavoro l'esibizione della predetta documentazione;
all'occorrenza, disporre, indagine tributaria, ai fini Parte_4 dell'individuazione di ulteriori rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, assicurazioni sanitarie, rapporti finanziari riferiti al sig. CP_1
Si reitera, all'occorrenza, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare, previa ogni necessaria indagine, sentiti i genitori e il minore nelle forme più opportune, sentite se del caso altre figure significative di riferimento o con le quali il minore abbia abitudini di vita: 1) la situazione psicofisica del minore;
2) la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale;
3) la qualità della relazione dei genitori con il figlio minore;
4) le capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro;
Si chiede disporsi, in ogni caso, l'audizione del minore ai fini dell'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia.
Per parte appellata – appellante incidentale
NEL MERITO
1. disporre che la separazione sia addebitata alla Signora Pt_5
2. confermare quanto previsto in sede di separazione dal Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 3477/2025 (del
28 aprile 2025) al punto 3) ossia confermare l'affidamento congiunto dei (con residenza anagrafica presso il CP_2 padre) e al punto 4) ossia confermare il regime di collocamento e visite paritetico così organizzato: - a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina;
- dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì con rientro a scuola con la madre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì con rientro a scuola con il padre;
- i periodi festivi di Natale, e saranno suddivisi in modo paritario tra i genitori;
Per_6 Per_7
- nel periodo estivo, starà per almeno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, salvo migliori CP_2 accordi tra i genitori;
3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo € 1.000,00 alla madre e provvedendo al CP_2
100% dei costi straordinari (sempre da concordare) riferibili a CP_2
4. confermare che non sussistono i presupposti per disporre l'assegno di mantenimento a favore della Signora Pt_1
5. condannare la Signora per lite temeraria;
Pt_1
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere prova, per interpello e per testimoni, accogliendo tutti i capitoli di prova formulati nel procedimento di separazione.
Per il Curatore speciale Avv. Corti
Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol. 9492/2025 pubblicata il 28 aprile 2025, almeno per i punti a) e f) rimettendosi per le altre questioni non di competenza del Curatore.
Con vittoria di spese e competenze di causa anche per il presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
e contraevano matrimonio l'8.03.2008 e dalla loro unione nasceva in Parte_1 CP_1 data 12.11.2014 il figlio . CP_2
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, adiva il Tribunale di Milano chiedendo CP_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità della separazione alla moglie;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre con collocamento prevalente CP_2 presso quest'ultimo (in subordine, disporre il regime di affidamento e di collocamento risultato più rispondente all'interesse del minore all'esito della CTU psicodiagnostica); di disporre un calendario di frequentazioni madre-figlio come indicato nel ricorso;
di assegnare la casa familiare al ricorrente;
di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di
, ciascuno con riguardo ai propri periodi di spettanza, disponendo il pagamento integrale delle CP_2 spese straordinarie a carico del padre. A sostegno delle domande, il ricorrente precisava che: nel febbraio 2024 la Signora aveva richiesto Tribunale l'emissione di ordine di allontanamento Pt_1 dalla casa familiare ex art. 473bis.69 c.p.c. nei confronti del marito, domanda ritenuta infondata dal
Tribunale di Milano con decreto del 17.03.2024 (n. 7718/2024 R.G.); le parti risultavano ancora conviventi, preferendo il ricorrente non lasciare nella casa coniugale solo con la madre, in CP_2 considerazione dei comportamenti denigratori ed escludenti della figura paterna posti in essere dalla resistente. Inoltre, lamentava che la madre poneva in essere atteggiamenti di controllo e prevaricazione, aveva escluso il padre dalle decisioni familiari, aveva sottratto denaro dal conto comune (€110.000,00)
eD aveva coinvolto il figlio nel conflitto coniugale, compromettendone la serenità emotiva.
Con decreto del 17.04.2024, il Giudice, rilevata l'estrema conflittualità tra le parti, nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Armando Cecatiello.
Con memoria depositata il 28.05.2024 si costituiva in giudizio , aderendo alle Parte_1 domande di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo di addebitare la separazione al marito;
di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori (in subordine, al comune di Milano), con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
di assegnare la casa familiare alla madre;
di prevedere un contributo paterno di euro 6.000,00 mensili, con spese straordinarie interamente a carico del padre;
di prevedere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 2.000,00 mensili. Nel contestare integralmente quanto ex adverso affermato, la resistente evidenziava come, a seguito del rigetto dell'ordine di protezione da lei richiesto, il Tribunale avesse comunque riconosciuto la grave conflittualità tra i coniugi ed invitato entrambi ad interrompere la convivenza ed a rivolgersi a un centro specialistico. La resistente affermava di aver dato seguito a tali indicazioni, avviando un percorso di mediazione familiare e di sostegno psicologico, mentre il marito avrebbe ignorato le raccomandazioni del giudice. La resistente, inoltre, precisava di aver lasciato la casa familiare nel mese di aprile 2024 al fine di evitare di esporre il figlio alla conflittualità tra i genitori. In merito al prelievo di € 110.000,00 dal conto comune, la ne Pt_1 giustificava la legittimità, sostenendo che si trattasse di somme di sua esclusiva pertinenza, derivanti da un risarcimento danni, e che l'operazione fosse motivata dalla necessità di tutelare le risorse familiari. A seguito del rimborso parziale effettuato dalla resistente, il marito avrebbe prelevato ulteriori somme e beni, aggravando il conflitto. Sottolineava, poi, il suo ruolo centrale nella cura del figlio, sia sotto il profilo sanitario che educativo, e la rinuncia ad opportunità professionali per dedicarsi alla famiglia.
Inoltre, motivava la richiesta di addebito della separazione al marito attribuendogli condotte lesive del vincolo coniugale, tra cui una relazione extraconiugale nell'anno 2016.
In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore rappresentando la necessità di ulteriori approfondimenti prima di formulare le proprie conclusioni.
All'udienza del 19.06.2024, le parti precisavano che il padre abitava presso la casa familiare insieme al figlio, che allo stato frequentava la madre a fine settimana alternati, mentre non avevano una regolamentazione specifica infrasettimanale. All'esito dell'udienza le parti raggiungevano i seguenti accordi: “…che il padre contribuirà al 50% della locazione della madre con un tetto di euro 1.000,00 e si farà carico della totalità del mutuo della casa familiare rinunciando alla eventuale ripetizione delle quote… che il contratto della colf verrà o intestato in via esclusiva al ricorrente o cessato in base alla scelta del ricorrente … Le parti si impegnano a rivolgersi a un centro di supporto complessivo per la famiglia che sarà suggerito dal curatore”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa il 24.07.2024 il Giudice delegato affidava il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre ai fini della residenza anagrafica in Milano, San Gimignano n. 6; confermava gli accordi provvisori raggiunti all'udienza del 19.06.2024; regolamentava i tempi genitori-figli: “a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì mattino. In settimana starà da lunedì a uscita di scuola a mercoledì con rientro a scuola con la madre e da mercoledì a uscita CP_2 di scuola a venerdì con rientro a scuola con il padre. Le parti suddivideranno in modo paritario le vacanze di Natale,
Pasqua e carnevale. Durante l'estate, starà per almeno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, CP_2 fermo restando che le parti sono libere di organizzare detti periodi come meglio ritengono e come già fatto per l'estate
2024”; invitava le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_8
dava atto che la casa familiare sarebbe rimasta nella disponibilità del padre, secondo gli accordi
[...] raggiunti;
prevedeva un contributo perequativo paterno di euro 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
respingeva la domanda di un assegno per sé avanzata dalla moglie;
rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Per_ All'udienza del 22.01.2025, le parti concordavano il prosieguo del percorso con la dott.ssa il
Giudice delegato – ritenuta matura la causa per la decisione – fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti modificavano parzialmente le loro domande: entrambe chiedevano disporsi l'affidamento condiviso del figlio;
la madre chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al padre, con obbligo di quest'ultimo di contribuire nella misura del 50% al pagamento del canone di locazione o del mutuo per la nuova abitazione in favore della madre, con un tetto di euro
1.000,00 mensili, un assegno di mantenimento del figlio pari a € 2.000 mensili nonché un assegno di mantenimento per sé pari a € 1.500; mentre il padre non reiterava la domanda di addebito della separazione alla moglie e chiedeva disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio pari a
€ 1.000 mensili.
Con la sentenza n. 3477/2025 emessa il 16.04.2025 e pubblicata il 28.04.2025 il Tribunale di
Milano così provvedeva:
- pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
- affidava in via condivisa a entrambi i genitori, fissando la residenza anagrafica del CP_2 minore presso l'abitazione di Milano, via San Gimignano, n. 6;
- confermava il calendario di frequentazione genitori-figlio previsto in sede di provvedimenti provvisori;
- invitava le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_8
[...]
- dava atto che il ricorrente continuerà ad abitare la casa familiare, in comproprietà tra le parti, con impegno dello stesso a sostenere interamente la rata del mutuo gravante su tale immobile;
- poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo nel mantenimento del figlio l'importo di € 2.000,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie;
- rigettava la domanda della resistente di mantenimento per sé;
- compensava le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3;
- condannava al pagamento della restante quota di 1/3 delle spese di lite. Parte_1
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- il Tribunale ha ritenuto idoneo e sufficiente per la decisione il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio condividendo le motivazioni dell'ordinanza del 24.07.2024.
- In ordine all'addebito della separazione il Giudice, ritenuta rinunciata implicitamente la domanda di parte ricorrente non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ha reputato infondata per carenza probatoria la domanda di addebito avanzata dalla resistente, non essendo emersa una violazione dei doveri coniugali né un nesso causale tra le condotte allegate (relazioni extraconiugali e condotte manipolatorie del marito) e la crisi matrimoniale. In particolare, il Giudice ha rilevato che “le asserite numerose infedeltà del ricorrente risultano allegate in maniera del tutto generica, mentre la relazione extraconiugale del 2016 di cui al doc. 26
(peraltro contestato da controparte) non risulta in ogni caso causalmente connessa alla richiesta di separazione intervenuta nel 2024, considerato, inoltre, che dallo stesso documento allegato risulta che in tale occasione le parti avevano deciso di “tentare ricomporre la crisi coniugale”. Anche le condotte manipolatorie attribuite al marito non sono state ritenute provate, emergendo piuttosto una storia coniugale segnata da divergenze e crisi già a partire dal 2011, tali da compromettere progressivamente l'armonia familiare.
- In relazione alla responsabilità genitoriale, il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso del figlio minore , ritenendo superata la fase di conflittualità acuta tra i genitori grazie al CP_2 percorso di sostegno intrapreso con la professionista incaricata. Ha riconosciuto l'impegno di entrambi i genitori nella cura del figlio e nella gestione delle sue esigenze, pur permanendo alcune criticità comunicative che giustificano la prosecuzione del percorso di sostegno. Il
Giudice ha confermato il calendario di frequentazione già disposto in via provvisoria in quanto ritenuto conforme all'interesse del minore.
- In punto economico, il Collegio ha determinato il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 2.000,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, tenuto conto della significativa disparità reddituale tra le parti e degli oneri già sostenuti dal padre. Sul punto, il Giudice ha precisato che tale somma è da intendersi “comprensiva anche del contributo abitativo alla resistente, sul quale è venuto meno l'accordo specifico tra le parti”. Inoltre, ha respinto la richiesta della madre di un assegno di mantenimento per sé in considerazione della sua capacità reddituale e dell'equilibrio complessivo degli esborsi sostenuti dalle parti.
- Infine, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, in considerazione della natura necessaria del procedimento e della reciproca soccombenza sulle questioni economiche, ponendo il restante terzo a carico della resistente, in ragione della sua soccombenza sulla domanda di addebito. Entrambi i coniugi sono stati altresì condannati, in pari misura, alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato per la curatela speciale del minore.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 31.05.2025 deducendo Parte_1
l'erroneità e l'illegittimità della decisione in punto di:
- Valutazione del materiale probatorio: l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in particolare delle prove testimoniali volte a dimostrare il tenore di vita familiare, la disparità economica tra i coniugi, le rinunce professionali imposte alla moglie e le condotte prevaricatorie del marito. Ha quindi dedotto la violazione degli artt. 115, 116, 421 e
437 c.p.c., nonché del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
- Addebito della separazione: l'appellante censura il rigetto della propria domanda, evidenziando che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente le condotte infedeli e manipolatorie del marito. In particolare, ha rilevato che già nel 2011, il marito aveva manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, generando una prima crisi coniugale, e che nel 2016 era emersa una relazione extraconiugale protrattasi per oltre un anno, confessata dal e CP_1 documentata da una scrittura privata in cui lo stesso riconosceva la propria responsabilità e si impegnava a garantire un trattamento economico adeguato in caso di separazione. Tale documento, prodotto in giudizio, è stato contestato genericamente dal resistente, senza che vi fosse alcuna denuncia per falsità, circostanza che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudice a valutarne la rilevanza probatoria. La difesa contesta, inoltre, l'assenza di un accertamento rigoroso del nesso causale tra le condotte del marito e la crisi coniugale, in violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, richiamando, in particolare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una separazione di fatto consolidata, costituisce causa sufficiente per l'addebito della separazione, non potendo la tolleranza dell'altro coniuge costituire esimente. In definitiva, l'appellante sostiene che il comportamento del caratterizzato da una CP_1 sistematica disattenzione verso i doveri coniugali e per la vita familiare, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza e la disgregazione del vincolo matrimoniale.
- Assegnazione della casa coniugale, accordo delle parti sul contributo abitativo e determinazione del contributo economico di mantenimento del minore. L'appellante lamenta l'omessa considerazione del contributo locativo concordato tra le parti, pari al 50% del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000,00 mensili, quale corrispettivo della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, adducendo di aver rinunciato all'assegnazione della casa coniugale solo per preservare il figlio dal conflitto genitoriale, pur rivestendo la posizione di coniuge economicamente più debole. A tale riguardo rammenta che tale accordo era stato formalmente recepito dal Giudice, che poi inspiegabilmente lo ha ritenuto decaduto senza alcuna base documentale o processuale, includendo il contributo abitativo nella somma destinata al mantenimento del figlio. Secondo l'appellante, l'esclusione di tale accordo dalla determinazione degli obblighi economici del marito ha determinato uno squilibrio ingiustificato nella ripartizione degli oneri connessi alla separazione. In subordine, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
- Valutazione della domanda di corresponsione del mantenimento in favore della moglie.
L'appellante contesta la motivazione del rigetto, evidenziando la rilevante disparità economica tra le parti (ella dispone di un reddito lordo annuo di € 74.629,00, a fronte del reddito del marito pari a € 321.909,00), il sacrificio professionale subito dalla moglie e l'inadeguatezza dei redditi percepiti dalla stessa (pari a circa € 3.200,00 netti mensili) a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, soprattutto in considerazione delle spese fisse per locazione, utenze e cure mediche, nonché delle spese straordinarie per il figlio, in parte non rimborsate dal padre. Rileva, inoltre, come le spese straordinarie sostenute dal marito non possano assolvere alla funzione di mantenimento del coniuge, trattandosi di obbligazioni autonome e distinte. La difesa ha, pertanto, chiesto di riformare la sentenza impugnata, disponendo in favore della sig.ra un assegno mensile pari a € 1.500,00. Pt_1
- Spese di lite. L'appellante censura la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di
1/3, ritenendola iniqua alla luce dell'atteggiamento processuale collaborativo tenuto dalla stessa e delle condotte inadempienti del marito, tra cui l'omesso deposito della comparsa di precisazione delle conclusioni, che avrebbe indotto il giudice in errore circa la persistenza delle proprie domande originarie, e l'interruzione del percorso di coordinamento genitoriale, indicato dal Tribunale come presupposto essenziale per l'effettiva attuazione dell'affidamento condiviso.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna del alla rifusione delle spese di lite nella misura di due terzi, pari a € 5.000,00, CP_1 oltre accessori di legge, e compensazione della restante quota, nonché l'applicazione della medesima proporzione alle spese liquidate in favore del curatore speciale, in considerazione della rilevante disparità economica tra le parti.
- La difesa, infine, ha chiesto l'affidamento del minore ai servizi sociali CP_2 competenti, in considerazione dell'elevata e persistente conflittualità tra i genitori;
dell'interruzione del percorso di coordinamento genitoriale da parte del padre e della necessità di tutelare l'interesse superiore del minore alla stabilità e alla continuità educativa.
Con atto di costituzione depositato in data 3.09.2025 il curatore speciale del minore ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata evidenziando che il Tribunale di primo grado ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione del materiale probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., considerando adeguatamente gli elementi documentali già Per_ acquisiti, nonché le relazioni della dott.ssa volontariamente adita da entrambi i genitori. Si è rimesso alle determinazioni della Corte sulle questioni riguardanti il mancato riconoscimento dell'addebito della separazione, l'accordo delle parti sul contributo abitativo per la sig.ra Pt_1
l'assegno di mantenimento in favore dell'appellante e la regolazione delle spese di lite, non essendo materie di sua competenza. Infine, ha chiesto che venga confermato l'affido condiviso ed eventualmente che sia disposto un percorso di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, posto che la conflittualità tra i genitori riguarda solo le questioni economiche, e gli stessi hanno sempre ben gestito tutte le necessità scolastiche, mediche e organizzative nell'interesse del figlio.
Con memoria depositata il 6.09.2025 si è costituito in giudizio rappresentando di CP_1 aver proposto giudizio di divorzio tra le parti in data 26.06.2025 e chiedendo la pronuncia di addebito della separazione nei confronti della moglie, la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio quantificandolo in un importo di € 1.000 mensili nonché la condanna della sig.ra per lite Pt_1 temeraria.
Nell'atto di costituzione parte appellata ha contestato tutte le domande avversarie.
- In particolare, in merito al regime di affidamento del figlio, ha chiesto la conferma CP_1 dell'affidamento condiviso e del regime di collocamento paritetico, evidenziando come tale assetto sia stato condiviso da entrambe le parti, dal curatore speciale e dalla professionista incaricata del percorso di coordinamento genitoriale. Ha contestato la richiesta di affidamento ai Servizi Sociali avanzata dalla madre, ritenendola infondata, pretestuosa e non supportata da alcun elemento Per_ concreto. A tale riguardo, ha precisato che la sospensione del percorso con la dott.ssa è dipesa dall'uso strumentale che la ne avrebbe fatto per reiterare pretese economiche;
ha rimarcato Pt_1 che il padre sarebbe disponibile a riprendere il percorso, purché finalizzato esclusivamente al Per_ benessere del figlio. Ha, poi, sottolineato che né il curatore speciale, né la dott.ssa hanno mai rilevato criticità nella gestione genitoriale del padre, né la necessità di un supporto psicologico per il minore, che risulta ben accudito, sereno e in equilibrio, come confermato anche dalle valutazioni scolastiche. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, l'affidamento ai servizi sociali si risolverebbe in una misura sproporzionata e potenzialmente dannosa per la tempestività delle decisioni quotidiane.
- Per quanto riguarda le questioni economiche - a parere della difesa, unico argomento di reale interesse di controparte - l'appellato, dopo aver evidenziato che la moglie avrebbe strumentalizzato ogni fase del procedimento avanzando richieste economiche esorbitanti, ha precisato quanto segue.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale e al contributo abitativo: la pretesa della di Pt_1 ricevere un contributo abitativo separato è infondata posto che l'accordo raggiunto all'udienza del 19 giugno 2024, con cui si impegnava a contribuire con € 1.000,00 mensili al canone di locazione CP_1 della moglie, era parte di un regime provvisorio superato dalla sentenza definitiva. La somma di €
2.000,00 mensili stabilita dal Tribunale per il mantenimento del figlio, secondo il resistente, comprende anche la quota abitativa, in conformità alle linee guida del Tribunale di Milano, che includono le spese abitative tra quelle ordinarie coperte dall'assegno.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio: il padre versa alla madre un importo mensile di € 2.000,00 a titolo di mantenimento, oltre a provvedere integralmente alle spese straordinarie del minore e al 50% del suo mantenimento diretto. La difesa contesta l'asserita inadeguatezza del suddetto importo, rilevando che la madre non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare l'insufficienza del contributo, né ha richiesto l'assegno unico statale, a conferma della sufficienza delle risorse a sua disposizione. Contesta altresì l'uso strumentale delle esigenze del figlio per giustificare richieste eccessive, come soggiorni in montagna ogni fine settimana, corsi sportivi onerosi e campus estivi di lusso. Evidenzia che il minore conduce una vita piena e serena, con attività sportive, culturali e ricreative adeguate, e che le spese non autorizzate dal padre riguardano esclusivamente iniziative superflue o eccessive.
Per questi motivi
, la difesa del sig. ha chiesto che il contributo paterno CP_1 al mantenimento di venga ridimensionato in € 1.000,00 complessivamente. CP_2
Quanto al diritto di mantenimento in favore della moglie: contrariamente a quanto ex adverso affermato, la percepisce un reddito mensile netto superiore a € 4.000,00, come risulta dalle Pt_1 dichiarazioni fiscali depositate in atti. Secondo l'appellato, tale disponibilità economica è pienamente idonea a garantirle l'autosufficienza e un tenore di vita dignitoso. Inoltre, la difesa rileva che controparte non ha fornito una disclosure patrimoniale completa e aggiornata, omettendo di indicare eventuali risparmi o disponibilità ulteriori e che la stessa è giovane, professionalmente attiva e dotata di adeguata capacità lavorativa. L'appellato, poi, contesta che il marito abbia ostacolato la carriera della moglie, la quale avrebbe autonomamente determinato il proprio percorso professionale, anche perché entrambi i genitori potevano godere dell'aiuto della babysitter durante l'orario lavorativo. Infine, contesta l'invocato tenore di vita, in quanto tale parametro non rappresenterebbe più, secondo giurisprudenza consolidata, il riferimento al quale guardare per quantificare l'assegno di mantenimento e, anche se lo fosse, ne determinerebbe il quantum (mentre nel caso di specie mancano i presupposti per il diritto stesso ossia per l'an).
In merito all'addebito della separazione, la difesa ha affermato che la crisi matrimoniale non può essere ricondotta a un presunto tradimento del 2016, poiché la separazione è intervenuta solo nel 2024,
e la convivenza è proseguita per quasi dieci anni. Anzi, la difesa sostiene che la separazione sia stata determinata da comportamenti prevaricatori e unilaterali della moglie, orientati al vantaggio economico, che giustificano l'attribuzione dell'addebito della separazione in capo alla stesa.
Quanto alle spese di lite, la difesa di parte appellata ha chiesto la conferma delle relative statuizioni con condanna dell'appellante per lite temeraria, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla stessa, che ha strumentalizzato le azioni giudiziali allo scopo di avanzare pretese economiche sproporzionate e ha costretto il a difendersi e a investire risorse economiche. CP_1
Con memoria ex art 473bis.32 c.p.c. depositata il 16.09.2025 la sig.ra , in via preliminare, Pt_1 ha reiterato l'istanza di trattazione orale dell'udienza del 7 ottobre 2025 già articolata e respinta dalla
Corte con decreto 19 giugno 2025, ritenendo che la natura della controversia, incentrata su questioni familiari e sull'interesse del minore, imponga un confronto diretto con il Collegio, al fine di garantire l'effettività del contraddittorio e una piena percezione delle dinamiche relazionali e psicologiche sottese al conflitto. Nel merito, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate, evidenziando che la richiesta di affidamento del minore ai CP_2
Servizi Sociali trova giustificazione nella “…conflittualità tra i genitori su ogni aspetto della vita di CP_2 aggravata dall'interruzione da parte del sig. del percorso di coordinamento genitoriale”; che la rinuncia CP_1 all'assegnazione della casa coniugale da parte della sig.ra è intervenuta a fronte di un accordo Pt_1 espresso tra le parti, pertanto non essendo stato revocato né modificato, doveva essere confermato come voce autonoma rispetto all'assegno di mantenimento per il figlio, anche per la diversa natura e finalità delle due obbligazioni;
che la posizione della moglie di coniuge economicamente più debole che ha sacrificato opportunità professionali per la famiglia rende legittimo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
che la condotta processuale della non può ritenersi temeraria, rientrando Pt_1 nell'esplicazione del diritto di difesa ed essendo le richieste di mantenimento avanzate, nel contesto di disparità economica, pienamente fondate sui presupposti di legge. Infine, ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
Con note ex artt. 127 ter e ss. depositate il 3.10.2025, il curatore speciale ha insistito per la conferma del provvedimento impugnato, opponendosi sia all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sia all'audizione del minore, poiché ritenuti non conformi all'interesse dello stesso.
Con parere pervenuto il 3.10.2025 il P.G. ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato. Con note ex artt. 127 ter e ss. depositate il 4.10.2025, il sig. si è riportato alla propria CP_1 comparsa di costituzione evidenziando le continue richieste di denaro da parte della sig.ra Pt_1
All'udienza in data 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
La sentenza impugnata va parzialmente riformata per le ragioni di seguito espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa Pt_1 ritenendo la Corte che il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande avanzate dalle parti, sia con riferimento all'addebito della separazione, sia con riferimento alle questioni di natura economica.
Parimenti, osserva il Collegio che alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni in diritto che di seguito verranno illustrate, non si ravvisa alcuna necessità di procedere all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (richiesta afferente alla domanda di affido all'Ente formulata da parte appellante), apparendo meramente esplorativa e del tutto superflua al fine della decisione. A tale riguardo, si rileva, inoltre, che la giurisprudenza ha costantemente affermato che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche competenze ed quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. sentenza n.6155 del 13.3.2009, Rv 607649).
Infine, ha ribadito quanto espresso con decreto 19 giugno 2025 (qui richiamato) quanto alla modalità cartolare dell'udienza del 7 ottobre 2025, specificando che controparte non ha aderito all'istanza dell'appellante principale.
Nel merito
Sull'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
Osserva la Corte che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata solo con riguardo al punto 9 del dispositivo con cui il Tribunale ha respinto la domanda della sig.ra di un assegno Pt_1 di mantenimento per sé e che va confermata nel resto.
Su tale aspetto, le posizioni delle parti appaiono fortemente contrapposte in quanto la difesa Pt_1 allega la sussistenza dei presupposti per la relativa dazione ed in quanto la difesa nega CP_1
l'esistenza delle condizioni per il relativo riconoscimento. In particolare, parte appellante chiede la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, da quantificarsi in importo mensile di euro 1.500,00, invocando la natura autonoma e distinta di detto assegno rispetto alle spese straordinarie del figlio, nonché il divario reddituale sussistente tra i coniugi. Mentre parte appellata richiama la capacità lavorativa della che le consentirebbe di mantenere un dignitoso tenore di vita, nonché Pt_1
l'assenza di sacrifici professionali da parte della moglie.
Al riguardo, va ricordato che i recenti orientamenti della Suprema Corte, da cui questa Corte non ha motivo di stanziarsi, hanno chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cassazione civile sez. I,
09/06/2025, n.15356; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30119).
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a
Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.».
(cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, nel quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice di merito deve accertare “quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato”. A tal fine, il giudice “non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che dissentire dalle determinazioni del giudice di primo grado, posto che risulta dalla documentazione in atti l'evidente divario reddituale tra le parti1, laddove il reddito netto della risulta essere costante e pari a circa 3.900 euro mensili (cfr. Pt_1 dichiarazioni 730 relative agli anni di imposta 2021-2023), mentre il reddito del è incrementato CP_1 1 Situazione economica Parte_1
È responsabile amministrativa del Gruppo Ospedaliero San Donato. Risulta comproprietaria della casa coniugale sita in Milano, via San Gimignano. Vive in locazione in Milano, piazza Napoli n. 31, con un canone di euro 1.900,00 mensili, oltre ad euro 300 circa di spese (doc. a), a cui il marito partecipa nella misura di euro 1.000,00 mensili secondo l'accordo raggiunto all'udienza del giugno 2024. Questi i redditi dichiarati in base alle dichiarazioni prodotte:
Anno Reddito Imposta Netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
730 2024- redditi 2023 € 71.130,00 22.945,00 € 1.134,00 € € 569,00 € 46.482,00 € 3.873,50
730 2023- redditi 2022 € 73.080,00 € 23.280,00 € 1.168,00 € 585,00 € 48.047,00 € 4.003,92
730 2022- redditi 2021 € 73.604,00 € 23.899,00 € 1.176,00 € 589,00 € 47.940,00 € 3.995,00
Situazione economica CP_1 Parte È dirigente presso Dal dicembre 2023 il ricorrente risulta altresì socio al 50% e amministratore unico di Lonard S.r.l., start up relativa alla produzione di orologi, ma non risulta aver percepito redditi derivanti da tale attività. È proprietario al 50% insieme alla moglie della casa familiare, ove attualmente vive sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti e sulla quale grava mutuo cointestato tra le parti con rata mensile di euro 1.490,00 circa, con scadenza 2051 (cfr. doc. 20). Egli sostiene i costi della collaboratrice domestica con retribuzione di euro 800,00 circa (cfr. doc. a1). Questi i redditi dichiarati in base alle certificazioni prodotte:
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto imponibile Imposta Netta Comunale Netto mensile d'imposta Regionale
CU 2025
€ 401.797,33 € 165.412,85 € 6.854,39 € 2.441,80 € 227.088,29 € 18.924,02 (redditi 2024)
CU 2024
€ 321.909,93 € 131.321,27 € 5.472,34 € 1.838,25 € 183.278,07 € 15.273,17 (redditi 2023)
CU 2023
€ 307.095,56 € 124.951,09 € 5.216,05 € 2.006,78 € 174.921,64 € 14.576,80 (redditi 2022) durante gli anni della convivenza, attestandosi mediamente nell'importo di 14.000 euro (reddito che è ulteriormente aumentato a circa 18.000,00 euro mensili nell'anno 2024 - cfr. Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2021-2024). Osserva la Corte che il dato obiettivo dell'elevatissima capacità economica del si presta ad essere assunto come prova, in via di presunzione di elevata CP_1 specificità, precisione e concordanza, del tenore di vita – agiatissimo – da costui garantito in favore della famiglia durante la convivenza. Del resto, come affermato dall'appellante, il nucleo familiare ha vissuto in un'abitazione prestigiosa in complesso signorile milanese, goduto di vacanze periodiche in località italiane ed estere in resort e alberghi di lusso e il minore ha potuto frequentare attività extrascolastiche, campus, corsi sportivi e ricreativi. Tutte circostanze non specificamente contestate dall'appellato che, al contrario, ha allegato che “ è abituato ad avere pressoché tutto quello che vuole” CP_2
(cfr. p. 26 dell'atto di costituzione).
Conseguentemente, nella fattispecie in esame, la marcata sproporzione reddituale integra il diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, volto a preservare uno stile di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che si reputa equo determinare in euro 800,00 mensili, tenuto conto della capacità lavorativa dell'appellante e degli oneri economici a carico di entrambe le parti.
La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.
Sul contributo al mantenimento del figlio
In particolare, va rigettato l'appello incidentale con cui parte chiede di rideterminare da euro CP_1
2.000,00 a euro 1.000,00 l'importo da versare in favore di a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento del figlio sul rilievo che l'importo stabilito dal Tribunale risulterebbe CP_2 sproporzionato rispetto alle esigenze del minore.
A tale riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua
CU 2022
€ 187.492,84 € 73.786,50 € 3.157,68 € 1.115,53 € 109.433,13 € 9.119,43 (redditi 2021)
CU 2021 (redditi
€ 160.168,82 € 62.002,07 € 2.682,64 € 885,46 € 94.598,65 € 7.883,22 2020) bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I,
Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez.
I, 29 agosto 2024, n.23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 11 anni e, con l'aumento dell'età anagrafica, ne Controparte_2 aumentano le necessità.
In secondo luogo, precisa la Corte che il collocamento paritario del figlio presso ciascuno dei genitori non esclude qualsiasi ulteriore prestazione: occorre, piuttosto e comunque, valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale del rispetto alla In CP_1 Pt_1 tal senso, il contributo per il mantenimento della prole assume una finalità di garantire che il minore possa godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori. Sul punto, si ribadisce che lo stesso ha affermato che il figlio CP_1
“è abituato ad avere pressoché tutto quello che vuole”. CP_2
Deve conseguentemente essere confermato l'assegno di mantenimento per il minore CP_2 quantificato in euro 2.000,00.
Sull'addebito della separazione
Va, altresì, confermata la statuizione di prime cure relativa all'addebito della separazione, con conseguente rigetto delle reciproche domande sul punto.
In particolare, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice
è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate
(cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n.
18074 del 20/08/2014).
Il Giudice di prime cure sulla domanda di addebito della così argomentava: “la resistente ha Pt_1 allegato, a sostegno della domanda di addebito formulata, le ripetute violazioni del dovere di fedeltà da parte del ricorrente: in particolare, già nel 2011 il marito avrebbe espresso alla moglie “di non essere più innamorato di lei”, salvo poi tentare di ricostruire il rapporto con la stessa;
successivamente, nel 2016 il Signor avrebbe ammesso di aver avuto una CP_1 relazione extraconiugale (cfr. doc. 26), nonché da ultimo avrebbe iniziato la relazione con l'attuale compagna in epoca anteriore alla richiesta di separazione. Inoltre, la Signora rappresentava i comportamenti manipolatori del Pt_1 ricorrente, che – in assenza di un effettivo impegno coniugale da parte di quest'ultimo – avrebbe delegato interamente alla moglie la gestione del ménage familiare e le avrebbe impedito di progredire nella sua carriera lavorativa. Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta adeguatamente provata dalla resistente: le asserite numerose infedeltà del ricorrente risultano allegate in maniera del tutto generica, mentre la relazione extraconiugale del 2016 di cui al doc. 26 (peraltro contestato da controparte) non risulta in ogni caso causalmente connessa alla richiesta di separazione intervenuta nel 2024, considerato, inoltre, che dallo stesso documento allegato risulta che in tale occasione le parti avevano deciso di “tentare ricomporre la crisi coniugale”. Non risulta parimenti provata la condotta manipolatoria del ricorrente come descritta dalla resistente, emergendo, peraltro, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della moglie il susseguirsi già al 2011 di diverse crisi coniugali a fronte di evidenti divergenze tra le parti, tali da incidere inevitabilmente sull'armonia di coppia”.
Orbene, reputa la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati escludendo il nesso causale tra le condotte asseritamente contrarie ai doveri coniugali e l'insorgenza della crisi matrimoniale. Invero, la documentazione in atti e le stesse dichiarazioni dell'appellante evidenziano come già nel 2011 si fossero manifestate significative difficoltà relazionali tra i coniugi, con episodi di crisi e divergenze profonde che avevano inciso negativamente sull'armonia della vita coniugale. In tale contesto, la successiva relazione extraconiugale del marito, risalente al 2016, non può essere considerata la causa determinante della crisi, ma semmai un effetto o una manifestazione di un deterioramento già in atto da tempo. A ciò si aggiunga che, dopo tale episodio, le parti avevano tentato una riconciliazione, come risulta dalla documentazione prodotta, circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di un nesso diretto e immediato tra la condotta contestata e la decisione di separarsi, formalizzata solo nel 2024.
Pertanto, la Corte ritiene che la relazione extraconiugale del 2016, pur astrattamente idonea a integrare una violazione del dovere di fedeltà, non possa assumere rilievo causale ai fini dell'addebito, in quanto intervenuta in un contesto già compromesso e privo di quella stabilità affettiva e relazionale che costituisce il presupposto per l'effettiva lesione del vincolo matrimoniale. La crisi del rapporto, essendo preesistente e risalente ad almeno tredici anni prima della separazione, esclude in radice la possibilità di attribuire alla condotta del coniuge un'efficacia determinante nella disgregazione del vincolo, rendendo così infondata la domanda di addebito formulate da Pt_1
Parimenti prive di efficacia determinante ai fini della pronuncia di addebito sono le condotte di manipolazione e di disimpegno nella vita familiare imputate al marito, trattandosi di allegazioni generiche e non dimostrate, non causalmente collegate alla definitiva rottura del vincolo coniugale avvenuta nell'anno 2024.
Ad analogo convincimento si deve pervenire anche in merito alla domanda di addebito della separazione formulata in sede di appello incidentale da parte di (il quale, peraltro, vi aveva CP_1 implicitamente rinunciato in primo grado, non reiterando la domanda in sede di precisazione delle conclusioni). Le condotte prevaricatorie attribuite alla moglie non possono comportare la responsabilità dell'addebito della separazione in capo alla stessa, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra le condotte contrarie ai doveri coniugali e l'effettiva volontà di separarsi.
Sull'affido del figlio La sentenza impugnata va, inoltre, confermata quanto al regime di affido condiviso in essere. La domanda di affido all'ente formulata da parte risulta, a parere del Collegio, totalmente Pt_1 destituita da ogni fondamento, sia in fatto che in diritto.
A tale riguardo, giova rammentare che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
L'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, e la sua derogabilità risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alterando e ponendo in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dello stesso. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conflittualità tra i genitori non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per disporre un affidamento alternativo, né tantomeno per giustificare l'intervento sostitutivo dei Servizi Sociali (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474,
Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27). L'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis L. n. 184 del 1983, presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge (Cassazione civile sez. I,
21/08/2024, n.23017).
Conseguentemente, il Giudice non può – come vorrebbe l'appellante – giustificare l'affidamento del minore ai servizi sociali, limitandosi a dare rilievo all'esistenza di tensioni tra i genitori, dovendo procedere ad un accertamento approfondito delle cause e delle modalità con cui tale conflittualità si manifesta, valutando se essa incida negativamente sulla funzione educativa e affettiva esercitata da ciascun genitore, (Cassazione civile sez. I, 21/08/2023, n.24972).
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far ritenere che la conflittualità tra i genitori, pur presente, abbia prodotto effetti destabilizzanti sul minore o abbia compromesso la capacità di ciascun genitore di cooperare, anche in forma mediata, per il perseguimento del suo interesse. Al contrario, la
Corte rileva che, come evidenziato dal curatore speciale nelle note depositate il 3 ottobre u.s., CP_2 si trova in una condizione di benessere psicofisico, è sereno, motivato e perfettamente inserito nel contesto familiare e scolastico attuale. In particolare, il minore ha manifestato al curatore una chiara consapevolezza e soddisfazione rispetto alla propria quotidianità, esprimendo entusiasmo per l'inizio della scuola media, interesse per le attività sportive e riportando di aver trascorso le vacanze in modo equilibrato con entrambi i genitori e con altri familiari, senza evidenziare situazioni di disagio o tensione. Di rilievo è anche la dichiarazione del minore circa la sua preferenza per il regime attuale di alternanza tra le abitazioni dei genitori, che definisce “congeniale”, e la sua volontà che nulla venga modificato. Alla luce di tali elementi, valutati complessivamente, reputa la Corte che l'affidamento ai servizi sociali si risolverebbe in una misura sproporzionata e potenzialmente dannosa per la tempestività delle decisioni quotidiane.
La Corte, pertanto, ritiene che la domanda di affidamento all'Ente sia non solo giuridicamente infondata, ma anche contraria al superiore interesse del minore, il quale si trova in una condizione di equilibrio e benessere che deve essere preservata. L'affidamento condiviso, già in essere, risulta conforme ai principi normativi e giurisprudenziali, e non emergono circostanze tali da giustificare una deroga. La decisione del Tribunale viene, dunque, confermata anche sotto questo profilo.
Spese di lite
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
La Corte reputa che e vadano condannate, nella misura del 50% ciascuno Parte_1 CP_1 quanto ai rapporti interni, a rifondere allo ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2022 la somma che Pt_6 sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore , avv. Armando Controparte_2
Cecatiello, per l'attività svolta in grado di appello (ferma restando la statuizione analoga di condanna della sentenza di primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da in parziale riforma della sentenza n. 3477/2025 emessa dal CP_1
Tribunale di Milano in data 16-28 aprile 2025, notificata il 1° maggio 2025, nel procedimento di separazione n. 12905/2024 R.G., così provvede:
- dispone che corrisponda a quale assegno di mantenimento in favore CP_1 Parte_1 della coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna e , nella misura del 50% ciascuno quanto ai rapporti interni, Parte_1 CP_1
a rifondere allo ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2022 la somma che sarà liquidata con separato Pt_6 decreto al Curatore speciale del minore , avv. Armando Cecatiello per l'attività svolta Controparte_2 in grado di appello;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025 Il Consigliere est.
NA RA
Il Presidente
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